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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 16/10/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3643/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IO MI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3643/2024 promossa da:
, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con il patrocinio dell'avv. ZOCCALI Parte_1
TO CELESTINO;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. PEDERZOLI TO;
CP_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO IO MI
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati rispettivamente il 25 giugno 2025 ed il 26 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.
Con ricorso ex art. 337 septies cod. civ. depositato in data 22/11/2024, , nato il [...], Parte_1 agiva in giudizio nei confronti del padre , al fine di ottenere il riconoscimento del CP_1 pagina 1 di 9 proprio diritto al mantenimento, nella misura di complessivi € 1.100,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario, oltre all'80% delle spese straordinarie, e ciò con decorrenza dalla data di deposito del ricorso.
A sostegno della domanda, l'attore assumeva che, quando egli conviveva con il padre ed era ancora minorenne, il Tribunale, con decreto del 24/06/2021 emesso nell'ambito del procedimento RG
985/2021 VG, in parziale modifica di un precedente decreto del 27/02/2020, aveva disposto:
- il collocamento del minore presso il padre;
Pt_1
- che la madre, , potesse vedere e tenere con sé il figlio minore , nel Controparte_2 Pt_1 rispetto dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici, previa comunicazione telefonica al padre e compatibilmente con i di lui impegni lavorativi, secondo accordi diretti tra madre e figlio e comunque almeno per due pomeriggi a settimana e a fine settimana alternati, per quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, per tre giorni durante il periodo natalizio, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo;
- la revoca dell'assegno mensile di € 700,00 che il padre era tenuto a versare alla CP_1 madre, per il mantenimento ordinario del figlio, in forza di precedente decreto del 27/02/2020;
- l'obbligo a carico del padre di corrispondere alla madre l'importo mensile Controparte_2 di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio , ferma restando la Pt_1 suddivisione tra i genitori delle spese straordinarie così come stabilita nel precedente decreto del 27/02/2020.
Il ricorrente rappresentava di essere divenuto maggiorenne in data 04/07/2023; di non essere economicamente autosufficiente;
che i suoi rapporti con il padre si fossero deteriorati, e che di fatto, pur avendo mantenuto la residenza anagrafica presso il padre, egli vivesse presso l'abitazione della madre, quest'ultima invalida al 55% e percipiente una pensione di circa € 730,00 al mese, residente in una casa popolare dalla stessa condotta in locazione. CP_3
Di contro allegava che il padre, come riportato nei precedenti decreti del 2020 e del 2021, aveva un reddito annuo netto pari a circa € 48.800,00 (€ 4.000,00 al mese), viveva in immobile di sua proprietà, era comproprietario di altre unità immobiliari, e percepiva un canone di locazione di € 552,00 mensili per un immobile concesso in locazione a terzi.
Tanto premesso, il ricorrente rassegnava testualmente le seguenti conclusioni, chiedendo Parte_1 all'intestato Tribunale di: “Disporre, anche in modifica del Decreto emesso da questo Tribunale in data 24/06/2021, nel procedimento n. 985/2021 V.G., che il sig. versi direttamente al CP_1 sig. a titolo di mantenimento ordinario, la somma di € 900,00 mensili nonché la somma di Parte_1
pagina 2 di 9 € 200,00, che il sig. avrebbe dovuto versare mensilmente alla sig.ra CP_1 CP_2
(che di fatto non è stata mai corrisposta), con decorrenza dalla data della presentazione del
[...] ricorso in oggetto, oltre spese straordinarie, come stabilito dal predetto Decreto (nella misura dell'80%), da concordare, a mezzo messaggi telefonici e/o mail tra le parti”.
Si costituiva in giudizio il resistente il quale, sostenendo che il figlio non avesse CP_1 dimostrato di essersi adoperato per rendersi autonomo economicamente, chiedeva in via principale il rigetto della domanda attorea, domandava la revoca dell'assegno mensile di mantenimento che egli era tenuto a versare alla madre di ( sig.ra ) in forza del succitato decreto del Pt_1 Controparte_2
24/06/2021, ed in via subordinata offriva di pagare direttamente al figlio, per il suo mantenimento, la somma mensile di € 200,00. Infine, domandava di ordinare al figlio di restituirgli le chiavi della casa di cui il padre stesso era proprietario esclusivo, nonché il telecomando del relativo cancello.
Ordinata, ex art. 210 c.p.c., alla madre del ricorrente , non evocata in giudizio dalle Controparte_2 parti, la produzione delle ultime sue dichiarazioni dei redditi, il Giudice designato rinviava la causa per la rimessione in decisione al collegio all'udienza del 25/09/2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
2.
Fatte queste premesse, la domanda del ricorrente volta ad ottenere un assegno di mantenimento a carico del padre, è fondata nei limiti di cui appresso e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 337 septies, primo comma, c.c. che disciplina la fattispecie di riferimento, stabilisce che "Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto".
Sul punto, questo Collegio, in linea con la giurisprudenza di legittimità e di merito, osserva che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura finché essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica. Invero, come sostenuto dalla giurisprudenza, il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società (ex multis, Cass. 5088/2018).
pagina 3 di 9 Più di recente la stessa Corte di Cassazione (sentenza 14.8.2020, n. 17183) ha analiticamente ricostruito l'articolata evoluzione giurisprudenziale della materia e tracciato gli attuali contorni, e quindi i limiti, dell'obbligo genitoriale di cui si discute.
In particolare, la Corte di cassazione, nella pronuncia testé citata, in merito alla ripartizione dell'onere probatorio allorché si controverta del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, ha chiarito che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne sia a carico del richiedente. Secondo tale pronuncia, pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica, che è la precondizione del diritto preteso, ma di avere curato con impegno la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto, soggetto passivo del rapporto, onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.
Se, quindi, sussiste una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento.
Per quanto più rileva nella fattispecie oggi in decisione, ne deriva che la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più giovane è la sua età (così Cass. 17183/2020: “… in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa"…. "trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro").
Alla luce di tali principi, che il Collegio condivide, va ora analizzata la situazione in esame.
al momento del deposito del ricorso, aveva l'età di 19 anni e dunque da poco era Parte_1 diventato maggiorenne;
ora ne ha compiuti venti.
pagina 4 di 9 Non è contestato il suo percorso formativo come dallo stesso riferito all'udienza del 18/03/2025: ha frequentato i primi due anni di liceo artistico, poi è passato all'istituto alberghiero, l'ha frequentato per tre anni ed ha conseguito la qualifica di “operatore della ristorazione” (fatto, quest'ultimo, riconosciuto anche dal convenuto nella sua memoria difensiva di costituzione); ha terminato l'istituto alberghiero a giugno del 2024 (cfr. verbale d'udienza del 18/03/2025); ha poi documentato con il ricorso di essersi iscritto, per l'anno scolastico 2024/2025, alla scuola serale presso l'Istituto D'Istruzione Superiore “L.
Nobili” di Reggio Emilia, al fine di conseguire il diploma professionale con la “qualifica tecnico cucina” (documento n. 4 fasc. ricorrente).
Sempre all'udienza del 18/03/2025 (il fatto è comunque riconosciuto anche dal padre), ha poi riferito di lavorare saltuariamente, “a chiamata”, come steward allo stadio e di percepire, per ogni giorno di lavoro, in media circa 35 – 40 euro. Quest'ultima circostanza (lavoro saltuario come steward) trova peraltro riscontro documentale nelle buste paga rilasciate dalla “Vivaevents Srl”, prodotte dal ricorrente al documento n. 3, che per i mesi di aprile, maggio, giugno ed agosto 2024 riportano uno stipendio rispettivamente pari ad € 38,00 (aprile), ad € 154,00 (maggio), ad € 50,15 (giugno) e ad € 241,00
(agosto).
Ciò posto, ritiene il Collegio che si debba valorizzare la giovane età del ricorrente (20 anni), il fatto che egli stia completando un percorso di formazione preliminare all'acquisizione di una qualifica professionale tale da potergli garantire, in futuro, un'occupazione e l'indipendenza economica dal genitore, e non può quindi scorgersi nella fattispecie un profilo di colpa in ordine al mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica, avendo come si è detto il ricorrente un'età del tutto compatibile con il percorso formativo intrapreso.
A tale ultimo proposito, si ribadisce che secondo la condivisibile giurisprudenza della Corte di
Cassazione, "la persistente mancanza di autosufficienza economico-reddituale del figlio costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole, solo al raggiungimento di un'età, nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi dovrebbe essere ampiamente concluso e la persona dovrebbe essere da tempo inserita nella società" (cfr. in parte motiva Cass. 5088/2018); ciò che, invece, non si ravvisa nel caso di specie.
Quanto al lavoro saltuario come “steward” allo stadio, è evidente che, alla luce delle esigue retribuzioni di cui si è dato conto più sopra, documentate dalle buste paga in atti, non sia possibile affermare che il ricorrente si sia completamente e definitivamente inserito nel mondo del lavoro e che sia da considerare economicamente indipendente.
pagina 5 di 9 Il ricorrente, quando ancora era minorenne, viveva prima con la madre;
poi, da novembre 2020, si è trasferito a vivere presso il padre (si veda il decreto del 24/06/2021 prodotto al documento n. 1 del ricorso).
Ora la convivenza del figlio con il padre è cessata: questo è un fatto pacifico, riconosciuto dal padre stesso all'udienza del 18 marzo 2025: “confermo che dal 4 settembre 2024 mio figlio non convive più con me”.
Non ha dunque alcuna rilevanza se il figlio viva o meno con la madre, assumendo rilievo unicamente il fatto, pacifico, che non conviva più con il padre;
né assume rilevanza la circostanza, evidenziata Pt_1 dal convenuto nella comparsa costitutiva, che il figlio non abbia ancora modificato la sua residenza anagrafica presso la residenza paterna in Via Spartaco n. 42 a Reggio Emilia, poiché come noto, per pacifica giurisprudenza, sulle risultanze anagrafiche prevalgono le situazioni di fatto esistenti.
Non potrebbe di certo sostenersi che la mancata coabitazione tra genitore e figlio sia causa immediata e diretta della cessazione dell'obbligo di rango costituzionale gravante in capo al genitore in ordine al mantenimento del figlio.
Ai fini della decisione, sono irrilevanti le ragioni per le quali è venuta a crearsi la conflittualità tra padre e figlio e l'allontanamento dalla casa paterna da parte dell'attore. La controversia ha infatti ad oggetto unicamente l'accertamento dell'autosufficienza economica del figlio maggiorenne e del suo diritto a percepire l'assegno periodico di mantenimento previsto dall'art. 337 septies c.c.
Come si è detto, non avendo l'attore risorse economiche sufficienti a garantirgli l'autosufficienza economica, e non essendo ravvisabili profili di colpa in capo allo stesso, ritiene il Collegio che l'azione spiegata sia, in merito all'an del diritto al mantenimento, fondata.
Riguardo al quantum, il concorso paterno al mantenimento del figlio era in origine regolato dal decreto di questo Tribunale emesso in data 27/02/2020, che aveva posto a carico del padre un CP_1 assegno mensile di mantenimento di € 700,00, da versare in favore della madre, posto che quest'ultima era il genitore collocatario del figlio all'epoca minorenne. L'assegno periodico di € 700,00 è stato poi revocato (con il successivo decreto del 24/06/2021), posto che il figlio si era trasferito a vivere presso il padre.
Ciò posto, ritiene il Collegio che il punto di partenza da cui muovere per determinare la misura dell'assegno periodico di mantenimento che il padre dovrà versare direttamente al figlio, sia rappresentato dal succitato decreto del 27/02/2020 che aveva fissato in € 700,00 mensili tale misura
(documento n. 2 fasc. ricorrente).
Da allora, ossia da quando in data 27/02/2020 è stato pronunciato il decreto che aveva posto a carico dell'odierno convenuto un assegno mensile di mantenimento del figlio pari ad € 700,00 (cfr. pagina 6 di 9 documento attoreo n. 2), le condizioni economiche dei genitori non paiono essere significativamente mutate.
Permane evidente quella significativa disparità reddituale a vantaggio del padre che già era stata fotografata nel decreto del 27/02/2020.
In quest'ultimo provvedimento si legge che:
- il padre poteva contare su di un reddito mensile netto in media pari a circa € 4.000,00, mentre il reddito della madre si attestava attorno ai € 730 al mese;
- il padre viveva in immobile di sua esclusiva proprietà e ricavava da altro immobile concesso in locazione a terzi un canone di locazione mensile di € 552,00, mentre la madre viveva con il figlio in una casa popolare con un canone di locazione mensile di € 67,00. Pt_1
Venendo ad oggi, il padre è tuttora esclusivo proprietario dell'abitazione sita in Reggio Emilia, Via
Spartaco n. 48, ed in mancanza di prova contraria, deve presumersi non sia venuto meno il provento locativo che egli ricavava da altro immobile concesso in locazione a terzi.
I suoi redditi attuali non si discostano in maniera significativa dai redditi che risultano riportati nella motivazione del decreto del 27/02/2020: da quest'ultimo decreto, si evince una media reddituale degli anni 2015-2016-2017-2018 pari a circa € 43.000,00 annui al netto di irpef e addizionali, corrispondenti ad una media mensile, su dodici mesi, pari a circa € 3.500,00/4.000,00 al mese;
le dichiarazioni dei redditi più recenti, allegate nel presente giudizio, attestano i seguenti redditi (documenti 8-9-10 fasc. resistente):
- Mod. 730 per l'anno di imposta 2021: € 58.815 (rigo 4) - € 14.826 (rigo 50) - € 962 (rigo 72) - € 392
(rigo 75) = € 42.635 :12 = € 3.552,92 al mese per 12 mesi;
- Mod. 730 per l'anno di imposta 2022: € 52.882 (rigo 4) - € 13.248 (rigo 50) - € 882 (rigo 72) - € 362
(rigo 75) = € 38.390 :12 = € 3.199,16 al mese per 12 mesi;
- Mod. 730 per l'anno di imposta 2023: € 54.700 (rigo 4) - € 14.333 (rigo 50) - € 922 (rigo 72) - € 376
(rigo 75) = € 39.069 :12 = € 3.255,75 al mese per 12 mesi.
Il reddito della madre è rimasto pressoché immutato nella misura di circa € 730,00 al mese, come si evince dalle dichiarazioni dei redditi Mod. 730 per gli anni di imposta 2021, 2022, 2023 e 2024, acquisite agli atti a seguito di ordine di esibizione emesso ai sensi dell'art. 210 c.p.c. .
Per quanto sopra, si stima equo determinare in € 700,00 mensili l'assegno mensile di mantenimento dovuto dal padre in favore del figlio, ossia nella stessa misura che era stata fissata nel citato decreto del
27/02/2020 (v. documento n. 2 fasc. ricorrente), e ciò in quanto non risulta che le condizioni economiche dei genitori abbiano subito, da allora, significative modifiche.
pagina 7 di 9 La misura di tale assegno periodico non può invece essere aumentata, poiché, se da un lato è verosimile ritenere che le esigenze di (che all'epoca aveva l'età di 14 anni) siano nel frattempo aumentate, Pt_1 dall'altro l'aumento delle esigenze del figlio è compensato dalla sua, sia pur ridotta, capacità lavorativa dimostrata.
Quanto alla domanda attorea di corresponsione delle spese straordinarie nella misura dell'80%, la domanda è inammissibile, in quanto l'art. 337 septies c.c., a differenza dell'art. 337 ter cod. civ., contempla, nel disciplinare l'azione spiegata dal figlio direttamente nei confronti del genitore, la sola ipotesi del versamento di un assegno periodico (si rimanda all'art. 337 septies, primo comma, c.c. che disciplina la fattispecie di riferimento, e che stabilisce: "Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto").
3.
Passando quindi all'esame della domanda riconvenzionale del convenuto, quest'ultimo ha domandato che, a modifica delle condizioni stabilite nel precedente decreto del 24/06/2021, fosse revocato l'assegno mensile di mantenimento pari ad € 200,00, che egli era tenuto a versare alla madre di , Pt_1 sig.ra , in forza di tale decreto. Controparte_2
La domanda di revoca formulata dal resistente è inammissibile, poiché la madre di , sig.ra Pt_1
, che è il soggetto creditore del contributo di mantenimento fissato nel predetto Controparte_2 decreto del 24/06/2021, non è parte in causa nel presente procedimento, non essendo stata chiamata in giudizio dal convenuto. In altri termini, l'inammissibilità della domanda deriva dal fatto che il resistente ha chiesto la revoca di una statuizione economica emessa in favore di un soggetto (creditore), la sig.ra , che non è stato chiamato in causa da , e dunque il Controparte_2 Controparte_4 provvedimento di revoca, se fosse pronunciato, concretizzerebbe una palese violazione del principio del contraddittorio, in quanto emesso in assenza di contraddittorio con la sig.ra . CP_2
Parimenti inammissibile appare la domanda del resistente di condanna del ricorrente alla restituzione delle chiavi dell'immobile di sua proprietà esclusiva.
Detta domanda riconvenzionale del convenuto è, in questa sede, inammissibile, valendo il principio da sempre affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ovvero che è esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dei procedimenti di famiglia (ora assoggettati, a seguito della riforma di cui al d.lgs. 149/2022, al rito unificato disciplinato dagli artt. 473 bis e ss. c.p.c.), tra le domande aventi ad oggetto la regolamentazione della crisi familiare e il mantenimento dei figli da un pagina 8 di 9 lato, e le altre domande aventi contenuto patrimoniale (diverse da quelle aventi a oggetto il mantenimento dei figli o dei coniugi) dall'altro, in quanto queste non sono legate dal vincolo della connessione ex art. 40 c.p.c. ma devono considerarsi del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (cfr. Cass. 18870/2014, Cass. 11828/2009 e Cass. 20638/2004).
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza, che va ascritta al resistente, e si liquidano in dispositivo sulla base dei criteri e dei parametri previsti dal DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022.
La liquidazione viene effettuata in favore dello Stato, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) condanna a versare in favore del figlio , con decorrenza dal deposito Controparte_4 Parte_1 del ricorso (22/11/2024), un assegno periodico mensile, ai sensi dell'art. 337 septies c.c., pari ad €
700,00, somma periodicamente rivalutabile in base all'adeguamento Istat annuale e da versare al ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese;
2) dichiara inammissibili le domande riconvenzionali del resistente;
3) condanna il resistente al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di lite, che liquida in €
4.750,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al 15% del compenso.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Sezione I Civile in data 16 ottobre 2025.
Il Presidente estensore dott. Damiano Dazzi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IO MI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3643/2024 promossa da:
, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con il patrocinio dell'avv. ZOCCALI Parte_1
TO CELESTINO;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. PEDERZOLI TO;
CP_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO IO MI
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati rispettivamente il 25 giugno 2025 ed il 26 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.
Con ricorso ex art. 337 septies cod. civ. depositato in data 22/11/2024, , nato il [...], Parte_1 agiva in giudizio nei confronti del padre , al fine di ottenere il riconoscimento del CP_1 pagina 1 di 9 proprio diritto al mantenimento, nella misura di complessivi € 1.100,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario, oltre all'80% delle spese straordinarie, e ciò con decorrenza dalla data di deposito del ricorso.
A sostegno della domanda, l'attore assumeva che, quando egli conviveva con il padre ed era ancora minorenne, il Tribunale, con decreto del 24/06/2021 emesso nell'ambito del procedimento RG
985/2021 VG, in parziale modifica di un precedente decreto del 27/02/2020, aveva disposto:
- il collocamento del minore presso il padre;
Pt_1
- che la madre, , potesse vedere e tenere con sé il figlio minore , nel Controparte_2 Pt_1 rispetto dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici, previa comunicazione telefonica al padre e compatibilmente con i di lui impegni lavorativi, secondo accordi diretti tra madre e figlio e comunque almeno per due pomeriggi a settimana e a fine settimana alternati, per quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, per tre giorni durante il periodo natalizio, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo;
- la revoca dell'assegno mensile di € 700,00 che il padre era tenuto a versare alla CP_1 madre, per il mantenimento ordinario del figlio, in forza di precedente decreto del 27/02/2020;
- l'obbligo a carico del padre di corrispondere alla madre l'importo mensile Controparte_2 di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio , ferma restando la Pt_1 suddivisione tra i genitori delle spese straordinarie così come stabilita nel precedente decreto del 27/02/2020.
Il ricorrente rappresentava di essere divenuto maggiorenne in data 04/07/2023; di non essere economicamente autosufficiente;
che i suoi rapporti con il padre si fossero deteriorati, e che di fatto, pur avendo mantenuto la residenza anagrafica presso il padre, egli vivesse presso l'abitazione della madre, quest'ultima invalida al 55% e percipiente una pensione di circa € 730,00 al mese, residente in una casa popolare dalla stessa condotta in locazione. CP_3
Di contro allegava che il padre, come riportato nei precedenti decreti del 2020 e del 2021, aveva un reddito annuo netto pari a circa € 48.800,00 (€ 4.000,00 al mese), viveva in immobile di sua proprietà, era comproprietario di altre unità immobiliari, e percepiva un canone di locazione di € 552,00 mensili per un immobile concesso in locazione a terzi.
Tanto premesso, il ricorrente rassegnava testualmente le seguenti conclusioni, chiedendo Parte_1 all'intestato Tribunale di: “Disporre, anche in modifica del Decreto emesso da questo Tribunale in data 24/06/2021, nel procedimento n. 985/2021 V.G., che il sig. versi direttamente al CP_1 sig. a titolo di mantenimento ordinario, la somma di € 900,00 mensili nonché la somma di Parte_1
pagina 2 di 9 € 200,00, che il sig. avrebbe dovuto versare mensilmente alla sig.ra CP_1 CP_2
(che di fatto non è stata mai corrisposta), con decorrenza dalla data della presentazione del
[...] ricorso in oggetto, oltre spese straordinarie, come stabilito dal predetto Decreto (nella misura dell'80%), da concordare, a mezzo messaggi telefonici e/o mail tra le parti”.
Si costituiva in giudizio il resistente il quale, sostenendo che il figlio non avesse CP_1 dimostrato di essersi adoperato per rendersi autonomo economicamente, chiedeva in via principale il rigetto della domanda attorea, domandava la revoca dell'assegno mensile di mantenimento che egli era tenuto a versare alla madre di ( sig.ra ) in forza del succitato decreto del Pt_1 Controparte_2
24/06/2021, ed in via subordinata offriva di pagare direttamente al figlio, per il suo mantenimento, la somma mensile di € 200,00. Infine, domandava di ordinare al figlio di restituirgli le chiavi della casa di cui il padre stesso era proprietario esclusivo, nonché il telecomando del relativo cancello.
Ordinata, ex art. 210 c.p.c., alla madre del ricorrente , non evocata in giudizio dalle Controparte_2 parti, la produzione delle ultime sue dichiarazioni dei redditi, il Giudice designato rinviava la causa per la rimessione in decisione al collegio all'udienza del 25/09/2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
2.
Fatte queste premesse, la domanda del ricorrente volta ad ottenere un assegno di mantenimento a carico del padre, è fondata nei limiti di cui appresso e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 337 septies, primo comma, c.c. che disciplina la fattispecie di riferimento, stabilisce che "Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto".
Sul punto, questo Collegio, in linea con la giurisprudenza di legittimità e di merito, osserva che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura finché essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica. Invero, come sostenuto dalla giurisprudenza, il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società (ex multis, Cass. 5088/2018).
pagina 3 di 9 Più di recente la stessa Corte di Cassazione (sentenza 14.8.2020, n. 17183) ha analiticamente ricostruito l'articolata evoluzione giurisprudenziale della materia e tracciato gli attuali contorni, e quindi i limiti, dell'obbligo genitoriale di cui si discute.
In particolare, la Corte di cassazione, nella pronuncia testé citata, in merito alla ripartizione dell'onere probatorio allorché si controverta del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, ha chiarito che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne sia a carico del richiedente. Secondo tale pronuncia, pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica, che è la precondizione del diritto preteso, ma di avere curato con impegno la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto, soggetto passivo del rapporto, onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.
Se, quindi, sussiste una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento.
Per quanto più rileva nella fattispecie oggi in decisione, ne deriva che la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più giovane è la sua età (così Cass. 17183/2020: “… in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa"…. "trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro").
Alla luce di tali principi, che il Collegio condivide, va ora analizzata la situazione in esame.
al momento del deposito del ricorso, aveva l'età di 19 anni e dunque da poco era Parte_1 diventato maggiorenne;
ora ne ha compiuti venti.
pagina 4 di 9 Non è contestato il suo percorso formativo come dallo stesso riferito all'udienza del 18/03/2025: ha frequentato i primi due anni di liceo artistico, poi è passato all'istituto alberghiero, l'ha frequentato per tre anni ed ha conseguito la qualifica di “operatore della ristorazione” (fatto, quest'ultimo, riconosciuto anche dal convenuto nella sua memoria difensiva di costituzione); ha terminato l'istituto alberghiero a giugno del 2024 (cfr. verbale d'udienza del 18/03/2025); ha poi documentato con il ricorso di essersi iscritto, per l'anno scolastico 2024/2025, alla scuola serale presso l'Istituto D'Istruzione Superiore “L.
Nobili” di Reggio Emilia, al fine di conseguire il diploma professionale con la “qualifica tecnico cucina” (documento n. 4 fasc. ricorrente).
Sempre all'udienza del 18/03/2025 (il fatto è comunque riconosciuto anche dal padre), ha poi riferito di lavorare saltuariamente, “a chiamata”, come steward allo stadio e di percepire, per ogni giorno di lavoro, in media circa 35 – 40 euro. Quest'ultima circostanza (lavoro saltuario come steward) trova peraltro riscontro documentale nelle buste paga rilasciate dalla “Vivaevents Srl”, prodotte dal ricorrente al documento n. 3, che per i mesi di aprile, maggio, giugno ed agosto 2024 riportano uno stipendio rispettivamente pari ad € 38,00 (aprile), ad € 154,00 (maggio), ad € 50,15 (giugno) e ad € 241,00
(agosto).
Ciò posto, ritiene il Collegio che si debba valorizzare la giovane età del ricorrente (20 anni), il fatto che egli stia completando un percorso di formazione preliminare all'acquisizione di una qualifica professionale tale da potergli garantire, in futuro, un'occupazione e l'indipendenza economica dal genitore, e non può quindi scorgersi nella fattispecie un profilo di colpa in ordine al mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica, avendo come si è detto il ricorrente un'età del tutto compatibile con il percorso formativo intrapreso.
A tale ultimo proposito, si ribadisce che secondo la condivisibile giurisprudenza della Corte di
Cassazione, "la persistente mancanza di autosufficienza economico-reddituale del figlio costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole, solo al raggiungimento di un'età, nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi dovrebbe essere ampiamente concluso e la persona dovrebbe essere da tempo inserita nella società" (cfr. in parte motiva Cass. 5088/2018); ciò che, invece, non si ravvisa nel caso di specie.
Quanto al lavoro saltuario come “steward” allo stadio, è evidente che, alla luce delle esigue retribuzioni di cui si è dato conto più sopra, documentate dalle buste paga in atti, non sia possibile affermare che il ricorrente si sia completamente e definitivamente inserito nel mondo del lavoro e che sia da considerare economicamente indipendente.
pagina 5 di 9 Il ricorrente, quando ancora era minorenne, viveva prima con la madre;
poi, da novembre 2020, si è trasferito a vivere presso il padre (si veda il decreto del 24/06/2021 prodotto al documento n. 1 del ricorso).
Ora la convivenza del figlio con il padre è cessata: questo è un fatto pacifico, riconosciuto dal padre stesso all'udienza del 18 marzo 2025: “confermo che dal 4 settembre 2024 mio figlio non convive più con me”.
Non ha dunque alcuna rilevanza se il figlio viva o meno con la madre, assumendo rilievo unicamente il fatto, pacifico, che non conviva più con il padre;
né assume rilevanza la circostanza, evidenziata Pt_1 dal convenuto nella comparsa costitutiva, che il figlio non abbia ancora modificato la sua residenza anagrafica presso la residenza paterna in Via Spartaco n. 42 a Reggio Emilia, poiché come noto, per pacifica giurisprudenza, sulle risultanze anagrafiche prevalgono le situazioni di fatto esistenti.
Non potrebbe di certo sostenersi che la mancata coabitazione tra genitore e figlio sia causa immediata e diretta della cessazione dell'obbligo di rango costituzionale gravante in capo al genitore in ordine al mantenimento del figlio.
Ai fini della decisione, sono irrilevanti le ragioni per le quali è venuta a crearsi la conflittualità tra padre e figlio e l'allontanamento dalla casa paterna da parte dell'attore. La controversia ha infatti ad oggetto unicamente l'accertamento dell'autosufficienza economica del figlio maggiorenne e del suo diritto a percepire l'assegno periodico di mantenimento previsto dall'art. 337 septies c.c.
Come si è detto, non avendo l'attore risorse economiche sufficienti a garantirgli l'autosufficienza economica, e non essendo ravvisabili profili di colpa in capo allo stesso, ritiene il Collegio che l'azione spiegata sia, in merito all'an del diritto al mantenimento, fondata.
Riguardo al quantum, il concorso paterno al mantenimento del figlio era in origine regolato dal decreto di questo Tribunale emesso in data 27/02/2020, che aveva posto a carico del padre un CP_1 assegno mensile di mantenimento di € 700,00, da versare in favore della madre, posto che quest'ultima era il genitore collocatario del figlio all'epoca minorenne. L'assegno periodico di € 700,00 è stato poi revocato (con il successivo decreto del 24/06/2021), posto che il figlio si era trasferito a vivere presso il padre.
Ciò posto, ritiene il Collegio che il punto di partenza da cui muovere per determinare la misura dell'assegno periodico di mantenimento che il padre dovrà versare direttamente al figlio, sia rappresentato dal succitato decreto del 27/02/2020 che aveva fissato in € 700,00 mensili tale misura
(documento n. 2 fasc. ricorrente).
Da allora, ossia da quando in data 27/02/2020 è stato pronunciato il decreto che aveva posto a carico dell'odierno convenuto un assegno mensile di mantenimento del figlio pari ad € 700,00 (cfr. pagina 6 di 9 documento attoreo n. 2), le condizioni economiche dei genitori non paiono essere significativamente mutate.
Permane evidente quella significativa disparità reddituale a vantaggio del padre che già era stata fotografata nel decreto del 27/02/2020.
In quest'ultimo provvedimento si legge che:
- il padre poteva contare su di un reddito mensile netto in media pari a circa € 4.000,00, mentre il reddito della madre si attestava attorno ai € 730 al mese;
- il padre viveva in immobile di sua esclusiva proprietà e ricavava da altro immobile concesso in locazione a terzi un canone di locazione mensile di € 552,00, mentre la madre viveva con il figlio in una casa popolare con un canone di locazione mensile di € 67,00. Pt_1
Venendo ad oggi, il padre è tuttora esclusivo proprietario dell'abitazione sita in Reggio Emilia, Via
Spartaco n. 48, ed in mancanza di prova contraria, deve presumersi non sia venuto meno il provento locativo che egli ricavava da altro immobile concesso in locazione a terzi.
I suoi redditi attuali non si discostano in maniera significativa dai redditi che risultano riportati nella motivazione del decreto del 27/02/2020: da quest'ultimo decreto, si evince una media reddituale degli anni 2015-2016-2017-2018 pari a circa € 43.000,00 annui al netto di irpef e addizionali, corrispondenti ad una media mensile, su dodici mesi, pari a circa € 3.500,00/4.000,00 al mese;
le dichiarazioni dei redditi più recenti, allegate nel presente giudizio, attestano i seguenti redditi (documenti 8-9-10 fasc. resistente):
- Mod. 730 per l'anno di imposta 2021: € 58.815 (rigo 4) - € 14.826 (rigo 50) - € 962 (rigo 72) - € 392
(rigo 75) = € 42.635 :12 = € 3.552,92 al mese per 12 mesi;
- Mod. 730 per l'anno di imposta 2022: € 52.882 (rigo 4) - € 13.248 (rigo 50) - € 882 (rigo 72) - € 362
(rigo 75) = € 38.390 :12 = € 3.199,16 al mese per 12 mesi;
- Mod. 730 per l'anno di imposta 2023: € 54.700 (rigo 4) - € 14.333 (rigo 50) - € 922 (rigo 72) - € 376
(rigo 75) = € 39.069 :12 = € 3.255,75 al mese per 12 mesi.
Il reddito della madre è rimasto pressoché immutato nella misura di circa € 730,00 al mese, come si evince dalle dichiarazioni dei redditi Mod. 730 per gli anni di imposta 2021, 2022, 2023 e 2024, acquisite agli atti a seguito di ordine di esibizione emesso ai sensi dell'art. 210 c.p.c. .
Per quanto sopra, si stima equo determinare in € 700,00 mensili l'assegno mensile di mantenimento dovuto dal padre in favore del figlio, ossia nella stessa misura che era stata fissata nel citato decreto del
27/02/2020 (v. documento n. 2 fasc. ricorrente), e ciò in quanto non risulta che le condizioni economiche dei genitori abbiano subito, da allora, significative modifiche.
pagina 7 di 9 La misura di tale assegno periodico non può invece essere aumentata, poiché, se da un lato è verosimile ritenere che le esigenze di (che all'epoca aveva l'età di 14 anni) siano nel frattempo aumentate, Pt_1 dall'altro l'aumento delle esigenze del figlio è compensato dalla sua, sia pur ridotta, capacità lavorativa dimostrata.
Quanto alla domanda attorea di corresponsione delle spese straordinarie nella misura dell'80%, la domanda è inammissibile, in quanto l'art. 337 septies c.c., a differenza dell'art. 337 ter cod. civ., contempla, nel disciplinare l'azione spiegata dal figlio direttamente nei confronti del genitore, la sola ipotesi del versamento di un assegno periodico (si rimanda all'art. 337 septies, primo comma, c.c. che disciplina la fattispecie di riferimento, e che stabilisce: "Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto").
3.
Passando quindi all'esame della domanda riconvenzionale del convenuto, quest'ultimo ha domandato che, a modifica delle condizioni stabilite nel precedente decreto del 24/06/2021, fosse revocato l'assegno mensile di mantenimento pari ad € 200,00, che egli era tenuto a versare alla madre di , Pt_1 sig.ra , in forza di tale decreto. Controparte_2
La domanda di revoca formulata dal resistente è inammissibile, poiché la madre di , sig.ra Pt_1
, che è il soggetto creditore del contributo di mantenimento fissato nel predetto Controparte_2 decreto del 24/06/2021, non è parte in causa nel presente procedimento, non essendo stata chiamata in giudizio dal convenuto. In altri termini, l'inammissibilità della domanda deriva dal fatto che il resistente ha chiesto la revoca di una statuizione economica emessa in favore di un soggetto (creditore), la sig.ra , che non è stato chiamato in causa da , e dunque il Controparte_2 Controparte_4 provvedimento di revoca, se fosse pronunciato, concretizzerebbe una palese violazione del principio del contraddittorio, in quanto emesso in assenza di contraddittorio con la sig.ra . CP_2
Parimenti inammissibile appare la domanda del resistente di condanna del ricorrente alla restituzione delle chiavi dell'immobile di sua proprietà esclusiva.
Detta domanda riconvenzionale del convenuto è, in questa sede, inammissibile, valendo il principio da sempre affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ovvero che è esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dei procedimenti di famiglia (ora assoggettati, a seguito della riforma di cui al d.lgs. 149/2022, al rito unificato disciplinato dagli artt. 473 bis e ss. c.p.c.), tra le domande aventi ad oggetto la regolamentazione della crisi familiare e il mantenimento dei figli da un pagina 8 di 9 lato, e le altre domande aventi contenuto patrimoniale (diverse da quelle aventi a oggetto il mantenimento dei figli o dei coniugi) dall'altro, in quanto queste non sono legate dal vincolo della connessione ex art. 40 c.p.c. ma devono considerarsi del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (cfr. Cass. 18870/2014, Cass. 11828/2009 e Cass. 20638/2004).
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza, che va ascritta al resistente, e si liquidano in dispositivo sulla base dei criteri e dei parametri previsti dal DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022.
La liquidazione viene effettuata in favore dello Stato, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) condanna a versare in favore del figlio , con decorrenza dal deposito Controparte_4 Parte_1 del ricorso (22/11/2024), un assegno periodico mensile, ai sensi dell'art. 337 septies c.c., pari ad €
700,00, somma periodicamente rivalutabile in base all'adeguamento Istat annuale e da versare al ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese;
2) dichiara inammissibili le domande riconvenzionali del resistente;
3) condanna il resistente al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di lite, che liquida in €
4.750,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al 15% del compenso.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Sezione I Civile in data 16 ottobre 2025.
Il Presidente estensore dott. Damiano Dazzi
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