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Decreto 19 marzo 2025
Decreto 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, decreto 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
UFFICIO DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE
R.G.V.G. n. 233/2025
Il Giudice, dott. Salvatore Regasto, letto il provvedimento presidenziale del 19.3.2025 di assegnazione del procedimento in epigrafe quale
Giudice monocratico;
letto il ricorso depositato telematicamente il 17.3.2025 da LA TA e rivolto al Giudice Tutelare con la quale l'istante ha chiesto: 1) l'autorizzazione “a prestare da sola il consenso, senza la autorizzazione dell'altro genitore, acchè le figlie minori .e …..possano Persona_1 CP_1 partecipare alla gita scolastica organizzata dalla Scuola Elementare Don Bosco di Lamezia Terme per le date del 21 e 25 marzo prossimi venturi”; 2) l'autorizzazione “a richiedere da sola e senza la autorizzazione dell'altro genitore il rilascio dei documenti di identità delle figlie minori
[...]
.e ”; Per_1 CP_1 rilevato che non compete di certo al Giudice Tutelare di autorizzare la ricorrente a prestare da sola il consenso alle gite scolastiche programmate per le figlie dal momento che trattandosi, nella sostanza, di una controversia insorta in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale è competente il giudice del procedimento in corso che, nel caso di specie, è inequivocabilmente quello del procedimento n.
1704/2024 R.G. già pendente tra le parti e avente ad oggetto pure la domanda di parte ricorrente di affidamento esclusivo delle figlie minori;
considerato che
allo stato attuale non può essere accolta neanche la ulteriore richiesta della ricorrente di chiedere da sola il rilascio dei documenti d'identità in favore delle predetti minori non avendo depositato, la istante, la necessaria documentazione relativa al mancato consenso al rilascio dei predetti documenti dell'altro genitore (corrispondenza, eventuale dichiarazione scritta), nè documentazione relativa all'irreperibilità dell'altro genitore (raccomandata respinta all'ultima residenza del coniuge e certificato di residenza), essendo insufficienti i files audio allegati dalla TA che non sono riferibili con certezza al padre delle minori e nei quali, comunque, non viene fatto alcun esplicito riferimento alle pratiche per il rilascio dei documenti di identità personale delle minori;
ritenuto, alla luce di tutte le superiori considerazioni, che il ricorso depositato dalla TA è inammissibile e infondato e che la manifesta inammissibilità e infondatezza della domanda sotto gli aspetti poc'anzi illustrati, rende superflua l'attivazione del contraddittorio sull'istanza e consente altresì una pronuncia de plano sulla medesima in ossequio al principio di economia processuale e di celerità procedimentale e al fine di consentire alla ricorrente la più rapida attivazione, nelle forme e nei modi corretti, della sua richiesta che, comunque, ha necessità di essere delibata in tempi ristretti;
P.Q.M.
- rigetta il ricorso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Lamezia Terme, 19.3.2025.
Il Giudice dott. Salvatore Regasto Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente mediante applicativo “Consolle del Magistrato”.
SEZIONE UNICA CIVILE
UFFICIO DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE
R.G.V.G. n. 233/2025
Il Giudice, dott. Salvatore Regasto, letto il provvedimento presidenziale del 19.3.2025 di assegnazione del procedimento in epigrafe quale
Giudice monocratico;
letto il ricorso depositato telematicamente il 17.3.2025 da LA TA e rivolto al Giudice Tutelare con la quale l'istante ha chiesto: 1) l'autorizzazione “a prestare da sola il consenso, senza la autorizzazione dell'altro genitore, acchè le figlie minori .e …..possano Persona_1 CP_1 partecipare alla gita scolastica organizzata dalla Scuola Elementare Don Bosco di Lamezia Terme per le date del 21 e 25 marzo prossimi venturi”; 2) l'autorizzazione “a richiedere da sola e senza la autorizzazione dell'altro genitore il rilascio dei documenti di identità delle figlie minori
[...]
.e ”; Per_1 CP_1 rilevato che non compete di certo al Giudice Tutelare di autorizzare la ricorrente a prestare da sola il consenso alle gite scolastiche programmate per le figlie dal momento che trattandosi, nella sostanza, di una controversia insorta in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale è competente il giudice del procedimento in corso che, nel caso di specie, è inequivocabilmente quello del procedimento n.
1704/2024 R.G. già pendente tra le parti e avente ad oggetto pure la domanda di parte ricorrente di affidamento esclusivo delle figlie minori;
considerato che
allo stato attuale non può essere accolta neanche la ulteriore richiesta della ricorrente di chiedere da sola il rilascio dei documenti d'identità in favore delle predetti minori non avendo depositato, la istante, la necessaria documentazione relativa al mancato consenso al rilascio dei predetti documenti dell'altro genitore (corrispondenza, eventuale dichiarazione scritta), nè documentazione relativa all'irreperibilità dell'altro genitore (raccomandata respinta all'ultima residenza del coniuge e certificato di residenza), essendo insufficienti i files audio allegati dalla TA che non sono riferibili con certezza al padre delle minori e nei quali, comunque, non viene fatto alcun esplicito riferimento alle pratiche per il rilascio dei documenti di identità personale delle minori;
ritenuto, alla luce di tutte le superiori considerazioni, che il ricorso depositato dalla TA è inammissibile e infondato e che la manifesta inammissibilità e infondatezza della domanda sotto gli aspetti poc'anzi illustrati, rende superflua l'attivazione del contraddittorio sull'istanza e consente altresì una pronuncia de plano sulla medesima in ossequio al principio di economia processuale e di celerità procedimentale e al fine di consentire alla ricorrente la più rapida attivazione, nelle forme e nei modi corretti, della sua richiesta che, comunque, ha necessità di essere delibata in tempi ristretti;
P.Q.M.
- rigetta il ricorso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Lamezia Terme, 19.3.2025.
Il Giudice dott. Salvatore Regasto Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente mediante applicativo “Consolle del Magistrato”.