Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/04/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Nr. R. G. 680/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
In composizione collegiale nelle persone di
Loredana Giglio Presidente rel.
Luca Marzullo Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
Visti gli artt. 19 ter D.lvo 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. 680/2024 promosso da
, nato a [...], SKRAPAR (ALBANIA) il 14/05/1974 e residente in [...]
Mentana 37, Perugia (PG), (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. C.F._1
Suzana Korriku del Foro di Spoleto con studio in Foligno, Piazza Garibaldi n. 10
RICORRENTE
Nei confronti di
, in persona del Ministro p.t. con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo Controparte_1 difende e rappresenta
RESISTENTE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: impugnazione avverso decreto di diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale
Conclusioni delle parti : come da note depositate per l'udienza del 18.3.2025 da intendersi integralmente richiamate e trascritte
SINTETICA ESPOSIZIONE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, proveniente dall'Albania ha presentato domanda di protezione internazionale rigettata dalla Commissione territoriale per la protezione internazionale di Firenze, sezione di Perugia, con provvedimento del 28.10.2021 confermato dal Tribunale di Perugia con provvedimento del 30.05.2023.
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1.2 del D.lvo 286/98. Ha posto a fondamento della domanda, di essere ipovedente ed affetto da rilevanti patologie, che vive in Italia con la moglie che svolge regolare attività lavorativa e che può permanere, per effetto di pronuncia giudiziale, sul territorio dello Stato sino alla definizione del procedimento instaurato per impugnazione di analogo decreto in materia di protezione speciale.
La Commissione Territoriale per la protezione internazionale di Firenze, sezione di Perugia, ha espresso, con provvedimento del 26.07.2023, parere negativo al rilascio del titolo di soggiorno. Ha motivato il parere negativo ritenendo che dalla documentazione allegata all'istanza non emergerebbero elementi attestanti una situazione concreta ed attuale di integrazione sociale, tale da far ritenere che il suo allentamento dal territorio italiano comporti una violazione del diritto al rispetto alla sua vita privata e familiare, considerando anche che ha una moglie e una figlia nel paese di origine. La Questura di Perugia, con provvedimento emesso in data 10.01.2024 e notificato il 21.01.2024 ha rigettato l'istanza di concessione della richiesta protezione speciale ritenendo insussistenti i requisiti per la concessione di tale titolo di soggiorno.
Avverso il provvedimento di rigetto è stato proposto ricorso ed è stata chiesta, con separata istanza, la sospensiva del provvedimento. Con provvedimento “ inaudita altera parte” del 31.05.2024 il Tribunale ha sospeso l'esecutività del decreto impugnato. Instaurato il contraddittorio nella fase cautelare si è costituito in giudizio il Controparte_1 contestando la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'invocata misura e chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare. Con provvedimento del 21.10.2024 il Tribunale ha confermato la sospensione del provvedimento impugnato.
Instaurato il contraddittorio sul merito si è costituito anche in tale fase il
[...]
chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita in via documentale e il ricorrente ha, tra l'altro, depositato provvedimento emesso dal Tribunale di Perugia con il quale è stato riconosciuto alla moglie convivente il diritto a permesso di soggiorno per protezione speciale. All'esito della discussione – svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. – il giudice ha riservato di riferire al Collegio.
2. Alla controversia in esame è applicabile – avuto riguardo al tempo in cui è stata presentata l'istanza - il d.l. 130/2020 che ha (aveva, essendo nelle more stato emanato il DL 20/2023 ), riformato la materia della protezione complementare ha introdotto all'art. 19, comma 1.1, t.u.i. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo
pagina 2 di 4 inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il Tribunale, come già espresso in altri precedenti di merito, ritiene che vi sia continuità normativa tra la protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, t.u.i. nel testo vigente sino al 22.10.2018) e la protezione speciale, di cui all'art. 19 comma 1.2, come introdotto dal DL 130/20, conv. in L. 173/20. I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla giurisprudenza di legittimità e di merito prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di
Cassazione come espressione del diritto di asilo costituzionale (tra le tante, Cass. civ., sez. I,
13 ottobre 2020, n. 22057). In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, si osserva che , secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla
Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile
2020, n. 7733). Entrambe le forme di protezione – umanitaria e speciale – richiedono l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. Entrambe, inoltre, fondano il giudizio di accertamento sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, dunque, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel paese di origine. Come prima, quindi, anche tuttora si deve pervenire alla conclusione per cui non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio
(Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020 cit.), al fine di accertare se lo straniero sia a tal punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socioeconomico e su quello personale) e radicato nel territorio nazionale, che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali.
Applicando tali principi al caso in esame si osserva che il ricorrente a fondamento della domanda di concessione di permesso di soggiorno per ragioni di protezione speciale ha allegato documentazione – relativa a circostanze sopravvenute rispetto alla situazione personale vagliata nella prima domanda di protezione internazionale– dalla quale emerge lo pagina 3 di 4 stabile svolgimento di attività lavorativa da parte della moglie e lo stabile radicamento della coppia nel territorio dello Stato. La moglie è, infatti, titolare di rapporto di lavoro, trasformato dal 1.03.2024 a tempo indeterminato , con come operaia. CP_2
Peraltro, il Tribunale di Perugia con provvedimento del 22.02.2025 ha riconosciuto alla moglie del ricorrente la protezione speciale.
Inoltre, il ricorrente ha documentato di essere ipovedente ed affetto da gravi problemi di salute per i quali è supportato dalla moglie. Il rimpatrio in Albania costituirebbe evidente pregiudizio all'unità del nucleo familiare determinando l'interruzione “ coattiva” del rapporto familiare e costringendo il ricorrente, in complesse condizioni di salute, a rientrare in un paese dove è ormai privo di rapporti parentali e di persone in grado di supportarlo e curarlo nella sua evidente condizione di fragilità.
Le spese legali, considerata la natura della controversia, possono essere dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede :
1) Dichiara la sussistenza, in favore del ricorrente, dei presupposti per la concessione in suo favore di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi degli artt. 5 co.6° , 19 co.1.1 terza e quarta parte D.lvo 285/98 e 32 co.3° D.lvo 25/2008, come modificati dal DL 130/2020, applicabile “ ratione temporis” alla presente controversia e dispone la trasmissione al Questore di Peugia per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
2) Dichiara compensate le spese di lite per le ragioni indicate in motivazione
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 2.4.2025
Il Presidente rel.
Dr.ssa L. Giglio
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