Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/05/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. Alessandro Silvestrini,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1534/2022 R.G. avente ad oggetto “opposizione ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e seg. L. 689/1981 (violazione del codice della strada)" e vertente:
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Pt_1 Parte 1
APPELLANTE
E
CP 1
,rappresentato e difeso dall'avv. Marco Ferrante, giusta mandato in atti.
APPELLATO
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate nel verbale di udienza del 23.4.2025,
veniva decisa nella medesima udienza, con la lettura del dispositivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
CP 1
,con ricorso depositato il 28.06.2021, proponeva opposizione, davanti al Giudice
di Pace di Pt_1 avverso il verbale della Polizia Stradale di Pt 1 di accertamento di violazione del codice della strada n. ATX0001010282 Reg. 212057, notificato il 28.5.2021, relativo alla violazione dell'art. 142, comma 8, C d S asseritamente commessa dal conducente dell'autovettura targ. CV597CL il giorno 8.4.2021 alle ore 15,55, sulla S.S. 101 in territorio di
IL (infrazione contestata sulla scorta di accertamento fotografico effettuato a mezzo di apparecchiatura di rilevamento mod. Sodi).
l'assenza della segnaletica verticale necessaria per informare gli automobilisti della presenza dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità; l'omessa contestazione immediata della violazione del C d S e la motivazione stereotipata della contestazione differita;
la nullità del verbale di accertamento dell'infrazione per la mancata sottoscrizione autenticata degli agenti verbalizzanti;
l'omessa taratura preventiva e periodica dell'apparecchio utilizzato per rilevare l'eccesso di velocità; la mancata indicazione nel verbale del carattere permanente o temporaneo della postazione di controllo.
La Parte 1 costituitasi in giudizio, resisteva al ricorso, che il Giudice di Pace, con sentenza n. 6235/2021 del 16.09.2021, accoglieva, con conseguente annullamento del verbale oggetto di opposizione e compensazione delle spese processuali.
In motivazione il primo giudice osservava che il Prefetto aveva dato prova soltanto dell'originaria taratura dell'apparecchiatura di misurazione della velocità, senza però
dimostrare pure le periodiche tarature successive dello strumento, per cui non vi era alcuna certezza in ordine alla sua affidabilità.
La Parte 2 con ricorso depositato il 24.2.2022, impugnava la sentenza per i motivi che saranno illustrati in prosieguo. CP 1 , costituitosi in giudizio, resisteva al gravame, che all'udienza del 26.2.2025 è stato
,
discusso.
Con un solo articolato motivo di gravame l'appellante lamenta che il primo giudice non abbia tenuto conto che la Parte 1 nel corso del giudizio di primo grado aveva prodotto i certificati di taratura e di collaudo nonché i verbali di verifica e funzionalità dell'autovelox (marca Sodi
Scientifica, mod. 106 Premium, matricola 954997) con il quale era stata rilevata l'infrazione.
La censura è fondata.
Invero, dalla documentazione prodotta dalla Parte_1 risulta che il dispositivo Autovelox mod.
106 con cui era stata accertato l'eccesso di velocità era stato sottoposto a taratura il
20.11.2020 presso un laboratorio accreditato (Centro di Taratura Lat. N. 290), per cui, avendo il certificato di taratura validità annuale, al momento del rilievo dell'infrazione il dispositivo
Autovelox dava garanzie di regolare funzionalità. Peraltro, gli agenti verbalizzanti, priva dell'inizio del servizio, avevano verificato la corretta installazione e il buon funzionamento dell'apparecchiatura, come attestato nello stesso verbale oggetto di opposizione.
L'accoglimento del motivo di gravame articolato dall'appellante impone l'esame dei motivi di opposizione dedotti dall'appellato in prime cure e non esaminati dal primo giudice.
Relativamente all'asserita inesistenza della notifica del verbale, deve osservarsi che la notifica
è avvenuta a mezzo posta, tramite lettera racc.ta con avviso di ricevimento, sottoscritto da familiare convivente del CP_1 per cui il motivo di opposizione appare incomprensibile e comunque qualsiasi eventuale irregolarità della notifica sarebbe stata sanata ex art. 156 cpc dalla tempestiva opposizione proposta dal CP_1
Circa la dedotta mancanza di segnaletica idonea ad informare gli automobilisti della presenza dell'autovelox, va rilevato che l'apparecchiatura è stata utilizzata su un tratto di strada ove esiste (a meno di un chilometro di distanza) idonea segnaletica stradale che avvisa l'utenza del possibile utilizzo da parte degli organi di Polizia di rilevatori di velocità (v. fotogramma prodotto dalla Prefettura).
In ordine alla presunta illegittimità del verbale per mancata contestazione immediata dell'infrazione, deve ricordarsi che l'art. 201, comma 1 bis, C d S esclude l'obbligo della contestazione immediata dell'infrazione nei casi di accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'art. 4 d.l. 121/2002, cioè i dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dei limiti di velocità utilizzabili o installabili anche in strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali individuate con apposito decreto prefettizio, nella specie regolarmente emesso (decreto prot. N. 81389 del 17.7.2019), richiamato nel verbale oggetto di opposizione e di cui la difesa del CP_1 on ha contestato la legittimità.
Quanto alla dedotta mancata sottoscrizione autenticata dell'agente accertatore in calce al verbale, deve osservarsi che nel caso di verbali redatti con sistemi meccanizzati la firma autografa dell'agente accertatore non è necessaria, bastando l'indicazione a stampa del suo nominativo (nella specie il sovraintendente Persona_1 ); in ogni caso, nel caso in esame in calce al verbale vi è anche la firma dell'accertatore, non espressamente disconosciuta dalla difesa del CP_1 da ritenersi perciò come autentica.
Infine, l'assunto secondo cui nel verbale di accertamento dell'infrazione dovrebbe essere indicato anche il carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamento di controllo della velocità è privo di qualsiasi fondamento logico e normativo, risultando in particolare incomprensibile il ragionamento attraverso cui l'appellato fa discendere la necessità di tale requisito dall'obbligo della preventiva segnalazione e della visibilità delle postazioni di controllo della velocità, sia fisse che mobili.
In conclusione, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va confermata la legittimità del verbale di contestazione oggetto di causa.
Dall'accoglimento del gravame discende astrattamente un nuovo governo delle spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio. Tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità,
"l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può
ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota" (cfr. Cass. 30597/2017).
Pertanto, vanno poste a carico del CP_1 soltanto le spese di questo grado del giudizio,
liquidate come in dispositivo, tenuto conto del modesto valore del giudizio e della serialità delle questioni trattate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. A. Silvestrini, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 24.2.2022 dalla nei confronti di CP_1Parte 1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pt 1 n. 6235/2021 del 16.09.2021, così provvede:
accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta dal CP 1 avverso il verbale di contestazione n. ATX0001010282 Registro Generale
n. 212057 notificato dalla Polizia Stradale di Pt 1 allo stesso CP 1 che condanna al pagamento in favore della controparte delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 250,00 per onorario, oltre accessori di legge.
Così deciso in Lecce il 23.04.2025
Il Giudice Unico
Dott. Alessandro Silvestrini