Sentenza 1 ottobre 2021
Improcedibile
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27/05/2025, n. 4595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4595 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2025
N. 04595/2025REG.PROV.COLL.
N. 03479/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3479 del 2022, proposto dai signori TO OL, NA IA, ZO IA e IC IA, rappresentati e difesi dall’avvocato Fabrizio Perla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina 121,
contro
il Comune di Gricignano di Aversa, non costituito in giudizio,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Campania, Sez. VIII, n. 6147 del 1° ottobre 2021, resa inter partes , concernente un ordine di demolizione di opere abusive.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la nota del 4 marzo 2025, con la quale parte appellante dichiara di non aver più interesse al gravame;
Visti gli artt. 35, comma 1 lett. c), 38 e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 7 maggio 2025 il consigliere Giovanni Sabbato;
Nessuno è comparso per le parti costituite in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams”;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione da remoto dell’avv. Fabrizio Perla;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n.5345/2015 proposto innanzi al T.a.r. per la Campania, i Signori TO OL, NA IA, ZO IA e IC IA avevano chiesto l’annullamento
dell’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Gricignano d'Aversa n. 8 del 2015.
2. A sostegno del ricorso avevano dedotto quanto segue:
i) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n.241/1990. violazione del giusto procedimento - difetto di motivazione e di istruttoria. eccesso di potere, difettando la necessaria qualificazione della tipologia dell’abuso accertato e la corrispondente sanzione da applicare in caso di inottemperanza;
ii) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della legge n.241/1990. violazione del giusto procedimento.
3. Nella resistenza dell’Amministrazione, il Tribunale adìto (Sezione VIII) ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha respinto il ricorso;
- ha compensato le spese di lite.
4. Avverso tale pronuncia i Signori TO OL, NA IA, ZO IA e IC IA hanno interposto l’appello in trattazione, notificato il 1.04.2022 e depositato il 27.04.2022.
5. In data 04/03/2025 parte appellante ha depositato dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse all’accoglimento del gravame avendo gli istanti, nelle more del giudizio di appello, ottenuto permesso di costruire in sanatoria n. 60 del 05.08.2022.
6. La causa, chiamata per la discussione all’udienza telematica del 7 maggio 2025, è stata trattenuta in decisione.
7. Occorre preliminarmente evidenziare che, con dichiarazione del 4 marzo 2025, parte appellante ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse.
8. Alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. sentenza sez. V, n. 3563 del 2014; sez. V, n. 1258 del 2012) e delle norme di riferimento (art. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, c.p.a.) deve darsi atto che la motivata dichiarazione dell’appellante costituisce evenienza che fa venire meno l’interesse alla coltivazione del ricorso in appello.
9. A tanto consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso in appello e la conferma dell’impugnata sentenza.
10. La definizione in rito del presente giudizio suggerisce la compensazione delle spese di grado come richiesto da parte appellante senza opposizione di controparte.
11. Ai fini della liquidazione del contributo unificato, deve considerarsi soccombente, in relazione al presente grado di giudizio, la parte appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 3479/2022), lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese di grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 maggio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 con l’intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
NAmaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Sabbato | Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO