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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 23/09/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI UDINE
All'udienza 23.9.2025 nella causa di cui al n. 9 / 2023 R.G., avanti al giudice DE lavoro Paolo
Milocco, sono comparsi
Per parte ricorrente avv.to GRAZIANI DANIELA
Per parte resistente: avv.to BOCCUCCI SANDRO
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. GRAZIANI DANIELA si richiama integralmente alle note conclusive e conclude come in ricorso.
L'avv. BOCCUCCI SANDRO si richiama agli atti medico legali prodotti e conclude come da memoria di costituzione.
L'avv. GRAZIANI replica brevemente
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni DEle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura DEla sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito DEla quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dandone lettura.
IL GIUDICE
Paolo Milocco REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona DE Giudice Paolo Milocco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 9 /2023
Promossa da:
nata a [...] il [...]C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. GRAZIANI DANIELA e dall'avv.to PIVIDORI GIULIA con domicilio eletto presso il loro Studio in Udine, Via Dante Alighieri n. 16
-ricorrente- contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio
[...] P.IVA_1 dall'avv.BOCCUCCI SANDRO, elettivamente domiciliato in Udine, Piazza Duomo nr.7, presso la sede DEl'Avvocatura CP_1
-resistente-
Avente ad oggetto: accertamento di infortunio lavorativo e condanna al pagamento DEl'indennizzo, anche sotto forma di rendita vitalizia, e di ogni prestazione di legge sulle seguenti conclusioni di parte
PARTE RICORRENTE
Nel merito, in via principale: accertarsi e dichiararsi che il periodo di astensione dal lavoro decorrente dal 13.8.2019 al 31.12.2019, ovvero il diverso periodo ritenuto di giustizia o accertato in corso di causa, è ascrivibile all'infortunio professionale subito dalla ricorrente in data 12.8.2019 e/o comunque alle mansioni lavorative espletate dalla signora presso il Prosciuttificio Filiera Uno Prosciutti Pt_1
S.r.l. tramite ai sensi e per gli effetti DE D.P.R. 30 giugno 1965 n. Controparte_2
1124, e che a causa DE medesimo la ricorrente ha subito un danno biologico nella misura DE 16-18% ex D.Lgs. 38/2000, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia o accertata in corso di causa;
per l'effetto, condannarsi l' Controparte_1
in persona DE legale rappresentante pro – tempore, a liquidare alla ricorrente l'indennità
[...] per inabilità temporanea assoluta dal 13.8.2019 al 31.12.2019, ovvero per il diverso periodo ritenuto
1 di giustizia o accertato in corso di causa, nonché a corrisponderle l'indennizzo ragguagliato al grado di menomazione che sarà ritenuto di giustizia e accertato in corso di causa, ovvero, in caso di riconosciuta menomazione DEl'integrità psico-fisica nella misura DE 16/18%, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia ovvero accertata in corso di causa comunque superiore al 15%, la relativa rendita vitalizia, oltre interessi di legge.
Condannare l' alla rifusione DEle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori CP_1 anticipatari ex art. 93 c.p.c.
In via istruttoria: a) Ordinarsi all' l'esibizione DEla documentazione inerente la pratica di CP_1 infortunio professionale DEla ricorrente (n. 517396120 DE 12.8.2019).
b) Ordinarsi a Coopservice (con sede legale in Reggio Emilia, Via Rochdale n. 5) ed Controparte_2
a Filiera Uno Prosciutti S.r.l. (con sede legale a AN LE DE FR, Via Jacopo Pirona n. 15) la produzione/esibizione in giudizio DE LUL dei dipendenti in servizio presso il Reparto confezionamento dal 1.4.2019 al 12.8.2019, rilevante anche a fini istruttori.
c) Ordinarsi a Filiera Uno Prosciutti S.r.l. (con sede legale a AN LE DE FR, Via Jacopo Pirona n. 15) la produzione/esibizione in giudizio DEle schede tecniche relative alle celle frigorifere presenti presso il Reparto confezionamento dal 1.4.2019 al 12.8.2019, ed in particolare alla data DE 12.8.2019.
d) Ammettersi prova testimoniale sulle circostanze capitolate nella parte narrativa DE presente ricorso dai nn. 1 a 30 (da intendersi qui integralmente trascritte, epurate da eventuali giudizi e valutazioni, come altrettanti capitoli di prova preceduti dalla formula di rito “vero che”), indicando a testimoni i signori:
1. di VE d'AN (collega DEla ricorrente con mansioni di capolinea) 2. Tes_1
UL PA di OG (collega DEla ricorrente) 3. (collega DEla Controparte_3 ricorrente) 4. di AN LE DE FR (collega DEla ricorrente) 5. di Controparte_4 Tes_2
AN LE DE FR (collega DEla ricorrente) 6. (collega DEla ricorrente) 7. CP_5 [...]
(collega DEla ricorrente) nonché gli altri dipendenti di Coopservice soc. coop. e di Persona_1
Filiera Uno Prosciutti S.r.l. in servizio presso il Reparto confezionamento dal 1.4.2019 al 12.8.2019, i cui nominativi potranno indicarsi all'esito DEl'ordine di esibizione/produzione di cui alla precedente istanza sub lett. b) 8. Legale rappresentante e/o Direttore di produzione e/o Responsabile DE Reparto confezionamento dal 1.4.2019 al 12.8.2019 di Filiera Uno Prosciutti S.r.l.
9. di Controparte_6
Spilimbergo 10. Lobina di Majano 11. presso C.G.I.L. di Udine 12. CP_7 Persona_2 Testimone_3 presso INCA C.G.I.L. di Udine Tutti da sentirsi anche a prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi.
e) Disporsi CTU medico – legale, al fine di valutare la sussistenza DEla causa violenta e DE nesso causale tra la patologia sofferta dalla ricorrente e le mansioni espletate dalla medesima presso il Prosciuttificio Filiera Uno Prosciutti S.r.l. tramite come descritte in Controparte_2 narrativa, nonché i postumi DEl'infortunio, sia con riferimento al danno biologico sofferto che all'inabilità lavorativa.
PARTE RESISTENTE
Voglia il Tribunale adito respingere il ricorso perché infondato. Con vittoria di spese e competenze, anche in ordine agli oneri accessori riflessi nella misura di legge DE 23,81% (art.2, L. n.335 DE 08.08.1995), in luogo DEl'IVA e CPA, poiché l' è rappresentato e difeso da avvocati iscritti CP_1 all'Albo Speciale degli “Avvocati degli Enti Pubblici”, incardinati nell'Avvocatura interna allo stesso
2 Istituto, come da ultimo stabilito dalla Sezioni Unite DEla Corte di Cassazione con la sentenza n.3592/2023 DE 06.02.203.
IN VIA ISTRUTTORIA Il resistente , pur ritenendo assorbenti le considerazioni sopra esposte CP_1 riguardo all'assenza di causa professionale, quanto alle richieste istruttorie, di seguito deduce:
1- in caso di ammissione DEle prove per testi chieste da parte ricorrente, si chiede di essere ammessi a prova contraria sui medesimi capitoli e con i testi indicati da parte ricorrente e, inoltre, con il teste capitolo n.5 DE ricorso 2- chiede di essere ammessi a prova per testi diretta sui Testimone_4 seguenti capitoli: a- "Vero che le temperature all'interno DEle celle frigorifere presenti nello stabilimento di AN LE DEla Società Filiera Uno Prosciutti erano comprese tra i +2° C e +4° C;
b- “Vero che le vaschette di prosciutto affettato erano conservate con temperature superiori a quelle di congelamento, al fine di evitare che il prodotto potesse subire alterazioni organolettiche” c – “Vero che le temperature DEle celle frigorifere sono costantemente registrate e monitorate in maniera costante su un computer” d- “Vero che gli ambienti di lavoro all'esterno DEle celle frigorifere sono climatizzati” Si indica quale teste il Sig. , responsabile sul controllo DEle Testimone_4 temperature DElo stabilimento di AN LE DEla In caso di Parte_2 ammissione di CTU medico legale, l'Istituto nomina consulente tecnico di parte il dirigente medico DEl'Istituto Dr. domiciliato presso il sottoscritto avvocato. Persona_3
MOTIVAZIONE
1. Nell'agosto 2019 la ricorrente, tramite agenzia interinale, ha svolto mansioni di confezionamento presso il Prosciuttificio Filiera Uno Prosciutti s.r.l. di AN LE, il 12 agosto 2019, in una giornata particolarmente afosa, è stata incaricata di plurimi accessi alle celle frigorifere, accusando in seguito emicrania e poi una paralisi al volto certificata immediatamente in pronto soccorso il 13.8.2019 (c.d. paralisi di BE).
Non è stata effettuata alcuna denuncia di infortunio, ma la successiva visita otorinolaringoiatrica 21.10.2019 e successiva verifica medico-legale ricollegavano la patologia all'esposizione alle rigide temperature e allo sbalzo termico fra ambiente di lavoro e celle frigorifere.
Non avendo avuto riscontro in sede amministrativa, citava quindi in giudizio l' per ottenere le CP_1 prestazioni di legge.
Il giudice fissava l'udienza DE 14.3.2023
2. L'istituto si costituiva tempestivamente osservando che il periodo di inabilità al lavoro era già stato indennizzato dall' come malattia comune, con conseguente carenza di interesse o comunque CP_8 necessità di congrua riduzione DEle somme richieste a titolo di indennità temporanea.
In ogni caso, l' contestava la dedotta causa professionale, trattandosi di una affezione di origine CP_1 non nota e riconducibile, secondo la letteratura, a infezioni virali favorite da alterazioni DE sistema immunitario.
3. All'udienza 14.3.2023 veniva ammessa prova testimoniale che veniva espletata alle udienze 20.11.2023, 14.3.2024 e 23.5.2024.
Con ordinanza 20.7.2024 veniva disposta CTU.
Espletata la CTU, all'udienza 4.3.2025 parte ricorrente chiedeva di chiamare a chiarimenti il CTU o in subordine fissarsi udienza di discussione;
a quest'ultima richiesta aderiva parte resistente e veniva quindi fissata l'odierna udienza assegnando alle parti un termine per note.
3 4. Il ricorso va rigettato
La CTU ha confermato, con analisi completa e persuasiva, che in letteratura l'ipotesi che la paralisi di BE sia correlabile a sbalzi termici non ha riscontro scientifico.
Gli studi hanno piuttosto ipotizzato la correlazione a infezioni virali, vaccini o patologie quali la malattia di YM o la sarcoidosi.
Quella “a frigore”, pur storicamente attestata, allo stato attuale DEle conoscenze non è ritenuta una ipotesi supportata da riscontri concreti.
Come ricostruzione alternativa risulta piuttosto il suggerimento, all'esito di studi pur non giunti a livello di certezza scientifica, di una correlazione fra paralisi DE nervo facciale ed emicrania, sintomatologia di cui la ricorrente soffre da decenni e un cui attacco, nella stessa ricostruzione in ricorso, preannunciò il 12 agosto 2019 l'esordio DEla paralisi facciale.
Nelle memorie conclusive parte ricorrente richiama la giurisprudenza per cui la prova deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza DEla mera possibilità DEl'eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità.
E segnala la prossimità temporale fra esposizione particolarmente intensa agli sbalzi di temperatura quali ricostruita con l'istruttoria testimoniale e l'insorgenza DE grave disturbo neurologico e i riferimenti a tale possibile eziologia sia nel certificato DE pronto soccorso che nel certificato di visita otorinolaringoiatrica DE 21.10.2019.
Ma in realtà questi riscontri medici non hanno alcuna valenza in quanto il medico DE pronto soccorso si limita a segnalare che il soggetto –“lavora in prosciuttificio (celle frigorifere)” e l'otorino a annotare la “possibile origine a frigore” ribadendo una mera possibilità che è stata poi analizzata dal CTU e mantenuta, alla luce degli argomenti esposti, a livello di “ipotesi non supportata da elementi probabilistici concreti”.
Mentre il criterio post hoc propter hoc è indice insufficiente a modificare queste conclusioni.
Si tratta peraltro di un compendio che comprensibilmente ha indotto la ricorrente a confidare in un esito positivo DEla causa per l'indennità, rispetto ad una patologia significativa e indubbiamente sussistente e, quindi, le spese di lite, tranne quelle di CTU, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine in funzione di Giudice DE Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• compensa le spese di lite;
• pone le spese di CTU definitivamente a carico di Parte_1
Udine, 23.9.2025
IL GIUDICE dott. Paolo Milocco
4
All'udienza 23.9.2025 nella causa di cui al n. 9 / 2023 R.G., avanti al giudice DE lavoro Paolo
Milocco, sono comparsi
Per parte ricorrente avv.to GRAZIANI DANIELA
Per parte resistente: avv.to BOCCUCCI SANDRO
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. GRAZIANI DANIELA si richiama integralmente alle note conclusive e conclude come in ricorso.
L'avv. BOCCUCCI SANDRO si richiama agli atti medico legali prodotti e conclude come da memoria di costituzione.
L'avv. GRAZIANI replica brevemente
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni DEle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura DEla sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito DEla quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dandone lettura.
IL GIUDICE
Paolo Milocco REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona DE Giudice Paolo Milocco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 9 /2023
Promossa da:
nata a [...] il [...]C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. GRAZIANI DANIELA e dall'avv.to PIVIDORI GIULIA con domicilio eletto presso il loro Studio in Udine, Via Dante Alighieri n. 16
-ricorrente- contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio
[...] P.IVA_1 dall'avv.BOCCUCCI SANDRO, elettivamente domiciliato in Udine, Piazza Duomo nr.7, presso la sede DEl'Avvocatura CP_1
-resistente-
Avente ad oggetto: accertamento di infortunio lavorativo e condanna al pagamento DEl'indennizzo, anche sotto forma di rendita vitalizia, e di ogni prestazione di legge sulle seguenti conclusioni di parte
PARTE RICORRENTE
Nel merito, in via principale: accertarsi e dichiararsi che il periodo di astensione dal lavoro decorrente dal 13.8.2019 al 31.12.2019, ovvero il diverso periodo ritenuto di giustizia o accertato in corso di causa, è ascrivibile all'infortunio professionale subito dalla ricorrente in data 12.8.2019 e/o comunque alle mansioni lavorative espletate dalla signora presso il Prosciuttificio Filiera Uno Prosciutti Pt_1
S.r.l. tramite ai sensi e per gli effetti DE D.P.R. 30 giugno 1965 n. Controparte_2
1124, e che a causa DE medesimo la ricorrente ha subito un danno biologico nella misura DE 16-18% ex D.Lgs. 38/2000, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia o accertata in corso di causa;
per l'effetto, condannarsi l' Controparte_1
in persona DE legale rappresentante pro – tempore, a liquidare alla ricorrente l'indennità
[...] per inabilità temporanea assoluta dal 13.8.2019 al 31.12.2019, ovvero per il diverso periodo ritenuto
1 di giustizia o accertato in corso di causa, nonché a corrisponderle l'indennizzo ragguagliato al grado di menomazione che sarà ritenuto di giustizia e accertato in corso di causa, ovvero, in caso di riconosciuta menomazione DEl'integrità psico-fisica nella misura DE 16/18%, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia ovvero accertata in corso di causa comunque superiore al 15%, la relativa rendita vitalizia, oltre interessi di legge.
Condannare l' alla rifusione DEle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori CP_1 anticipatari ex art. 93 c.p.c.
In via istruttoria: a) Ordinarsi all' l'esibizione DEla documentazione inerente la pratica di CP_1 infortunio professionale DEla ricorrente (n. 517396120 DE 12.8.2019).
b) Ordinarsi a Coopservice (con sede legale in Reggio Emilia, Via Rochdale n. 5) ed Controparte_2
a Filiera Uno Prosciutti S.r.l. (con sede legale a AN LE DE FR, Via Jacopo Pirona n. 15) la produzione/esibizione in giudizio DE LUL dei dipendenti in servizio presso il Reparto confezionamento dal 1.4.2019 al 12.8.2019, rilevante anche a fini istruttori.
c) Ordinarsi a Filiera Uno Prosciutti S.r.l. (con sede legale a AN LE DE FR, Via Jacopo Pirona n. 15) la produzione/esibizione in giudizio DEle schede tecniche relative alle celle frigorifere presenti presso il Reparto confezionamento dal 1.4.2019 al 12.8.2019, ed in particolare alla data DE 12.8.2019.
d) Ammettersi prova testimoniale sulle circostanze capitolate nella parte narrativa DE presente ricorso dai nn. 1 a 30 (da intendersi qui integralmente trascritte, epurate da eventuali giudizi e valutazioni, come altrettanti capitoli di prova preceduti dalla formula di rito “vero che”), indicando a testimoni i signori:
1. di VE d'AN (collega DEla ricorrente con mansioni di capolinea) 2. Tes_1
UL PA di OG (collega DEla ricorrente) 3. (collega DEla Controparte_3 ricorrente) 4. di AN LE DE FR (collega DEla ricorrente) 5. di Controparte_4 Tes_2
AN LE DE FR (collega DEla ricorrente) 6. (collega DEla ricorrente) 7. CP_5 [...]
(collega DEla ricorrente) nonché gli altri dipendenti di Coopservice soc. coop. e di Persona_1
Filiera Uno Prosciutti S.r.l. in servizio presso il Reparto confezionamento dal 1.4.2019 al 12.8.2019, i cui nominativi potranno indicarsi all'esito DEl'ordine di esibizione/produzione di cui alla precedente istanza sub lett. b) 8. Legale rappresentante e/o Direttore di produzione e/o Responsabile DE Reparto confezionamento dal 1.4.2019 al 12.8.2019 di Filiera Uno Prosciutti S.r.l.
9. di Controparte_6
Spilimbergo 10. Lobina di Majano 11. presso C.G.I.L. di Udine 12. CP_7 Persona_2 Testimone_3 presso INCA C.G.I.L. di Udine Tutti da sentirsi anche a prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi.
e) Disporsi CTU medico – legale, al fine di valutare la sussistenza DEla causa violenta e DE nesso causale tra la patologia sofferta dalla ricorrente e le mansioni espletate dalla medesima presso il Prosciuttificio Filiera Uno Prosciutti S.r.l. tramite come descritte in Controparte_2 narrativa, nonché i postumi DEl'infortunio, sia con riferimento al danno biologico sofferto che all'inabilità lavorativa.
PARTE RESISTENTE
Voglia il Tribunale adito respingere il ricorso perché infondato. Con vittoria di spese e competenze, anche in ordine agli oneri accessori riflessi nella misura di legge DE 23,81% (art.2, L. n.335 DE 08.08.1995), in luogo DEl'IVA e CPA, poiché l' è rappresentato e difeso da avvocati iscritti CP_1 all'Albo Speciale degli “Avvocati degli Enti Pubblici”, incardinati nell'Avvocatura interna allo stesso
2 Istituto, come da ultimo stabilito dalla Sezioni Unite DEla Corte di Cassazione con la sentenza n.3592/2023 DE 06.02.203.
IN VIA ISTRUTTORIA Il resistente , pur ritenendo assorbenti le considerazioni sopra esposte CP_1 riguardo all'assenza di causa professionale, quanto alle richieste istruttorie, di seguito deduce:
1- in caso di ammissione DEle prove per testi chieste da parte ricorrente, si chiede di essere ammessi a prova contraria sui medesimi capitoli e con i testi indicati da parte ricorrente e, inoltre, con il teste capitolo n.5 DE ricorso 2- chiede di essere ammessi a prova per testi diretta sui Testimone_4 seguenti capitoli: a- "Vero che le temperature all'interno DEle celle frigorifere presenti nello stabilimento di AN LE DEla Società Filiera Uno Prosciutti erano comprese tra i +2° C e +4° C;
b- “Vero che le vaschette di prosciutto affettato erano conservate con temperature superiori a quelle di congelamento, al fine di evitare che il prodotto potesse subire alterazioni organolettiche” c – “Vero che le temperature DEle celle frigorifere sono costantemente registrate e monitorate in maniera costante su un computer” d- “Vero che gli ambienti di lavoro all'esterno DEle celle frigorifere sono climatizzati” Si indica quale teste il Sig. , responsabile sul controllo DEle Testimone_4 temperature DElo stabilimento di AN LE DEla In caso di Parte_2 ammissione di CTU medico legale, l'Istituto nomina consulente tecnico di parte il dirigente medico DEl'Istituto Dr. domiciliato presso il sottoscritto avvocato. Persona_3
MOTIVAZIONE
1. Nell'agosto 2019 la ricorrente, tramite agenzia interinale, ha svolto mansioni di confezionamento presso il Prosciuttificio Filiera Uno Prosciutti s.r.l. di AN LE, il 12 agosto 2019, in una giornata particolarmente afosa, è stata incaricata di plurimi accessi alle celle frigorifere, accusando in seguito emicrania e poi una paralisi al volto certificata immediatamente in pronto soccorso il 13.8.2019 (c.d. paralisi di BE).
Non è stata effettuata alcuna denuncia di infortunio, ma la successiva visita otorinolaringoiatrica 21.10.2019 e successiva verifica medico-legale ricollegavano la patologia all'esposizione alle rigide temperature e allo sbalzo termico fra ambiente di lavoro e celle frigorifere.
Non avendo avuto riscontro in sede amministrativa, citava quindi in giudizio l' per ottenere le CP_1 prestazioni di legge.
Il giudice fissava l'udienza DE 14.3.2023
2. L'istituto si costituiva tempestivamente osservando che il periodo di inabilità al lavoro era già stato indennizzato dall' come malattia comune, con conseguente carenza di interesse o comunque CP_8 necessità di congrua riduzione DEle somme richieste a titolo di indennità temporanea.
In ogni caso, l' contestava la dedotta causa professionale, trattandosi di una affezione di origine CP_1 non nota e riconducibile, secondo la letteratura, a infezioni virali favorite da alterazioni DE sistema immunitario.
3. All'udienza 14.3.2023 veniva ammessa prova testimoniale che veniva espletata alle udienze 20.11.2023, 14.3.2024 e 23.5.2024.
Con ordinanza 20.7.2024 veniva disposta CTU.
Espletata la CTU, all'udienza 4.3.2025 parte ricorrente chiedeva di chiamare a chiarimenti il CTU o in subordine fissarsi udienza di discussione;
a quest'ultima richiesta aderiva parte resistente e veniva quindi fissata l'odierna udienza assegnando alle parti un termine per note.
3 4. Il ricorso va rigettato
La CTU ha confermato, con analisi completa e persuasiva, che in letteratura l'ipotesi che la paralisi di BE sia correlabile a sbalzi termici non ha riscontro scientifico.
Gli studi hanno piuttosto ipotizzato la correlazione a infezioni virali, vaccini o patologie quali la malattia di YM o la sarcoidosi.
Quella “a frigore”, pur storicamente attestata, allo stato attuale DEle conoscenze non è ritenuta una ipotesi supportata da riscontri concreti.
Come ricostruzione alternativa risulta piuttosto il suggerimento, all'esito di studi pur non giunti a livello di certezza scientifica, di una correlazione fra paralisi DE nervo facciale ed emicrania, sintomatologia di cui la ricorrente soffre da decenni e un cui attacco, nella stessa ricostruzione in ricorso, preannunciò il 12 agosto 2019 l'esordio DEla paralisi facciale.
Nelle memorie conclusive parte ricorrente richiama la giurisprudenza per cui la prova deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza DEla mera possibilità DEl'eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità.
E segnala la prossimità temporale fra esposizione particolarmente intensa agli sbalzi di temperatura quali ricostruita con l'istruttoria testimoniale e l'insorgenza DE grave disturbo neurologico e i riferimenti a tale possibile eziologia sia nel certificato DE pronto soccorso che nel certificato di visita otorinolaringoiatrica DE 21.10.2019.
Ma in realtà questi riscontri medici non hanno alcuna valenza in quanto il medico DE pronto soccorso si limita a segnalare che il soggetto –“lavora in prosciuttificio (celle frigorifere)” e l'otorino a annotare la “possibile origine a frigore” ribadendo una mera possibilità che è stata poi analizzata dal CTU e mantenuta, alla luce degli argomenti esposti, a livello di “ipotesi non supportata da elementi probabilistici concreti”.
Mentre il criterio post hoc propter hoc è indice insufficiente a modificare queste conclusioni.
Si tratta peraltro di un compendio che comprensibilmente ha indotto la ricorrente a confidare in un esito positivo DEla causa per l'indennità, rispetto ad una patologia significativa e indubbiamente sussistente e, quindi, le spese di lite, tranne quelle di CTU, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine in funzione di Giudice DE Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• compensa le spese di lite;
• pone le spese di CTU definitivamente a carico di Parte_1
Udine, 23.9.2025
IL GIUDICE dott. Paolo Milocco
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