Articolo 38 della Legge 20 maggio 1970, n. 300
Articolo 37Articolo 39
Versione
11 giugno 1970
>
Versione
1 gennaio 2004
Art. 38. (Disposizioni penali)

Le violazioni degli articoli 2, ((. . .)) 5, 6, ((. . .)) e 15, primo comma, lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'ammenda da lire 100.000 a lire un milione o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.
Nei casi piu' gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.
Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma puo' presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facolta' di aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorita' giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall' articolo 36 del codice penale .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente