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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/03/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5724/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 5724/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FOLLIERI MARIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA G. BOVIO 36 LUCERA presso il difensore avv. FOLLIERI MARIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAVALLO LUIGI EMANUELE CP_1 P.IVA_1
MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA PESOLA, 57 FOGGIA presso il difensore avv.
CAVALLO LUIGI EMANUELE MICHELE
ANNA RO (C.F. ), C.F._2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte allegate al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
Ciò posto, non è superfluo rammentare che, con atto di citazione in appello, ha convenuto Parte_1 in giudizio l' e AN TT impugnando la sentenza emessa nel corso del Controparte_2 giudizio di primo grado svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di Lucera, n. 203/2016, depositata in data
08.04.2016.
1.In fatto, nel giudizio di primo grado, , sul presupposto che, il giorno 15.05.2013, alle ore Parte_1
10:15 circa, nel mentre percorreva Via Napoleone Battaglia, strada a senso unico di circolazione ed a doppia corsia, in abitato di Lucera, e si accingeva a parcheggiare la sua autovettura, Volvo V 60 tg.
CH823PL e assicurata per la RCA presso la sul lato sinistro della carreggiata in Controparte_3 zona delimitata da apposite linee di parcheggio, veniva attinto nella parte posteriore sinistra della sua auto da AN TT, allorquando, ferma in sosta nei pressi della medesima area di parcheggio, si reimmetteva nella circolazione, alla guida dell'autovettura di sua proprietà, Fiat ND tg. BY558JC,
pagina 1 di 7 assicurata per la RCA presso la CP_1
A seguito dell'urto, l'autovettura Volvo riportava danni per un totale di euro 1.648,02. Parte attrice inviava altresì lettera raccomandata a.r. del 16.05.13 ponendo in mora i convenuti contestualmente alla propria assicurazione Controparte_3
Chiedeva, pertanto, di dichiarare TT AN esclusiva responsabile del sinistro, con condanna in solido dei convenuti al pagamento della somma di euro 1.648,02, al pagamento delle spese e compensi di causa.
L si costituiva in giudizio, spiegando intervento volontario, dopo aver versato in via Controparte_3 stragiudiziale un assegno di euro 900,00, di cui euro 750,00 per danni materiali ed euro 150,00 per compensi e spese legali, in favore dell'attore; chiedeva, quindi, il rigetto di domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto, dichiarando la liquidazione in via stragiudiziale satisfattiva del pregiudizio subito dall'attore.
Il GdP, alla luce dell'espressa dichiarazione dell'attore di non liberare dall'obbligazione l' CP_1
emetteva sentenza parziale, del 14.05.2014, con la quale estrometteva dal giudizio l'
[...] CP_3
e disponeva per il prosieguo del giudizio.
Si costituiva in giudizio l' contestando, previa declaratoria di congruità della Controparte_2 somma di euro 900,00 incassata dall'attore a titolo risarcitorio dalla la domanda Controparte_3 nell'an e nel quantum, per carenza di prova, chiedendone quindi il rigetto, con vittoria di spese.
La convenuta TT AN, benché ritualmente citata, non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
Il giudizio di primo grado consistito in attività di produzione documentale e nell'escussione di testi è stato definito con sentenza n. 203/2016 R.G. n. 581/13, emessa dal Giudice di Pace di Lucera, il quale ha dichiarato la pari responsabilità di entrambi le parti per il sinistro in causa, con compensazione delle spese di giudizio.
Il GdP ha accolto parzialmente la domanda attorea, riconoscendo in favore di quest'ultima la somma di euro 705,00; ha dichiarato altresì che nulla è dovuto dalla convenuta compagnia CP_1 dovendosi ritenere integralmente satisfattivo l'importo già recepito dall'attore in sede stragiudiziale.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza Parte_1 impugnata per aver, il Giudice di prime cure, valutato e motivato in modo errato le risultanze istruttorie, eludendo le dichiarazioni rese dai testi, e durante Testimone_1 Testimone_2 l'espletamento dell'istruttoria espletata nel corso dell'udienza del 30.01.2015, celebrata nel giudizio di primo grado.
Nel presente giudizio l'appellante deduce come i testi, attraverso le rispettive dichiarazioni, abbiano provato pienamente l'esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro e dei relativi danni subiti dal suo veicolo.
Sul quantum, parte appellante si duole di come il Giudice di prime cure non abbia tenuto conto dell'Iva sul preventivo depositato in atti, comprovante l'importo dei danni subiti, ritenendo, infine, che il risarcimento dei danni materiali subiti dalla sua autovettura debbano essere quantificati in euro 898,02 (somma ottenuta dalla detrazione di euro 750,00, acconto corrisposto dall' dai complessivi CP_3 euro 1.648,02, somma determinata nel preventivo della , cui aggiungere Parte_2 fermo tecnico, svalutazione monetaria ed interessi dal giorno dell'evento al saldo come per legge.
Sulla compensazione delle spese, parte appellante ritiene che il GdP avrebbe dovuto condannare i convenuti in solido al pagamento della metà dei compensi e spese di giudizio, secondo il principio della soccombenza reciproca.
pagina 2 di 7 Costituitasi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto dell'appello con conseguente conferma CP_1 integrale della sentenza di primo grado.
La convenuta, AN TT, benché ritualmente citata, non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e con ordinanza del 01.08.2024 – a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
10.07.2024 – la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini per deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Le parti hanno, poi, depositato le rispettive comparse conclusionali, insistendo nell'accoglimento delle richieste e conclusioni avanzate nei precedenti atti difensivi, previo rigetto delle richieste e conclusioni avversarie, oltre al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da liquidarsi in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
********
2. Nel merito, va considerato che le censure mosse risultano tutte orientate a minare la valutazione degli elementi della fattispecie invocata e del materiale probatorio, oltreché delle argomentazioni poste a fondamento della decisione di merito. Dei detti profili se ne svolgerà una trattazione unitaria, in applicazione del principio della ragione più liquida, con conseguente assorbimento di tutto quanto non esplicitamente trattato.
Nel merito, l'appello è infondato e va disatteso confermando la sentenza di primo grado per le ragioni che si vanno ad esporre.
Si premette come la fattispecie in questione attenga alla materia dei sinistri derivanti dalla circolazione di veicoli a motori e natanti e la natura extracontrattuale della responsabilità pone a carico della parte che intenda ottenere una pronuncia con attribuzione di responsabilità esclusiva in capo alla controparte ed il relativo risarcimento del danno, l'onere di provare il fatto costitutivo, il danno subito ed il nesso causale tra il primo ed il secondo.
Va aggiunto che in subiecta materia, il legislatore ha anche previsto una presunzione di corresponsabilità, disciplinata dall'art. 2054 co. 2 c.c., che attenua il predetto rigore probatorio ordinariamente previsto a carico del solo soggetto che agisce in giudizio in forza della generale previsione di cui all'art. 2697 c.c., di modo che in caso di raggiungimento della prova del verificarsi del sinistro ad opera di parte attrice, la detta presunzione deve sempre e comunque trovare applicazione ove non venga fornita la prova della responsabilità esclusiva o prevalente della controparte.
La detta presunzione presuppone che parte attrice dia comunque dimostrazione del fatto, del danno e del nesso causale, elementi tutti indispensabili per poter ritenere provato il verificarsi del sinistro che costituisce presupposto imprescindibile di operatività della richiamata presunzione di corresponsabilità.
Ciò posto, esaminando proprio il complesso degli atti del processo di primo grado, si deve affermare che non risulta sufficientemente dimostrato da parte appellante il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054, co. 2 c.c.
Ne consegue che la valutazione del giudice di primo grado secondo cui la causa del sinistro è da ascrivere alla colpa concorrente di entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro, merita infatti di essere pienamente condivisa, proprio all'esito dell'esame complessivo delle risultanze istruttorie.
Difatti, sul conducente di un veicolo senza guida di rotaie, che abbia arrecato a cose o persone un danno derivante dalla circolazione del veicolo, incombe l'onere di provare di aver tenuto una condotta idonea ad impedire la verificazione dell'evento, ovvero di aver assunto una condotta che gli abbia pagina 3 di 7 consentito di attuare tutte le manovre di emergenza necessarie ed opportune volte a evitare il verificarsi dell'evento dannoso (cfr., Cass. civ., sent. n. 21056/2004; Cass. civ., sent. n. 20814/2004).
Muovendo da tali considerazioni, parte appellante aveva pertanto l'onere di provare, nel corso del primo grado di giudizio, i detti presupposti al fine di vedere riconosciuta la responsabilità del veicolo antagonista per ottenere una pronuncia di condanna di quest'ultimo e della compagnia garante per la r.c. al risarcimento dei danni dedotti in atti.
Tanto premesso, in primo luogo, va rilevato come la prova si fondi essenzialmente sulle dichiarazioni dei testimoni che hanno assistito al sinistro stradale, i quali, tuttavia, hanno fornito dichiarazioni alquanto sommarie.
Tali testi, difatti, hanno reso dichiarazioni generiche, non riferendo con precisione ed esattezza gli elementi rilevanti la fattispecie invocata (tra cui la condotta di guida dei conducenti di entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro).
Infatti, con riferimento al teste , giova rilevare che, quest'ultimo, all'udienza del Testimone_1 30.01.2015, ha fornito la seguente dichiarazione: “sono a conoscenza dei fatti di causa, in quanto sono il figlio dell'attore. In data 15.05.2013 mi trovavo sul balcone dell'abitazione di mio suocero, che si trova in via Ferrone, 10, angolo Via Napoleone Battaglia e dal quale si vede il luogo dove si è verificato il sinistro;
penso che mio padre percorreva Via N. Battaglia con la sua auto e che la convenuta, dalla posizione di parcheggio e guardando di tergo, solo dietro, si immetteva nella circolazione ed in tal modo urtava con la sua parte anteriore destra quella laterale posteriore sinistra dell'auto di mio padre che in quel momento era fermo;
mio padre stava per parcheggiare, dopo aver messo la freccia, nello spazio libero antistante avanti la Fiat ND della convenuta;
confermo che dopo poco tempo è sopraggiunta una pattuglia dei Vigili Urbani di Lucera che ha redatto il rapporto”.
Inoltre, il teste ha riferito: “sono a conoscenza dei fatti di causa perché mi trovavo Testimone_2 a vico dell'Olmo a Lucera a circa 10 – 15 m di distanza dal luogo dell'incidente; ho sentito un forte impatto dovuto all'urto provocato da una ND che aveva colpito una Volvo;
ho visto la Volvo 60 che percorreva Via N. Battaglia e che era già stata urtata da un Fiat ND che era uscita dalla sua posizione di parcheggio per immettersi nel flusso della circolazione;
preciso che ho visto quanto ho dichiarato ad impatto avvenuto;
l'urto si verificava tra la parte anteriore laterale destra della ND e quella posteriore sinistra della Volvo;
la Volvo stava per parcheggiare nello spazio che si trovava davanti alla ND e non ricordo se la Volvo avesse l'indicatore di direzione acceso;
la Volvo era in lento movimento”. Parte appellante ritiene tali testimonianze fondamentali ai fini della riconducibilità dell'esclusiva responsabilità, nell'occorso sinistro, al conducente l'autovettura antagonista e della sua sussistenza.
Ciò posto, pur risultando provato l'impatto tra le due autovetture, non sono invece emersi in corso di causa sufficienti elementi probatori per l'esatta graduazione delle colpe: la dinamica dell'incidente descritta dai testi escussi non consente, infatti, di constatare ed asserire che il conducente dell'autovettura di parte attrice abbia effettivamente posto in essere manovre di emergenza, laddove l'impatto, così come accertato, tra le due autovetture non può accordarsi con una deviazione di emergenza da parte del conducente di parte attrice.
D'altronde, i testimoni si limitano a riferire circa la presumibile condotta della conducente l'autoveicolo Fiat ND, non fornendo alcuna indicazione e descrizione sulla condotta del conducente di parte attrice.
A ciò si aggiunga come la dichiarazione del teste di aver assistito al sinistro ad una distanza Tes_2 di 10 - 15 mt dà la misura della fragilità in termini di attendibilità della dichiarazione genericamente resa in ordine ai fatti di causa;
peraltro, il medesimo riferisce di non aver visto l'impatto, ma averne udito il solo rumore, guardando le auto ad impatto avvenuto. pagina 4 di 7 In definitiva, i testimoni non indicano né descrivono la precisa dinamica dell'asserito sinistro, non fornendo prova concreta ai fini del superamento di presunzione della corresponsabilità.
Ebbene, nel caso di specie, non risulta in alcun modo provato, in sede testimoniale, che la vittima del sinistro stradale avesse assunto una condotta prudente, improntata al rispetto delle norme del C.d.S.
Non può non rivelarsi, dunque, come la dichiarazione resa nel corso dell'istruttoria dai testi di parte attrice riferiscano in modo generico e superficiale, non permettendo di ritenere provato una specifica responsabilità del veicolo antagonista in ordine all'effettivo investimento e alle concrete modalità e responsabilità del sinistro, né di dimostrare una condotta diligente dell'attore; specie se si considerano come queste costituiscano elementi specifici ed indefettibili in base ai quali chiedere responsabilità esclusiva e, conseguentemente, risarcimento dei danni subiti.
Va sottolineato, inoltre, come l'attore, a monte, non abbia fornito neppure in termini di allegazione una chiara ed esatta ricostruzione delle rispettive condotte oggetto di causa, non fornendo i dettagli sulle modalità del sinistro, ovvero sulle rispettive condotte, sia sulle proprie, sia del convenuto, subito prima e subito dopo il danno evento.
Ancora, dal verbale di sommarie informazioni, allegato alla Relazione di incidente stradale nel fascicolo di primo grado, , parte attrice riferisce: “percorrevo Via Battaglia con direzione Parte_1 Foggia con l'intento di parcheggiare al civico 142. Nel mentre inizia ad accostarmi al margine sinistro della carreggiata per parcheggiare un'auto parcheggiata al civico 138 in seconda fila riprendeva la marcia senza curarsi di controllare chi sopraggiungesse. Infatti, mi urtava nella parte posteriore sinistra”. In tale sede, AN TT, parte convenuta, conducente antagonista, spontaneamente dichiara: “ero parcheggiata sul margine sinistro della carreggiata unidirezionale di Via Napoleone Battaglia direzione Piazza di Vagno e più precisamente in prossimità del civico 136 della via sopra elencata. Dopo aver sbrigato delle commissioni salivo a bordo del mio veicolo per riprendere la marcia. Infatti, mi immettevo nel flusso veicolare e dopo aver percorso alcuni metri un veicolo che marciava sul lato destro improvvisamente mi tagliava la strada come se dovesse parcheggiare sul lato sinistro. Io prontamente frenavo ma data la repentinità dell'evento non riuscivo ad evitare l'urto con la sopra descritta autovettura”.
Parte appellante ritiene che le dichiarazioni rese spontaneamente dalla convenuta contumace,
TT AN, agli agenti della Polizia Municipale di Lucera intervenuti per i rilievi, proverebbero, difatti, la responsabilità della medesima conducente antagonista che, dalla posizione di sosta, si sarebbe immessa nel flusso della circolazione, andando in tal modo a tamponare l'autovettura danneggiata nella parte posteriore sinistra.
Nel merito, deve evidenziarsi che la Relazione dei Vigili di Lucera, in quanto intervenuti post – sinistro, non contiene valutazioni sulla dinamica limitandosi a riportare le dichiarazioni delle parti e all'allegazione di alcune foto dei veicoli fermi nella posizione di urto.
Peraltro, occorre evidenziare che le suddette foto mostrano come, al momento dell'impatto, la ND fosse in parallelo e strettamente affiancata ad un'altra auto parcheggiata sul lato sinistro, nel senso di marcia unico di Via Battaglia;
ciò rappresenta un dato rilevante come correttamente osservato e accertato dal Giudice di prime cure.
Si noti come i testi escussi abbiano riferito semplicemente che la ND era uscita da una posizione di parcheggio, come anche confermato negli schizzi realizzati dai medesimi, allegati nel verbale di udienza nel fascicolo di primo grado.
Ne consegue che dalle foto scattate dai Vigili Urbani di Lucera si riscontrerebbe una dinamica differente.
Dalle foto, infatti, come ut supra riportato, la ND appare in posizione parallela con un'altra auto già pagina 5 di 7 regolarmente parcheggiata, con le ruote anteriori anch'esse in posizione dritta parallela e senza che si noti alcuna significativa curvatura a destra delle stesse per immettersi nel traffico.
In definitiva, a prescindere dalle dichiarazioni sia testimoniali che delle parti in giudizio, invero contraddittorie tra loro, dalla visione delle foto, emerge la seguente dinamica: da una parte la ND, parcheggiata in seconda fila o in posizione di immissione nel traffico, era obbligata a concedere la precedenza alle auto già circolanti;
dall'altra l'attore medesimo, conducente della Volvo, ha posto in essere una manovra poco prudenziale, non valutando affatto la posizione della ND rispetto alla stessa Volvo.
Ebbene, alla luce di quanto ut supra illustrato, esaminando proprio il complesso degli atti del processo di primo grado, deve affermarsi che non risulta sufficientemente dimostrato da parte appellante il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. in favore del conducente attore per poter accertare e dichiarare una responsabilità esclusiva in capo alla conducente convenuta o una responsabilità concorrente inferiore alla misura del 50% in favore dell'appellante.
Occorre ulteriormente rammentare, difatti, che il secondo comma dell'art. 2054 c.c. tratta, dello scontro tra veicoli e introduce la presunzione legale: quella della corresponsabilità tra i conducenti, la quale tanto può operare ove l'onere di allegazione e prova in ordine allo scontro tra i veicoli, che ne costituisce l'antecedente logico giuridico, siano assolti.
In definitiva, parte appellante non ha assolto al relativo onere di allegazione di prova in ordine alla fattispecie invocata.
Dunque, è da ritenersi infondata qualsivoglia censura mossa nei riguardi delle valutazioni istruttorie compiute dal giudice di primo grado, che correttamente ha valutato e confrontato le dichiarazioni in narrativa e la deposizione testimoniale, concludendo per la carenza di riscontri probatori in ordine alla condotta diligente e prudente tenuta dall'odierna appellante.
La valutazione del giudice di primo grado secondo cui la causa del sinistro è da ascrivere alla colpa concorrente di entrambe le parti coinvolte nel sinistro, merita, pertanto, di essere pienamente condivisa, proprio all'esito dell'esame complessivo delle risultanze istruttorie.
Ne consegue che all'esito della ricostruzione dei fatti esposti, deve ritenersi confermato il concorso di colpa di entrambi i conducenti i veicoli coinvolti nella causazione del sinistro di cui è causa nella misura del 50%; la detta valutazione trova giustificazione nell'assenza di prove in grado di dimostrare la diversa dinamica dell'evento richiesta dall'appellante e il rispetto delle norme del C.d.S., nonché dei criteri di diligenza e prudenza.
La domanda risulta, quindi – a conferma di quanto affermato dal GdP e con assorbimento di tutto quanto non ulteriormente esaminato in ordine agli ulteriori motivi di appello da dichiararsi assorbiti -, infondata in ordine all'an del diritto fatto valere in giudizio, proprio per l'accertata genericità e lacunosità, nonché mancanza di prova in ordine ai richiamati elementi costitutivi della fattispecie, già evidenziata nella sentenza di primo grado.
In conseguenza di tanto, si ritiene superfluo anche in questa sede l'esame del quantum debeatur e si ritiene di confermarsi che dall'esame complessivo delle risultanze emerge forte incertezza sugli elementi fondanti la fattispecie di cui il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. in favore del conducente attore per poter accertare e dichiarare una responsabilità esclusiva in capo alla conducente convenuta o una responsabilità concorrente inferiore alla misura del
50% in favore di parte appellante.
La resa motivazione già basta a rigettare l'appello e la domanda così come formulata ed a confermare la sentenza di primo grado e rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di appello, i quali restano integralmente assorbiti dalle ragioni di rigetto già esposte. pagina 6 di 7 3.Venendo alle spese di lite del presente giudizio d'appello – che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi per le fasi espletate (nulla per l'istruttoria di fatto non tenutasi) – vista la soccombenza dell'appellante - esse vanno poste a carico di quest'ultimo ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e andranno pagate alla parte appellata.
4.Da ultimo, ai sensi dell'art.13, comma 1quater, del d.p.r. n. 115/2002 (TU Spese di Giustizia), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata;
2) per l'effetto, condanna a rimborsare l' la somma € Parte_1 Controparte_4
462,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Foggia, 24.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 5724/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FOLLIERI MARIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA G. BOVIO 36 LUCERA presso il difensore avv. FOLLIERI MARIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAVALLO LUIGI EMANUELE CP_1 P.IVA_1
MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA PESOLA, 57 FOGGIA presso il difensore avv.
CAVALLO LUIGI EMANUELE MICHELE
ANNA RO (C.F. ), C.F._2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte allegate al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
Ciò posto, non è superfluo rammentare che, con atto di citazione in appello, ha convenuto Parte_1 in giudizio l' e AN TT impugnando la sentenza emessa nel corso del Controparte_2 giudizio di primo grado svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di Lucera, n. 203/2016, depositata in data
08.04.2016.
1.In fatto, nel giudizio di primo grado, , sul presupposto che, il giorno 15.05.2013, alle ore Parte_1
10:15 circa, nel mentre percorreva Via Napoleone Battaglia, strada a senso unico di circolazione ed a doppia corsia, in abitato di Lucera, e si accingeva a parcheggiare la sua autovettura, Volvo V 60 tg.
CH823PL e assicurata per la RCA presso la sul lato sinistro della carreggiata in Controparte_3 zona delimitata da apposite linee di parcheggio, veniva attinto nella parte posteriore sinistra della sua auto da AN TT, allorquando, ferma in sosta nei pressi della medesima area di parcheggio, si reimmetteva nella circolazione, alla guida dell'autovettura di sua proprietà, Fiat ND tg. BY558JC,
pagina 1 di 7 assicurata per la RCA presso la CP_1
A seguito dell'urto, l'autovettura Volvo riportava danni per un totale di euro 1.648,02. Parte attrice inviava altresì lettera raccomandata a.r. del 16.05.13 ponendo in mora i convenuti contestualmente alla propria assicurazione Controparte_3
Chiedeva, pertanto, di dichiarare TT AN esclusiva responsabile del sinistro, con condanna in solido dei convenuti al pagamento della somma di euro 1.648,02, al pagamento delle spese e compensi di causa.
L si costituiva in giudizio, spiegando intervento volontario, dopo aver versato in via Controparte_3 stragiudiziale un assegno di euro 900,00, di cui euro 750,00 per danni materiali ed euro 150,00 per compensi e spese legali, in favore dell'attore; chiedeva, quindi, il rigetto di domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto, dichiarando la liquidazione in via stragiudiziale satisfattiva del pregiudizio subito dall'attore.
Il GdP, alla luce dell'espressa dichiarazione dell'attore di non liberare dall'obbligazione l' CP_1
emetteva sentenza parziale, del 14.05.2014, con la quale estrometteva dal giudizio l'
[...] CP_3
e disponeva per il prosieguo del giudizio.
Si costituiva in giudizio l' contestando, previa declaratoria di congruità della Controparte_2 somma di euro 900,00 incassata dall'attore a titolo risarcitorio dalla la domanda Controparte_3 nell'an e nel quantum, per carenza di prova, chiedendone quindi il rigetto, con vittoria di spese.
La convenuta TT AN, benché ritualmente citata, non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
Il giudizio di primo grado consistito in attività di produzione documentale e nell'escussione di testi è stato definito con sentenza n. 203/2016 R.G. n. 581/13, emessa dal Giudice di Pace di Lucera, il quale ha dichiarato la pari responsabilità di entrambi le parti per il sinistro in causa, con compensazione delle spese di giudizio.
Il GdP ha accolto parzialmente la domanda attorea, riconoscendo in favore di quest'ultima la somma di euro 705,00; ha dichiarato altresì che nulla è dovuto dalla convenuta compagnia CP_1 dovendosi ritenere integralmente satisfattivo l'importo già recepito dall'attore in sede stragiudiziale.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza Parte_1 impugnata per aver, il Giudice di prime cure, valutato e motivato in modo errato le risultanze istruttorie, eludendo le dichiarazioni rese dai testi, e durante Testimone_1 Testimone_2 l'espletamento dell'istruttoria espletata nel corso dell'udienza del 30.01.2015, celebrata nel giudizio di primo grado.
Nel presente giudizio l'appellante deduce come i testi, attraverso le rispettive dichiarazioni, abbiano provato pienamente l'esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro e dei relativi danni subiti dal suo veicolo.
Sul quantum, parte appellante si duole di come il Giudice di prime cure non abbia tenuto conto dell'Iva sul preventivo depositato in atti, comprovante l'importo dei danni subiti, ritenendo, infine, che il risarcimento dei danni materiali subiti dalla sua autovettura debbano essere quantificati in euro 898,02 (somma ottenuta dalla detrazione di euro 750,00, acconto corrisposto dall' dai complessivi CP_3 euro 1.648,02, somma determinata nel preventivo della , cui aggiungere Parte_2 fermo tecnico, svalutazione monetaria ed interessi dal giorno dell'evento al saldo come per legge.
Sulla compensazione delle spese, parte appellante ritiene che il GdP avrebbe dovuto condannare i convenuti in solido al pagamento della metà dei compensi e spese di giudizio, secondo il principio della soccombenza reciproca.
pagina 2 di 7 Costituitasi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto dell'appello con conseguente conferma CP_1 integrale della sentenza di primo grado.
La convenuta, AN TT, benché ritualmente citata, non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e con ordinanza del 01.08.2024 – a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
10.07.2024 – la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini per deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Le parti hanno, poi, depositato le rispettive comparse conclusionali, insistendo nell'accoglimento delle richieste e conclusioni avanzate nei precedenti atti difensivi, previo rigetto delle richieste e conclusioni avversarie, oltre al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da liquidarsi in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
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2. Nel merito, va considerato che le censure mosse risultano tutte orientate a minare la valutazione degli elementi della fattispecie invocata e del materiale probatorio, oltreché delle argomentazioni poste a fondamento della decisione di merito. Dei detti profili se ne svolgerà una trattazione unitaria, in applicazione del principio della ragione più liquida, con conseguente assorbimento di tutto quanto non esplicitamente trattato.
Nel merito, l'appello è infondato e va disatteso confermando la sentenza di primo grado per le ragioni che si vanno ad esporre.
Si premette come la fattispecie in questione attenga alla materia dei sinistri derivanti dalla circolazione di veicoli a motori e natanti e la natura extracontrattuale della responsabilità pone a carico della parte che intenda ottenere una pronuncia con attribuzione di responsabilità esclusiva in capo alla controparte ed il relativo risarcimento del danno, l'onere di provare il fatto costitutivo, il danno subito ed il nesso causale tra il primo ed il secondo.
Va aggiunto che in subiecta materia, il legislatore ha anche previsto una presunzione di corresponsabilità, disciplinata dall'art. 2054 co. 2 c.c., che attenua il predetto rigore probatorio ordinariamente previsto a carico del solo soggetto che agisce in giudizio in forza della generale previsione di cui all'art. 2697 c.c., di modo che in caso di raggiungimento della prova del verificarsi del sinistro ad opera di parte attrice, la detta presunzione deve sempre e comunque trovare applicazione ove non venga fornita la prova della responsabilità esclusiva o prevalente della controparte.
La detta presunzione presuppone che parte attrice dia comunque dimostrazione del fatto, del danno e del nesso causale, elementi tutti indispensabili per poter ritenere provato il verificarsi del sinistro che costituisce presupposto imprescindibile di operatività della richiamata presunzione di corresponsabilità.
Ciò posto, esaminando proprio il complesso degli atti del processo di primo grado, si deve affermare che non risulta sufficientemente dimostrato da parte appellante il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054, co. 2 c.c.
Ne consegue che la valutazione del giudice di primo grado secondo cui la causa del sinistro è da ascrivere alla colpa concorrente di entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro, merita infatti di essere pienamente condivisa, proprio all'esito dell'esame complessivo delle risultanze istruttorie.
Difatti, sul conducente di un veicolo senza guida di rotaie, che abbia arrecato a cose o persone un danno derivante dalla circolazione del veicolo, incombe l'onere di provare di aver tenuto una condotta idonea ad impedire la verificazione dell'evento, ovvero di aver assunto una condotta che gli abbia pagina 3 di 7 consentito di attuare tutte le manovre di emergenza necessarie ed opportune volte a evitare il verificarsi dell'evento dannoso (cfr., Cass. civ., sent. n. 21056/2004; Cass. civ., sent. n. 20814/2004).
Muovendo da tali considerazioni, parte appellante aveva pertanto l'onere di provare, nel corso del primo grado di giudizio, i detti presupposti al fine di vedere riconosciuta la responsabilità del veicolo antagonista per ottenere una pronuncia di condanna di quest'ultimo e della compagnia garante per la r.c. al risarcimento dei danni dedotti in atti.
Tanto premesso, in primo luogo, va rilevato come la prova si fondi essenzialmente sulle dichiarazioni dei testimoni che hanno assistito al sinistro stradale, i quali, tuttavia, hanno fornito dichiarazioni alquanto sommarie.
Tali testi, difatti, hanno reso dichiarazioni generiche, non riferendo con precisione ed esattezza gli elementi rilevanti la fattispecie invocata (tra cui la condotta di guida dei conducenti di entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro).
Infatti, con riferimento al teste , giova rilevare che, quest'ultimo, all'udienza del Testimone_1 30.01.2015, ha fornito la seguente dichiarazione: “sono a conoscenza dei fatti di causa, in quanto sono il figlio dell'attore. In data 15.05.2013 mi trovavo sul balcone dell'abitazione di mio suocero, che si trova in via Ferrone, 10, angolo Via Napoleone Battaglia e dal quale si vede il luogo dove si è verificato il sinistro;
penso che mio padre percorreva Via N. Battaglia con la sua auto e che la convenuta, dalla posizione di parcheggio e guardando di tergo, solo dietro, si immetteva nella circolazione ed in tal modo urtava con la sua parte anteriore destra quella laterale posteriore sinistra dell'auto di mio padre che in quel momento era fermo;
mio padre stava per parcheggiare, dopo aver messo la freccia, nello spazio libero antistante avanti la Fiat ND della convenuta;
confermo che dopo poco tempo è sopraggiunta una pattuglia dei Vigili Urbani di Lucera che ha redatto il rapporto”.
Inoltre, il teste ha riferito: “sono a conoscenza dei fatti di causa perché mi trovavo Testimone_2 a vico dell'Olmo a Lucera a circa 10 – 15 m di distanza dal luogo dell'incidente; ho sentito un forte impatto dovuto all'urto provocato da una ND che aveva colpito una Volvo;
ho visto la Volvo 60 che percorreva Via N. Battaglia e che era già stata urtata da un Fiat ND che era uscita dalla sua posizione di parcheggio per immettersi nel flusso della circolazione;
preciso che ho visto quanto ho dichiarato ad impatto avvenuto;
l'urto si verificava tra la parte anteriore laterale destra della ND e quella posteriore sinistra della Volvo;
la Volvo stava per parcheggiare nello spazio che si trovava davanti alla ND e non ricordo se la Volvo avesse l'indicatore di direzione acceso;
la Volvo era in lento movimento”. Parte appellante ritiene tali testimonianze fondamentali ai fini della riconducibilità dell'esclusiva responsabilità, nell'occorso sinistro, al conducente l'autovettura antagonista e della sua sussistenza.
Ciò posto, pur risultando provato l'impatto tra le due autovetture, non sono invece emersi in corso di causa sufficienti elementi probatori per l'esatta graduazione delle colpe: la dinamica dell'incidente descritta dai testi escussi non consente, infatti, di constatare ed asserire che il conducente dell'autovettura di parte attrice abbia effettivamente posto in essere manovre di emergenza, laddove l'impatto, così come accertato, tra le due autovetture non può accordarsi con una deviazione di emergenza da parte del conducente di parte attrice.
D'altronde, i testimoni si limitano a riferire circa la presumibile condotta della conducente l'autoveicolo Fiat ND, non fornendo alcuna indicazione e descrizione sulla condotta del conducente di parte attrice.
A ciò si aggiunga come la dichiarazione del teste di aver assistito al sinistro ad una distanza Tes_2 di 10 - 15 mt dà la misura della fragilità in termini di attendibilità della dichiarazione genericamente resa in ordine ai fatti di causa;
peraltro, il medesimo riferisce di non aver visto l'impatto, ma averne udito il solo rumore, guardando le auto ad impatto avvenuto. pagina 4 di 7 In definitiva, i testimoni non indicano né descrivono la precisa dinamica dell'asserito sinistro, non fornendo prova concreta ai fini del superamento di presunzione della corresponsabilità.
Ebbene, nel caso di specie, non risulta in alcun modo provato, in sede testimoniale, che la vittima del sinistro stradale avesse assunto una condotta prudente, improntata al rispetto delle norme del C.d.S.
Non può non rivelarsi, dunque, come la dichiarazione resa nel corso dell'istruttoria dai testi di parte attrice riferiscano in modo generico e superficiale, non permettendo di ritenere provato una specifica responsabilità del veicolo antagonista in ordine all'effettivo investimento e alle concrete modalità e responsabilità del sinistro, né di dimostrare una condotta diligente dell'attore; specie se si considerano come queste costituiscano elementi specifici ed indefettibili in base ai quali chiedere responsabilità esclusiva e, conseguentemente, risarcimento dei danni subiti.
Va sottolineato, inoltre, come l'attore, a monte, non abbia fornito neppure in termini di allegazione una chiara ed esatta ricostruzione delle rispettive condotte oggetto di causa, non fornendo i dettagli sulle modalità del sinistro, ovvero sulle rispettive condotte, sia sulle proprie, sia del convenuto, subito prima e subito dopo il danno evento.
Ancora, dal verbale di sommarie informazioni, allegato alla Relazione di incidente stradale nel fascicolo di primo grado, , parte attrice riferisce: “percorrevo Via Battaglia con direzione Parte_1 Foggia con l'intento di parcheggiare al civico 142. Nel mentre inizia ad accostarmi al margine sinistro della carreggiata per parcheggiare un'auto parcheggiata al civico 138 in seconda fila riprendeva la marcia senza curarsi di controllare chi sopraggiungesse. Infatti, mi urtava nella parte posteriore sinistra”. In tale sede, AN TT, parte convenuta, conducente antagonista, spontaneamente dichiara: “ero parcheggiata sul margine sinistro della carreggiata unidirezionale di Via Napoleone Battaglia direzione Piazza di Vagno e più precisamente in prossimità del civico 136 della via sopra elencata. Dopo aver sbrigato delle commissioni salivo a bordo del mio veicolo per riprendere la marcia. Infatti, mi immettevo nel flusso veicolare e dopo aver percorso alcuni metri un veicolo che marciava sul lato destro improvvisamente mi tagliava la strada come se dovesse parcheggiare sul lato sinistro. Io prontamente frenavo ma data la repentinità dell'evento non riuscivo ad evitare l'urto con la sopra descritta autovettura”.
Parte appellante ritiene che le dichiarazioni rese spontaneamente dalla convenuta contumace,
TT AN, agli agenti della Polizia Municipale di Lucera intervenuti per i rilievi, proverebbero, difatti, la responsabilità della medesima conducente antagonista che, dalla posizione di sosta, si sarebbe immessa nel flusso della circolazione, andando in tal modo a tamponare l'autovettura danneggiata nella parte posteriore sinistra.
Nel merito, deve evidenziarsi che la Relazione dei Vigili di Lucera, in quanto intervenuti post – sinistro, non contiene valutazioni sulla dinamica limitandosi a riportare le dichiarazioni delle parti e all'allegazione di alcune foto dei veicoli fermi nella posizione di urto.
Peraltro, occorre evidenziare che le suddette foto mostrano come, al momento dell'impatto, la ND fosse in parallelo e strettamente affiancata ad un'altra auto parcheggiata sul lato sinistro, nel senso di marcia unico di Via Battaglia;
ciò rappresenta un dato rilevante come correttamente osservato e accertato dal Giudice di prime cure.
Si noti come i testi escussi abbiano riferito semplicemente che la ND era uscita da una posizione di parcheggio, come anche confermato negli schizzi realizzati dai medesimi, allegati nel verbale di udienza nel fascicolo di primo grado.
Ne consegue che dalle foto scattate dai Vigili Urbani di Lucera si riscontrerebbe una dinamica differente.
Dalle foto, infatti, come ut supra riportato, la ND appare in posizione parallela con un'altra auto già pagina 5 di 7 regolarmente parcheggiata, con le ruote anteriori anch'esse in posizione dritta parallela e senza che si noti alcuna significativa curvatura a destra delle stesse per immettersi nel traffico.
In definitiva, a prescindere dalle dichiarazioni sia testimoniali che delle parti in giudizio, invero contraddittorie tra loro, dalla visione delle foto, emerge la seguente dinamica: da una parte la ND, parcheggiata in seconda fila o in posizione di immissione nel traffico, era obbligata a concedere la precedenza alle auto già circolanti;
dall'altra l'attore medesimo, conducente della Volvo, ha posto in essere una manovra poco prudenziale, non valutando affatto la posizione della ND rispetto alla stessa Volvo.
Ebbene, alla luce di quanto ut supra illustrato, esaminando proprio il complesso degli atti del processo di primo grado, deve affermarsi che non risulta sufficientemente dimostrato da parte appellante il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. in favore del conducente attore per poter accertare e dichiarare una responsabilità esclusiva in capo alla conducente convenuta o una responsabilità concorrente inferiore alla misura del 50% in favore dell'appellante.
Occorre ulteriormente rammentare, difatti, che il secondo comma dell'art. 2054 c.c. tratta, dello scontro tra veicoli e introduce la presunzione legale: quella della corresponsabilità tra i conducenti, la quale tanto può operare ove l'onere di allegazione e prova in ordine allo scontro tra i veicoli, che ne costituisce l'antecedente logico giuridico, siano assolti.
In definitiva, parte appellante non ha assolto al relativo onere di allegazione di prova in ordine alla fattispecie invocata.
Dunque, è da ritenersi infondata qualsivoglia censura mossa nei riguardi delle valutazioni istruttorie compiute dal giudice di primo grado, che correttamente ha valutato e confrontato le dichiarazioni in narrativa e la deposizione testimoniale, concludendo per la carenza di riscontri probatori in ordine alla condotta diligente e prudente tenuta dall'odierna appellante.
La valutazione del giudice di primo grado secondo cui la causa del sinistro è da ascrivere alla colpa concorrente di entrambe le parti coinvolte nel sinistro, merita, pertanto, di essere pienamente condivisa, proprio all'esito dell'esame complessivo delle risultanze istruttorie.
Ne consegue che all'esito della ricostruzione dei fatti esposti, deve ritenersi confermato il concorso di colpa di entrambi i conducenti i veicoli coinvolti nella causazione del sinistro di cui è causa nella misura del 50%; la detta valutazione trova giustificazione nell'assenza di prove in grado di dimostrare la diversa dinamica dell'evento richiesta dall'appellante e il rispetto delle norme del C.d.S., nonché dei criteri di diligenza e prudenza.
La domanda risulta, quindi – a conferma di quanto affermato dal GdP e con assorbimento di tutto quanto non ulteriormente esaminato in ordine agli ulteriori motivi di appello da dichiararsi assorbiti -, infondata in ordine all'an del diritto fatto valere in giudizio, proprio per l'accertata genericità e lacunosità, nonché mancanza di prova in ordine ai richiamati elementi costitutivi della fattispecie, già evidenziata nella sentenza di primo grado.
In conseguenza di tanto, si ritiene superfluo anche in questa sede l'esame del quantum debeatur e si ritiene di confermarsi che dall'esame complessivo delle risultanze emerge forte incertezza sugli elementi fondanti la fattispecie di cui il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. in favore del conducente attore per poter accertare e dichiarare una responsabilità esclusiva in capo alla conducente convenuta o una responsabilità concorrente inferiore alla misura del
50% in favore di parte appellante.
La resa motivazione già basta a rigettare l'appello e la domanda così come formulata ed a confermare la sentenza di primo grado e rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di appello, i quali restano integralmente assorbiti dalle ragioni di rigetto già esposte. pagina 6 di 7 3.Venendo alle spese di lite del presente giudizio d'appello – che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi per le fasi espletate (nulla per l'istruttoria di fatto non tenutasi) – vista la soccombenza dell'appellante - esse vanno poste a carico di quest'ultimo ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e andranno pagate alla parte appellata.
4.Da ultimo, ai sensi dell'art.13, comma 1quater, del d.p.r. n. 115/2002 (TU Spese di Giustizia), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata;
2) per l'effetto, condanna a rimborsare l' la somma € Parte_1 Controparte_4
462,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Foggia, 24.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
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