CGT2
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1294/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3136/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Comune di Modica - Piazza Principe Di Napoli 97015 Modica RG
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 195/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez. 3
e pubblicata il 08/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 62157 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2115/2025 depositato il 21/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il Comune di Modica emetteva avviso di accertamento n. 4/2022 per omesso pagamento del canone per l'istallazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) anni 2017 – 2018 – 2019 – 2020 per importo pari a complessivi euro 63.385,56, nei confronti della società "Resistente_1 S.r.l.". La società destinataria di tale atto proponeva ricorso eccependo: l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento del presupposto impositivo e il difetto di motivazione dell'atto impugnato per errori sostanziali contenuti nei prospetti allegati, in relazione agli importi dovuti e all'elenco degli impianti imputabili alla contribuente.
Chiedeva l'annullamento dell'avviso impugnato.
Il Comune di Modica, costituito in giudizio, eccepiva la legittimità dell'atto e del proprio operato.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso introduttivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ragusa con sentenza n. 195 depositata in data 8 marzo
2024, confermava la validità solo dell'avviso di accertamento afferente all'anno di imposta 2017 e riduceva l'importo richiesto per l'anno di imposta 2020, per cui accoglieva parzialmente il ricorso e compensava le spese di lite tra le parti.
Avverso tale sentenza propone appello il Comune di Modica chiedendo la riforma della sentenza e insistendo sulla legittimità dell'intero avviso di accertamento, con vittoria di spese e onorari.
Propone appello incidentale la società contribuente quanto alla debenza delle somme ritenute dovute dal
Primo giudice per l'anno di imposta 2007. Chiede la riforma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, non ritiene meritevole di accoglimento gli appelli proposti in ragione delle argomentazioni che seguono. E invero, sulla scorta della documentazione allegata e in forza delle tariffe stabilite nelle delibere della Giunta
Municipale del Comune di Modica, la metratura degli impianti indicata nell'avviso si sarebbe dovuta determinare come segue: euro 6.750,00 per l'anno di imposta 2017; euro 3.375,00 per l'anno di imposta
2018 (anziché euro 10.125,00); euro 5.400,00 per l'anno di imposta 2019 (anziché euro 18.900,00); ed euro 5.400,00 per l'anno di imposta 2020 (anziché euro 24.300,00). A seguire, considerata l'interpretazione fornita dalla Suprema Corte e condivisa da questo Collegio, secondo la quale "ai sensi degli artt. 5 e ss. del D.lgs. n.507/1993 l'oggetto del tributo va individuato "nel mezzo disponibile" e non nel mezzo effettivamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari, né tanto meno nell'attività di diffusione di tali messaggi (Cass. nn. 12783/2018 e 16792/2021)", solo l'importo afferente all'anno di imposta 2017 risulta legittimamente dovuto.
Diversamente, per i restanti anni 2018 e 2019 quanto dovuto dalla contribuente corrisponde a quanto richiesto, senza che nessun maggior importo possa essere preteso.
Infine, per l'anno di imposta 2020, sempre tenendo conto della superficie occupata dagli impianti esposti e del piano tariffario stabilito dalle Delibere comunali di quel periodo, la contribuente riconosce di dovere la somma pari ad euro 5.400,00.
Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte rigetta l'appello principale e l'appello incidentale, conferma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, conferma solo l'avviso di accertamento -anno di imposta 2017 e riduce l'importo preteso per l'anno 2020 a euro 5.400,00.
Visto che entrambi gli appellanti risultano soccombenti la Corte ritiene di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate. Catania, 14.11.2025 Il Presidente
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3136/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Comune di Modica - Piazza Principe Di Napoli 97015 Modica RG
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 195/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez. 3
e pubblicata il 08/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 62157 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2115/2025 depositato il 21/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il Comune di Modica emetteva avviso di accertamento n. 4/2022 per omesso pagamento del canone per l'istallazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) anni 2017 – 2018 – 2019 – 2020 per importo pari a complessivi euro 63.385,56, nei confronti della società "Resistente_1 S.r.l.". La società destinataria di tale atto proponeva ricorso eccependo: l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento del presupposto impositivo e il difetto di motivazione dell'atto impugnato per errori sostanziali contenuti nei prospetti allegati, in relazione agli importi dovuti e all'elenco degli impianti imputabili alla contribuente.
Chiedeva l'annullamento dell'avviso impugnato.
Il Comune di Modica, costituito in giudizio, eccepiva la legittimità dell'atto e del proprio operato.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso introduttivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ragusa con sentenza n. 195 depositata in data 8 marzo
2024, confermava la validità solo dell'avviso di accertamento afferente all'anno di imposta 2017 e riduceva l'importo richiesto per l'anno di imposta 2020, per cui accoglieva parzialmente il ricorso e compensava le spese di lite tra le parti.
Avverso tale sentenza propone appello il Comune di Modica chiedendo la riforma della sentenza e insistendo sulla legittimità dell'intero avviso di accertamento, con vittoria di spese e onorari.
Propone appello incidentale la società contribuente quanto alla debenza delle somme ritenute dovute dal
Primo giudice per l'anno di imposta 2007. Chiede la riforma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, non ritiene meritevole di accoglimento gli appelli proposti in ragione delle argomentazioni che seguono. E invero, sulla scorta della documentazione allegata e in forza delle tariffe stabilite nelle delibere della Giunta
Municipale del Comune di Modica, la metratura degli impianti indicata nell'avviso si sarebbe dovuta determinare come segue: euro 6.750,00 per l'anno di imposta 2017; euro 3.375,00 per l'anno di imposta
2018 (anziché euro 10.125,00); euro 5.400,00 per l'anno di imposta 2019 (anziché euro 18.900,00); ed euro 5.400,00 per l'anno di imposta 2020 (anziché euro 24.300,00). A seguire, considerata l'interpretazione fornita dalla Suprema Corte e condivisa da questo Collegio, secondo la quale "ai sensi degli artt. 5 e ss. del D.lgs. n.507/1993 l'oggetto del tributo va individuato "nel mezzo disponibile" e non nel mezzo effettivamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari, né tanto meno nell'attività di diffusione di tali messaggi (Cass. nn. 12783/2018 e 16792/2021)", solo l'importo afferente all'anno di imposta 2017 risulta legittimamente dovuto.
Diversamente, per i restanti anni 2018 e 2019 quanto dovuto dalla contribuente corrisponde a quanto richiesto, senza che nessun maggior importo possa essere preteso.
Infine, per l'anno di imposta 2020, sempre tenendo conto della superficie occupata dagli impianti esposti e del piano tariffario stabilito dalle Delibere comunali di quel periodo, la contribuente riconosce di dovere la somma pari ad euro 5.400,00.
Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte rigetta l'appello principale e l'appello incidentale, conferma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, conferma solo l'avviso di accertamento -anno di imposta 2017 e riduce l'importo preteso per l'anno 2020 a euro 5.400,00.
Visto che entrambi gli appellanti risultano soccombenti la Corte ritiene di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate. Catania, 14.11.2025 Il Presidente