Cass. civ., sez. II, sentenza 24/04/2023, n. 10864
CASS
Sentenza 24 aprile 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, emessa il 22 marzo 2023, con pubblicazione avvenuta il 24 aprile 2023. Le parti in causa erano un avvocato, ricorrente, e i suoi ex clienti, controricorrenti, che avevano contestato un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali. Il ricorrente sosteneva l'inammissibilità dell'opposizione dei controricorrenti, invocando la violazione dell'art. 28 della legge n. 794/1942, e la tardività dell'opposizione stessa. I controricorrenti, al contrario, chiedevano il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità della loro opposizione e la responsabilità professionale dell'avvocato per negligenza.

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'Appello di Milano, che aveva ritenuto che l'opposizione non fosse inammissibile e che il ricorrente avesse agito con negligenza. Il giudice ha argomentato che la responsabilità dell'avvocato deve essere valutata in base alla diligenza richiesta dalla professione e che la scelta processuale adottata dal legale non fosse adeguata, portando a un danno per i clienti. La Corte ha ribadito che la responsabilità professionale si fonda sulla prova del nesso causale tra l'inadempimento e il danno subito, confermando così la correttezza della decisione di primo grado e della Corte d'Appello.

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Il riscontro, in sede di appello, dell'erronea trattazione della causa fin dal momento della sua introduzione con il rito ordinario, anziché con il rito ex artt. 28 della l. n. 794 del 1942 e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, impone al giudice d'appello unicamente di valutare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introduttiva, secondo le norme del rito seguito, ormai consolidatosi, avendo dunque riguardo alla data di notifica della citazione, senza spiegare effetti invalidanti sull'attività processuale in precedenza compiuta, né comportare la nullità della sentenza di primo grado o, comunque, la rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.

La controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'"an debeatur". Soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell'art. 14.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 24/04/2023, n. 10864
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10864
    Data del deposito : 24 aprile 2023

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