Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/02/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N° 350/24 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di ES - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 25 febbraio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 350/24 R.G.L. e vertente
TRA
, nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
Pompea 1749 (c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Carlo C.F._1
Merlino, c.f. fax 090.9943906, pec C.F._2 Email_1
-Appellante
[...]
CONTRO
in persona del Direttore, con sede in Controparte_1
Via La Farina 263, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_1
Giovanni Scavello del Foro di ( , pec avv. CP_1 CodiceFiscale_3 [...]
fax 09041191, elettivamente domiciliata in Via Email_2 CP_1
XXIV Maggio 161/S –Appellata
Assessorato alla (c.f. ), in per- Controparte_2 P.IVA_2 sona dell'assessore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura sistrettuale dello
Stato di ES (c.f. ) ed elettivamente domiciliato in C.F._4 CP_1
Via dei Mille is.221 n° 65 (pec fax 090- Email_3
674168)
OGGETTO: differenze retributive- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di ES n° 439 pubblicata in data 5 marzo 2024
CONCLUSIONI
Lucchesi: 1) riformare la impugnata sentenza e accogliere le domande avanzate in primo grado (1- dichiarare che l'art. 4 A.I.R. dei M.M.G. 12 agosto 2010 pubblicato su GURS 15 ottobre 2010, in allegato al decreto Ass. Salute Regione siciliana 6 settembre 2010, è illegittimo ove introduce termine decadenziale di trenta giorni dalla pubblicazione per la presentazione dell'istanza al datore di lavoro, per contrasto con il combinato disposto artt. 2968 e 2113 c.c.; 2- dichiarare che il contratto di lavoro individuale intercorso fra i contendenti è nullo ove non recepisce la voce retributiva art. 4 A.I.R. 12 agosto 2019, già "indennità qualità di vita", ex
art 17 A.C.R. 2004, disponendone l'integrazione; 3) ficrio iuris,dichiarare che il ricorrente ha presentato rituale domanda ex art. 4 A.I.R. del M.M.G. 12 agosto
2010; 4) dichiarare che il ricorrente ha diritto a untile collocazione nella graduatoria Cont formata dall'azienda ex art. 4 cit.; 5) ordinare ad con effetto retroattivo da gennaio 2011, l'inclusione del ricorrente nella graduatoria, se necessario mediante pregiudiziale ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di eventuali litisconsorti;
6) dichiarare illegittima la mancata corresponsione al ricorrente delle indennità per attività integrative di assistenza (ex progetto qualità) dell'art. 4 cit., Cont maturate continuativamente dall' gennaio 2011 e per l'effetto 7) condannare alle differenze retributive per euro 18.998,00 euro oltre a quelle maturande da ottobre 2014 all'emananda sentenza o all'importo minore o maggiore ritenuto di Cont giustizia, con interessi e rivalutazione;
8) in subordine condannare al risarcimento del danno per equivalente per illecito contrattuale o extracontrattuale;
Cont 9) condannare ai sensi dell'art. 614bis c.p.c. alla rifusione di una somma di denaro per ogni violazione oinosservanza succesiva o per il ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento giudiziario;
10) vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario); 2) con vittoria di spese e compensi di ambo i gradi. In via istruttoria 1) ex artt. 210 e 213 Cont c.p.c., ordinare all l'esibizione della graduatoria dei medici che hanno beneficiato delle indennità per attività integrative di assistenza (ex progetto qualità), con indicazione di titoli di merito e stato di servizio dei partecipanti (compresi quelli del Dott. , e dei corrispettivi a tale titolo incassati, onde valutare, con Pt_1 giudizio prognostico e controfattuale, la probabilità di utile collocazione del nella graduatoria, con la conseguenziale perdita di chance di guadagno, Pt_1 quantomeno nell'alveo della domanda risarcitoria articolata al punto 8) delle conclusioni;
2) ammettersi C.T.U. contabile, autorizzando il perito a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi ex art. 194 c.p.c., ai fini di quantificare le differenze retributive dovute per mancata corresponsione delle indennità per ex art. 4 maturate da gennaio 2011 al momento della quiescenza.
ASP: rigettare l'appello con vittoria di compensi e spese del giudizio.
Assessorato: - in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'amministrazione convenuta;
- nel merito, rigettare l'appello e confermare la sentenza di i grado. Con vittoria di spese e competenze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di ES depositato il 30 settembre 2014,
medico di medicina generale (MMG) convenzionato con l'A- Parte_1 zienda sanitaria provinciale di ES (ASP) dal 31 dicembre 2005, narrava di essere stato inserito nelle graduatorie dei medici aventi titolo all'indennità per atti- vità integrative di assistenza (ex progetto qualità) percependo i relativi importi fino a dicembre 2010, lamentando di essere stato escluso dalle attività di assistenza previste dall'art. 4 A.C.R. 15 ottobre 2010 non avendo egli presentato l'istanza prevista dall'A.I.R. in Gazzetta ufficiale regione siciliana ( 10 ottobre CP_4
2010 nel termine di decadenza dalla pubblicazione dell'accordo, con sospensione dell'erogazione a partire dall'1 gennaio 2011.
Deduceva di avere continuato a svolgere le mansioni rientranti nel progetto qua- lità (reperibilità telefonica per 24/24, consulenza ininterrotta agli assistiti) e di es- sersi però visto decurtare i compensi, e di avere notificato nelle date 11 maggio N° 350/24 r.g.l.
2011, 21 giugno 2012 e 4 giugno 2014 istanze per l'inserimento nel progetto, tutte rigettate per tardività. Sosteneva che il termine decadenziale violava gli artt. 2968
e 2113 c.c. perché subordinava il mantenimento dell'indennità ad un adempimento eccessivamente gravoso a causa della brevità e della carenza di adeguata pubblicità
e perché la cessazione della corresponsione violava il principio di corrispondenza fra retribuzione e mansioni previsto dall'art. 2103 c.c. Cont Chiedeva pertanto la condanna di a reinserirlo nelle graduatorie per l'inden- nità anzidetta e a erogargliene l'importo fin dalla sospensione, in via diretta quale diritto contrattuale o in subordine quale risarcimento del danno, indicando l'importo mensile di non meno di 413,00 euro, da calcolare dalla data di sospensione a quella di ripristino. Estendeva il contraddittorio anche alla quale soggetto Controparte_2 Contr che aveva sottoscritto l impugnato. Cont Resistendo sia che l'Assessorato regionale alla , con Controparte_2 sentenza n° 439 depositata in data 5 marzo 2024 il giudice di primo grado ha riget- tato la domanda compensando le spese. ha proposto appello con ricorso depositato in data 22 luglio 2024. Nella Pt_1 resistenza di ASP e assessorato, depositate note di trattazione scritta entro il 25 feb- braio 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE Contr Il tribunale, premesso che l'art. 4 aveva trasformato il progetto qualità in due aree progettuali ("compiti di servizio" e "paziente competente") con indennità spe- cificamente determinate (6 euro/anno per assistito) e plafond predeterminato pari al
70% della popolazione assistita, ha ritenuto giustificata la diversa modulazione dei compensi derivante dal contratto collettivo, richiamando giurisprudenza di legitti- mità (sez. lav. 11072/22 e 3982/24) che riconosce l'efficacia di quest'ultimo rispetto a quello individuale, anche in peius, col solo limite dei diritti quesiti (relativi cioè a prestazioni già rese). Il tribunale ha poi escluso l'eccessiva difficoltà di rispettare il termine decadenziale, in quanto questo aveva avuto adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione sulla GURS e non trattandosi di un termine per ottenere differenze retributive su prestazioni già svolte ma per ottenere l'inserimento in graduatoria per un progetto futuro.
Con il primo motivo di appello (pag. 17 e ss.) il che sostanzialmente Pt_1 ricopia gran parte del ricorso ex art. 414 c.p.c., sostiene che l'art. 4 ACR contiene null'altro che una conferma della componente retributiva precedentemente ricono- sciuta sebbene sotto altro nome, contenendo "poco più di aggiornamenti economici legati ai budget aziendali" e a favore dei medici, legati alla reperibilità telefonica.
Evidenzia pertanto che la previsione di un termine decadenziale era priva di senso e disorientante, e soprattutto che esisteva un diritto quesito, connesso alla natura, N° 350/24 r.g.l.
rimasta intatta, della prestazione offerta.
Il citando integralmente stralci dell'art. 4, descrive i contenuti delle aree Pt_1
"compiti di servizio" e "paziente competente", ma non si preoccupa di svolgere il confronto con le attività previste dal precedente "progetto qualità", attività delle quali egli peraltro cita solo la "disponibilità telefonica" che costituisce, nell'elenca- zione dell'art. 4, una sola delle voci delle aree anzidette.
Viene pertanto meno la premessa stessa dell'appello. Come correttamente ecce- Cont pito da a pag. 2 della memoria art. 436 c.p,c., l'art. 4 riguarda attività ulteriori rispetto a quelle previste dal CCNL di categoria, la partecipazione alle quali non poteva che essere subordinata alla presentazione di una domanda in quanto vi era un limite costituito dal bilancio assegnato dall'assessorato regionale, che non avrebbe potuto coprire tutte le domande. L'Assessorato, che correttamente ribadisce la propria carenza di legittimazione passiva, argomenta in termini adesivi.
Nessuna contestazione sorge poi sulla circostanza che la pubblicità del bando è stata assicurata attraverso la e nessuna specifica argomentazione viene spesa CP_4 sulla congruità del termine di trenta giorni se rapportato, come deve esserlo, ad un interesse pretensivo e non ad un diritto quesito.
L'appello è dunque infondato.
Permangono le condizioni per la compensazione già disposta in primo grado.
Il contenuto della presente sentenza rientra fra quelli contemplati dall'art. 13 comma 1quater T.U. 115 del 2002.
P.Q.M.
la corte d'appello di ES, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 22 luglio 2024 da Parte_1
contro l e nei confronti dell
[...] Controparte_1 [...]
, avverso la sentenza del Giudice del Controparte_6 lavoro di ES n° 439 pubblicata in data 5 marzo 2024, rigetta l'appello e com- pensa le spese. Dà atto dell'applicabilità dell'art. 13 comma 1quater T.U. n° 115 del
2002 ai fini del contributo unificato, se dovuto.
ES 26 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)