Sentenza 3 febbraio 2017
Massime • 1
Ai fini della integrazione del delitto di patrocinio o consulenza infedele (art. 380 cod. pen.) è necessario che si verifichi un nocumento agli interessi della parte, che, quale conseguenza della violazione dei doveri professionali, rappresenta l'evento del reato, inteso non necessariamente in senso civilistico quale danno patrimoniale, ma anche nel senso di mancato conseguimento di beni giuridici o di benefici, anche solo di ordine morale, che avrebbero potuto conseguire al corretto e leale esercizio del patrocinio legale. (Fattispecie in cui la condotta del professionista aveva determinato un allungamento dei tempi del processo penale, conclusosi con esito negativo per la persona offesa patrocinata).
Commentari • 3
- 1. Art. 380 - Patrocinio o consulenza infedelehttps://www.filodiritto.com/
1. Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516 (1)(2). 2. La pena è aumentata: 1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria; 2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato. 3. Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a euro 1.032 (3), se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la …
Leggi di più… - 2. Quotidiano giuridicohttps://ildiritto.it/ · 25 giugno 2025
Cos'è l'abigeato? L'abigeato è un reato che consiste nel furto di bestiame e che, in passato, era considerato un crimine particolarmente grave nelle società agricole. Ancora oggi, pur essendo meno diffuso, rappresenta un problema in alcune zone rurali, motivo per cui il legislatore ha previsto specifiche sanzioni nel Codice Penale italiano. Il termine abigeato deriva dal latino “abigere”, che significa “portare via”. Questo reato si configura quando una persona sottrae animali da allevamento con l'intenzione di trarne profitto, sia per la vendita che per l'uso personale. A differenza del furto comune, l'abigeato coinvolge capi di bestiame di proprietà altrui e può avvenire con modalità …
Leggi di più… - 3. Avvocato mente al cliente: che fare?Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2017, n. 22978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22978 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2017 |
Testo completo
2297 8-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati : Dott. Grazia Lapalorcia Presidente Udienza pubblica 3.2.2017 Consigliere Sentenza n. 313 Dott. Gerardo Sabeone Consigliere Registro generale n. 19025/2016 Dott. Rosa Pezzullo Consigliere Dott. Grazia Miccoli Dott. Roberto Amatore Rel. Consigliere Ha pronunciato la seguente : SENTENZA sul ricorso proposto da : AM MICHELANGELO, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 19.11.2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mario Maria Stefano Pinelli che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di NA in data 12 maggio 2011 appellata dall'odierno imputato, ha assolto quest'ultimo dalla fattispecie di reato di cui all'art. 490 cod. pen., perché il fatto non sussiste e ha dichiarato non doversi procedere per le restanti ipotesi delittuose di cui agli artt. 482 e 476 cod. pen. e all'art. 380, medesimo codice, per intervenuta prescrizione. Avverso la predetta sentenza ricorre l'imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua impugnativa a cinque motivi di doglianza.
1.1 Denunzia il ricorrente, con il primo motivo, ai sensi dell'art. 606, primo comma lett. e, cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione in conseguenza del c.d. "travisamento della prova" in relazione alla testimonianza dell'ufficiale giudiziario Tiziana Arcadio. Osserva la difesa della parte ricorrente che dalle dichiarazioni rese dalla teste Arcadio non si poteva escludere, come invece ipotizzato apoditticamente nella motivazione impugnata, che a ritoccare la data della relata di notifica dell'avviso di deposito della richiesta di archiviazione fosse stato lo 1 stesso ufficiale giudiziario;
che quest'ultima aveva altresì riferito che, nell'ipotesi di correzione di errori materiali relativi alle date di notificazione degli atti, era uso correggere contestualmente anche l'originale dell'atto e che, tuttavia, non poteva escludersi che in questo caso non si fosse proceduto alla detta correzione sull'originale perché quest'ultimo era stato già "scaricato" e, dunque, non fosse più modificabile;
che risultava, pertanto, più corretta e verosimile la versione fornita dei fatti dalla teste Tropeano che, quale avvocato, aveva incontrato l'imputato in occasione del ritiro del predetto atto e che le era stato riferito dal ricorrente che l'atto riportava, come data di ricezione, una data antecedente a quella reale e che, pertanto, l'imputato aveva provveduto immediatamente ad incontrare l'Ufficiale giudiziario per far correggere la data di ricezione dell'atto, come poi avvenuto;
che, sulla base della testimonianza dello stesso ufficiale giudiziario, emergeva chiara la prova della non colpevolezza dell'imputato in ordine alla presunta falsificazione della copia della relata di notifica, con conseguente necessità di rideterminazione delle statuizioni civili correlate alle contestate condotte criminose.
1.2 Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 606 lett. b, cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 49 cod. pen., giacché la falsificazione della relata della notifica era priva del necessario requisito della offensività. Osserva la difesa del ricorrente che il termine per la presentazione della prevista opposizione alla richiesta di archiviazione non rappresenta un termine perentorio, essendo sufficiente, per la sua ammissibilità, che l'atto di opposizione alla archiviazione sia presentato prima della decisione del G.i.p. sulla relativa richiesta avanzata dal P.m., come peraltro avvenuto nel caso di specie;
che, pertanto, l'alterazione della data di consegna dell'avviso di deposito non era giuridicamente rilevante, essendo stato presentato l'atto di opposizione in data 1 aprile 2004 ed essendo intervenuto il provvedimento del G.i.p. solo nella successiva data del 19.5.2004. 1.3 Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 606, lett. b, cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento del nocumento previsto dall'art. 380 cod. pen. per la configurazione del reato di infedele patrocinio. Osserva sempre la difesa dell'imputato che, per stessa ammissione della Corte distrettuale, in conseguenza della presunta condotta illecita dell'imputato non era derivato né un danno patrimoniale né mancato conseguimento di un risultato positivo, bensì solo un mero allungamento dei tempi processuali di definizione del procedimento penale, che comunque si era concluso con un esito negativo per le parti civili.
1.4 Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, primo comma, cod. proc. pen., omessa motivazione in relazione alla richiesta riduzione della somma liquidata alle parti civili a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva.
1.5 Con il quinto motivo si denunzia, sempre ai sensi dell'art. 606, lett. e, cod. proc. pen., vizio argomentativo in relazione alla richiesta di rinnovazione della istruttoria con riferimento alla testimonianza ritenuta decisiva dell'Avv. Di Lisa e all'acquisizione dei documenti attestanti 2 l'assenza fisica dell'imputato da NA nel momento della contestata falsificazione del decreto di archiviazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è inammissibile 2.1 Va precisato che, in realtà, per il reato di cui all'art. 490 cod. pen. è già intervenuta sentenza liberatoria e che, per le residuali ipotesi di reato oggetto di contestazione (artt. 482 e 476 cod. pen. ), è stata invece dichiarata la loro estinzione per prescrizione, di talché la impugnativa oggi presentata dalla parte ricorrente deve essere discussa per i soli effetti civili ai sensi dell'art. 578 del codice di rito.
2.2 Già il primo motivo di doglianza risulta radicalmente inammissibile. La parte ricorrente lamenta, invero, formalmente un vizio di "travisamento della prova".
2.2.1 Sul punto, è necessario ricordare che per rintracciarsi un "travisamento della prova", denunziabile come vizio in sede di legittimità nella nuova versione normativa fuoriuscita dalla novella legislativa di cui alla I. 46/2006, occorre che la "prova travisata" sia idonea a "disarticolare" l'intero ragionamento probatorio e nello stesso tempo riguardi una prova decisiva per il decidere ( Cass., Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007 dep. 21/06/2007, Musumeci, Rv. 23720701).
2.2.1 Va dunque ribadito, anche in questa sede decisoria ed in tema di motivi di ricorso per cassazione, principio secondo cui il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale o probatorio (Cass., Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014 - dep. 03/02/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 25877401 ). È noto che, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606 c.p.p., lett. e), dalla L. n. 46 del 2006, non è deducibile nel giudizio di legittimità il "travisamento del fatto", stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito ( Cass. pen. sez. 6^, 25255/2012 Rv. 253099). È invece deducibile ex art. 606 cod. proc. pen., il "travisamento della prova", il quale si realizza nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tale ipotesi, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano o meno ( Cass. pen. sez. 5, 39048/2007 Rv. 238215). Siffatto vizio di travisamento della prova è comunque denunciabile con il ricorso per cassazione: a) quando ricorra la cosiddetta "contraddittorietà processuale"( Cass. pen. sez. 6, 8342/2011 Rv.249583); 3 A b) quando si tratti di "travisamento di una prova decisiva" acquisita al processo, che è integrato dall'esistenza di una palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto ( Cass. pen. sez. 3, 39729/2009 Rv. 244623); c) quando si prospetti il vizio di "travisamento della prova dichiarativa", e questo abbia un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare in modo palese e non controvertibile la tangibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto, con esclusione peraltro del detto vizio, laddove si faccia questione di un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima ( Cass. pen. sez. 5^, 933872013 Rv. 255087. Massime precedenti Conformi: N. 15556 del 2008 Rv. 239533, N. 46451 del 2009 Rv. 245611, N. 14732 del 2011 Rv. 250133). In questo contesto normativo, assume così pregnante rilievo l'obbligo di fedeltà del testo della decisione agli atti processuali o probatori, risultando valorizzati, oltre la tenuta "logico- argomentativa", anche i criteri di esattezza, completezza e tenuta "informativa" della motivazione (Cass., Sez. Un., 30/10/2003, Andreotti) e, nel contempo, rafforzato l'onere di specifica indicazione delle ragioni a sostegno del peculiare motivo di ricorso imperniato sulla "contraddittorietà processuale", già gravante sul ricorrente ai sensi dell'art. 581 c.p.p., lett. c). La portata innovativa dello statuto del vizio di travisamento della prova trova conferma nelle coerenti e largamente prevalenti applicazioni giurisprudenziali della riforma (v., ex plurimis, Cass., Sez. 6^, 15/3/2006, Casula, rv. 233708; Sez. 2^, 23/3/2006, P.M. in proc. Napoli, rv. Sez. 2^ 5/5/2006, Capri, 233460; 233733-735; rv. Sez. 1^, 2/5/2006, Scognamiglio, rv. 233781; Sez. 1^, 14/7/2006, n. 25117, Stojanovic, in Foro it. 2006, 2^, 531), nelle quali, peraltro, si riconosce la sussistenza del vizio soltanto quando l'errore disarticoli effettivamente l'intero ragionamento probatorio e renda illogica la motivazione.
2.2.2 Ciò posto, osserva la Corte come, sebbene la parte ricorrente voglia ricondurre il vizio denunziato nel paradigma applicativo del "travisamento della prova", in realtà la doglianza si incentri diversamente sulla richiesta di rivalutazione "contenutistica" della prova dichiarativa di cui si denunzia il travisamento, e ciò senza neanche allegare un vizio argomentativo declinabile ai sensi della lettera e dell'art. 606, primo comma, del codice di rito, con ciò ponendo la doglianza al di fuori del perimetro di cognizione del giudizio di legittimità.
2.2.3 Sul punto, non è inutile ricordare che, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che questo non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle 4 t argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Ed invero, il sindacato demandato alla Corte di Cassazione si limita al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Deve inoltre aggiungersi che il vizio della "manifesta illogicità" della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica "rispetto a sé stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica. Sintetizzando sul punto, si è detto che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Alla Corte di Cassazione non è dunque consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito (Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099) e non possono dar luogo all'annullamento della sentenza le minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. Al contrario, è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789).
2.2.4 Ciò detto, osserva la Corte come la parte ricorrente voglia sollecitarla ad una nuova lettura del contenuto probatorio delle prove dichiarative, sopra descritte in premessa, già ampiamente scrutinate dai giudici di merito con una motivazione le cui scansioni, in relazione al procedimento probatorio di valutazione della prova, sono esenti da criticità logiche ovvero da aporie e contraddizioni. 5 A 2.2.5 Ma a tutto voler concedere alla ricostruzione difensiva della parte ricorrente in punto di vizio di "travisamento della prova", questa Corte non può esimersi dall'osservare come il ricorso non sia comunque "autosufficiente", non avendo la difesa del ricorrente allegato il verbale integrale della deposizione testimoniale dell'ufficiale giudiziario le cui dichiarazioni si rappresentano come decisive e come, peraltro, "travisate". Sul punto, questa Corte ha più volte affermato, in termini generali riferibili al vizio comunque declinabile ai sensi dell'art. 606, primo comma lett. e, cod. proc. pen., che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedono ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014 - dep. 29/05/2015, Savasta e altri, Rv. 263601; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013 - dep. 19/06/2013, Natale e altri, Rv. 256723).
2.2.6 E comunque si aggiunga - le predette dichiarazioni, delle quali si allega il travisamento probatorio, non possono essere considerate neanche come "decisive" ai fini della ricostruzione del complessivo procedimento logico di valutazione probatoria, giacché, secondo il condivisibile argomentare utilizzato dalla Corte distrettuale, la prova della responsabilità del ricorrente discendeva principalmente già dalla decisiva circostanza che la falsificazione del decreto di rigetto dell'opposizione alla'rchiviazione riguardava, non a caso, proprio la "soppressione", nella parte motiva del predetto decreto, della rilevata tardività nella presentazione da parte del difensore della opposizione, con la ulteriore e non contestabile conseguenza logica che l'unico soggetto interessato a tale falsificazione non poteva che essere lo stesso difensore autore di quella grave negligenza difensiva e, dunque, come ulteriore corollario del ragionamento, anche l'ulteriore conseguenza che interesse a "correggere" la data di notificazione dell'avviso di deposito della richiesta di archiviazione del P.m. non poteva che essere rintracciato, anche in tal caso, nella persona dell'odierno imputato. Ne discende che la prova dichiarativa ritenuta "travisata" o comunque "non correttamente valutata" dalla Corte distrettuale non era comunque idonea, nella versione accreditata dalla difesa del ricorrente, a disarticolare complessivamente il ragionamento probatorio contenuto nella motivazione impugnata. Peraltro, va aggiunto come la Corte emiliana abbia anche evidenziato che, nelle ipotesi di correzioni di errori materiali contenuti negli atti da notificare, l'ufficiale giudiziario era solito correggere anche l'originare dell'atto, apparendo, dunque, inverosimile che lo stesso abbia sorretto solo la copia dell'atto notificato.
3. Il secondo motivo è invece manifestamente infondato.
3.1 Come già correttamente rilevato dalla Corte di merito, il falso commesso dal difensore, per come descritto nell'editto accusatorio, concentrava la sua carica di offensività nella peculiare 6 volontà dell'imputato di nascondere la propria negligenza professionale nella presentazione fuori termine della opposizione alla richiesta di archiviazione. Tanto ciò è vero che oggetto della falsificazione è stato anche il decreto di archiviazione emesso dal G.i.p, nelle forme sopra descritte, oltre che la relata di notificazione dell'avviso di deposito della richiesta di archiviazione. Si ricordi che nel predetto decreto di archiviazione era stata soppressa proprio la valutazione giudiziale riguardante la tardività nella proposizione dell'opposizione all'archiviazione.
4. Ma anche il quarto motivo è manifestamente infondato. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nell'affermare che presupposto del reato di infedele patrocinio (art. 380, comma 1, cod. pen.) è l'esercizio della difesa, rappresentanza ed assistenza davanti all'autorità giudiziaria, intese come oggetto del rapporto di partecipazione professionale e non come estrinsecazione effettiva di attività processuale, per cui ad integrare l'elemento oggettivo del delitto è sufficiente che l'esercente la professione forense si renda infedele ai doveri connessi alla accettazione dell'incarico di difendere taluno dinanzi all'autorità giudiziaria, indipendentemente dall'attuale svolgimento di un'attività processuale e sinanco della pendenza della lite, giacché il pregiudizio in danno della parte può concretarsi nella dolosa astensione dalla doverosa attività processuale. Per integrare l'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico consistente nella volontà consapevole della inosservanza dei doveri professionali di diligenza, lealtà e correttezza, mentre non è necessario il dolo specifico, consistente nell'intento di recare danno alla posizione del cliente, posto che il nocumento agli interessi della parte integra l'evento del reato medesimo ( Sez. terza, 10 febbraio 1961, ric. Desideri e altro;
Sez. 6, n. 1410 del 19/11/1998 - dep. 03/02/1999, Rosiello, Rv. 21263601). Si è anche condivisibilmente affermato che ai fini dell'integrazione - della fattispecie criminosa del patrocinio infedele - l'evento di danno, e dunque il nocumento agli interessi della parte difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'Autorità giudiziaria, non va inteso nel senso civilistico e dunque non è necessario che si verifichi un pregiudizio patrimoniale, ben potendo consistere anche soltanto nell'adozione di comportamenti imprudenti in conseguenza della comunicazione di una falsa notizia (Sez. 2, n. 22702 del 20/05/2008 - dep. 05/06/2008, Fichera e altro, Rv. 24041701). Detto altrimenti ed in termini più pregnanti, il delitto di cui all'art. 380 comma primo cod. pen. è un reato che richiede per il suo perfezionamento, in primo luogo, una condotta del patrocinatore irrispettosa dei doversi professionali stabiliti per fini di giustizia a tutela della parte assistita ed, in secondo luogo, un evento che implichi un nocumento agli interessi di quest'ultimo, inteso questo non necessariamente in senso civilistico di danno patrimoniale, ma anche nel senso di mancato conseguimento dei beni giuridici o dei benefici di ordine anche solo morale che alla stessa parte sarebbero potuti derivare dal corretto e leale esercizio del patrocinio legale. D'altro canto la condotta illecita può consistere anche nell'occultamento di notizie o nella comunicazione di notizie false e fuorvianti nel corso del processo;
a sua volta l'evento può essere rappresentato anche dal mancato conseguimento di vantaggi formanti 7 oggetto di decisione assunte dal Giudice nelle fasi intermedie o incidentali di una procedura. (Sez. 6, n. 2689 del 19/12/1995 - dep. 13/03/1996, P.M. in proc. Forti, Rv. 20450901) 4.1 Ne consegue che, sulla base dei sopra affermati principi ( cui anche questo Collegio intende fornire continuità applicativa ), non è condivisibile l'affermazione difensiva secondo cui, nel caso di specie, non ricorra alcun nocumento nei termini previsti dall'art. 380 cod. pen. per la integrazione del reato di l'infedele patrocinio. Ed invero, anche in tal caso la Corte distrettuale spiega correttamente ed in aderenza ai principi giurisprudenziali sopra ricordati come, sebbene non si fosse concretamente verificato un danno patrimoniale economicamente rilevante in capo ai clienti del difensore qui imputato ( giacché la notitia criminis era stata comunque archiviata nel merito, al di là del profilo della tardività nella presentazione da parte del difensore dell'atto di opposizione all'archiviazione), tuttavia l'illecita condotta del legale - sfociata, peraltro, nella commissione di reati, oltre che nella violazione di regole deontologiche aveva comunque - determinato un allungamento dei tempi processuali di definizione del procedimento. Sul punto, si ricordi che le parti offese avevano dovuto ricorrere anche in cassazione per la questione della remissione in termini per fatto del terzo ( proprio in conseguenza della sopra descritta negligenza del difensore ), con la ineluttabile conseguenza di un "nocumento" concretatosi nei termini di ulteriori sofferenze patite dalle persone offese dal reato, in una vicenda, peraltro, già di per sé penosa e drammatica, come quella della morte del figlio delle persone offese in un sinistro stradale.
4.2 Sul punto, va dunque ribadito il principio secondo cui l'evento del reato di patrocinio infedele va identificato con il nocumento arrecato al patrocinato, senza che, peraltro, sul piano soggettivo, assuma rilievo la volontà specifica di nuocere alla parte ( così, anche, Sez. 6, n. 3785 del 02/03/1992 dep. 02/04/1992, Scalzi, Rv. 18979401 ; Sez. 6, n. 26542 del 16/06/2015 - dep. 24/06/2015, P.M. in proc. Carignano, Rv. 26391901).
5. Il quarto motivo è radicalmente inammissibile.
5.1 E' sufficiente ricordare che, per costante affermazione di questa Corte, il provvedimento con il quale il giudice di merito si pronuncia in riferimento alla concessione di una provvisionale alla parte civile non è ricorribile in Cassazione, in quanto per sua natura non può passare in giudicato e fa salve le più ampie possibilità di difesa dell'imputato nella sede di definitiva liquidazione del danno di circolazione stradale (Sez. 4, n. 16379 del 03/10/1990 - dep. 10/12/1990, TARSIA, Rv. 18598501).
6. Il quinto motivo è anch'esso inammissibile, per come formulato. -È utile ricordare, in termini generali, che in tema di ricorso per cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014 - dep. 14/01/2015, PR, Rv. 26179901). Detto altrimenti, in tema di ricorso per 8 A cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello ( così, anche, Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013 - dep. 14/01/2014, Cozzetto, Rv. 25823601).
6.1 Sul punto, si allega come decisiva per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale l'acquisizione delle ulteriori dichiarazioni dell'Avv. Di Lisa e della documentazione attestante - secondo gli assunti difensivi l'assenza dell'imputato da NA al momento della- falsificazione del decreto di archiviazione.
6.2 Orbene, osserva la Corte che, sebbene il giudice di appello motivi sul punto qui da ultimo in discussione in modo succinto, tuttavia la non decisività della prova testimoniale e della documentazione richiesta della quale si reclamava l'acquisizione attraverso la rinnovazione - dell'istruttoria in appello - è valutazione positivamente ricavabile dalla integrale lettura della motivazione della sentenza impugnata, ove, in realtà, non si esclude, per un verso, dalla stessa testimonianza della moglie dell'imputato che alla fine di marzo l'imputato fosse a NA ed anche dalla prova logica secondo cui l'unico interessato all'alterazione del decreto di archiviazione era proprio l'avvocato per coprire la sua negligenza professionale. Del resto, la rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello è istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso solo quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. 6, n. 6873 del 17/05/1993 - dep. 09/07/1993, P.M. in proc. Rizzo ed altri, Rv. 19514101) 7. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 3.2.2017 Il Presidente Grazia Lapalorcia Lofolowe Il Consigliere estensore DEFORITATA IN CANCELLERIA Roberto Amatore berte sto z adal 11 MAG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIANO 9