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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/05/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 2712/2025
avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promossa con ricorso congiunto da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall' Avv. MAFFEI JESSICA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 5
CONCLUSIONI:
“1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile, contratto il giorno 05.10.1996, in
AN VA OT (VR), ivi trascritto nei registri degli atti di matrimonio al
Numero 82, Parte II, Serie A, Anno 1996, dando disposizione all'Ufficiale di Stato
Civile perchè effettui le annotazioni conseguenti di legge;
2) darsi atto che la signora ha definitivamente lasciato l'abitazione familiare Pt_2
ed asportato tutti i propri beni personali ed ha trasferito la propria residenza in un nuovo immobile sito a Zevio (VR), Via Gabriele D'Annunzio n. 85;
3) darsi atto che nella casa coniugale sita a AN VA OT (VR) in via
Riccarda Castellani n. 53, intestata ad entrambi i coniugi al 50%, resterà a vivere il sig. con i figli, entrambi maggiorenni ed economicamente Parte_1
autosufficienti. Su detto immobile grava un mutuo cointestato ad entrambi i coniugi,
con rata a tasso fisso di circa euro 495,00//, rata che il sig. si impegna a Parte_1
versare interamente fino a che la casa sarà in comproprietà con la sig.ra Pt_2
non pagando di converso alcuna indennità di occupazione alla sig.ra per Pt_2
l'occupazione del suo 50% di immobile;
4) darsi atto che le parti, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, tenuto conto della vita coniugale insieme trascorsa, a titolo transattivo per riequilibrare l'assetto delle loro posizioni, convengono che provvederanno a sciogliere la comunione sul bene immobile sito in AN VA
OT (VR), Via Riccarda Castellani n. 53 tra loro esistente. Pertanto, il sig.
comproprietario al 50% del predetto immobile, si impegna e si obbliga ad Parte_1 pagina 2 di 5 acquistare dalla sig.ra , la quale si obbliga a vendere, la quota del Parte_2
50% dell'immobile coniugale al prezzo pattuito di euro 95.000,00//.
Tutte le spese di trasferimento della proprietà saranno a carico del soggetto acquirente. Le parti chiederanno in relazione alle attribuzioni patrimoniali di cui al presente punto, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sent. della Corte Cost. n. 154/1999.
Le attribuzioni patrimoniali di cui sopra dovranno avvenire entro 180 giorni dalla sentenza di divorzio e saranno condizionate all'ottenimento di mutuo ipotecario da parte del sig. il quale si impegna ad accollarsi il debito residuo gravante Parte_1
sull'immobile cointestato alle parti con totale e immediata liberazione dellla sig,.ra della propria obbligazione anche nei confronti della Banca;
Pt_2
5) darsi atto che nel caso in cui la condizione di cui al precedente punto n. 4 non dovesse realizzarsi, le parti si impegnano a mettere in vendita l'immobile coniugale in comproprietà a terzi, scegliendo di comune accordo un'agenzia immobiliare di fiducia;
6) darsi atto che le parti convengono una valutazione complessiva e forfetaria di euro
14.000,00// circa per il mobilio acquistato insieme dal 1996 al 2001 e che viene lasciato nell'immobile coniugale in proprietà al sig. il quale si Parte_1
impegna con la sottoscrizione del presente ricorso a versare alla sig.ra la Pt_2
somma complessiva di euro 7.000,00//, quale restituzione di metà della somma esborsata per l'acquisto dei mobili negli anni di matrimonio, in n. 14 rate da 500,00//
euro al mese a partire dal mese di emissione della sentenza di divorzio;
7) darsi atto che il versamento della somma di euro 100,00 pattuita in sede di separazione come mantenimento per la sig.ra da parte del sig. Pt_2 Parte_1 pagina 3 di 5 cesserà definitivamente con l'inizio del versamento delle rate di rimborso di cui al punto precedente n. 6;
8) darsi atto che le parti prestano sin da ora acquiescenza all'emananda sentenza.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 24/03/2025 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AN
VA OT (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, dalla sentenza di omologa della separazione consensuale all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alle note di deposito del
24/03/2025 e richiamate all'udienza del 01/04/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti. pagina 4 di 5 Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in AN VA OT
il 05/10/1996 tra e regolarmente trascritto nei Parte_1 Parte_2
registri di stato civile del Comune di AN VA OT (Numero 82, Parte II, Serie A,
Anno 1996), prendendo atto delle condizioni di cui alle note di deposito del 24/03/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di AN VA
OT perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 08/05/2025.
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
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