Legge 26 ottobre 1971, n. 1099

Commentari8

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  • 1Caso Pogba: il doping tra ordinamento statale e ordinamento sportivo
    Raffaele Toriaco · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

  • 2Cassazione, omicidio colposo per il medico sportivo che attesti con eccessiva negligenza l’idoneità allo sport agonistico
    Raffaele Toriaco · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

  • 3Il difficile equilibrio del doping, sospeso a
    Cristina Vittoria Cecchi · https://www.brocardi.it/ · 13 marzo 2025

    Partendo da una ricognizione storica del concetto di doping, verrà rimarcata la complessità del fenomeno, evidenziando come esso riguardi lo sport nella sua totalità. Si ripercorreranno le tappe cronologiche fondamentali che hanno portato alla creazione di un apparato di contrasto al doping sia internazionale sia nazionale, soffermandosi sulla genesi a livello globale del doping come illecito sportivo e illecito penale, per poi passare alla rassegna sistematica della disciplina statale vigente in Italia: dalla legge n. 1099 del 1971 al nuovo art. 586 bis del c.p.. Sarà, poi, esaminata la disciplina sportiva italiana, soprattutto le Norme Sportive Antidoping (NSA). Inoltre, tale normativa …

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  • 4Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 21 settembre 2020 (r. o. n. 45 del 2021) la Corte di cassazione, sezione terza penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dell'art. 586-bis del codice penale (Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti), introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, recante «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103», nella parte in cui - …

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  • 5Brevi cenni sul doping e il caso Iannone
    https://www.iusinitinere.it/

    A cura di Elisa Tonni “All things which do not defy the law of science are in one sense possible[1]” Introduzione Non si ha la “prova provata” dell'etimologia del termine doping, di derivazione inglese, in quanto origina dal verbo (to) dope: “trattare con stupefacenti”. Una prima ipotesi è che il dop fosse utilizzato da una popolazione dell'Africa meridionale nel Settecento per indicare una bevanda fortemente stimolante; un'altra ipotesi è che il termine nasca dalla parola olandese doops, salsa densa, che entra nello slang americano per indicare la bevanda che i rapinatori somministravano alle vittime mescolando tabacco e semi di stramonio[2]. Prima di addentrarci nell'affrontare la …

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Giurisprudenza14

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  • 1Corte Cost., sentenza 22/04/2022, n. 105
    Provvedimento: SENTENZA N. 105 ANNO 2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, OL NO, Franco MODUGNO, Giovanni AMOROSO, SC VI, UC IN, EF TT, NG SC, EL RR, MA AR SA GI, PP ON GRIFFI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 586-bis del codice penale, come introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, recante «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 …
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    • necessaria consequenzialità tra la decisione assunta e quella da assumere. (classif. 204003).·
    • in genere·
    • poteri innovativi del legislatore delegato·
    • legalità (principio di)·
    • eccezioni·
    • delegazione legislativa·
    • irretroattività della legge penale di sfavore·
    • illegittimità costituzionale consequenziale·
    • pronunce di accoglimento·
    • decreto legislativo·
    • condizione·
    • ratio·
    • pronunce della corte costituzionale·
    • possibilità di sindacare il corretto uso della delega legislativa·
    • delega per il riordino o il riassetto normativo

  • 2Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 15/03/2022, n. 387
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di L'LA, riunita in camera di consiglio, composta da Dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente Dott. Elvira Buzzelli Consigliere rel. est. Dott. Francesco Filocamo Consigliere Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile di appello iscritta al n. 494/2018 R.G., alla quale in data 13.03.2019 è stata riunita la causa civile d'appello iscritta al n. 505/2018 R.G., promosse da , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 Rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Gentile, Appellante in persona del legale rappresentante p.t., COroparte_1 Rappresentata e difesa dall'Avv. Lucio Giacomardo e dall'Avv. …
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    • obbligo di vigilanza·
    • art. 2049 c.c.·
    • certificazione idoneità sportiva·
    • concorso di colpa·
    • danno non patrimoniale·
    • responsabilità per fatto illecito·
    • responsabilità solidale·
    • danno patrimoniale·
    • affiliazione sportiva·
    • art. 1227 c.c.

  • 3Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 25/03/2016, n. 1245
    Provvedimento: N. 04407/2015 REG.RIC. N. 01245/2016REG.PROV.COLL. N. 04407/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4407 del 2015, proposto da: Azienda Sanitaria Locale Barletta–Andria-Trani rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Panizzolo, con domicilio eletto presso LF PL in Roma, Via Cosseria, n. 2; contro MO RI LL, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele Chiarello, Rossella LL, con domicilio eletto presso segretaria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n.13; per la riforma della sentenza …
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    • compensazione delle spese·
    • sospensione cautelare·
    • interpretazione normativa·
    • colpa amministrativa·
    • annullamento atto amministrativo·
    • improcedibilità dell'appello·
    • normativa sanitaria·
    • certificati di idoneità sportiva·
    • principio di prova del danno·
    • risarcimento danni·
    • interesse legittimo·
    • direttive regionali

  • 4Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19/10/2015, n. 4788
    Provvedimento: N. 03028/2014 REG.RIC. N. 04788/2015REG.PROV.COLL. N. 03028/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3028 del 2014, proposto da: Istituto Enrico Fermi Perugia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Saverio Marini, Carlo Alberto Franchi, Daniela Franchi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Saverio Marini in Roma, Via dei Monti Parioli, n. 48; contro Associazione Italiana Fisioterapisti, in persona del legale rappresentante …
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    • accesso ai corsi di formazione·
    • massaggiatore masso-fisioterapista·
    • art. 1 l. 43/2006·
    • legittimità dei corsi di formazione·
    • art. 8 l. 1099/1971·
    • competenza delle regioni in materia di professioni·
    • operatori di interesse sanitario·
    • pianificazione della formazione professionale·
    • ne bis in idem·
    • professioni sanitarie·
    • art. 117 Cost.·
    • riordino delle professioni sanitarie

  • 5Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 30/09/2015, n. 4572
    Provvedimento: N. 02829/2010 REG.RIC. N. 04572/2015REG.PROV.COLL. N. 02829/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2829 del 2010, proposto da: AIFI - Associazione Italiana Fisioterapisti - Regione Umbria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Manzi e Lorenzo Lamberti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Manzi in Roma, Via Federico Confalonieri, n. 5; contro Regione Umbria, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paola …
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    • professioni sanitarie non mediche·
    • pianificazione della formazione·
    • violazione art. 7 l. 241/1990·
    • massaggiatore masso-fisioterapista·
    • operatori di interesse sanitario·
    • delibera giuntale·
    • legge 43/2006·
    • partecipazione procedimentale·
    • giurisprudenza Consiglio di Stato·
    • profissioni sanitarie·
    • riordino delle professioni sanitarie·
    • competenza regionale
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Versioni del testo

  • Art. 1.
    La tutela sanitaria delle attivita' sportive spetta alle regioni che la esercitano secondo un programma le cui finalita' e contenuti corrisponderanno ai criteri di massima fissati dal Ministero della sanita' con il concorso delle regioni stesse.
    In attesa che le regioni esercitino le competenze previste dagli articoli 117 e 118 della Costituzione in materia sanitaria, la tutela sanitaria di coloro che praticano attivita' sportive spetta al Ministero della sanita', che si avvale della collaborazione del Comitato olimpico nazionale italiano.
  • Art. 2.
    La tutela sanitaria si esplica mediante l'accertamento obbligatorio, con visite mediche di selezione e di controllo periodico, dell'idoneita' generica e della attitudine di chi intende svolgere o svolge attivita' agonistico sportive. Le visite mediche sono gratuite, tranne per coloro che svolgono professionalmente attivita' agonistica.
    Con decreto del Ministro per la sanita', sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, vengono emanate, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, le norme regolamentari volte a disciplinare le modalita' di esercizio della tutela per le singole attivita' sportive, con particolare riferimento all'eta', al sesso ed alla qualifica dilettantistica o professionistica di coloro che praticano le rispettive attivita', nonche' a prevedere i casi in cui sono obbligatorie le visite prima e dopo le gare in relazione al rischio ed al carico al quale viene sottoposto l'atleta.
    I contravventori alle disposizioni contenute nel decreto di cui al precedente comma sono puniti, indipendentemente dalle sanzioni di carattere sportivo, con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.
    Gli organi sanitari designati dalla Regione e, sino al termine stabilito nel secondo comma dell'articolo 1, i medici provinciali, possono affidare il compito di effettuare le visite agli ufficiali sanitari, ai medici condotti, ai medici scolastici ed ai medici della Federazione medico-sportiva italiana proposti dal Comitato olimpico nazionale italiano, incaricando in linea prioritaria e preferenziale i sanitari che hanno una qualificazione in campo medico-sportivo.
    Con decreto del Ministro per la sanita', da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sara' stabilito il compenso per le visite di cui al presente articolo e per i prelievi di cui al successivo articolo 5.
  • Art. 3.
    Gli atleti partecipanti a competizioni sportive, che impiegano, al fine di modificare artificialmente le loro energie naturali, sostanze che possono risultare nocive per la loro salute e che saranno determinate col decreto di cui al successivo articolo 7, sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.
    Chiunque somministra agli atleti che partecipano a competizioni sportive le sostanze di cui al precedente comma, al fine di modificare artificialmente le loro energie naturali, e' punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1 milione.
    Se il fatto e' commesso dai dirigenti delle societa' o associazioni sportive cui appartengono gli atleti, dagli allenatori degli atleti partecipanti alle gare o dai commissari tecnici, l'ammenda e' triplicata. L'ammenda e' altresi' triplicata per coloro che commettono il reato nei confronti dei minori di anni 18.