Ordinanza cautelare 14 aprile 2022
Sentenza 14 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 14/04/2022, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/04/2022
N. 00186/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01645/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1645 del 2021, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Amalia De Cristofaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Monza, via Camperio n. 8;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, Questura di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento dirigenziale del 22 Settembre 2021 dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Lecce, di rigetto dell'istanza/dichiarazione prot. n. -OMISSIS- presentata in data 6 Luglio 2020 dal sig. -OMISSIS-, quale rappresentante legale della Società -OMISSIS-., ex art.103 comma 1 del D.L.n.34/2020, convertito nella L. n.77/2020, per l’emersione dal lavoro subordinato irregolare prestato dall’extracomunitario ricorrente;
di tutti gli atti connessi e/o presupposti che hanno portato all'emissione del suddetto provvedimento di rigetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce e Questura di Lecce;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 13 aprile 2022 la Cons.dott.ssa Patrizia Moro e udito per il ricorrente l’avv.to M. R. Spera, in sostituzione dell'avv.to A. De Cristofaro;
Considerato che, a una sommaria delibazione propria della fase cautelare, il ricorso non appare fondato, in quanto:
- la Società -OMISSIS-. (in qualità di datore di lavoro dell’extracomunitario ricorrente) non pare aver concretamente variato l’oggetto sociale e/o le attività espletate (servizi di animazione di feste e di villaggi turistici senza intermediazione, fra le quali non vi sono le attività “agricole”, indicate nell'art. 103 comma 3 del D.L. 19/05/2020 n. 34, convertito nella Legge n.77/2020, quale presupposto per l’ammissibilità della domanda ex art. 103 L. n. 34/2020, convertito nella Legge n.77/2020), come risulta dalla visura camerale aggiornata al 29.11.2021, depositata in giudizio dall’Amministrazione resistente;
- da un lato, la asserita richiesta di variazione del codice ATECO dell’attività esercitata dalla Società -OMISSIS-., è stata comunicata all’Amministrazione resistente solo il 18 dicembre 2020 (successivamente al termine ultimo del 15 agosto 2020 per la presentazione delle domande di emersione) e, dall’altro, la asserita modifica non risulta concretamente allineatasi con le attività in esercitate dalla Società predetta, tanto più che dalla visura del Registro delle Imprese suindicata, risulta ancora il codice ATECO n. 93.29.9, e non già il n. 01.63.00, con conseguente irrilevanza della richiesta di variazione predetta;
- quanto alla possibilità per l’extracomunitario ricorrente di ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione, osserva il Tribunale che, come rilevato dal Ministero resistente, presupposto per il suo rilascio (insussistente nella fattispecie de qua) è che l'attività del datore di lavoro dichiarato fallito rientri fra quelle individuate per l’ammissibilità dell’istanza di emersione come prescritto dall’art.103 del D.L.n.34/2020, convertito nella Legge n.77/2020 e, comunque, il fallimento della Società -OMISSIS-., è stato comunicato all’Amministrazione procedente solo il 5 novembre 2021.
- infine, in ordine alla dedotta illegittimità del provvedimento impugnato, stante la asserita possibilità per il sig. -OMISSIS-di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico, la circostanza esula del tutto dal procedimento di cui al citato art.103 del D.L. n.34/2020, convertito nella Legge n.77/2020.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza cautelare formulata da parte ricorrente.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 13 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO