Sentenza 24 aprile 2023
Massime • 2
Il riscontro, in sede di appello, dell'erronea trattazione della causa fin dal momento della sua introduzione con il rito ordinario, anziché con il rito ex artt. 28 della l. n. 794 del 1942 e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, impone al giudice d'appello unicamente di valutare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introduttiva, secondo le norme del rito seguito, ormai consolidatosi, avendo dunque riguardo alla data di notifica della citazione, senza spiegare effetti invalidanti sull'attività processuale in precedenza compiuta, né comportare la nullità della sentenza di primo grado o, comunque, la rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
La controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'"an debeatur". Soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell'art. 14.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/04/2023, n. 10864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10864 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2023 |
Testo completo
il Tribunale aveva invece reputato dovuta la metà dei compensi, con esclusivo riferimento alla richiesta risarcitoria rivolta nei confronti del danneggiante NA Re. La Corte d’appello di Milano, rigettando il gravame in punto di risarcimento dei danni per responsabilità professionale, ha invero sostenuto che l'avvocato NT OM aveva “errato nel risolvere questione giuridica priva di margini di opinabilità”, giacché “la richiesta di conclusione del contratto di compravendita e contemporaneamente dell'actio quanti minoris, con riferimento al bene oggetto del contratto preliminare di compravendita, che avesse subito danneggiamenti o presentasse vizi o difformità che incidessero sul suo valore, era ineccepibile, ed una semplice ricerca giurisprudenziale ne avrebbe confermato la correttezza e legittimità”. Ad avviso della Corte di Milano, pertanto, “[n]ella relazione processuale per come instaurata tra PA BE, PA EL, PA AL e UI SS non sussisteva quindi alcuna ragionevole possibilità di successo”; ed ancora, “[u]nica via percorribile, e di fatto percorsa, era quella di chiedere di rivalersi della diminuzione del prezzo al responsabile della produzione del danno, NA Re”. 11 di 15 4.2. Il terzo ed il quarto motivo del ricorso dell’avvocato NT OM possono sinteticamente condensarsi in queste considerazioni. Il giudice della causa sulla responsabilità professionale dell’avvocato verso i propri clienti non ha la facoltà o il diritto di intervenire nella scelta processuale operata dal difensore, potendo semplicemente verificare se tale scelta sia stata eseguita con diligenza. La chiamata in causa di NA Re era stata eseguita ed aveva evitato che gli PA subissero le conseguenze della domanda del SS. Il giudice di primo grado del processo presupposto aveva posto a carico degli PA il risarcimento dei danni in favore del SS e ciò rendeva opportuna la proposizione dell’appello, che aveva poi esito favorevole ai clienti dell’avvocato OM perché vittoriosi nei confronti del Re. L’avvocato OM aveva informato i propri clienti “dei rischi di una scelta processuale azzardata” ed aveva tentato di dissuaderli dal percorrerla. La diligenza osservata nell’esecuzione dell’incarico difensivo e nell’obbligo di informazione dei clienti sull’iter processuale avrebbe trovato conforto nella semplice lettura degli atti da parte dei giudici del merito. 4.3. Il terzo ed il quarto motivo del ricorso dell’avvocato NT OM sono formulati invocando vizi di violazione di norme di diritto, ma in realtà allegano un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, la quale inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità, se non nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. 12 di 15 Non sono quindi sindacabili, sulla base delle proposte censure, gli accertamenti di fatto operati conformemente nei due gradi dai giudici del merito. 4.4. Come già più volte affermato da questa Corte, l’avvocato, nella prestazione dell'attività difensiva, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176, comma 2, c.c., ad usare la diligenza imposta dalla natura dell’attività stessa esercitata;
la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà) e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso, allorché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente ed abbia perciò, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile, È altrettanto consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui, allorché il cliente deduca, come nella specie, la responsabilità civile del professionista, egli è tenuto a provare di aver sofferto un danno e che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista. La responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, invero, ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, 13 di 15 ed il risultato derivatone (cfr. Cass. Sez. 3, 22 giugno 2020, n. 12127; Cass. Sez. 3, 24 ottobre 2017, n. 25112; Cass. Sez. 3, 5 febbraio 2013, n. 2638; Cass. Sez. 3, 10 dicembre 2012, n. 22376; Cass. Sez. 2, 27 maggio 2009, n. 12354). 4.5. In particolare, in precedenti confacenti alla fattispecie in esame, i quali hanno elaborato principi contrari a quelli posti a fondamento delle censure del ricorrente, si è affermato che: a) la responsabilità professionale dell'avvocato, per violazione del dovere di diligenza esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, discende dall'adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, e non è esclusa né ridotta quando tali modalità siano state sollecitate dal cliente stesso (qui si assume dal ricorrente che i clienti erano stati messi al corrente che quella intrapresa era “una scelta processuale azzardata”), poiché costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale (Cass. Sez. 3, 20 maggio 2015, n. 10289); b) la scelta di una determinata strategia processuale da parte dell’avvocato è foriera di responsabilità nei confronti del cliente allorché l'inadeguatezza rispetto al raggiungimento del risultato perseguito da quest’ultimo sia valutata dal giudice di merito ex ante, in relazione alla natura e alle caratteristiche della controversia e all'interesse del cliente ad affrontarla con i relativi oneri, dovendosi in ogni caso valutare anche il comportamento successivo tenuto dal professionista nel corso della lite (Cass. Sez. 3, 22 novembre 2018, n. 30169); c) lo svolgimento di un'attività professionale, da parte dell'avvocato, totalmente inutile, già ex ante pronosticabile come tale, non gli attribuisce alcun diritto al compenso (Cass. Sez. 6 - 2, 18 febbraio 2022, n. 5440). 14 di 15 4.6. È conforme a tali principi la valutazione che la Corte d’appello di Milano ha adottato per riconoscere la negligenza dell’avvocato OM nella inutile difesa opposta alla domanda di UI SS volta alla esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo e, cumulativamente, alla riduzione del prezzo per vizi della cosa. La Corte d’appello di Milano ha quindi correttamente affermato la responsabilità del professionista, con apprezzamento dei fatti spettante ai giudici del merito e congruamente motivato in rapporto all’inesatto compimento di attività difensive. La sentenza impugnata ha infatti ravvisato la responsabilità risarcitoria dell'avvocato, riconducendo al non corretto adempimento della prestazione professionale l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dai clienti, individuato nell’importo delle spese processuali rimborsate alla controparte. Invero, la responsabilità risarcitoria dell'avvocato correlata al non corretto adempimento della prestazione professionale esige certamente, come detto, un rapporto causale immediato e diretto fra tale inadempimento e danno. Questa limitazione – imposta dall’art. 1223 c.c. - è fondata sulla necessità di limitare l'estensione temporale e spaziale degli effetti degli eventi illeciti ed è orientata, perciò, ad escludere dalla connessione giuridicamente rilevante ogni conseguenza dell'inadempimento che non sia propriamente diretta ed immediata, ovvero che comunque rientri nella serie delle conseguenze normali del fatto, in base ad un giudizio di probabile verificazione rapportato all'apprezzamento dell'uomo di ordinaria diligenza. È tuttavia compito del giudice di merito accertare la materiale esistenza del rapporto che abbia i suddetti caratteri normativamente richiesti e tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità se non nei limiti di cui all’art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c. 15 di 15 5. Il ricorso va perciò rigettato ed il ricorrente va condannato a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 2.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione