Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/06/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Sezione Seconda Civile, composta da:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2123/2022 R.G., promossa in questo grado di giudizio
DA
nata a [...], in data [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Palermo, in via Goldoni C.F._1
n.10, presso lo studio dell'avv. Alberto Raffadale che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
appellante
CONTRO
con sede legale in Milano, c.f. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in Milano, in viale Piave n. 21, presso lo studio dell'avv. Massimiliano
Desalvi, che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti;
appellata
Conclusioni dell'appellante: “Voglia la CORTE DI APPELLO ADITA E di
conseguenza la Corte di Appello dovrà:
1. Riformare e annullare la sentenza che
rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo;
2. Accogliere l'opposizione al decreto
ingiuntivo 3. Dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 3762/2018, R.g.10267/2018
4. Di conseguenza, ritenere e dichiarare che il preteso credito di cui al decreto
ingiuntivo n. 3762/2018, R.G. 10267/2018, emesso dal G.U. presso il Tribunale
civile di Palermo, dr. , in data 29.06.2018 è nullo;
5. In ulteriore CP_2
subordine, ritenere e dichiarare che il suddetto decreto ingiuntivo non è fondato
su prova scritta idonea ex art. 634 c.p.c.
6. Per l'effetto, revocare, annullare e
privare comunque di qualsiasi efficacia il d.i. n. 3762/208, R.G. 10267/2018,
emesso dal G.U. presso il Tribunale civile di Palermo, Dr. , in data CP_2
29.06.2018 e notificato a mezzo del servizio postale in data 10.07.2018.
Condannare alle spese del giudizio con distrazione al procuratore precostituito in
quanto anticipate dal Procuratore costituito.
Conclusioni dell'appellata come da note del 02.04.2025 che richiamano quelle del 05.09.2023 : “Voglia L'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza ed eccezione
disattesa: - in via preliminare: dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'atto di
appello; - in via principale nel merito: respingere qualsivoglia domanda formulata
dall'appellante e confermare in toto la sentenza appellata;
- in via istruttoria:
subordinatamente alla denegata ipotesi di accoglimento delle istanze istruttori, 3
rispetto alle quali ci si oppone, chiede l'ammissione delle istanze istruttorie
formulate nel procedimento di I grado.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 2086/2021, pubblicata in data 13.05.2021, il Tribunale di
Palermo, provvedendo sulla opposizione proposta da al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 3762/2018 del 29.06.2028 con il quale era stato intimato alla predetta il pagamento in favore di della somma di € 38.999,43, oltre CP_1
accessori e spese del monitorio, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla società opposta.
Avverso tale sentenza interponeva appello chiedendone la Parte_1
integrale riforma;
tornava a dedurre la nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza territoriale del Tribunale adito e sosteneva la illegittimità della pronuncia in quanto affetta da vizio di ultra-petizione ex art 112 c.p.c.; rimarcava,
in ogni caso, l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dalla controparte per mancanza di prova scritta.
Resisteva eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello CP_1
per tardiva proposizione.
Alla data del 07.02.2025 la causa, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art
127 ter c.p.c., è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
***
Va dato atto che, dopo la assunzione in decisione, la appellante ha depositato un atto contenente la rinuncia all'appello ai sensi dell'306 c.p.c.. Tale rinuncia, che si 4
presenta irrituale nelle forme e nei tempi, non è comunque efficace in quanto non
è stata accettata dalla controparte, che, contestandola, ha insistito in tutte le sue deduzioni, a cominciare da quella che rimarca la inammissibilità del gravame per tardività, in quanto proposto oltre il termine stabilito dall'art. 327 comma 1 c.p.c.
(v. comparsa conclusione della del 2.4.2025). CP_1
La questione di inammissibilità è fondata.
A mente della norma citata, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 c.p.c. non possono in ogni caso proporsi decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza.
Nella vicenda in esame emerge documentalmente che l'appello è stato proposto con atto di citazione notificato in data 12.12.2022, dunque ben oltre il termine per la proposizione del gravame.
Secondo la regola generale, la parte appellante va condannata al pagamento in favore della appellata delle spese del grado, che si liquidano, in conformità alla notula presentata, in complessivi € 3.520,00 per onorari di difesa, oltre rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A.. Di esse si dispone la distrazione, ai sensi dell'art.93 c.p.c., al procuratore dichiaratosi antistatario.
Deve attestarsi la sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co.
1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nonché della situazione di cui all'art.130 bis co.1 D.P.R.
n.115/2002, tenuto conto che l'appellante risultava ammessa a patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
5
dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Palermo n.ro 2086/2021 pubblicata in data 13.05.2021.
Condanna la parte appellante a rifondere all'appellata, le spese del CP_1
presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 3.520,00, oltre rimborso spese forfettarie ex art.2 D.M. n.55/2014, C.P.A. e I.V.A. come per legge,
disponendone la distrazione a favore dell'avv. Massimiliano Desalvi.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti di cui all'art
13, co.
1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nonché della situazione prevista dall'art.130 bis co.1 D.P.R. n.115/2002.
Palermo, 27.6.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo