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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/07/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2440/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RD RA presidente dott. Prisca Picalarga giudice dott. RL BR giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. V.G. R.G. 2440/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Diego Parte_1 C.F._1
D'DR, e (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
NT LL
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio congiunto.
CONCLUSIONI: per entrambe le parti, come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data
26.6.2024, le parti menzionate in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni da questi concordate.
Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 11 marzo 2016 (rectius 15 ottobre 2016) in Colleferro (RM) tra i Sigg.ri e trascritto presso i registri dello Stato Civile del predetto comune al n. Parte_1 Parte_2
21, parte 1, anno 2016; 2) confermare l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
3) confermare la collocazione dei figli minori presso l'abitazione di proprietà della madre sita in 00034 – Colleferro (RM), Via Fontana dell'Oste n. 21 – Lettera: A – Interno: 3; 4) il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti modalità: a fine settimana alterni dalle ore 20:00 del venerdì fino alle ore 22:00 della domenica: - il martedì ed il giovedì dalle ore 14:00 alle ore 16:00; - circa le vacanze di Natale, saranno suddivise alternativamente come segue: dal 23 al 30 dicembre con uno dei genitori e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro per anni alterni;
circa le vacanze di Pasqua, i figli trascorreranno tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro a Pasqua, alternando la domenica di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in albis con l'altro, per anni alterni. - circa le vacanze estive con il figlio, possono essere concordate dai genitori, compatibilmente con gli impegni lavorativi, per un periodo continuativo o non continuativo di 15; visto l'affidamento congiunto, è sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi o spostamenti e di coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare detti spostamenti;
5) confermare l'assegno di mantenimento dei figli minori dovuti dal
Sig. nella somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00) da corrispondere entro Parte_1
e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie”.
Gli odierni ricorrenti contraevano matrimonio civile in data 15.10.2016 nel Comune di Colleferro
(RM) (dati trascrizione: reg. atti di matrimonio, Anno 2016; atto n. 21; parte 1).
Dall'unione sono nati due figli, entrambi minorenni: (n. 19.9.2012) e (n. 4.5.2017). Per_1 Per_2
Con sentenza non definitiva n. 1964/2024, pubblicata il 24.9.2024, il Tribunale intestato ha pronunciato la separazione delle parti omologando le condizioni di cui al ricorso.
La causa è stata quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore per l'ulteriore corso del giudizio.
All'udienza del 9.6.2025 le parti hanno insistito nella domanda di scioglimento del matrimonio secondo i patti e le condizioni contenute nel ricorso introduttivo con le ulteriori modifiche concordate in corso di separazione (cfr. accordo sottoscritto in data 3.6.2025 in atti). Il Giudice ha invitato le parti ad attestare il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di separazione;
le stesse hanno depositato quanto richiesto (rispettivamente in data 9.7.2025 e in data 11.7.2025) chiedendo al
Tribunale di decidere in conformità alle condizioni di cui alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14.7.2025, che di seguito si riportano: “PATTI E CONDIZIONI - PIANO
GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI 1) I figli della coppia resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente per le questioni di maggiore importanza (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: scelta della scuola, visite mediche di particolare rilevanza, scelta dei medici, viaggi scolastici o sportivi, autorizzazione alla uscita autonoma dalla scuola, etc.), mentre per le questioni di ordinaria gestione familiare, ciascun genitore potrà agire in maniera autonoma;
2) i figli minori saranno collocati in modo prevalente presso la madre nell'abitazione che fu dimora coniugale sita in 00034 – Colleferro (RM)
Via Fontana dell'Oste n. 21 – Lettera: A – Interno: 3, dove risultano già residenti;
3) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio sostentamento;
4) Il Sig. si obbliga a Parte_1
corrispondere mensilmente alla moglie, entro e non oltre il giorno 25 (venticinque) di ogni mese, la somma complessiva di € 250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori (€ 125,00 per ogni figlio); 5) L'assegno unico di famiglia, tenendo conto dell'importo previsto a titolo di concorso nel mantenimento per i figli, sarà percepito al 100% dalla Sig.ra Pt_2
pertanto, qualora dovesse essere necessario, il Sig. si impegna a prestare la propria Pt_1
collaborazione per la presentazione della domanda;
6) Entrambi i coniugi contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie così come disciplinate dal protocollo adottato dal Tribunale di Velletri. In merito alla trasmissione delle ricevute, i coniugi si impegnano a documentare le spese sostenute (da non concordare preventivamente) mediante rendicontazioni mensili via mail, così da procedere a eventuali compensazioni e conguagli (da versarsi unitamente al mantenimento del mese successivo). In merito alle spese da concordare, invece, la richiesta dovrà essere tempestivamente trasmessa all'altro genitore via mail, con diritto di quest'ultimo a manifestare il dissenso – motivato
- entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento. L'omesso riscontro all'informativa di cui sopra, determinerà un tacito assenso tale da far rientrare automaticamente il 50% della spesa nella rendicontazione mensile. 7) Il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori quando Parte_1 vorrà in accordo con la Sig.ra In caso di disaccordo, lo stesso potrà tenere con sé i figli: • a Pt_2 fine settimana alterni dalle ore 20:00 del venerdì fino alle ore 22:00 della domenica;
• un giorno infrasettimanale (orientativamente il martedì o il giovedì) dalle ore 20:00 alla mattina successiva, con accompagno a scuola, a decorrere da quando saranno ultimati i lavori presso la nuova abitazione del Sig. il martedì ed il giovedì dalle ore 14:00 alle ore 16:00 ovvero dall'uscita di Pt_1
scuola fino all'apertura del negozio;
• circa le vacanze di Natale, tenendo conto dell'attività commerciale esercitata dal Sig. i figli permarranno con la madre dal 23 al 30 dicembre e con Pt_1
il padre dal 31 dicembre al 6 gennaio per anni alterni, salvo che le parti, concordemente, decidano diversamente;
circa le vacanze di Pasqua, i figli trascorreranno tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro a Pasqua, alternando la domenica di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in albis con l'altro, per anni alterni;
• circa le vacanze estive con i figli, il padre potrà stare con i figli per 15 giorni anche non consecutivi da comunicare alla Sig.ra entro il 30 giugno di ciascun anno. Pt_2
Sarà sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi o spostamenti all'estero, inoltre, i coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare detti spostamenti. 8) I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse della prole.
9) I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare il numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse della prole. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 10) I coniugi, con riferimento al veicolo tg. GJ741TJ di proprietà della Sig.ra dichiarano che questo rimarrà in Pt_2
godimento ed in uso dell'attuale proprietario;
11) I coniugi concordano di vendere l'immobile situato in Ovindoli (AQ) e sul fatto che dal ricavato di tale vendita dovrà essere restituita alla Sig.ra Pt_2 la somma di Euro 30.000,00, che al tempo dell'acquisto aveva pagato, ut supra premesso;
inoltre, atteso che l'immobile de quo è in vendita da tempo presso agenzia Il Duomo Immobiliare di Per_3
le parti concordano di abbassare il presso di € 5.000,00 ad ogni rinnovo di mandato (sei mesi)
[...]
sino alla vendita o del rimborso della somma da parte del Sig. 12) I coniugi concordano Pt_1
inoltre la possibilità per la sig.ra di utilizzare gratuitamente (sino alla vendita ovvero al Pt_2 momento del rimborso della somma da parte del Sig. l'immobile di Ovindoli per n. 4 settimane Pt_1 all'anno previo accordo tra le parti, ovvero, comunque, da comunicare almeno 40 giorni prima del soggiorno;
13) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver regolato i loro rapporti patrimoniali, per cui dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra e viceversa anche a titolo di mantenimento. CONDIZIONI 1) 1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 11 marzo 2016 (rectius 15 ottobre 2016) in Colleferro (RM) tra i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
trascritto presso i registri dello Stato Civile del predetto comune al n. 21, parte 1, anno 2016; 2) confermare l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
3) confermare la collocazione dei figli minori presso l'abitazione di proprietà della madre sita in 00034 – Colleferro (RM), Via Fontana dell'Oste n. 21 – Lettera: A –
Interno: 3; 4) il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti modalità: a fine settimana alterni dalle ore 20:00 del venerdì fino alle ore 22:00 della domenica;
5) un giorno infrasettimanale (orientativamente il martedì o il giovedì) dalle ore 20:00 alla mattina successiva, con accompagno a scuola, a decorrere da quando saranno ultimati i lavori presso la nuova abitazione del Sig. 6) Fino a tale momento, resterà in vigore quanto previsto nell'accordo di Pt_1
separazione, ossia due pomeriggi infrasettimanali, il martedì e il giovedì, dalle 14:00 alle 16:00; - circa le vacanze di Natale, saranno suddivise alternativamente come segue: dal 23 al 30 dicembre con uno dei genitori e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro per anni alterni;
circa le vacanze di
Pasqua, i figli trascorreranno tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro a Pasqua, alternando la domenica di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in albis con l'altro, per anni alterni. - circa le vacanze estive con il figlio, possono essere concordate dai genitori, compatibilmente con gli impegni lavorativi, per un periodo continuativo o non continuativo di 20; visto l'affidamento congiunto, è sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi o spostamenti e di coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare detti spostamenti;
7) confermare l'assegno di mantenimento dei figli minori dovuti dal Sig. nella somma mensile di € 250,00 Parte_1
(duecentocinquanta/00) da corrispondere entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie”.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
La domanda deve essere accolta atteso il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di separazione.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta delle parti, così come precisata all'udienza del 14.7.2025, indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, né con norme imperative, il Collegio ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale che appare idonea all'interesse attuale dei minori.
Atteso l'accordo raggiunto, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, di Velletri, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi i cui Parte_1 Parte_2
estremi sono riportati in parte motiva;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Colleferro perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 23.7.2025.
Il giudice estensore Il presidente
RL BR RD RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RD RA presidente dott. Prisca Picalarga giudice dott. RL BR giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. V.G. R.G. 2440/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Diego Parte_1 C.F._1
D'DR, e (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
NT LL
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio congiunto.
CONCLUSIONI: per entrambe le parti, come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data
26.6.2024, le parti menzionate in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni da questi concordate.
Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 11 marzo 2016 (rectius 15 ottobre 2016) in Colleferro (RM) tra i Sigg.ri e trascritto presso i registri dello Stato Civile del predetto comune al n. Parte_1 Parte_2
21, parte 1, anno 2016; 2) confermare l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
3) confermare la collocazione dei figli minori presso l'abitazione di proprietà della madre sita in 00034 – Colleferro (RM), Via Fontana dell'Oste n. 21 – Lettera: A – Interno: 3; 4) il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti modalità: a fine settimana alterni dalle ore 20:00 del venerdì fino alle ore 22:00 della domenica: - il martedì ed il giovedì dalle ore 14:00 alle ore 16:00; - circa le vacanze di Natale, saranno suddivise alternativamente come segue: dal 23 al 30 dicembre con uno dei genitori e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro per anni alterni;
circa le vacanze di Pasqua, i figli trascorreranno tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro a Pasqua, alternando la domenica di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in albis con l'altro, per anni alterni. - circa le vacanze estive con il figlio, possono essere concordate dai genitori, compatibilmente con gli impegni lavorativi, per un periodo continuativo o non continuativo di 15; visto l'affidamento congiunto, è sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi o spostamenti e di coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare detti spostamenti;
5) confermare l'assegno di mantenimento dei figli minori dovuti dal
Sig. nella somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00) da corrispondere entro Parte_1
e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie”.
Gli odierni ricorrenti contraevano matrimonio civile in data 15.10.2016 nel Comune di Colleferro
(RM) (dati trascrizione: reg. atti di matrimonio, Anno 2016; atto n. 21; parte 1).
Dall'unione sono nati due figli, entrambi minorenni: (n. 19.9.2012) e (n. 4.5.2017). Per_1 Per_2
Con sentenza non definitiva n. 1964/2024, pubblicata il 24.9.2024, il Tribunale intestato ha pronunciato la separazione delle parti omologando le condizioni di cui al ricorso.
La causa è stata quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore per l'ulteriore corso del giudizio.
All'udienza del 9.6.2025 le parti hanno insistito nella domanda di scioglimento del matrimonio secondo i patti e le condizioni contenute nel ricorso introduttivo con le ulteriori modifiche concordate in corso di separazione (cfr. accordo sottoscritto in data 3.6.2025 in atti). Il Giudice ha invitato le parti ad attestare il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di separazione;
le stesse hanno depositato quanto richiesto (rispettivamente in data 9.7.2025 e in data 11.7.2025) chiedendo al
Tribunale di decidere in conformità alle condizioni di cui alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14.7.2025, che di seguito si riportano: “PATTI E CONDIZIONI - PIANO
GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI 1) I figli della coppia resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente per le questioni di maggiore importanza (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: scelta della scuola, visite mediche di particolare rilevanza, scelta dei medici, viaggi scolastici o sportivi, autorizzazione alla uscita autonoma dalla scuola, etc.), mentre per le questioni di ordinaria gestione familiare, ciascun genitore potrà agire in maniera autonoma;
2) i figli minori saranno collocati in modo prevalente presso la madre nell'abitazione che fu dimora coniugale sita in 00034 – Colleferro (RM)
Via Fontana dell'Oste n. 21 – Lettera: A – Interno: 3, dove risultano già residenti;
3) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio sostentamento;
4) Il Sig. si obbliga a Parte_1
corrispondere mensilmente alla moglie, entro e non oltre il giorno 25 (venticinque) di ogni mese, la somma complessiva di € 250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori (€ 125,00 per ogni figlio); 5) L'assegno unico di famiglia, tenendo conto dell'importo previsto a titolo di concorso nel mantenimento per i figli, sarà percepito al 100% dalla Sig.ra Pt_2
pertanto, qualora dovesse essere necessario, il Sig. si impegna a prestare la propria Pt_1
collaborazione per la presentazione della domanda;
6) Entrambi i coniugi contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie così come disciplinate dal protocollo adottato dal Tribunale di Velletri. In merito alla trasmissione delle ricevute, i coniugi si impegnano a documentare le spese sostenute (da non concordare preventivamente) mediante rendicontazioni mensili via mail, così da procedere a eventuali compensazioni e conguagli (da versarsi unitamente al mantenimento del mese successivo). In merito alle spese da concordare, invece, la richiesta dovrà essere tempestivamente trasmessa all'altro genitore via mail, con diritto di quest'ultimo a manifestare il dissenso – motivato
- entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento. L'omesso riscontro all'informativa di cui sopra, determinerà un tacito assenso tale da far rientrare automaticamente il 50% della spesa nella rendicontazione mensile. 7) Il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori quando Parte_1 vorrà in accordo con la Sig.ra In caso di disaccordo, lo stesso potrà tenere con sé i figli: • a Pt_2 fine settimana alterni dalle ore 20:00 del venerdì fino alle ore 22:00 della domenica;
• un giorno infrasettimanale (orientativamente il martedì o il giovedì) dalle ore 20:00 alla mattina successiva, con accompagno a scuola, a decorrere da quando saranno ultimati i lavori presso la nuova abitazione del Sig. il martedì ed il giovedì dalle ore 14:00 alle ore 16:00 ovvero dall'uscita di Pt_1
scuola fino all'apertura del negozio;
• circa le vacanze di Natale, tenendo conto dell'attività commerciale esercitata dal Sig. i figli permarranno con la madre dal 23 al 30 dicembre e con Pt_1
il padre dal 31 dicembre al 6 gennaio per anni alterni, salvo che le parti, concordemente, decidano diversamente;
circa le vacanze di Pasqua, i figli trascorreranno tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro a Pasqua, alternando la domenica di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in albis con l'altro, per anni alterni;
• circa le vacanze estive con i figli, il padre potrà stare con i figli per 15 giorni anche non consecutivi da comunicare alla Sig.ra entro il 30 giugno di ciascun anno. Pt_2
Sarà sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi o spostamenti all'estero, inoltre, i coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare detti spostamenti. 8) I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse della prole.
9) I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare il numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse della prole. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 10) I coniugi, con riferimento al veicolo tg. GJ741TJ di proprietà della Sig.ra dichiarano che questo rimarrà in Pt_2
godimento ed in uso dell'attuale proprietario;
11) I coniugi concordano di vendere l'immobile situato in Ovindoli (AQ) e sul fatto che dal ricavato di tale vendita dovrà essere restituita alla Sig.ra Pt_2 la somma di Euro 30.000,00, che al tempo dell'acquisto aveva pagato, ut supra premesso;
inoltre, atteso che l'immobile de quo è in vendita da tempo presso agenzia Il Duomo Immobiliare di Per_3
le parti concordano di abbassare il presso di € 5.000,00 ad ogni rinnovo di mandato (sei mesi)
[...]
sino alla vendita o del rimborso della somma da parte del Sig. 12) I coniugi concordano Pt_1
inoltre la possibilità per la sig.ra di utilizzare gratuitamente (sino alla vendita ovvero al Pt_2 momento del rimborso della somma da parte del Sig. l'immobile di Ovindoli per n. 4 settimane Pt_1 all'anno previo accordo tra le parti, ovvero, comunque, da comunicare almeno 40 giorni prima del soggiorno;
13) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver regolato i loro rapporti patrimoniali, per cui dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra e viceversa anche a titolo di mantenimento. CONDIZIONI 1) 1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 11 marzo 2016 (rectius 15 ottobre 2016) in Colleferro (RM) tra i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
trascritto presso i registri dello Stato Civile del predetto comune al n. 21, parte 1, anno 2016; 2) confermare l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
3) confermare la collocazione dei figli minori presso l'abitazione di proprietà della madre sita in 00034 – Colleferro (RM), Via Fontana dell'Oste n. 21 – Lettera: A –
Interno: 3; 4) il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti modalità: a fine settimana alterni dalle ore 20:00 del venerdì fino alle ore 22:00 della domenica;
5) un giorno infrasettimanale (orientativamente il martedì o il giovedì) dalle ore 20:00 alla mattina successiva, con accompagno a scuola, a decorrere da quando saranno ultimati i lavori presso la nuova abitazione del Sig. 6) Fino a tale momento, resterà in vigore quanto previsto nell'accordo di Pt_1
separazione, ossia due pomeriggi infrasettimanali, il martedì e il giovedì, dalle 14:00 alle 16:00; - circa le vacanze di Natale, saranno suddivise alternativamente come segue: dal 23 al 30 dicembre con uno dei genitori e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro per anni alterni;
circa le vacanze di
Pasqua, i figli trascorreranno tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro a Pasqua, alternando la domenica di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in albis con l'altro, per anni alterni. - circa le vacanze estive con il figlio, possono essere concordate dai genitori, compatibilmente con gli impegni lavorativi, per un periodo continuativo o non continuativo di 20; visto l'affidamento congiunto, è sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi o spostamenti e di coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare detti spostamenti;
7) confermare l'assegno di mantenimento dei figli minori dovuti dal Sig. nella somma mensile di € 250,00 Parte_1
(duecentocinquanta/00) da corrispondere entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie”.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
La domanda deve essere accolta atteso il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di separazione.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta delle parti, così come precisata all'udienza del 14.7.2025, indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, né con norme imperative, il Collegio ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale che appare idonea all'interesse attuale dei minori.
Atteso l'accordo raggiunto, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, di Velletri, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi i cui Parte_1 Parte_2
estremi sono riportati in parte motiva;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Colleferro perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 23.7.2025.
Il giudice estensore Il presidente
RL BR RD RA