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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/04/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del GOP, Avv. Simone
Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G 403/2018 e discussa all'udienza del 17.04.2024, promossa da
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall' Avv. Cinzia Parte_1
Saracino Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabiola Leone e Giovanni Maria Maggio CP_1
Resistente
Oggetto: Iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.10.2020, parte ricorrente di cui in epigrafe – premesso di aver sempre svolto attività di bracciante agricolo - esponeva di aver lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola sui terreni siti in agro di Mesagne alla C/da Cattiva e CP_2
Cellino San Marco alla C/da Marotta per la manutenzione, coltivazione e pulizia degli uliveti ed alla raccolta delle olive.
Sosteneva che per tale attività lavorativa aveva percepito una retribuzione di € 50,00 osservando un orario giornaliero di circa 6 ore e 30 minuti e che la retribuzione veniva corrisposta ogni sabato dal Sig. , fratello, o per delega, saltuariamente dal padre Persona_1
. Persona_2
Specificava che aveva svolto l'attività di bracciante agricolo nell'anno 2014 per un totale di
93 giornate (dal 02.01.2014 al 31.12.201), nell'anno 2015 per un totale di 83 giornate ( dal
02.01.2015 al 31.12.2015) e nell'anno 2016 per un totale di 71 giornate ( dal 02.01.2016 al
18.10.2016).
Deduceva che, a seguito della consultazione del proprio estratto contributivo, aveva verificato la cancellazione da parte dell' degli anni 2014, 2015 e 2016. CP_1 Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, chiedeva accertarsi l'esistenza del suo rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta e del proprio diritto all'iscrizione Persona_1 negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli relativi al proprio comune di residenza e la conseguente dichiarazione del diritto alla indennità di disoccupazione per gli anni indicati nonché la condanna dell' al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge CP_1 con distrazione a favore del procuratore costituito.
Si costitutiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti deducendo CP_1
l'improponibilità e infondatezza delle domande di parte ricorrente e richiamando il verbale unico di accertamento N. unico di accertamento e notificazione n. 2019006207 del 15 gennaio 2020 dell'Ispettorato territoriale del Lavoro di Brindisi e concludeva per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa con la prova orale, all'udienza odierna, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni di seguito esposte.
***
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Nella fattispecie per cui è causa, parte ricorrente adisce il Tribunale chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad essere reiscritto negli Elenchi Nominativi dei Lavoratori
Agricoli relativi al suo Comune di residenza per le giornate dettagliatamente indicate in premessa.
Per contra, l' , con la memoria di costituzione, ha dedotto di aver regolarmente liquidato CP_1 ed erogato in data 22 giugno 2015 l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2014 per n. 102 giornate di lavoro agricolo, in conformità al dato Arla, e che tali giornate, inserite degli elenchi agricoli annuali del 2014, non sono state oggetto di disconoscimento. Ha ulteriormente addotto che, per l'anno 2015 il ricorrente ha subito solo una parziale cancellazione delle giornate agricole (nella misura di 75) con una liquidazione dell'indennità di disoccupazione pari a n.27 giornate di lavoro. Ancora, per l'anno 2016, ha precisato che non risulta alcuna domanda amministrativa tesa ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola.
Alla luce di ciò, supportato dalle documentazioni in atti, dall'ambito dell'odierno accertamento deve necessariamente essere escluso l'anno 2014 e circoscritto alle residuali
75 giornate per l'anno 2015 e 78 per l'anno 2016 oggetto di disconoscimento con la pubblicazione del quarto elenco trimestrale di variazione relativo all'anno 2019. Occorre premettere che nel rapporto di lavoro agricolo avente ad oggetto determinate operazioni stagionali, la subordinazione è configurabile quando la prestazione lavorativa sia resa in relazione di sinallagmaticità con una controprestazione retributiva, sia pure corrisposta in natura, anche in mancanza di direzione e controllo costanti del datore di lavoro sull'operato del lavoratore e di un orario di lavoro rigidamente prestabilito. Pertanto, il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per un numero minimo di giornate previsto dalla legge, con la conseguenza che “il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi” (cfr. Cass., sez. I, sentenza n. 13877 del
2/8/12).
Infatti, in tali giudizi si discute della legittimità e fondatezza della decisione dell di CP_1 operare il disconoscimento di un diritto per il quale il lavoratore già vanta un titolo formale fornitogli dallo stesso , cioè la sua precedente iscrizione in detti elenchi all'esito delle CP_3 procedure di legge (cfr. art. 9 ter, comma 2, l. n. 608/1966) ovvero vanta la dichiarazione di manodopera occupata resa dal datore di lavoro che, a norma dell'art. 6, comma 6, d. lgs.
n.375/1993, “fa fede a tutti gli effetti”. Dunque, in tali giudizi l' fa valere e deduce la CP_1 natura simulata o fittizia del rapporto di lavoro subordinato denunziato dall'impresa agricola e posto alla base dell'iscrizione negli elenchi;
di talchè è onere dell' contestare CP_1 specificamente l'esistenza del rapporto di lavoro, fornendo elementi utili a far ritenere simulato o fittizio il rapporto già riconosciuto o denunziato nelle forme di legge.
Il lavoratore, per contra, è gravato dall'onere di confutare i singoli elementi di fatto che l' CP_1 pone a base della cancellazione o della mancata iscrizione, essendo evidente che il lavoratore già vanta a suo favore una presunzione legale di legittimità della precedente iscrizione nel medesimo elenco ad opera dello stesso che costituisce valido titolo per ritenere CP_1 sussistente il rapporto di lavoro ovvero la denunzia fidefaciente del datore di lavoro.
Ebbene, le prove offerte dall' sono di natura documentale in quanto trattasi di CP_1 accertamenti ispettivi formalizzati in atti redatti sulla base di attività compiute da pubblici ufficiali che fanno fede nei limiti degli artt. 2699 e ss. c.c..
Invero, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la fede privilegiata del verbale di accertamento opera in un ambito notevolmente circoscritto (cfr., ex plurimis,
Cass. SS.UU. n.12545/1992). Come sancito dalla Corte di Cassazione, “I verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti” (
Cassazione ord. n. 26086/2023, Cass. n. 8946/2020; Cass. n. 20019/2018).
La legge invece non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito in ordine alle altre circostanze di fatto (diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti. “In tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia “il conto da farne” ai fini della prova (Cass. n. 8946/ 2020, cit.), possedendo – detti verbali – un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (Cass. n.
24388/2022, Cass. n.28286/2019, Cass. S.U. n. 916/1996).
A seguito delle premesse precisate è, dunque, necessario verificare se, in base alle risultanze di causa, possa dirsi intercorso fra il ricorrente odierno e l'asserito datore di lavoro un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura svoltosi secondo le modalità dedotte in ricorso.
L' ha disposto il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo a seguito dei CP_1 complessi accertamenti ispettivi avviati nei confronti dell'azienda agricola da Persona_1 parte dell'Ispettorato del Lavoro di Brindisi e conclusi con la redazione del verbale ispettivo richiamato avente ad oggetto la corretta natura e la congruità dei rapporti di lavoro instaurati e denunciati nel periodo dal 01.10.2014 al 30.06.2017 e scaturito dalla segnalazione dell'Ufficio Vigilanza della sede dell'INSP di Taranto relativa all'instaurazione di rapporti di lavoro tra parenti e affini da parte dell'azienda agricola . CP_2
Nello specifico, come da verbale ispettivo (pag. 6) il disconoscimento del rapporto di lavoro di (così come quello della sorella ) con la ditta del Persona_3 Parte_2 fratello è stato disconosciuto in quanto l'azienda non è stata in grado di fornire CP_2 la prova dell'onerosità del rapporto di lavoro stesso né ha esibito i rispettivi contratti di lavoro e le certificazioni attestanti l'espletamento delle visite mediche di rito. Le stesse dichiarazioni rese agli ispettori “pur rivelando un'ovvia conoscenza della realtà aziendale (ubicazione dei terreni, attrezzature e macchinari, attività agricola esercitata) risultano generiche e contraddittorie, soprattutto se poste a confronto con le dichiarazioni del datore di lavoro…” Più precisamente, dal verbale ispettivo risulta che “ la domanda presentata per l'anno 2015 invece, è stata respinta dal in quanto il Sig. , nel frattempo, CP_3 Persona_3 risultava aver aperto una partita IVA per l'esercizio di attività agricola. Ed infatti, in data
1.4.2015 ha stipulato un contratto di comodato a titolo gratuito con la sig.ra _4
, avente ad oggetto, come già innanzai specificato, proprio l'uliveto in Cellino San
[...]
Marco, dove poi ha lavorato, ma sempre alle dipendenze del fratello . La conduzione CP_2 del terreno, pertanto, nel periodo dal 1.4.2015 in poi, era attribuita , che Persona_3 quindi sarebbe stato assunto dal fratello per lavorare sui propri terreni! CP_2
Contemporaneamente, con decorrenza dal 15.5.2015 chiedeva l'apertura Persona_3 della partita IVA ( ) per la coltivazione di cereali, mentre in data 13.10.2016, P.IVA_1 provvedeva all'iscrizione della sua ditta individuale al Registro delle Imprese presso
C.C.I.A.A. di Brindisi (REA n. BR – 150589) e alla sezione speciale con qualifica di coltivatore diretto (…) a fronte della conduzione dei terreni, percepisce i contributi AGEA dal 2015.
Nel periodo successivo, poi, il Sig. si è recato in Germania, dove ha Persona_3 instaurato rapporti di lavoro subordinato dal 16.10.2017 (…) In sua assenza, l'uliveto di
Cellino San Marco, nonostante il contratto di comodato a suo nome, e i contributi AGEA percepiti, è stato condotto dal fratello , a seguito di accordi verbali.” ( cfr. Verbale CP_2 ispettivo in atti pag. 7).
Alla luce di tale ricostruzione gli ispettori hanno ritenuto che non sussistessero le condizioni per il riconoscimento della subordinazione nel periodo dal 1.04.2015 al 28.10.2016 e hanno proceduto alla cancellazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze del fratello ed CP_2 hanno notificato al ricorrente separato verbale relativo alla sua posizione previdenziale.
Come emerge chiaramente, pertanto, il disconoscimento non è stato effettuato a seguito della verifica dell'assenza di qualsivoglia attività lavorativa agricola, quanto piuttosto della riqualificazione della stessa in termini di lavoro autonomo sui terreni dallo stesso condotti, così come dichiarato anche dal teste ascoltata all'udienza del Testimone_1
10.01.2022. La circostanza che gli altri lavoratori dipendenti di , e ascoltati CP_2 come testi, abbiamo dichiarato di aver lavorato insieme al ricorrente sui campi indicati, non appare sufficiente a superare tali evenienze e a qualificare il rapporto di lavoro di
[...]
come subordinato. Per_3
Nell caso di specie l' ha fornito elementi sufficienti idonei a fondare un giudizio di CP_1 fittizietà del rapporto di lavoro. Ciò posto, a fronte di tutte tali convergenti risultanze ispettive, alla luce delle argomentazioni suesposte e delle contraddizioni emerse, si deve rilevare che nel caso di specie l'onere probatorio gravante in capo al ricorrente non sia stato assolto e il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il ricorrente e la società nel periodo in contestazione CP_2 non provato.
Per le ragioni che precedono la domanda avente ad oggetto la reiscrizione negli elenchi agricoli non può essere accolta.
Nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att.cpc le spese devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' così provvede: Per_3 CP_1 rigetta il ricorso;
spese irripetibili.
Brindisi, 17.04.2025
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. SIMONE COPPOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del GOP, Avv. Simone
Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G 403/2018 e discussa all'udienza del 17.04.2024, promossa da
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall' Avv. Cinzia Parte_1
Saracino Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabiola Leone e Giovanni Maria Maggio CP_1
Resistente
Oggetto: Iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.10.2020, parte ricorrente di cui in epigrafe – premesso di aver sempre svolto attività di bracciante agricolo - esponeva di aver lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola sui terreni siti in agro di Mesagne alla C/da Cattiva e CP_2
Cellino San Marco alla C/da Marotta per la manutenzione, coltivazione e pulizia degli uliveti ed alla raccolta delle olive.
Sosteneva che per tale attività lavorativa aveva percepito una retribuzione di € 50,00 osservando un orario giornaliero di circa 6 ore e 30 minuti e che la retribuzione veniva corrisposta ogni sabato dal Sig. , fratello, o per delega, saltuariamente dal padre Persona_1
. Persona_2
Specificava che aveva svolto l'attività di bracciante agricolo nell'anno 2014 per un totale di
93 giornate (dal 02.01.2014 al 31.12.201), nell'anno 2015 per un totale di 83 giornate ( dal
02.01.2015 al 31.12.2015) e nell'anno 2016 per un totale di 71 giornate ( dal 02.01.2016 al
18.10.2016).
Deduceva che, a seguito della consultazione del proprio estratto contributivo, aveva verificato la cancellazione da parte dell' degli anni 2014, 2015 e 2016. CP_1 Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, chiedeva accertarsi l'esistenza del suo rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta e del proprio diritto all'iscrizione Persona_1 negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli relativi al proprio comune di residenza e la conseguente dichiarazione del diritto alla indennità di disoccupazione per gli anni indicati nonché la condanna dell' al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge CP_1 con distrazione a favore del procuratore costituito.
Si costitutiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti deducendo CP_1
l'improponibilità e infondatezza delle domande di parte ricorrente e richiamando il verbale unico di accertamento N. unico di accertamento e notificazione n. 2019006207 del 15 gennaio 2020 dell'Ispettorato territoriale del Lavoro di Brindisi e concludeva per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa con la prova orale, all'udienza odierna, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni di seguito esposte.
***
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Nella fattispecie per cui è causa, parte ricorrente adisce il Tribunale chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad essere reiscritto negli Elenchi Nominativi dei Lavoratori
Agricoli relativi al suo Comune di residenza per le giornate dettagliatamente indicate in premessa.
Per contra, l' , con la memoria di costituzione, ha dedotto di aver regolarmente liquidato CP_1 ed erogato in data 22 giugno 2015 l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2014 per n. 102 giornate di lavoro agricolo, in conformità al dato Arla, e che tali giornate, inserite degli elenchi agricoli annuali del 2014, non sono state oggetto di disconoscimento. Ha ulteriormente addotto che, per l'anno 2015 il ricorrente ha subito solo una parziale cancellazione delle giornate agricole (nella misura di 75) con una liquidazione dell'indennità di disoccupazione pari a n.27 giornate di lavoro. Ancora, per l'anno 2016, ha precisato che non risulta alcuna domanda amministrativa tesa ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola.
Alla luce di ciò, supportato dalle documentazioni in atti, dall'ambito dell'odierno accertamento deve necessariamente essere escluso l'anno 2014 e circoscritto alle residuali
75 giornate per l'anno 2015 e 78 per l'anno 2016 oggetto di disconoscimento con la pubblicazione del quarto elenco trimestrale di variazione relativo all'anno 2019. Occorre premettere che nel rapporto di lavoro agricolo avente ad oggetto determinate operazioni stagionali, la subordinazione è configurabile quando la prestazione lavorativa sia resa in relazione di sinallagmaticità con una controprestazione retributiva, sia pure corrisposta in natura, anche in mancanza di direzione e controllo costanti del datore di lavoro sull'operato del lavoratore e di un orario di lavoro rigidamente prestabilito. Pertanto, il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per un numero minimo di giornate previsto dalla legge, con la conseguenza che “il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi” (cfr. Cass., sez. I, sentenza n. 13877 del
2/8/12).
Infatti, in tali giudizi si discute della legittimità e fondatezza della decisione dell di CP_1 operare il disconoscimento di un diritto per il quale il lavoratore già vanta un titolo formale fornitogli dallo stesso , cioè la sua precedente iscrizione in detti elenchi all'esito delle CP_3 procedure di legge (cfr. art. 9 ter, comma 2, l. n. 608/1966) ovvero vanta la dichiarazione di manodopera occupata resa dal datore di lavoro che, a norma dell'art. 6, comma 6, d. lgs.
n.375/1993, “fa fede a tutti gli effetti”. Dunque, in tali giudizi l' fa valere e deduce la CP_1 natura simulata o fittizia del rapporto di lavoro subordinato denunziato dall'impresa agricola e posto alla base dell'iscrizione negli elenchi;
di talchè è onere dell' contestare CP_1 specificamente l'esistenza del rapporto di lavoro, fornendo elementi utili a far ritenere simulato o fittizio il rapporto già riconosciuto o denunziato nelle forme di legge.
Il lavoratore, per contra, è gravato dall'onere di confutare i singoli elementi di fatto che l' CP_1 pone a base della cancellazione o della mancata iscrizione, essendo evidente che il lavoratore già vanta a suo favore una presunzione legale di legittimità della precedente iscrizione nel medesimo elenco ad opera dello stesso che costituisce valido titolo per ritenere CP_1 sussistente il rapporto di lavoro ovvero la denunzia fidefaciente del datore di lavoro.
Ebbene, le prove offerte dall' sono di natura documentale in quanto trattasi di CP_1 accertamenti ispettivi formalizzati in atti redatti sulla base di attività compiute da pubblici ufficiali che fanno fede nei limiti degli artt. 2699 e ss. c.c..
Invero, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la fede privilegiata del verbale di accertamento opera in un ambito notevolmente circoscritto (cfr., ex plurimis,
Cass. SS.UU. n.12545/1992). Come sancito dalla Corte di Cassazione, “I verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti” (
Cassazione ord. n. 26086/2023, Cass. n. 8946/2020; Cass. n. 20019/2018).
La legge invece non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito in ordine alle altre circostanze di fatto (diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti. “In tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia “il conto da farne” ai fini della prova (Cass. n. 8946/ 2020, cit.), possedendo – detti verbali – un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (Cass. n.
24388/2022, Cass. n.28286/2019, Cass. S.U. n. 916/1996).
A seguito delle premesse precisate è, dunque, necessario verificare se, in base alle risultanze di causa, possa dirsi intercorso fra il ricorrente odierno e l'asserito datore di lavoro un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura svoltosi secondo le modalità dedotte in ricorso.
L' ha disposto il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo a seguito dei CP_1 complessi accertamenti ispettivi avviati nei confronti dell'azienda agricola da Persona_1 parte dell'Ispettorato del Lavoro di Brindisi e conclusi con la redazione del verbale ispettivo richiamato avente ad oggetto la corretta natura e la congruità dei rapporti di lavoro instaurati e denunciati nel periodo dal 01.10.2014 al 30.06.2017 e scaturito dalla segnalazione dell'Ufficio Vigilanza della sede dell'INSP di Taranto relativa all'instaurazione di rapporti di lavoro tra parenti e affini da parte dell'azienda agricola . CP_2
Nello specifico, come da verbale ispettivo (pag. 6) il disconoscimento del rapporto di lavoro di (così come quello della sorella ) con la ditta del Persona_3 Parte_2 fratello è stato disconosciuto in quanto l'azienda non è stata in grado di fornire CP_2 la prova dell'onerosità del rapporto di lavoro stesso né ha esibito i rispettivi contratti di lavoro e le certificazioni attestanti l'espletamento delle visite mediche di rito. Le stesse dichiarazioni rese agli ispettori “pur rivelando un'ovvia conoscenza della realtà aziendale (ubicazione dei terreni, attrezzature e macchinari, attività agricola esercitata) risultano generiche e contraddittorie, soprattutto se poste a confronto con le dichiarazioni del datore di lavoro…” Più precisamente, dal verbale ispettivo risulta che “ la domanda presentata per l'anno 2015 invece, è stata respinta dal in quanto il Sig. , nel frattempo, CP_3 Persona_3 risultava aver aperto una partita IVA per l'esercizio di attività agricola. Ed infatti, in data
1.4.2015 ha stipulato un contratto di comodato a titolo gratuito con la sig.ra _4
, avente ad oggetto, come già innanzai specificato, proprio l'uliveto in Cellino San
[...]
Marco, dove poi ha lavorato, ma sempre alle dipendenze del fratello . La conduzione CP_2 del terreno, pertanto, nel periodo dal 1.4.2015 in poi, era attribuita , che Persona_3 quindi sarebbe stato assunto dal fratello per lavorare sui propri terreni! CP_2
Contemporaneamente, con decorrenza dal 15.5.2015 chiedeva l'apertura Persona_3 della partita IVA ( ) per la coltivazione di cereali, mentre in data 13.10.2016, P.IVA_1 provvedeva all'iscrizione della sua ditta individuale al Registro delle Imprese presso
C.C.I.A.A. di Brindisi (REA n. BR – 150589) e alla sezione speciale con qualifica di coltivatore diretto (…) a fronte della conduzione dei terreni, percepisce i contributi AGEA dal 2015.
Nel periodo successivo, poi, il Sig. si è recato in Germania, dove ha Persona_3 instaurato rapporti di lavoro subordinato dal 16.10.2017 (…) In sua assenza, l'uliveto di
Cellino San Marco, nonostante il contratto di comodato a suo nome, e i contributi AGEA percepiti, è stato condotto dal fratello , a seguito di accordi verbali.” ( cfr. Verbale CP_2 ispettivo in atti pag. 7).
Alla luce di tale ricostruzione gli ispettori hanno ritenuto che non sussistessero le condizioni per il riconoscimento della subordinazione nel periodo dal 1.04.2015 al 28.10.2016 e hanno proceduto alla cancellazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze del fratello ed CP_2 hanno notificato al ricorrente separato verbale relativo alla sua posizione previdenziale.
Come emerge chiaramente, pertanto, il disconoscimento non è stato effettuato a seguito della verifica dell'assenza di qualsivoglia attività lavorativa agricola, quanto piuttosto della riqualificazione della stessa in termini di lavoro autonomo sui terreni dallo stesso condotti, così come dichiarato anche dal teste ascoltata all'udienza del Testimone_1
10.01.2022. La circostanza che gli altri lavoratori dipendenti di , e ascoltati CP_2 come testi, abbiamo dichiarato di aver lavorato insieme al ricorrente sui campi indicati, non appare sufficiente a superare tali evenienze e a qualificare il rapporto di lavoro di
[...]
come subordinato. Per_3
Nell caso di specie l' ha fornito elementi sufficienti idonei a fondare un giudizio di CP_1 fittizietà del rapporto di lavoro. Ciò posto, a fronte di tutte tali convergenti risultanze ispettive, alla luce delle argomentazioni suesposte e delle contraddizioni emerse, si deve rilevare che nel caso di specie l'onere probatorio gravante in capo al ricorrente non sia stato assolto e il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il ricorrente e la società nel periodo in contestazione CP_2 non provato.
Per le ragioni che precedono la domanda avente ad oggetto la reiscrizione negli elenchi agricoli non può essere accolta.
Nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att.cpc le spese devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' così provvede: Per_3 CP_1 rigetta il ricorso;
spese irripetibili.
Brindisi, 17.04.2025
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. SIMONE COPPOLA