Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 22 marzo 1972 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 22 marzo 1972 |
Commentari • 8
- 1. Il difficile equilibrio del doping, sospeso aCristina Vittoria Cecchi · https://www.brocardi.it/ · 13 marzo 2025
Partendo da una ricognizione storica del concetto di doping, verrà rimarcata la complessità del fenomeno, evidenziando come esso riguardi lo sport nella sua totalità. Si ripercorreranno le tappe cronologiche fondamentali che hanno portato alla creazione di un apparato di contrasto al doping sia internazionale sia nazionale, soffermandosi sulla genesi a livello globale del doping come illecito sportivo e illecito penale, per poi passare alla rassegna sistematica della disciplina statale vigente in Italia: dalla legge n. 1099 del 1971 al nuovo art. 586 bis del c.p.. Sarà, poi, esaminata la disciplina sportiva italiana, soprattutto le Norme Sportive Antidoping (NSA). Inoltre, tale normativa …
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Giurisprudenza • 14
- 1. Corte Cost., sentenza 22/04/2022, n. 105Provvedimento: SENTENZA N. 105 ANNO 2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, OL NO, Franco MODUGNO, Giovanni AMOROSO, SC VI, UC IN, EF TT, NG SC, EL RR, MA AR SA GI, PP ON GRIFFI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 586-bis del codice penale, come introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, recante «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 …Leggi di più...
- necessaria consequenzialità tra la decisione assunta e quella da assumere. (classif. 204003).·
- in genere·
- poteri innovativi del legislatore delegato·
- legalità (principio di)·
- eccezioni·
- delegazione legislativa·
- irretroattività della legge penale di sfavore·
- illegittimità costituzionale consequenziale·
- pronunce di accoglimento·
- decreto legislativo·
- condizione·
- ratio·
- pronunce della corte costituzionale·
- possibilità di sindacare il corretto uso della delega legislativa·
- delega per il riordino o il riassetto normativo
Versioni del testo
- Art. 1.
La tutela sanitaria delle attivita' sportive spetta alle regioni che la esercitano secondo un programma le cui finalita' e contenuti corrisponderanno ai criteri di massima fissati dal Ministero della sanita' con il concorso delle regioni stesse.
In attesa che le regioni esercitino le competenze previste dagli articoli 117 e 118 della Costituzione in materia sanitaria, la tutela sanitaria di coloro che praticano attivita' sportive spetta al Ministero della sanita', che si avvale della collaborazione del Comitato olimpico nazionale italiano. - Art. 2.
La tutela sanitaria si esplica mediante l'accertamento obbligatorio, con visite mediche di selezione e di controllo periodico, dell'idoneita' generica e della attitudine di chi intende svolgere o svolge attivita' agonistico sportive. Le visite mediche sono gratuite, tranne per coloro che svolgono professionalmente attivita' agonistica.
Con decreto del Ministro per la sanita', sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, vengono emanate, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, le norme regolamentari volte a disciplinare le modalita' di esercizio della tutela per le singole attivita' sportive, con particolare riferimento all'eta', al sesso ed alla qualifica dilettantistica o professionistica di coloro che praticano le rispettive attivita', nonche' a prevedere i casi in cui sono obbligatorie le visite prima e dopo le gare in relazione al rischio ed al carico al quale viene sottoposto l'atleta.
I contravventori alle disposizioni contenute nel decreto di cui al precedente comma sono puniti, indipendentemente dalle sanzioni di carattere sportivo, con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.
Gli organi sanitari designati dalla Regione e, sino al termine stabilito nel secondo comma dell'articolo 1, i medici provinciali, possono affidare il compito di effettuare le visite agli ufficiali sanitari, ai medici condotti, ai medici scolastici ed ai medici della Federazione medico-sportiva italiana proposti dal Comitato olimpico nazionale italiano, incaricando in linea prioritaria e preferenziale i sanitari che hanno una qualificazione in campo medico-sportivo.
Con decreto del Ministro per la sanita', da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sara' stabilito il compenso per le visite di cui al presente articolo e per i prelievi di cui al successivo articolo 5. - Art. 3.
Gli atleti partecipanti a competizioni sportive, che impiegano, al fine di modificare artificialmente le loro energie naturali, sostanze che possono risultare nocive per la loro salute e che saranno determinate col decreto di cui al successivo articolo 7, sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.
Chiunque somministra agli atleti che partecipano a competizioni sportive le sostanze di cui al precedente comma, al fine di modificare artificialmente le loro energie naturali, e' punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1 milione.
Se il fatto e' commesso dai dirigenti delle societa' o associazioni sportive cui appartengono gli atleti, dagli allenatori degli atleti partecipanti alle gare o dai commissari tecnici, l'ammenda e' triplicata. L'ammenda e' altresi' triplicata per coloro che commettono il reato nei confronti dei minori di anni 18.