TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 25/09/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1775/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 25.9.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv.ti ZAMPIERI Nicola, MICELI Walter, RINALDI Giovanni e GANCI Fabio, c/o PIROLOZZI Manuela, Via Milano 2 - Lanciano (Ch)
CONTRO
Controparte_1 AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO di L'Aquila, Via Buccio Di Ranallo 56 - L'Aquila
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 28.10.2024 Parte_1 conveniva in giudizio il Controparte_1 esponendo di aver prestato servizio (quale docente) in forza di diversi contratti a tempo determinato negli anni scolastici pregressi (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022) e domandando il pagamento della complessiva somma di €6.200,08 a titolo di indennità sostitutiva di ferie e di festività soppresse non fruite durante i suddetti rapporti di lavoro.
L'Amministrazione scolastica si costituiva in giudizio, in via preliminare eccependo la (parziale) prescrizione del credito e nel merito resistendo alla domanda.
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
L'eccezione preliminare di prescrizione va disattesa in quanto, a fronte della data di introduzione del presente giudizio, non può ritenersi decorso il termine di prescrizione decennale, che risulta applicabile alla indennità all'esame in quanto avente, come affermato da orientamento consolidato della Corte di Cassazione, natura anche risarcitoria:
• “L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione” (Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 3021 del 10/02/2020, Rv. 657052 - 01; conforme, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1757 del 29/01/2016, Rv. 638718 - 01).
***
Nel merito il ricorso è fondato, considerata la condivisibile interpretazione, offerta dalla Corte di Cassazione alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, della normativa generale e di settore che di seguito viene richiamata.
***
La normativa specifica del comparto scuola in materia di ferie è la seguente:
• con riferimento al personale a tempo indeterminato, l'art.13 (ferie) del CCNL
2 relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006- 2009 e biennio economico 2006-2007 in data 29.11.2007 dispone, per quanto rileva, con riferimento ai dipendenti a tempo indeterminato:
o “1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. (…) 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2. 10. (…) 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. (…) 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato”;
• con riferimento al personale a tempo determinato, l'art.19 (ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato) del cit. CCNL in data 29.11.2007 dispone per quanto rileva:
o “1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art.3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt.43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”;
• successivamente, l'art.1 L.228/2012 (recante - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) ha stabilito ai commi 54-56:
3 o 54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attivita' valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie e' consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilita' di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche. 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
***
Deve aggiungersi che, dettando una norma di carattere generale, l'art.10 D.Lgs.66/2003 (recante Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) dispone ai primi 2 commi:
• “1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all' articolo 2 , comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
2.Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”.
È bensì vero che, con riferimento al pubblico impiego, l'art.5 (Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni) comma 8 D.L.95/2012 conv. in L.135/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) ha introdotto la seguente nuova regola:
• “8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' delle autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire
4 delle ferie”.
Tuttavia detta disposizione deve interpretarsi innanzitutto alla luce della fondamentale pronuncia interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale, che ha rilevato il collegamento tra il contestato divieto di monetizzazione e le (sole) fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro sia riconducibile ad una scelta o ad un comportamento imputabile al lavoratore medesimo o ad eventi che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie:
• “E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, 8° comma, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui stabilisce il divieto di corresponsione ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni dell'indennità per ferie non godute, laddove la mancata fruizione delle stesse sia dipesa da causa imputabile al lavoratore, con esclusione, dunque, della malattia impeditiva delle ferie, in riferimento agli artt. 3, 36, 1° e 3° comma, e 117 , 1° comma, Cost.” (Corte Cost., 06/05/2016, n. 95,
che ha dunque ritenuto che “Infatti, il legislatore correla il contestato divieto a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentono di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito ai periodi di riposo. Inoltre, la norma si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla "monetizzazione" delle ferie non godute, contrastandone gli abusi, e di riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole”).
La Corte di Giustizia UE ha quindi affermato che il datore di lavoro deve esercitare tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia posto effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, in caso contrario spettando al lavoratore, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, un'indennità finanziaria per le ferie non godute. La Corte di Giustizia UE ha altresì precisato che il diritto dell'UE non osta alla perdita del diritto all'indennità sostitutiva di ferie non godute, ma solo limitatamente al caso in cui il lavoratore si sia astenuto dal fruire dei suoi giorni di ferie deliberatamente, sebbene il datore di lavoro lo abbia invitato a farlo, informandolo del rischio di perdere tali giorni alla fine del periodo di riferimento.
• “L'art. 7 della direttiva 2003/88/Ce del parlamento europeo e del consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'art. 31, par. 2, della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo (automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto), i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
il giudice del rinvio è, a tale riguardo, tenuto a verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, se gli sia possibile pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la
5 piena effettività del diritto dell'Unione” (Corte giustizia UE grande sezione, 06/11/2018, n.684);
• “L'articolo 7 della direttiva n. 88/2003/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della CDFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà” (Corte giustizia UE sez. I, 18/01/2024, n.218).
***
La S.C. si è adeguata agli orientamenti della Corte europea affermando i seguenti principi:
• “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 21780 del 08/07/2022, Rv. 665135 - 02,
che ha altresì affermato il principio -massimato sub Rv. 665135 - 01- per il quale “Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle”;
• “Il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all'effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall'attività lavorativa (nel quadro dei principi di cui agli artt. 36 Cost. e 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE), è irrinunciabile;
ne consegue che il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo” (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 13613 del 02/07/2020, Rv. 658482 - 01);
• conseguentemente, “La prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal prestatore, per non averne goduto nonostante l'invito ad usufruirne;
tale invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il "relax" a cui sono finalizzati e deve contenere l'avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 17643 del 20/06/2023, Rv. 668152 - 01).
***
6 La Corte di Cassazione ha quindi adattato i suddetti principi al settore scolastico, con particolare riferimento alle ferie dei supplenti, precisando che il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno (data di cessazione delle attività didattiche):
• “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche” (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024, Rv. 671579 - 01;
conforme, Sez. L - , Ordinanza n. 28587 del 06/11/2024, Rv. 672686 - 01, che ha aggiunto, che “Osserva, ulteriormente, questa Corte che l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno MINISTERO ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”; Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 03/06/2024, n. 15415; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 19/03/2024) 15-05-2024, n. 13447; Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 13440 del 15/05/2024 Rv. 671200 - 01; Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022, Rv. 664850 - 01).
In altro precedente, pur sempre reso con riferimento alle peculiarità del lavoro scolastico, la S.C. ha chiarito la nozione di disponibilità (pur in difetto di materiale presenza a scuola) nel periodo immediatamente successivo alla fine delle lezioni:
• “(…) oltre a non escludersi che sia doveroso svolgere presso la scuola eventuali attività in tal senso legittimamente programmate o stabilite per il periodo successivo alla fine dell'anno scolastico, secondo il regime loro proprio anche sotto il profilo economico, la disciplina non sta a significare che il docente non resti a disposizione della scuola pur in quei periodi, ma soltanto che tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione;
si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una
7 contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spazio-temporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola;
pertanto, il sinallagma è conservato e soltanto la sua dinamica si adatta alla particolare situazione di fatto e diritto che si determina dopo la fine degli incombenti didattici ordinari e di quanto (collegi, scrutini, altre attività regolarmente deliberate o disposte) normalmente previsto;
(…) come rileva la Corte d'Appello, quello che si applica è un regime comune a tutti gli insegnanti per i periodi non coperti dalle ferie ed in cui la scuola non prevede attività didattiche, sicchè sarebbe ingiustificato che il caso di specie, ovverosia quello di maturazione di un numero di giorni di ferie inferiori, trovasse una diversa regolamentazione quanto a regime delle attività da svolgere o della disponibilità nei periodi estivi in cui non è programmata alcuna attività in presenza;
d'altra parte, è evidente che il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola perchè non siano previste attività, si trova in un regime di disponibilità ben diverso rispetto a chi si trova in ferie;
basti ad esempio pensare al principio di cui all'art. 2109 c.c., come da intendere a seguito di Corte Costituzionale 30 dicembre 1987 n. 1987, n. 616, secondo cui il sopravvenire della malattia sospende di regola il periodo feriale, se incompatibile con il riposo proprio di esso e consente quindi di conservare le giornate di ferie non godute, ipotesi che è del tutto estranea invece al regime di disponibilità dei periodi estivi non coperti dalle ferie, senza contare le possibili differenze nel regime di eccezionale rientro forzato dalla ferie (v. ad es. art.13 c.c.n.l. scuola, secondo cui nel caso sia imposto il rientro delle ferie il lavoratore ha diritto al rimborso spese), rispetto ad uno stato di mera disponibilità in cui la convocazione a scuola non può nè dirsi così eccezionale, nè certamente soggetta a condizioni di rimborso spese” (Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 22/07/2020) 29-10-2020, n. 23934, in motivazione).
***
Parimenti, in tema di festività soppresse, la S.C. ha precisato, con riferimento al c.d. pubblico impiego, che il diritto alla monetizzazione spetta ove ricorrano i medesimi presupposti previsti dalla normativa (e dunque dal diritto vivente) per le ferie:
• “L'assenza nella contrattazione collettiva per i dipendenti degli enti pubblici non economici di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse previste dall'art.1 della legge n. 937 del 1977 non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le 4 giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie” (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 8926 del 04/04/2024, Rv. 670612
- 02,
che in motivazione ha precisato che “A fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 937/1977, la mancata previsione, nell'art. 18 del CCNL EPNE, quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995, di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime”).
***
Il ricorso è dunque fondato, considerato che, pur a fronte della mancata richiesta, da parte ricorrente al proprio datore di lavoro, di fruire, durante lo svolgimento dei rapporti di lavoro intervenuti, dei giorni di ferie di cui qui viene domandata l'indennità sostitutiva, il convenuto non ha tuttavia dimostrato di aver CP_1
8 inutilmente invitato la parte ricorrente a fruire dei giorni di ferie maturati, né ha espressamente avvisato della successiva perdita, in caso di mancata presentazione della richiesta, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Deve pertanto ritenersi che il non ha fornito la necessaria adeguata CP_1 informazione, sicchè la parte ricorrente non è stata posta, dal proprio datore di lavoro, in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione dei rapporti di lavoro.
***
Quanto al computo del dovuto, possono recepirsi i dettagliati conteggi prodotti dall'Amministrazione resistente e redatti, per ciascun anno scolastico e ciascun Istituto scolastico presso cui si sono svolti i vari periodi di supplenza, dai singoli Dirigenti scolastici interessati;
a detti conteggi, peraltro, la stessa parte ricorrente ha dichiarato, in corso di causa, di voler aderire, sia pure per rappresentate ragioni di economia processuale.
Consegue la condanna del al Controparte_1 pagamento della complessiva somma di €5.976,65.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in considerazione dell'assenza di attività istruttoria e del carattere seriale della controversia (tenuto conto che in identica materia sono stati proposti numerosi altri giudizi, conseguendone l'applicazione in via analogica, ricorrendo la medesima ratio, dell'art. 151 disp. att. c.p.c., che prevede la riduzione delle spese in caso di riunione delle cause connesse per identità di questioni giuridiche).
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- condanna il al pagamento in Controparte_1 favore della parte ricorrente della complessiva somma di €5.976,65, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il a rifondere a Controparte_1
le spese del giudizio che liquida in complessivi €800,00, Parte_1 oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
il tutto da distrarsi in favore dei procuratori antistatari avv.ti ZAMPIERI Nicola, MICELI Walter, RINALDI Giovanni e GANCI Fabio.
Così deciso in Pescara in data 25.9.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
9
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 25.9.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv.ti ZAMPIERI Nicola, MICELI Walter, RINALDI Giovanni e GANCI Fabio, c/o PIROLOZZI Manuela, Via Milano 2 - Lanciano (Ch)
CONTRO
Controparte_1 AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO di L'Aquila, Via Buccio Di Ranallo 56 - L'Aquila
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 28.10.2024 Parte_1 conveniva in giudizio il Controparte_1 esponendo di aver prestato servizio (quale docente) in forza di diversi contratti a tempo determinato negli anni scolastici pregressi (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022) e domandando il pagamento della complessiva somma di €6.200,08 a titolo di indennità sostitutiva di ferie e di festività soppresse non fruite durante i suddetti rapporti di lavoro.
L'Amministrazione scolastica si costituiva in giudizio, in via preliminare eccependo la (parziale) prescrizione del credito e nel merito resistendo alla domanda.
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
L'eccezione preliminare di prescrizione va disattesa in quanto, a fronte della data di introduzione del presente giudizio, non può ritenersi decorso il termine di prescrizione decennale, che risulta applicabile alla indennità all'esame in quanto avente, come affermato da orientamento consolidato della Corte di Cassazione, natura anche risarcitoria:
• “L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione” (Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 3021 del 10/02/2020, Rv. 657052 - 01; conforme, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1757 del 29/01/2016, Rv. 638718 - 01).
***
Nel merito il ricorso è fondato, considerata la condivisibile interpretazione, offerta dalla Corte di Cassazione alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, della normativa generale e di settore che di seguito viene richiamata.
***
La normativa specifica del comparto scuola in materia di ferie è la seguente:
• con riferimento al personale a tempo indeterminato, l'art.13 (ferie) del CCNL
2 relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006- 2009 e biennio economico 2006-2007 in data 29.11.2007 dispone, per quanto rileva, con riferimento ai dipendenti a tempo indeterminato:
o “1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. (…) 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2. 10. (…) 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. (…) 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato”;
• con riferimento al personale a tempo determinato, l'art.19 (ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato) del cit. CCNL in data 29.11.2007 dispone per quanto rileva:
o “1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art.3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt.43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”;
• successivamente, l'art.1 L.228/2012 (recante - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) ha stabilito ai commi 54-56:
3 o 54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attivita' valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie e' consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilita' di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche. 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
***
Deve aggiungersi che, dettando una norma di carattere generale, l'art.10 D.Lgs.66/2003 (recante Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) dispone ai primi 2 commi:
• “1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all' articolo 2 , comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
2.Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”.
È bensì vero che, con riferimento al pubblico impiego, l'art.5 (Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni) comma 8 D.L.95/2012 conv. in L.135/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) ha introdotto la seguente nuova regola:
• “8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' delle autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire
4 delle ferie”.
Tuttavia detta disposizione deve interpretarsi innanzitutto alla luce della fondamentale pronuncia interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale, che ha rilevato il collegamento tra il contestato divieto di monetizzazione e le (sole) fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro sia riconducibile ad una scelta o ad un comportamento imputabile al lavoratore medesimo o ad eventi che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie:
• “E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, 8° comma, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui stabilisce il divieto di corresponsione ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni dell'indennità per ferie non godute, laddove la mancata fruizione delle stesse sia dipesa da causa imputabile al lavoratore, con esclusione, dunque, della malattia impeditiva delle ferie, in riferimento agli artt. 3, 36, 1° e 3° comma, e 117 , 1° comma, Cost.” (Corte Cost., 06/05/2016, n. 95,
che ha dunque ritenuto che “Infatti, il legislatore correla il contestato divieto a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentono di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito ai periodi di riposo. Inoltre, la norma si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla "monetizzazione" delle ferie non godute, contrastandone gli abusi, e di riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole”).
La Corte di Giustizia UE ha quindi affermato che il datore di lavoro deve esercitare tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia posto effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, in caso contrario spettando al lavoratore, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, un'indennità finanziaria per le ferie non godute. La Corte di Giustizia UE ha altresì precisato che il diritto dell'UE non osta alla perdita del diritto all'indennità sostitutiva di ferie non godute, ma solo limitatamente al caso in cui il lavoratore si sia astenuto dal fruire dei suoi giorni di ferie deliberatamente, sebbene il datore di lavoro lo abbia invitato a farlo, informandolo del rischio di perdere tali giorni alla fine del periodo di riferimento.
• “L'art. 7 della direttiva 2003/88/Ce del parlamento europeo e del consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'art. 31, par. 2, della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo (automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto), i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
il giudice del rinvio è, a tale riguardo, tenuto a verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, se gli sia possibile pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la
5 piena effettività del diritto dell'Unione” (Corte giustizia UE grande sezione, 06/11/2018, n.684);
• “L'articolo 7 della direttiva n. 88/2003/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della CDFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà” (Corte giustizia UE sez. I, 18/01/2024, n.218).
***
La S.C. si è adeguata agli orientamenti della Corte europea affermando i seguenti principi:
• “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 21780 del 08/07/2022, Rv. 665135 - 02,
che ha altresì affermato il principio -massimato sub Rv. 665135 - 01- per il quale “Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle”;
• “Il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all'effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall'attività lavorativa (nel quadro dei principi di cui agli artt. 36 Cost. e 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE), è irrinunciabile;
ne consegue che il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo” (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 13613 del 02/07/2020, Rv. 658482 - 01);
• conseguentemente, “La prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal prestatore, per non averne goduto nonostante l'invito ad usufruirne;
tale invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il "relax" a cui sono finalizzati e deve contenere l'avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 17643 del 20/06/2023, Rv. 668152 - 01).
***
6 La Corte di Cassazione ha quindi adattato i suddetti principi al settore scolastico, con particolare riferimento alle ferie dei supplenti, precisando che il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno (data di cessazione delle attività didattiche):
• “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche” (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024, Rv. 671579 - 01;
conforme, Sez. L - , Ordinanza n. 28587 del 06/11/2024, Rv. 672686 - 01, che ha aggiunto, che “Osserva, ulteriormente, questa Corte che l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno MINISTERO ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”; Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 03/06/2024, n. 15415; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 19/03/2024) 15-05-2024, n. 13447; Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 13440 del 15/05/2024 Rv. 671200 - 01; Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022, Rv. 664850 - 01).
In altro precedente, pur sempre reso con riferimento alle peculiarità del lavoro scolastico, la S.C. ha chiarito la nozione di disponibilità (pur in difetto di materiale presenza a scuola) nel periodo immediatamente successivo alla fine delle lezioni:
• “(…) oltre a non escludersi che sia doveroso svolgere presso la scuola eventuali attività in tal senso legittimamente programmate o stabilite per il periodo successivo alla fine dell'anno scolastico, secondo il regime loro proprio anche sotto il profilo economico, la disciplina non sta a significare che il docente non resti a disposizione della scuola pur in quei periodi, ma soltanto che tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione;
si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una
7 contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spazio-temporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola;
pertanto, il sinallagma è conservato e soltanto la sua dinamica si adatta alla particolare situazione di fatto e diritto che si determina dopo la fine degli incombenti didattici ordinari e di quanto (collegi, scrutini, altre attività regolarmente deliberate o disposte) normalmente previsto;
(…) come rileva la Corte d'Appello, quello che si applica è un regime comune a tutti gli insegnanti per i periodi non coperti dalle ferie ed in cui la scuola non prevede attività didattiche, sicchè sarebbe ingiustificato che il caso di specie, ovverosia quello di maturazione di un numero di giorni di ferie inferiori, trovasse una diversa regolamentazione quanto a regime delle attività da svolgere o della disponibilità nei periodi estivi in cui non è programmata alcuna attività in presenza;
d'altra parte, è evidente che il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola perchè non siano previste attività, si trova in un regime di disponibilità ben diverso rispetto a chi si trova in ferie;
basti ad esempio pensare al principio di cui all'art. 2109 c.c., come da intendere a seguito di Corte Costituzionale 30 dicembre 1987 n. 1987, n. 616, secondo cui il sopravvenire della malattia sospende di regola il periodo feriale, se incompatibile con il riposo proprio di esso e consente quindi di conservare le giornate di ferie non godute, ipotesi che è del tutto estranea invece al regime di disponibilità dei periodi estivi non coperti dalle ferie, senza contare le possibili differenze nel regime di eccezionale rientro forzato dalla ferie (v. ad es. art.13 c.c.n.l. scuola, secondo cui nel caso sia imposto il rientro delle ferie il lavoratore ha diritto al rimborso spese), rispetto ad uno stato di mera disponibilità in cui la convocazione a scuola non può nè dirsi così eccezionale, nè certamente soggetta a condizioni di rimborso spese” (Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 22/07/2020) 29-10-2020, n. 23934, in motivazione).
***
Parimenti, in tema di festività soppresse, la S.C. ha precisato, con riferimento al c.d. pubblico impiego, che il diritto alla monetizzazione spetta ove ricorrano i medesimi presupposti previsti dalla normativa (e dunque dal diritto vivente) per le ferie:
• “L'assenza nella contrattazione collettiva per i dipendenti degli enti pubblici non economici di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse previste dall'art.1 della legge n. 937 del 1977 non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le 4 giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie” (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 8926 del 04/04/2024, Rv. 670612
- 02,
che in motivazione ha precisato che “A fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 937/1977, la mancata previsione, nell'art. 18 del CCNL EPNE, quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995, di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime”).
***
Il ricorso è dunque fondato, considerato che, pur a fronte della mancata richiesta, da parte ricorrente al proprio datore di lavoro, di fruire, durante lo svolgimento dei rapporti di lavoro intervenuti, dei giorni di ferie di cui qui viene domandata l'indennità sostitutiva, il convenuto non ha tuttavia dimostrato di aver CP_1
8 inutilmente invitato la parte ricorrente a fruire dei giorni di ferie maturati, né ha espressamente avvisato della successiva perdita, in caso di mancata presentazione della richiesta, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Deve pertanto ritenersi che il non ha fornito la necessaria adeguata CP_1 informazione, sicchè la parte ricorrente non è stata posta, dal proprio datore di lavoro, in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione dei rapporti di lavoro.
***
Quanto al computo del dovuto, possono recepirsi i dettagliati conteggi prodotti dall'Amministrazione resistente e redatti, per ciascun anno scolastico e ciascun Istituto scolastico presso cui si sono svolti i vari periodi di supplenza, dai singoli Dirigenti scolastici interessati;
a detti conteggi, peraltro, la stessa parte ricorrente ha dichiarato, in corso di causa, di voler aderire, sia pure per rappresentate ragioni di economia processuale.
Consegue la condanna del al Controparte_1 pagamento della complessiva somma di €5.976,65.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in considerazione dell'assenza di attività istruttoria e del carattere seriale della controversia (tenuto conto che in identica materia sono stati proposti numerosi altri giudizi, conseguendone l'applicazione in via analogica, ricorrendo la medesima ratio, dell'art. 151 disp. att. c.p.c., che prevede la riduzione delle spese in caso di riunione delle cause connesse per identità di questioni giuridiche).
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- condanna il al pagamento in Controparte_1 favore della parte ricorrente della complessiva somma di €5.976,65, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il a rifondere a Controparte_1
le spese del giudizio che liquida in complessivi €800,00, Parte_1 oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
il tutto da distrarsi in favore dei procuratori antistatari avv.ti ZAMPIERI Nicola, MICELI Walter, RINALDI Giovanni e GANCI Fabio.
Così deciso in Pescara in data 25.9.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
9