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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 1756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1756 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3517 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. Fabrizio Alessandria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 3517 / 2024 promossa da:
, nata negli Stati Uniti in data 20.5.1953, Parte_1 [...]
, nato negli Stati Uniti in data 30.3.198, Parte_2 [...]
, nato negli Stati Uniti in data 22.7.1990, Parte_3 Parte_4
, nato negli Stati Uniti in data 13.5.1959, , nata
[...] Parte_5
negli Stati Uniti in data 21.7.1996, , nato negli Stati Uniti in Parte_6
data 30.10.1993, , nato negli Stati Uniti in data 1.9.1951, tutti Parte_7 rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Paiano
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
CONVENUTO CONTUMACE nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
1 Conclusioni di parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, In via principale accertare e dichiarare che
- , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , Parte_3 Parte_4 [...]
, , , Parte_8 Parte_5 Parte_6
, , sono cittadini italiani in quanto Parte_7 Parte_9
discendenti da cittadina italiana che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana e per l'effetto
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pont AV (TO) quale Comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri dello Stato Civile della popolazione del Comune di Pont AV (TO).
Con ogni più ampia riserva anche in relazione ai mezzi istruttori.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino in data
27.2.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il Controparte_1
chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana (o Persona_1 [...]
o nata a [...] il [...], figlia del IG. Per_2 Per_3
e della IG.ra , come da estratto di nascita (cfr. doc. 7). Persona_4 Persona_5
(o o in data 24.11.1895 Persona_1 Persona_2 Per_3
contraeva matrimonio a Pont AV (TO) con il IG. Persona_6
(o o (cfr. doc. 8) il quale si era naturalizzato cittadino Persona_7 Persona_8
statunitense in data 7.3.1894 (cfr. doc. 9) e da tale matrimonio nasceva in data 25.6.1898 il figlio (o (cfr. doc. 14). Persona_9 Persona_10
Inoltre, l'ava italiana non si naturalizzava cittadina statunitense come attestato dai certificati negativi di naturalizzazione in atti (cfr. docc. 10,11 e 12).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, con decreto depositato in data 8.3.2024 ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., fissava udienza di comparizione al 7.4.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
2 Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n.
206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione
Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le
Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'ava è nata a
Pont AV (TO) che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano
3 iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
4. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadina italiana, emigrata negli Stati Uniti. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'ava, (o o , Persona_1 Persona_2 Per_3
cittadina italiana, è nata in data [...] a [...] (cfr. doc. 7) e non si
è mai naturalizzata cittadina statunitense (cfr. doc. 10, 11 e 12);
- che dall'unione avvenuta a Pont AV (TO) in data 24.11.1895 tra la IG.ra
(o o e il IG. Persona_1 Persona_2 Per_3
(o o (cfr. doc. Controparte_2 Persona_7 Persona_8
8) nasceva negli Stati Uniti in data 25.6.1898 il IG. (o Persona_9 [...]
(cfr. doc. 14); Per_10
- che dall'unione avvenuta negli Stati Uniti in data 10.2.1923 tra il IG. Per_9
(o e la IG.ra (cfr. doc. 15) nasceva negli
[...] Persona_10 Persona_11
Stati Uniti in data 17.2.1926 la IG.ra (cfr. doc. 16); Parte_10
- che dal matrimonio avvenuto negli Stati Uniti in data 31.8.1946 tra la IG.ra
[...]
e il IG. (cfr. doc. 17) nascevano negli Stati Parte_10 Parte_3
Uniti: in data 1.9.1951 il IG. (cfr. doc. 18), in data Parte_7
4 20.5.1953 la IG.ra (cfr. 19) e in data 13.5.1959 il IG. Parte_1
(cfr. doc. 23), odierni ricorrenti;
Parte_4
- che dall'unione avvenuta negli Stati Uniti in data 28.12.1985 tra la IG.ra
[...]
e il IG. (cfr. doc. 20) nascevano negli Stati Parte_1 Persona_12
Uniti: in data 30.3.1987 il IG. (cfr. doc. 21) e in Parte_2
data 22.7.1990 il IG. (cfr. doc. 22), odierni Parte_3
ricorrenti;
- che dal matrimonio avvenuto negli Stati Uniti in data 17.6.1989 tra il IG.
[...]
e la IG.ra (cfr. doc. 24) nascevano negli Stati Parte_4 Persona_13
Uniti: in data 13.1.1992 la IG.ra (cfr. doc. 25), in data Parte_8
30.10.1993 il IG. (cfr. doc. 27) e in data 21.7.1996 la Parte_6
IG.ra (cfr. doc. 28), odierni ricorrenti. Parte_5
5. Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea femminile, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio di (o Persona_1 [...]
o , sia perché al tempo prevista – salvi casi marginali – Per_2 Per_3 unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29
Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che
“per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale
5 la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n.
4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Quindi, nel caso di specie, la IG.ra (o o Persona_1 Persona_2
ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana iure sanguinis al proprio figlio, Per_3
IG. (o , nato in data [...], il quale a sua volta ha Persona_9 Persona_10
potuto trasmetterla ai propri figli.
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
6 Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis va accolta.
6. Va invece rigettata presentata la domanda presentata da , trattandosi Parte_9
di soggetto il cui nome compare soltanto nelle conclusioni del ricorso, verosimilmente per un errore materiale. Si rileva infatti che non sono riportate in atti le generalità del IG. , Pt_9
né è stata prodotta alcuna documentazione a supporto della domanda.
7. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, così provvede:
- rigetta la domanda limitatamente alla posizione di;
Parte_9
- accoglie nel resto il ricorso e riconosce lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
nata negli Stati Uniti in data 20.5.1953; Parte_1 [...]
nato negli Stati Uniti in data 30.3.1987; Parte_2 [...]
nato negli Stati Uniti in data 22.7.1990; Parte_3 [...]
nato negli Stati Uniti in data 13.5.1959; Parte_4 Parte_5
nata negli Stati Uniti in data 21.7.1996;
[...] Parte_6
nato negli Stati Uniti in data 30.10.1993;
[...] Parte_7
nato negli Stati Uniti in data 1.9.1951, stante la sussistenza dei
[...]
presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti cui la domanda è accolta, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, l'8 aprile 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. Fabrizio Alessandria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 3517 / 2024 promossa da:
, nata negli Stati Uniti in data 20.5.1953, Parte_1 [...]
, nato negli Stati Uniti in data 30.3.198, Parte_2 [...]
, nato negli Stati Uniti in data 22.7.1990, Parte_3 Parte_4
, nato negli Stati Uniti in data 13.5.1959, , nata
[...] Parte_5
negli Stati Uniti in data 21.7.1996, , nato negli Stati Uniti in Parte_6
data 30.10.1993, , nato negli Stati Uniti in data 1.9.1951, tutti Parte_7 rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Paiano
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
CONVENUTO CONTUMACE nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
1 Conclusioni di parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, In via principale accertare e dichiarare che
- , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , Parte_3 Parte_4 [...]
, , , Parte_8 Parte_5 Parte_6
, , sono cittadini italiani in quanto Parte_7 Parte_9
discendenti da cittadina italiana che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana e per l'effetto
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pont AV (TO) quale Comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri dello Stato Civile della popolazione del Comune di Pont AV (TO).
Con ogni più ampia riserva anche in relazione ai mezzi istruttori.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino in data
27.2.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il Controparte_1
chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana (o Persona_1 [...]
o nata a [...] il [...], figlia del IG. Per_2 Per_3
e della IG.ra , come da estratto di nascita (cfr. doc. 7). Persona_4 Persona_5
(o o in data 24.11.1895 Persona_1 Persona_2 Per_3
contraeva matrimonio a Pont AV (TO) con il IG. Persona_6
(o o (cfr. doc. 8) il quale si era naturalizzato cittadino Persona_7 Persona_8
statunitense in data 7.3.1894 (cfr. doc. 9) e da tale matrimonio nasceva in data 25.6.1898 il figlio (o (cfr. doc. 14). Persona_9 Persona_10
Inoltre, l'ava italiana non si naturalizzava cittadina statunitense come attestato dai certificati negativi di naturalizzazione in atti (cfr. docc. 10,11 e 12).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, con decreto depositato in data 8.3.2024 ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., fissava udienza di comparizione al 7.4.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
2 Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n.
206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione
Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le
Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'ava è nata a
Pont AV (TO) che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano
3 iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
4. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadina italiana, emigrata negli Stati Uniti. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'ava, (o o , Persona_1 Persona_2 Per_3
cittadina italiana, è nata in data [...] a [...] (cfr. doc. 7) e non si
è mai naturalizzata cittadina statunitense (cfr. doc. 10, 11 e 12);
- che dall'unione avvenuta a Pont AV (TO) in data 24.11.1895 tra la IG.ra
(o o e il IG. Persona_1 Persona_2 Per_3
(o o (cfr. doc. Controparte_2 Persona_7 Persona_8
8) nasceva negli Stati Uniti in data 25.6.1898 il IG. (o Persona_9 [...]
(cfr. doc. 14); Per_10
- che dall'unione avvenuta negli Stati Uniti in data 10.2.1923 tra il IG. Per_9
(o e la IG.ra (cfr. doc. 15) nasceva negli
[...] Persona_10 Persona_11
Stati Uniti in data 17.2.1926 la IG.ra (cfr. doc. 16); Parte_10
- che dal matrimonio avvenuto negli Stati Uniti in data 31.8.1946 tra la IG.ra
[...]
e il IG. (cfr. doc. 17) nascevano negli Stati Parte_10 Parte_3
Uniti: in data 1.9.1951 il IG. (cfr. doc. 18), in data Parte_7
4 20.5.1953 la IG.ra (cfr. 19) e in data 13.5.1959 il IG. Parte_1
(cfr. doc. 23), odierni ricorrenti;
Parte_4
- che dall'unione avvenuta negli Stati Uniti in data 28.12.1985 tra la IG.ra
[...]
e il IG. (cfr. doc. 20) nascevano negli Stati Parte_1 Persona_12
Uniti: in data 30.3.1987 il IG. (cfr. doc. 21) e in Parte_2
data 22.7.1990 il IG. (cfr. doc. 22), odierni Parte_3
ricorrenti;
- che dal matrimonio avvenuto negli Stati Uniti in data 17.6.1989 tra il IG.
[...]
e la IG.ra (cfr. doc. 24) nascevano negli Stati Parte_4 Persona_13
Uniti: in data 13.1.1992 la IG.ra (cfr. doc. 25), in data Parte_8
30.10.1993 il IG. (cfr. doc. 27) e in data 21.7.1996 la Parte_6
IG.ra (cfr. doc. 28), odierni ricorrenti. Parte_5
5. Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea femminile, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio di (o Persona_1 [...]
o , sia perché al tempo prevista – salvi casi marginali – Per_2 Per_3 unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29
Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che
“per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale
5 la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n.
4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Quindi, nel caso di specie, la IG.ra (o o Persona_1 Persona_2
ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana iure sanguinis al proprio figlio, Per_3
IG. (o , nato in data [...], il quale a sua volta ha Persona_9 Persona_10
potuto trasmetterla ai propri figli.
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
6 Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis va accolta.
6. Va invece rigettata presentata la domanda presentata da , trattandosi Parte_9
di soggetto il cui nome compare soltanto nelle conclusioni del ricorso, verosimilmente per un errore materiale. Si rileva infatti che non sono riportate in atti le generalità del IG. , Pt_9
né è stata prodotta alcuna documentazione a supporto della domanda.
7. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, così provvede:
- rigetta la domanda limitatamente alla posizione di;
Parte_9
- accoglie nel resto il ricorso e riconosce lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
nata negli Stati Uniti in data 20.5.1953; Parte_1 [...]
nato negli Stati Uniti in data 30.3.1987; Parte_2 [...]
nato negli Stati Uniti in data 22.7.1990; Parte_3 [...]
nato negli Stati Uniti in data 13.5.1959; Parte_4 Parte_5
nata negli Stati Uniti in data 21.7.1996;
[...] Parte_6
nato negli Stati Uniti in data 30.10.1993;
[...] Parte_7
nato negli Stati Uniti in data 1.9.1951, stante la sussistenza dei
[...]
presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti cui la domanda è accolta, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, l'8 aprile 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
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