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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/11/2024, n. 2312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2312 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
2960 /2024
Tribunale Ordinario di Velletri
Seconda CIVILE
Il collegio, così composto:
Dott. Marcello Buscema Presidente
Dott. Renato Buzi Giudice
Dott. Francesca Aratari Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Sul cumulo di domande ex art. 451 bis. 49 c.p.c. di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritta al VG 2960 proposta da C.F. con l'avv. LUBRANO Parte_1 C.F._1
MICAELA e da C.F. con l'avv. TROISI Parte_2 C.F._2
SIMONA con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note in sostituzione dell'udienza in data 06/11/2024 ; rilevato che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
poiché ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 151 c.c. rilevato che le parti hanno raggiunto l'accordo secondo le seguenti condizioni:
1) I coniugi, economicamente indipendenti e autosufficienti, continueranno a provvedere ciascuno per sé al proprio mantenimento. 2) La casa coniugale, sita a Colleferro in Via Achille Grandi n. 57, di proprietà esclusiva del sig. rimarrà assegnata al medesimo Le figlie di maggiore Parte_1 Per_1
età ma non autosufficiente, e , minore di età, manterranno la residenza presso tale abitazione, Per_2 costituendo essa l'ambiente domestico nel quale sono cresciute e nel quale hanno tuttora il centro dei propri interessi e affetti. 3) Nessuna disposizione per l'affidamento e la frequentazione della figlia che avendo raggiunto la maggiore età stabilirà in via autonoma i tempi di permanenza che vorrà Per_1
trascorrere presso la madre. Piano genitoriale per la figlia minorenne 4) La figlia minore verrà Per_2 affidata ad entrambi i genitori, che provvederanno alla sua educazione, istruzione e mantenimento.
Le decisioni di maggiore importanza saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità e aspirazioni della figlia minore;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente. 5) La figlia minore manterrà la propria residenza anagrafica presso l'abitazione Per_2
del padre, restando affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento paritario presso ciascun di loro. I tempi di permanenza di presso i genitori in via preventiva vengono così Per_2
stabiliti: la minore trascorrerà una settimana consecutiva alternativamente con il padre e con la madre;
più precisamente la sig.ra potrà tenere con sé la figlia minore dalla domenica Parte_2 pomeriggio alle ore 18,00 prelevandola dall'abitazione paterna fino alla stessa ora della domenica successiva, allorquando il padre la preleverà dall'abitazione materna. Ciò, si ribadisce, a settimane alterne. I giorni potranno essere liberamente e diversamente concordati fra i coniugi, tenuto conto dei desideri, degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi della figlia. Resta inteso che, sempre previo accordo fra i coniugi e nel rispetto della volontà e delle esigenze di studio e ricreative della figlia
, sia la sig.ra sia il sig. potranno tenere con sé la minore ulteriori giorni oltre Per_2 Pt_2 Parte_1
quelli stabiliti. Per quanto concerne le festività natalizie, la figlia trascorrerà la metà delle festività con ciascun genitore;
in particolare la Vigilia di Natale la trascorrerà con la madre mentre il giorno di Natale con il padre;
il giorno di Capodanno sarà trascorso dalla figlia ad anni alterni con ciascun genitore. Del pari relativamente alle vacanze pasquali, trascorrerà la metà delle festività con Per_2 ciascun genitore alternando un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, trascorrerà 30 giorni con ciascun genitore Per_2
di cui almeno 15 giorni consecutivi nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia. Relativamente al compleanno della minore, quest'ultima trascorrerà la giornata ad anni alterni con ciascuno dei genitori. 6) Ciascun genitore provvederà in forma diretta al mantenimento delle figlie e . 7) Entrambi i genitori parteciperanno in misura paritaria alle Per_1 Per_2
spese straordinarie di natura medico-sanitaria, scolastica, sportiva e ricreativa, necessarie per le figlie, nel rispetto delle linee guida del Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre 2017, allegate al presente ricorso. 8) Nell'ambito degli accordi economici, i coniugi confermano che l'assegno unico universale spettante per la figlia di anni 14 sarà percepito per intero sino alla naturale scadenza Per_2
dalla sig.ra 9) La sig.ra manterrà il diritto di affidamento del cane di razza Parte_2 Pt_2
meticcia Cannella, sia in caso di indisponibilità del sig. a tenerlo sia concordando con il Parte_1 medesimo le modalità e i tempi in cui il cane potrà restare presso l'abitazione della stessa. Resta inteso che nei periodi in cui il cane sarà affidato alla quest'ultima si impegna a manlevare Pt_2
e tenere indenne il sig. da qualsivoglia pretesa di terzi per eventuali danni arrecati a persone Parte_1
e/o cose dall'animale in sua custodia. 10) I ricorrenti prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del loro passaporto e di quello della minore Con Persona_3 compensazione delle spese del giudizio fra le parti ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, di cui al ricorso depositato, non ponendosi esse in contrasto con norme imperative, né con l'interesse della prole.
Rilevato che la causa va rimessa sul ruolo al fine di verificare la condizione di procedibilità inerente la domanda di divorzio ai sensi dell'art. 3 co. 2 l. 898/1970 (almeno dodici mesi dalla data di udienza di comparizione nei procedimenti contenzioni e sei mesi nei procedimenti consensuali), invitando le parti a depositare il passaggio in giudicato della presente sentenza
P.Q.M.
Pronuncia la separazione personale dei coniugi, coniugati in _ Palestrina in data
19.6.2015 annotato nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile di Palestrina dell'anno 2015 Parte 2__, Serie C n. 23 , alle condizioni riportate in parte motiva.
Ordina l'annotazione come per legge.
Rimette la causa sul ruolo al fine di verificare la procedibilità della domanda di divorzio come da separata ordinanza.
Così deciso in Velletri il 07/11/2024 .
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Tribunale Ordinario di Velletri
Seconda CIVILE
Il collegio, così composto:
Dott. Marcello Buscema Presidente
Dott. Renato Buzi Giudice
Dott. Francesca Aratari Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Sul cumulo di domande ex art. 451 bis. 49 c.p.c. di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritta al VG 2960 proposta da C.F. con l'avv. LUBRANO Parte_1 C.F._1
MICAELA e da C.F. con l'avv. TROISI Parte_2 C.F._2
SIMONA con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note in sostituzione dell'udienza in data 06/11/2024 ; rilevato che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
poiché ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 151 c.c. rilevato che le parti hanno raggiunto l'accordo secondo le seguenti condizioni:
1) I coniugi, economicamente indipendenti e autosufficienti, continueranno a provvedere ciascuno per sé al proprio mantenimento. 2) La casa coniugale, sita a Colleferro in Via Achille Grandi n. 57, di proprietà esclusiva del sig. rimarrà assegnata al medesimo Le figlie di maggiore Parte_1 Per_1
età ma non autosufficiente, e , minore di età, manterranno la residenza presso tale abitazione, Per_2 costituendo essa l'ambiente domestico nel quale sono cresciute e nel quale hanno tuttora il centro dei propri interessi e affetti. 3) Nessuna disposizione per l'affidamento e la frequentazione della figlia che avendo raggiunto la maggiore età stabilirà in via autonoma i tempi di permanenza che vorrà Per_1
trascorrere presso la madre. Piano genitoriale per la figlia minorenne 4) La figlia minore verrà Per_2 affidata ad entrambi i genitori, che provvederanno alla sua educazione, istruzione e mantenimento.
Le decisioni di maggiore importanza saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità e aspirazioni della figlia minore;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente. 5) La figlia minore manterrà la propria residenza anagrafica presso l'abitazione Per_2
del padre, restando affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento paritario presso ciascun di loro. I tempi di permanenza di presso i genitori in via preventiva vengono così Per_2
stabiliti: la minore trascorrerà una settimana consecutiva alternativamente con il padre e con la madre;
più precisamente la sig.ra potrà tenere con sé la figlia minore dalla domenica Parte_2 pomeriggio alle ore 18,00 prelevandola dall'abitazione paterna fino alla stessa ora della domenica successiva, allorquando il padre la preleverà dall'abitazione materna. Ciò, si ribadisce, a settimane alterne. I giorni potranno essere liberamente e diversamente concordati fra i coniugi, tenuto conto dei desideri, degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi della figlia. Resta inteso che, sempre previo accordo fra i coniugi e nel rispetto della volontà e delle esigenze di studio e ricreative della figlia
, sia la sig.ra sia il sig. potranno tenere con sé la minore ulteriori giorni oltre Per_2 Pt_2 Parte_1
quelli stabiliti. Per quanto concerne le festività natalizie, la figlia trascorrerà la metà delle festività con ciascun genitore;
in particolare la Vigilia di Natale la trascorrerà con la madre mentre il giorno di Natale con il padre;
il giorno di Capodanno sarà trascorso dalla figlia ad anni alterni con ciascun genitore. Del pari relativamente alle vacanze pasquali, trascorrerà la metà delle festività con Per_2 ciascun genitore alternando un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, trascorrerà 30 giorni con ciascun genitore Per_2
di cui almeno 15 giorni consecutivi nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia. Relativamente al compleanno della minore, quest'ultima trascorrerà la giornata ad anni alterni con ciascuno dei genitori. 6) Ciascun genitore provvederà in forma diretta al mantenimento delle figlie e . 7) Entrambi i genitori parteciperanno in misura paritaria alle Per_1 Per_2
spese straordinarie di natura medico-sanitaria, scolastica, sportiva e ricreativa, necessarie per le figlie, nel rispetto delle linee guida del Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre 2017, allegate al presente ricorso. 8) Nell'ambito degli accordi economici, i coniugi confermano che l'assegno unico universale spettante per la figlia di anni 14 sarà percepito per intero sino alla naturale scadenza Per_2
dalla sig.ra 9) La sig.ra manterrà il diritto di affidamento del cane di razza Parte_2 Pt_2
meticcia Cannella, sia in caso di indisponibilità del sig. a tenerlo sia concordando con il Parte_1 medesimo le modalità e i tempi in cui il cane potrà restare presso l'abitazione della stessa. Resta inteso che nei periodi in cui il cane sarà affidato alla quest'ultima si impegna a manlevare Pt_2
e tenere indenne il sig. da qualsivoglia pretesa di terzi per eventuali danni arrecati a persone Parte_1
e/o cose dall'animale in sua custodia. 10) I ricorrenti prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del loro passaporto e di quello della minore Con Persona_3 compensazione delle spese del giudizio fra le parti ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, di cui al ricorso depositato, non ponendosi esse in contrasto con norme imperative, né con l'interesse della prole.
Rilevato che la causa va rimessa sul ruolo al fine di verificare la condizione di procedibilità inerente la domanda di divorzio ai sensi dell'art. 3 co. 2 l. 898/1970 (almeno dodici mesi dalla data di udienza di comparizione nei procedimenti contenzioni e sei mesi nei procedimenti consensuali), invitando le parti a depositare il passaggio in giudicato della presente sentenza
P.Q.M.
Pronuncia la separazione personale dei coniugi, coniugati in _ Palestrina in data
19.6.2015 annotato nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile di Palestrina dell'anno 2015 Parte 2__, Serie C n. 23 , alle condizioni riportate in parte motiva.
Ordina l'annotazione come per legge.
Rimette la causa sul ruolo al fine di verificare la procedibilità della domanda di divorzio come da separata ordinanza.
Così deciso in Velletri il 07/11/2024 .
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE