Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 11/04/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 3081/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice riunito in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 3081/2024 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/08/1972, residente in [...]
e da
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
03/03/1976, residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati in Cervignano del Friuli in via XI Febbraio n. 4 presso lo studio dell'Avv. CORSI SERENA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1
“1. pronunciare sentenza di divorzio mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Mariano del Friuli (GO);
2. confermare che l'immobile sito in P.zza Municipio n. 4 Mariano del Friuli (GO) resterà nella disponibilità della IG.ra , la quale ivi vivrà insieme al figlio Pt_2
; Persona_1
3. confermare che dal 01 luglio 2024 le utenze (luce, gas, internet, telefono, immondizie) relative all'immobile sito in Mariano del Friuli (GO), P.zza Municipio n. 4, saranno ad esclusivo carico della IG.ra ; Pt_2
4. confermare che la IG.ra concede al IG. di utilizzare a Pt_2 Parte_1
titolo gratuito, il garage dell'abitazione sita in Mariano del Friuli (GO), P.zza
Municipio n. 4, quale deposito dei propri beni personali (biciclette, vestiti, ecc..).
Laddove, la IG.ra avesse la necessità di utilizzare in via esclusiva il garage, Pt_2
comunicherà un tanto al IG. con un preavviso non inferiore a 15 giorni;
Pt_1
5. confermare che i tre mutui contratti per l'acquisto dell'immobile sito in P.zza
Municipio n. 4, in Mariano del Friuli (GO), due con rata semestrale, a scadenza gennaio e luglio, con rata pari ad € 2.094,42.- per il primo ed € 720,48.- per il secondo
(entrambi con scadenza luglio 2029), ed uno con rata mensile pari ad € 60,46.- (con scadenza settembre 2029), resteranno a carico di entrambi nella misura del 50 % fino all'estinzione degli stessi;
6. confermare che i mutui continueranno ad essere addebitati sul conto corrente cointestato tra le parti presso la fino alla totale estinzione;
Controparte_1
7. confermare che le parti tenteranno fin da subito di mettere in vendita, dividendo il ricavato al 50% tra loro, l'immobile sito in P.zza Municipio 4, in Mariano del Friuli
(GO), senza alcun vincolo o impegno formale;
8. confermare che a far data dal 16 luglio 2029 le parti si impegnano, laddove un tanto non fosse già avvenuto, a mettere ufficialmente in vendita l'immobile sito in P.zza
Municipio 4, in Mariano del Friuli (GO), attraverso ogni canale predisposto (agenzie immobiliari, siti immobiliari di vendita etc…), mentre nell'ipotesi in cui uno dei coniugi decida di non voler mettere in vendita l'abitazione sita in Mariano del Friuli (GO),
P.zza Municipio n. 4, e/o di vivere in suddetta abitazione, acquisterà dall'altro il 50 %
2 della proprietà dell'immobile, con pagamento del prezzo sulla base della stima di mercato;
9. confermare le spese relative alle eventuali intermediazioni immobiliari e/o periti incaricati di valutare il valore dell'immobile saranno a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna;
10. confermare che con riferimento alle spese straordinarie riguardanti l'abitazione sita in P.zza Municipio n. 4, in Mariano del Friuli (GO), saranno così ripartite tra le parti:
- sostituzione abbaini e/o tapparelle: spese al 50% tra le parti laddove necessarie, la manutenzione ordinaria degli stessi sarà, invece, a esclusivo carico della IG.ra
; Pt_2
- sostituzione caldaia: 60% a carico della IG.ra e 40% a carico del IG. Pt_2 Pt_1
laddove necessaria e solo in caso di rottura e malfunzionamento qualora l'intervento di ripristino risulti antieconomico, ogni altro tipo di intervento, compresa la manutenzione ordinaria della stessa (libretto, ecc..) sarà a carico esclusivo della IG.ra ; Pt_2
- riparazione tetto, ripristino intonaco esterno e allacciamento fognario: spese al 50 % tra le parti, in caso di assoluta necessità;
- assicurazione immobile: spesa al 50 % tra le parti, con spesa pari ad € 39,40.- al mese che resterà addebitata sul conto corrente cointestato tra i coniugi acceso presso
(stesso conto su cui vengono addebitate le rate dei mutui). Le parti si Controparte_1
impegnano entro la fine del corrente anno a trovare un'assicurazione sull'immobile più economica;
11. confermare che eventuali altre spese ordinarie e/o straordinarie riguardanti l'immobile sito in P.zza Municipio n. 4, Mariano del Friuli (GO), saranno a esclusivo carico della IG.ra , nonché eventuali spese ordinarie e straordinarie relative Pt_2 alle parti comuni dell'unità condominiale;
12. confermare che laddove si verificasse l'ipotesi di cui al punto 8, la parte che non vorrà vendere l'immobile sito in Piazza Municipio n. 4, Mariano del Friuli (GO), e/o volesse continuarci a vivere si accollerà tutte le spese ordinarie e straordinarie dell'immobile stesso al 100 %;
3 13. confermare che il IG. continuerà a pagare le rate relative al proprio telefono Pt_1
cellulare Samsung, che, ad oggi, vengono addebitate sulla bolletta telefonica intestata alla IG.ra , a mezzo bonifico, sul conto corrente indicato dalla stessa;
Pt_2
14. confermare che il libretto postale ed il buono fruttifero cointestato tra le parti rimane a disposizione delle stesse, nella misura del 50% ed i coniugi potranno decidere in qualsiasi momento di prelevare e disporre della propria quota pari al 50%;
15. confermare che il IG. verserà entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € Pt_1
300,00.- rivalutabile ex indici Istat, quale contributo al mantenimento a favore del figlio
, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida elaborate Persona_1
dalla Commissione Famiglia del ConIGlio Nazionale Forense del 2017;
16. confermare che l'assegno unico per il figlio sarà percepito al 100% Persona_1
dalla IG.ra ; Parte_2
17. confermare che l'affidamento del figlio sarà condiviso con Persona_1
collocazione presso la madre, nell'abitazione ex residenza familiare sita in Mariano del
Friuli (GO), P.zza Municipio n. 4;
18. confermare che il IG. eserciterà liberamente il suo diritto di visita, sia nel Pt_1
corso della settimana che nei weekend, compatibilmente con le eIGenze e gli impegni del figlio , data l'età dello stesso, e con quelle delle parti e comunque Persona_1
sempre con congruo preavviso. Le festività natalizie, pasquali, saranno trascorse dal figlio ad anni alternati con i genitori, tenuto conto degli impegni, delle eIGenze e dell'età dello stesso e salvo diversi accordi tra le parti;
19. confermare che i finanziamenti accesi a nome della IG.ra per Parte_2
l'acquisto della lavatrice e dell'autovettura di sua proprietà, continueranno ad essere pagati esclusivamente dalla stessa;
20. confermare che il motociclo intestato alla IG.ra ed in uso al Parte_2
figlio verrà messo immediatamente in vendita e la somma ricavata verrà Persona_1
totalmente versata sul conto postale intestato a . Laddove il motociclo non Persona_1
venisse venduto entro la fine del 2024, le successive spese di assicurazione e bollo a far data da gennaio 2025 saranno a carico delle parti al 50 % e le somme versate dagli stessi verranno decurtate sull'eventuale ricavo derivante dalla vendita del motociclo ed il rimanente verrà versato sul conto postale intestato a;
Persona_1
4 21. confermare che nulla è dovuto per assegni fra i coniugi, in quanto, gli stessi sono economicamente indipendenti;
22. confermare che le parti dichiarano di aver definito ogni altra questione economica pendente tra le stesse;
23. spese legali compensate tra le parti;
”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 03/04/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) va premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Mariano del Friuli in data 13/03/2004 (reg. Atti di Matrimonio, anno 2004, parte 1, atto n. 1).
Dall'unione coniugale è nato il figlio a Palmanova il 09/06/2006. Persona_1
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 28/06/2024, hanno presentato domanda congiunta di separazione personale e di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.
Nell'ambito del presente giudizio le parti si sono separate consensualmente come da conclusioni poi omologate con sentenza del Tribunale di Gorizia n. 91/2024 del
16/08/2024, pubblicata il 21/08/2024, passata in giudicato, e da allora non è mai ripresa la convivenza ed è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis, avendo le parti manifestato la volontà di non riconciliarsi;
All'udienza del 31/03/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto e cumulativo di separazione e divorzio depositato in data 28/06/2024.
È stata dato assicurato il contraddittorio con il P.M. mediante la comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898: la domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
5 Il ricorso indica compiutamente le condizioni ai rapporti economici, anche con riferimento al figlio . Persona_1
Il Tribunale, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di conIGlio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data
13/03/2004, in Mariano del Friuli con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Mariano del Friuli (reg. Atti di Matrimonio, anno 2004, parte
1, atto n. 1), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui integralmente ritrascritte;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della presente sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Mariano del Friuli perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, nella camera di conIGlio del 10/04/2025
Il Presidente
Dott. Riccardo Merluzzi
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