Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/03/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente estensore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2003/2023 r.g. promossa da nato in [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Vassallo C.F._1
per mandato e domiciliato come in atti – appellante –
contro di ER (C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura CP_2
Distrettuale dello Stato di Venezia – appellato -
e con l'intervento del Procuratore Generale
* * *
appello ordinanza del Tribunale di Venezia
* * *
Conclusioni per la parte appellante
1
“L'Avv. Teresa Vassallo del foro di ER DEPOSITA Sentenza di accoglimento emessa nel procedimento di appello, 2455/22 RGNR Corte
d'Appello di Venezia Evidenziando che ad oggi l'interessato è titolare di permesso di soggiorno per motivi di famiglia. Si ritiene quindi venuto meno l'interesse al presente ricorso, a cui la difesa dichiara di rinunciare, come da volontà del proprio assistito. Con osservanza. ER, 21 marzo 2025”.
Conclusioni per il CP_1
Respingere tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto da parte appellante, con vittoria di spese
Fatto e motivi della decisione
1.- Con ricorso depositato in cancelleria il 11 novembre 2023 Parte_1
adiva la Corte d'Appello di Venezia impugnando l'ordinanza n. 13919/2023
del Tribunale lagunare che aveva rigettato l'opposizione avverso il diniego del Questore di ER al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 D.Lgs.
286/1998. Deduceva l'errore del Tribunale che aveva accertato una pericolosità inesistente in quanto anteriore al 2017 senza tener conto dell'inserimento lavorativo e del contesto familiare propri;
si doleva della mancata valutazione delle prove offerte a dimostrare l'inserimento sociale deducendo, infine, l'omessa motivazione dell'ordinanza in reclamo.
Si costituiva tardivamente il contestando il gravame. Controparte_1
La causa, istruita documentalmente, era riservata per la decisione all'esito dell'udienza del 24 marzo 2025 con modalità telematiche non in presenza,
2 previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
Con note del 17 marzo l'appellante insisteva nella domanda mentre poi rappresentava l'intervenuto rilascio del permesso di soggiorno (note del 21
marzo 2025) a seguito di sentenza della Corte d'Appello.
2.- Si osserva.
3.- Non emerge una effettiva rinuncia agli atti avendo la parte appellante rappresentato il rilascio del permesso di soggiorno e seguito dell'avvenuto accoglimento dell'appello contro il diniego al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
La materia del contendere è dunque venuta meno essendo stato rappresntato il venir meno dell'interesse al giudizio che verteva, per l'appunto, proprio in merito al rilascio del permesso di soggiorno, negato dal Questore. Il tutto emerge ex actis dalle stesse allegazioni dell'appellante (Cass. sentenza n.
10728 del 3 maggio 2017) mentre la sentenza della Core d'Appello di
Venezia risulta successiva all'impugnata ordinanza, sostituendosi ad essa.
4.- Le spese processuali, anche in forza del principio della soccombenza virtuale, vanno compensate per eccezionali ragioni ex art. 92 2^ co. Cod. proc.
Civ. nella versione medio tempore vigente secondo l'interpretazione offerta dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 77/2018) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile),
convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella
3 parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti,
parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. In tal modo riportando la fattispecie ad un assetto analogo al previgente (Cass. sez. L. ordinanza 273 del 9 gennaio 2023). Si osserva
(Cass. ordinanza n. 7992 del 11 marzo 2022) che la clausola elastica generale così introdotta si è resa necessaria per adeguare la previsione ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito. Quindi, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise. Il profilo risulta estraneo al mutamento della giurisprudenza dirimente
(secondo la previsione testuale dell'art. 92 2^ co Cod. proc. Civ.) risultando ancorato ad una situazione di base nella quale emerge in modo evidente che la parte ha agito confortata da pronunce giurisprudenziali di favore, anche se di merito, oltre che da affidamenti creati diversamente ma idonei a riverberarsi sul profilo soggettivo del soccombente, che si era pertanto indotto ad agire in giudizio.
Nel caso di specie, al momento del diniego del Questore di ER (febbraio
2023), non era predicabile come oggi una evidente risalenza delle pronunce
4 di condanna (posto che l'ultima era del 2019) mentre non era evidentemente,
posta la pregressa istruttoria, palese la prosecuzione del rapporto di lavoro ed il suo radicamento come all'attuale. Il diniego era stato reso sulla base di elementi di fatto non irrilevanti in allora, come dato conto dalla stessa costituzione del;
il tutto risulta mutato e sostanziato con il giudizio CP_1
attuale, per il tempo, con conseguente giustificazione soggettiva idonea alla compensazione delle spese
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro il Parte_1 Controparte_3
e con l'intervento del Procuratore Generale così
[...]
dispone:
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese.
Così deciso in Venezia il 25 marzo 2025
Il presidente estensore
Dott. Massimo Coltro
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