Sentenza 20 maggio 2008
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione della fattispecie criminosa del patrocinio infedele, l'evento di danno, e quindi il nocumento agli interessi della parte difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'Autorità giudiziaria, non va inteso nel senso civilistico e quindi non è necessario che si verifichi un pregiudizio patrimoniale, ben potendo consistere anche soltanto nell'adozione di comportamenti imprudenti in conseguenza della comunicazione di una falsa notizia circa l'esito di un procedimento civile di rilevante importo economico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2008, n. 22702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22702 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 20/05/2008
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 644
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 42411/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
RA IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, 1^ sezione penale, in data 5/6/2007;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Dott. GALLO Domenico;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale. CIAMPOLI Luigi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore della parte civile, avv. D'AMELIO Roberto, del foro di Catania, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla refusione delle ulteriori spese processuali.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 5 giugno 2007, la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania, in data 23/11/2005, che aveva condannato HE IO alla pena di mesi sei di reclusione e Euro 100.00, di multa per il reato di truffa, oltre al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, riqualificava il fatto come patrocinio infedele e condannava l'appellante alla medesima pena di mesi sei di reclusione e Euro 100.00, di multa, per il reato di cui all'art. 380 c.p., confermando nel resto l'appellata sentenza.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato personalmente, sollevando quattro motivi di gravame. Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). In particolare rileva che la sentenza d'appello, motivando per relotionem, ha omesso di prendere in considerazione le specifiche ragioni sollevate con l'atto di appello.
Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per l'inosservanza degli artt. 521 e 522 c.p.p., e art. 24 Cost.. Al riguardo osserva che l'assunzione dell'ipotesi di reato di cui all'art. 380 c.p., al posto del reato di truffa contestato nell'imputazione iniziale comporta, non la riqualificazione giuridica del medesimo fatto, ma la prospettazione di un fatto del tutto nuovo e mai contestato. La Corte territoriale, pertanto, avrebbe violato il principio della correlazione fra l'accusa e la sentenza. Con il terzo e quarto motivo deduce la nullità della sentenza impugnata, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per violazione di legge, con riferimento all'applicazione dell'art. 380 c.p., e per manifesta illogicità della motivazione sul punto. In
particolare si duole dell'illogicità della motivazione in ordine all'accertamento dell'elemento oggettivo della condotta, costituito dall'arrecare nocumento agli interessi della parte, in quanto la parte lesa aveva cessato da tempo quell'attività imprenditoriale alla quale il patrocinio infedele, ad opinione della Corte territoriale, avrebbe causato nocumento.
Con il quinto motivo, l'imputato chiede la sospensione dell'esecuzione della condanna civile, ex art. 612 c.p.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Per quanto riguarda il primo motivo, in tema di legittimità della motivazione per relationem, la giurisprudenza di questa Corte, secondo un orientamento consolidato, ritiene che: "La sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione, e si pone dunque fuori dal pur legittimo ambito del ricorso alla motivazione "per relationem", se si limita a riprodurre la decisione confermata dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado, e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza di detti motivi." Sez. 6^, Sentenza n. 6221 del 20/04/2005 Ud. (dep. 16/02/2006) Rv. 233082 Imputato: RI ed altri. In senso conforme n. 8639 del 1989 Rv. 181589, n. 5843 del 1991 Rv. 187284, n. 10583 del 1992 Rv. 192134, n. 13075 del 1994 Rv. 200737, N. 4557 del 1999 Rv. 213135).
Nel caso di specie, la Corte territoriale - sia pure con stringatissima motivazione - affronta le questioni principali sollevate con l'atto di appello, in ordine alla sussistenza del fatto, agli estremi della condotta punibile per il reato di truffa, alla valenza probatoria delle dichiarazione della parte lesa ed alla valutazione delle altre emergenze probatorie. Di conseguenza la sentenza impugnata supera la censura di inesistenza della motivazione.
Per quanto riguarda il secondo motivo, con il quale si contesta la violazione del principio di correlazione fra l'accusa e la sentenza, occorre rilevare che tale violazione si verifica soltanto quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o incompatibilità sostanziale (cfr Cass. Sezione 3^ n. 818 del 6/12/2005 (dep. 12/1/2006) Rv 233237). Più specificamente, questa Corte ha statuito che: "In tema di correlazione tra l'imputazione e la sentenza, si ha mutamento del fatto quando la fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge subisca una radicale trasformazione nei suoi tratti essenziali, tanto da realizzare un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisce un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto letterale fra contestazione e sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione non sussiste se l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione." (Sez. 6^, Sentenza n. 36003 del 14/06/2004 Ud. (dep. 07/09/2004) Rv. 229756). Ed ancora: "Il principio di correlazione tra accusa e sentenza è violato allorché alla modifica o ad una qualsiasi ulteriore precisazione dell'originaria imputazione segua la lesione in concreto del diritto di difesa, attraverso un'effettiva menomazione del suo esercizio nell'ambito di una piena e completa contrapposizione processuale" (Sez. 2^, Sentenza n. 46242 del 23/11/2005 Ud. (dep. 19/12/2005) Rv. 232774.)
Nel caso di specie non si è verificata alcuna lesione in concreto del diritto di difesa perché la Corte territoriale ha assunto come condotta punibile per il reato di infedele patrocinio, la medesima condotta, nei suoi tratti essenziali, contestata con l'originaria imputazione di truffa.
Pertanto non si è verificata alcuna modificazione del fatto, ma una semplice diversa qualificazione giuridica del fatto oggetto del procedimento, consentita dall'art. 521 c.p.p.. Per quanto riguarda il terzo ed il quarto motivo, con il quale sostanzialmente la carenza degli estremi della condotta punibile per il reato di cui all'art. 380 c.p., per l'assenza dell'elemento oggettivo del nocumento agli interessi della parte, la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 6^, Sentenza n, 2689 del 19/12/1995 Ud. (dep. 13/03/1996) Rv. 204509) ha statuito che: "il delitto di cui all'art. 380 c.p., comma 1, (patrocinio infedele) è un reato che richiede per il suo perfezionamento, in primo luogo, una condotta del patrocinatore irrispettosa dei doversi professionali stabiliti per fini di giustizia a tutela della parte assistita ed, in secondo luogo, un evento che implichi un nocumento agli interessi di quest'ultimo, inteso questo non necessariamente in senso civilistico di danno patrimoniale, ma anche nel senso di mancato conseguimento dei beni giuridici o dei benefici di ordine anche solo morale che alla stessa parte sarebbero potuti derivare dal corretto e leale esercizio del patrocinio legale. D'altro canto la condotta illecita può consistere anche nell'occultamento di notizie o nella comunicazione di notizie false e fuorvianti nel corso del processo;
a sua volta l'evento può essere rappresentato anche dal mancato conseguimento di vantaggi formanti oggetto di decisione assunte dal Giudice nelle fasi intermedie o incidentali di una procedura." (Principi affermati con riguardo a fattispecie nella quale il difensore, in una causa civile, aveva nascosto al cliente il reale ammontare della provvisionale accordato dal Giudice Istruttore). Non v'è dubbio, pertanto, che l'evento di danno non debba essere inteso in senso civilistico e che non occorre la individuazione di un preciso pregiudizio patrimoniale, in quanto la comunicazione - come nel caso di specie - di una falsa notizia circa l'esito di un procedimento civile di rilevante importo economico, ha comunque creato una falsa aspettativa nella parte, inducendolo a comportamenti imprudenti e quindi pregiudizievoli. Pertanto, sul punto, la motivazione della sentenza impugnata resiste ad ogni censura. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di assistenza e costituzione della parte civile, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di assistenza e costituzione della parte civile, che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00, oltre IVA e CAP e spese generali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2008. Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2008