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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 29/11/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
GI OL Presidente
LE ON IC relatrice
LI IN IC
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4061/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 31/07/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FERRARI VALENTINA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FERRARI VALENTINA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti private ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova affinchè Voglia:
-Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
-Ordinare al Comune di Guidizzolo (MN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-Dichiarare le spese legali e compensi professionali della procedura a carico delle parti per metà ciascuno;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione 1)Autorizzarsi i coniugi e a vivere separati e a Parte_1 Controparte_1 fissare la residenza ove riterranno opportuno, con obbligo reciproco di avviso in caso di mutamento della stessa;
in ogni caso disporsi l'assegnazione della casa coniugale sita in Guidizzolo (MN), strada per Medole, nr. 37, alla sig.ra comprensiva di tutto l'arredamento, che la abiterà congiuntamente ai Pt_1 figli entrambi minorenni. Il sig. in accordo con la moglie ha già CP_1 lasciato la casa coniugale nel mese di giugno 2025 prelevando i suoi effetti personali;
2)I figli ed verranno affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori e collocati prevalentemente presso la madre con residenza presso la stessa. Tutte le scelte in ordine all'educazione, salute, istruzione ed al tempo libero dei minori verranno prese di comune accordo tra i genitori e congiuntamente attuate nel loro esclusivo interesse;
3)Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli mediante il versamento di CP_1 una somma mensile pari ad € 370,00 totali ( € 185 ciascuno) da versarsi sul conto corrente bancario intestato alla madre all' IBAN che la stessa fornirà al padre, entro il giorno 20 di ciascun mese, con indicizzazione annuale automatica ai parametri ISTAT di legge;
4)Il sig. rifonderà, alla moglie, il 50% delle somme da questa anticipate CP_1
a titolo di spese cd straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i figli come previste dal protocollo del Tribunale di Mantova datato 28 maggio 2024 facente parte integrante del presente ricorso e che di seguito si trascrive:
-Senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni dalla semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a)Spese mediche
Tutte quelle per visite mediche, esami trattamenti e cure, anche odontoiatriche e oculistiche ( su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto non estetico/ cosmetico) debitamente prescritte dal medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket ( e quindi non interamente coperte dal SSN) ; quelle ( sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal SSN, ma solo in ambito privato;
quelle ( sempre su prescrizione medica) per esami accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico in ricetta.
b)Spese scolastiche
Tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto) alla scuola elementare, media, e superiore pubblica e, dopo la maturità , ad università pubblica ( qualora il figlio voglia proseguire negli studi), libri di testo, gite scolastiche senza pernottamento;
acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica organizzata dalla scuola senza pernottamento;
spese per il trasporto da e per la sede di studi ( anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola ( se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete famigliare di riferimento, nonni ecc); spese per centro ricreativo estivo e gruppo estivo ( solo se entrambi i genitori lavorano);spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel
2 momento collocatario in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, famigliari di riferimento o altri parenti disponibili); spese per l'acquisto di strumenti informatici ( PC Portabile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola nel limite massimo di spesa di € 500; spesa per la retta dell'asilo nido se entrambi i genitori lavorano e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nidi e delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è una spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto alla quota fissa mensile relativa al servizio scolastico;
c)Spese per lezioni di scuola guida ( pratica e teoria e tasse di iscrizione ai relativi esami)
Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti spese di natura straordinaria: a titolo meramente semplificativo: spese per tempo prolungato , pre-scuola- post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche -erogate in ambito privato e non indifferibili e urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio preso la sede universitaria;
per la baby sitter ( fuori dall'ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino e dell'auto vettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione , attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, ecc. Pertanto il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia di spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore, dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto entro 20 giorni dalla ricezione richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e quindi dovrà essere divisa fra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso ala spesa invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta”. 5)L'assegno unico universale destinato al sostegno al reddito per le famiglie con figli di età inferiore ad anni 21 verrà erogato dall' in misura intera CP_2 (attualmente ammontante a circa € 330,00 totali) direttamente alla sig.ra collocataria dei figli minori la quale ne farà apposita richiesta. Il sig. Pt_1
e la sig.ra si impegnano, pertanto, a collaborare nonché a CP_1 Pt_1 porre in essere ogni azione necessaria affinché l'assegno unico universale sia versato direttamente dal soggetto competente alla madre;
6)Il padre avrà la facoltà di tenere con sé i figli ed a week-end Per_1 Per_2 alternati, dal sabato dalle ore 16 alla domenica alle ore 21:30. I minori staranno inoltre con il padre un giorno infrasettimanale ogni due settimane, preferibilmente nella giornata di mercoledì dalle 18:00 alle 21:30 e ciò in coincidenza con il turno lavorativo del padre del mattino. Il sig. si CP_1 impegna nella settimana in cui effettua il turno lavorativo della mattina ad
3 accompagnare e prelevare i figli dalle attività extrascolastiche effettuate dagli stessi. I minori trascorreranno ad anni alterni con il padre o la madre la Vigilia di Natale o il Natale o Santo Stefano o Ultimo dell'anno o Capodanno o l' Epifania o Pasqua o Pasquetta, previo accordo fra i genitori stessi;
vacanze estive due settimane anche non consecutive con entrambi i genitori, individuando i rispettivi periodi entro il mese di giugno di ogni anno. 7)Oltre alle modalità di visita sopra stabilite i genitori potranno accordarsi affinché e trascorrano con il padre anche ulteriori giornate Per_1 Per_2 previo accordo con la madre. In ogni caso il diritto di visita del papà dovrà essere esercitato in modo tale che non comprometta le attività scolastiche o ricreative dei figli, ormai adolescenti, per questo la sig.ra e il sig. Pt_1 si impegnano alla massima collaborazione;
CP_1
8)I coniugi dichiarano di aver definito ogni loro pregresso rapporto economico, di essere economicamente autosufficienti e di avere tacitato ogni reciproca debenza. Essi, pertanto, dichiarano di nulla avere più a pretendere, né a titolo di eventuali azioni di regresso, né a titolo di assegno di mantenimento, né a qualunque altro titolo l'uno dall'altro.
9)Le parti ritengono equa e satisfattiva la regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali come stabilita nel presente accordo. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in GUIDIZZOLO in data 30/04/2006 (con atto trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al numero 2, parte II, serie A, anno 2006) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
4 3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GUIDIZZOLO MN() di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 27.11.2025
La IC relatrice
LE ON
Il Presidente
GI OL
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
GI OL Presidente
LE ON IC relatrice
LI IN IC
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4061/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 31/07/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FERRARI VALENTINA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FERRARI VALENTINA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti private ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova affinchè Voglia:
-Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
-Ordinare al Comune di Guidizzolo (MN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-Dichiarare le spese legali e compensi professionali della procedura a carico delle parti per metà ciascuno;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione 1)Autorizzarsi i coniugi e a vivere separati e a Parte_1 Controparte_1 fissare la residenza ove riterranno opportuno, con obbligo reciproco di avviso in caso di mutamento della stessa;
in ogni caso disporsi l'assegnazione della casa coniugale sita in Guidizzolo (MN), strada per Medole, nr. 37, alla sig.ra comprensiva di tutto l'arredamento, che la abiterà congiuntamente ai Pt_1 figli entrambi minorenni. Il sig. in accordo con la moglie ha già CP_1 lasciato la casa coniugale nel mese di giugno 2025 prelevando i suoi effetti personali;
2)I figli ed verranno affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori e collocati prevalentemente presso la madre con residenza presso la stessa. Tutte le scelte in ordine all'educazione, salute, istruzione ed al tempo libero dei minori verranno prese di comune accordo tra i genitori e congiuntamente attuate nel loro esclusivo interesse;
3)Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli mediante il versamento di CP_1 una somma mensile pari ad € 370,00 totali ( € 185 ciascuno) da versarsi sul conto corrente bancario intestato alla madre all' IBAN che la stessa fornirà al padre, entro il giorno 20 di ciascun mese, con indicizzazione annuale automatica ai parametri ISTAT di legge;
4)Il sig. rifonderà, alla moglie, il 50% delle somme da questa anticipate CP_1
a titolo di spese cd straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i figli come previste dal protocollo del Tribunale di Mantova datato 28 maggio 2024 facente parte integrante del presente ricorso e che di seguito si trascrive:
-Senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni dalla semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a)Spese mediche
Tutte quelle per visite mediche, esami trattamenti e cure, anche odontoiatriche e oculistiche ( su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto non estetico/ cosmetico) debitamente prescritte dal medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket ( e quindi non interamente coperte dal SSN) ; quelle ( sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal SSN, ma solo in ambito privato;
quelle ( sempre su prescrizione medica) per esami accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico in ricetta.
b)Spese scolastiche
Tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto) alla scuola elementare, media, e superiore pubblica e, dopo la maturità , ad università pubblica ( qualora il figlio voglia proseguire negli studi), libri di testo, gite scolastiche senza pernottamento;
acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica organizzata dalla scuola senza pernottamento;
spese per il trasporto da e per la sede di studi ( anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola ( se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete famigliare di riferimento, nonni ecc); spese per centro ricreativo estivo e gruppo estivo ( solo se entrambi i genitori lavorano);spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel
2 momento collocatario in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, famigliari di riferimento o altri parenti disponibili); spese per l'acquisto di strumenti informatici ( PC Portabile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola nel limite massimo di spesa di € 500; spesa per la retta dell'asilo nido se entrambi i genitori lavorano e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nidi e delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è una spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto alla quota fissa mensile relativa al servizio scolastico;
c)Spese per lezioni di scuola guida ( pratica e teoria e tasse di iscrizione ai relativi esami)
Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti spese di natura straordinaria: a titolo meramente semplificativo: spese per tempo prolungato , pre-scuola- post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche -erogate in ambito privato e non indifferibili e urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio preso la sede universitaria;
per la baby sitter ( fuori dall'ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino e dell'auto vettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione , attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, ecc. Pertanto il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia di spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore, dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto entro 20 giorni dalla ricezione richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e quindi dovrà essere divisa fra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso ala spesa invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta”. 5)L'assegno unico universale destinato al sostegno al reddito per le famiglie con figli di età inferiore ad anni 21 verrà erogato dall' in misura intera CP_2 (attualmente ammontante a circa € 330,00 totali) direttamente alla sig.ra collocataria dei figli minori la quale ne farà apposita richiesta. Il sig. Pt_1
e la sig.ra si impegnano, pertanto, a collaborare nonché a CP_1 Pt_1 porre in essere ogni azione necessaria affinché l'assegno unico universale sia versato direttamente dal soggetto competente alla madre;
6)Il padre avrà la facoltà di tenere con sé i figli ed a week-end Per_1 Per_2 alternati, dal sabato dalle ore 16 alla domenica alle ore 21:30. I minori staranno inoltre con il padre un giorno infrasettimanale ogni due settimane, preferibilmente nella giornata di mercoledì dalle 18:00 alle 21:30 e ciò in coincidenza con il turno lavorativo del padre del mattino. Il sig. si CP_1 impegna nella settimana in cui effettua il turno lavorativo della mattina ad
3 accompagnare e prelevare i figli dalle attività extrascolastiche effettuate dagli stessi. I minori trascorreranno ad anni alterni con il padre o la madre la Vigilia di Natale o il Natale o Santo Stefano o Ultimo dell'anno o Capodanno o l' Epifania o Pasqua o Pasquetta, previo accordo fra i genitori stessi;
vacanze estive due settimane anche non consecutive con entrambi i genitori, individuando i rispettivi periodi entro il mese di giugno di ogni anno. 7)Oltre alle modalità di visita sopra stabilite i genitori potranno accordarsi affinché e trascorrano con il padre anche ulteriori giornate Per_1 Per_2 previo accordo con la madre. In ogni caso il diritto di visita del papà dovrà essere esercitato in modo tale che non comprometta le attività scolastiche o ricreative dei figli, ormai adolescenti, per questo la sig.ra e il sig. Pt_1 si impegnano alla massima collaborazione;
CP_1
8)I coniugi dichiarano di aver definito ogni loro pregresso rapporto economico, di essere economicamente autosufficienti e di avere tacitato ogni reciproca debenza. Essi, pertanto, dichiarano di nulla avere più a pretendere, né a titolo di eventuali azioni di regresso, né a titolo di assegno di mantenimento, né a qualunque altro titolo l'uno dall'altro.
9)Le parti ritengono equa e satisfattiva la regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali come stabilita nel presente accordo. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in GUIDIZZOLO in data 30/04/2006 (con atto trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al numero 2, parte II, serie A, anno 2006) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
4 3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GUIDIZZOLO MN() di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 27.11.2025
La IC relatrice
LE ON
Il Presidente
GI OL
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