Sentenza 17 maggio 2000
Massime • 1
Perché si perfezioni il delitto di minaccia è necessario che l'agente prospetti un male ingiusto che, quand'anche non proveniente da lui, dipenda dalla sua volontà. Difatti, poiché l'evento da cui dipende l'esistenza del reato consiste nel turbamento della psiche del destinatario, che si realizza con la stessa rappresentazione del male futuro, il nesso tra la condotta e l'evento dipende proprio dalla disponibilità di quel male da parte di chi lo prospetta. (Nella fattispecie la Corte, annullando senza rinvio perché il fatto non sussiste, ha ritenuto che, alla stregua del principio enunciato, non configurasse il reato la frase pronunciata dal ricorrente "se tu ti prendi la casa i miei clienti, che hanno un fucile, ti sparano").
Commentari • 5
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La massima Ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia, non è necessario che la prospettazione di un male ingiusto intimidisca effettivamente il soggetto passivo, essendo invece sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente, in relazione alla situazione contingente, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima. (Fattispecie relativa a recapito di una busta apparentemente proveniente da un'associazione religiosa con su scritto Prega perché solo la Madonna ti può salvare U maresciallo, in cui la Corte ha escluso la configurabilità del reato, per essere la frase riconducibile ad una situazione di liti condominiali e finalizzata a ridicolizzare il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/05/2000, n. 7511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7511 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. Bruno FOSCARINI Presidente del 17.5.2000
1.Dr. Carlo COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. " Nunzio CICCHETTI " N. 856
3. " Giuseppe SICA " REGISTRO GENERALE
4. " Mario ROTELLA " N. 01471/00
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da GAETANI Roberto, n. 25.06.38 a Civitanova Marche
avverso sentenza 26.10.99 C.A. Ancona;
- udita la relazione del Consigliere Dr. M. ROTELLA;
- il p.m., in persona del s.P.G. Dr. A. DE SANDRO ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
ritenuto
1 - Il 23.2.93, in attesa di trattare la causa di opposizione all'esecuzione, avanti a giudice del Tribunale di Macerata, l'avv. Roberto GA, che patrocinava i fratelli TA la cui casa di abitazione, a seguito di asta giudiziaria, era stata aggiudicata a DI Lanfranco, diceva a costui in presenza dei suoi difensori, avv. Pinti e Vannucchi: "se tu ti prendi la casa, i miei clienti, che hanno un fucile, ti sparano. Quelli non hanno nulla da perdere e lo sai che sono matti, ti conviene lasciar perdere". Imputato di minaccia su querela di DI, GA era assolto dal Pretore il 19.10.98, perché il f. n.c. reato (per mancanza di dolo). Su appello del P.G., la Corte di Ancona ha invece condannato l'imputato a L. 100.000 di multa, escludendo tra l'altro l'animus iocandi, e comunque la sua rilevanza.
Con il ricorso, ricostruita la vicenda, si denuncia:
1 - violazione art. 612 CP - 546 CPP (previa esclusione che le frasi siano state minacciose, e attribuendone a ritorsione contro di lui per il suo ruolo di difensore delle controparti, la valutazione offertane da DI, di cui non vi è neanche prova del timore di danno ingiusto, laddove si trattava di un avvertimento ironico) che manca l'elemento materiale... in quanto soggetto attivo del reato può essere soltanto una persona in grado di tradurre in comportamenti dannosi l'ingiusto danno prospettato;
2 - vizio di motivazione, a stregua di valutazioni nel ricorso circa le ragioni di appello del P.M. (il ricorrente è uno scomodo avvocato ambientalista) e del reale atteggiamento di DI nei confronti del TA;
3 - mancata assunzione di prova decisiva, perché in 1^ grado era stata chiesta dall'accusa l'escussione del commercialista ER, circa il quale si prospettava controesame della difesa, ma il Pretore la dichiarava inutile, e l'ordinanza non è stata impugnata per mancanza d'interesse all'appello.
2 - Gli ultimi motivi propongono valutazioni alternative di merito, ma tanto non giustifica la richiesta di inammissibilità formulata dal p.m., perché il primo, ancorché la premessa sia anch'essa improntata a valutazioni di merito, pone questione di diritto, fondata ed assorbente. Difatti, il ricorrente non pone in discussione la pronuncia da parte sua delle frasi incriminate, ma la sussistenza degli estremi di reato.
Orbene, perché si perfezioni il delitto di minaccia è necessario che l'agente prospetti un male ingiusto che, quand'anche non proveniente da lui, dipenda dalla sua volontà (come già stabilito da questa Corte - sez. V, n. 879/99, Marsilia). Difatti, poiché l'evento da cui dipende l'esistenza del reato consiste nel turbamento della psiche del destinatario, che si realizza con la stessa rappresentazione del male futuro, il nesso tra la condotta e l'evento è dimostrato proprio dalla disponibilità di quel male da parte di chi lo prospetta.
Poiché la sentenza non ritiene alcuna implicazione dell'avvocato GA in quanto sarebbe accaduto ingiustamente a DI per opera dei suoi patrocinati, all'evidenza mancano gli estremi di reato.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2000