Sentenza 12 marzo 1999
Massime • 1
Non sussiste vizio revocatorio, ai sensi dell' art. 395 n. 4 cod. proc. civ., se la dedotta erronea percezione degli atti di causa - che si sostanzia nella supposizione dell' esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero nella supposizione dell' inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita - ha costituito un punto controverso ed ha formato oggetto di decisione nella sentenza impugnata, ossia è il frutto dell' apprezzamento del giudice delle risultanze processuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/1999, n. 2214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2214 |
| Data del deposito : | 12 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Rel. Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
TE EN, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE CARSO 14, presso lo studio dell'avvocato FERNANDO GRASSI, che la difende unitamente all'avvocato EMANUELE GRIFANTINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TE MA, BI AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SALARIA, 422, presso lo studio dell'avvocato SAVINO MARIA TERESA, che li difende giusta procura speciale in data 17/12/96 in Roma per notaio dott. Giuliana Bartolini Rep. 17633
- resistente -
contro
TE NI;
- intimato -
per la revocazione della sentenza n. 8439/95 della Corte suprema di cassazione di ROMA, depositata il 01/08/95;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 27/10/98 dal Consigliere Dott. Rafaele CORONA;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO SCHIRÒ con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di Consiglio dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NC OT , comproprietaria di un cortile in Visso, convenne davanti al Pretore di Camerino NI OT, AR OT e FR D'IT. Nei confronti di NI OT, riconosciuto come comproprietario, domandò che fosse negato il diritto di occupare con i propri autoveicoli il cortile comune;
nei confronti di AR OT e di FR d'IT, domandò che fosse dichiarata l'inesistenza in capo ad essi di qualsiasi diritto sul cortile.
I convenuti NI OT, AR OT e FR D'IT si costituirono e contestarono le avverse istanze. Il Pretore, con sentenza 22 - 27 marzo 1990, respinse tutte le domande, affermando che anche AR OT e FR D'IT, nella qualità di comproprietari, avevano il diritto di usare il cortile. Pronunziando sull'appello di NC OT, il Tribunale di Camerino, con sentenza 8 giugno 1991, dichiarò interdetta per tutti gli appellati (NI OT, AR OT e FR D'IT) l'utilizzazione del cortile come parcheggio per gli autoveicoli.
La Suprema Corte, con sentenza 31 agosto 1995, n. 8439, pronunziando sul ricorso proposto da AR OT e FR D'IT, cassò senza rinvio la sentenza impugnata. Propone ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ. NC OT. Non si costituiscono gli intimati.
Formula le conclusioni scritte il Pubblico Ministero. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- A fondamento dell'istanza di revocazione, NC OT osserva che, con l'atto d'appello, ella aveva richiesto al Tribunale, in via principale, di negare a NI OT di occupare con i propri autoveicoli lo spazio del cortile comune, ordinando la cessazione di ogni turbativa;
di negare, inoltre, ogni diritto sul suddetto cortile a AR OT e FR D'IT carenti di titolo;
in via subordinata, aveva domandato di rilevare l'impossibilità di occupazione dell'area per la sosta delle auto di tutti i comproprietari (ovvero NC OT, NI OT e IS SI: pag. 6 del ricorso). Successivamente, in sede di precisazione delle conclusioni finali, l'appellante aveva riproposto la domanda volta ad ottenere l'interdizione all'uso del cortile a AR OT, NI OT e FR D'IT, perché tale uso arrecava grave pregiudizio al diritto di lei di godere del cortile (pag. 9 del ricorso). La Suprema Corte, preso atto che l'abbandono della domanda non era mai avvenuto, doveva riesaminarla e decidere su di essa.
2.- Il ricorso non può essere accolto.
L'errore di fatto, che può dar luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 391 bis dello stesso codice, consiste nella erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure nella supposizione dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita. Tale errore deve avere il carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive e tanto meno di particolari indagini ermeneutiche e non è ravvisabile nella diversa ipotesi di errore costituente il frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali (Cass., Sez. I, 25 settembre 1997, n. 9416; Cass., Sez. Lav., 28 agosto 1997, n. 8118). Sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso, sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunziato (Cass., Sez. Un., 12 giugno 1997, n. 5303). Dai principi esposti si inferisce che l'affermazione circa la inesistenza, agli atti del processo, di una determinata istanza può dare luogo a vizio revocatorio della sentenza, che abbia appunto affermato la inesistenza, sempre che la esistenza o no della specifica istanza non abbia costituito un punto controverso e non abbia formato oggetto di decisione, fondata sulla interpretazione delle domande proposte.
Come correttamente ha rilevato il Pubblico Ministero, la sentenza della Suprema Corte, impugnata per revocazione, si è espressamente e motivatamente pronunziata in ordine allo specifico punto della mancata formulazione, nelle conclusioni definitive rassegnate in appello, della domanda subordinata concernente la interdizione dell'uso della cosa comune.
Il Tribunale - afferma la Suprema Corte - aveva qualificato come negatoria la domanda proposta
contro
AR OT e FR D'IT, osservando che l'istanza riguardava l'inesistenza di diritti reali in capo ai convenuti, non già le modalità d'uso esorbitanti dai limiti di cui all'art. 1102 cod. civ. , e l'aveva disattesa per l'accertata loro comproprietà del cortile. La pronunzia del Pretore in ordine alla natura ed ai limiti della domanda non era stata impugnata, in quanto con l'appello erano state censurate soltanto le ragioni del rigetto della negatoria, erano state criticate le valutazioni delle risultanze documentali relative alla proprietà del cortile ed era stato chiesto unicamente che fosse negato ogni loro diritto sul cortile. La domanda in via subordinata di rilevare l'impossibilità di occupazione del cortile per la sosta delle auto di tutti i proprietari - conclude la Suprema Corte - doveva considerarsi abbandonata, perché in sede di conclusioni finali NC OT aveva riproposto soltanto la domanda di interdizione della utilizzazione del cortile da parte di NI OT e l'azione negatoria dei diritti reali vantati da AR OT e da FR D'IT. I limiti del devolutum e la mancanza di apposita domanda di gravame precludevano la statuizione sulla interdizione d'uso riferita ai ricorrenti AR OT FR D'IT.
Posto che il fatto, oggetto dell'asserito errore, ha costituito un punto controverso, sul quale la sentenza della Suprema Corte impugnata per revocazione si è pronunziata, decidendo specificamente sul punto delle conclusioni formulate in appello, il ricorso deve essere rigettato.
La Corte non deve pronunziare sulle spese, non essendosi costituiti gli intimati.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte:
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 Marzo 1999