Sentenza 16 giugno 2015
Massime • 2
Non è configurabile il reato di calunnia nell'ipotesi in cui vengono portate a conoscenza dell'autorità giudiziaria circostanze di fatto che, per come rappresentate e documentate, non sono idonee a indicare taluno come colpevole di fatti costituenti reato, anche se l'agente, sulla base dei dati esposti, manifesta l'erronea convinzione di denunciare, sia pure in forma dubitativa, un illecito penale.
Non è configurabile il reato di patrocinio infedele pur quando sia accertata la dolosa astensione del difensore dall'attività processuale per la quale aveva ricevuto il mandato, se non vi è anche la prova del nocumento per gli interessi della parte, che da quella condotta sia derivato.
Commentari • 2
- 1. Quotidiano giuridicohttps://ildiritto.it/ · 25 giugno 2025
Cos'è l'abigeato? L'abigeato è un reato che consiste nel furto di bestiame e che, in passato, era considerato un crimine particolarmente grave nelle società agricole. Ancora oggi, pur essendo meno diffuso, rappresenta un problema in alcune zone rurali, motivo per cui il legislatore ha previsto specifiche sanzioni nel Codice Penale italiano. Il termine abigeato deriva dal latino “abigere”, che significa “portare via”. Questo reato si configura quando una persona sottrae animali da allevamento con l'intenzione di trarne profitto, sia per la vendita che per l'uso personale. A differenza del furto comune, l'abigeato coinvolge capi di bestiame di proprietà altrui e può avvenire con modalità …
Leggi di più… - 2. Reato di infedele patrocinio: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 15 ottobre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/2015, n. 26542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26542 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 16/06/2015
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 900
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 3383/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SULMONA;
nei confronti di:
NA RT N. IL 24/10/1960;
inoltre:
NA RT N. IL 24/10/1960;
avverso la sentenza n. 497/2012 TRIBUNALE di SULMONA, del 02/10/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Scardaccione Vittorio Eduardo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 2 ottobre 2014 il Tribunale di Sulmona ha assolto AN BE dal reato di cui all'art. 368 c.p. perché il fatto non sussiste.
2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il P.M. presso il su citato Tribunale, deducendo due motivi di doglianza: a) violazione di legge in relazione agli artt. 187 e 190 c.p.p. e art. 495 c.p.p., commi 1 e 4, per avere il
Tribunale revocato tutti i testimoni dell'accusa senza la garanzia del contraddittorio, ed in particolare omettendo di far interloquire le parti sul punto e di emettere motivata ordinanza sulla decisione assunta in relazione all'oggetto della prova, in tal guisa impedendo al P.M, l'esercizio del diritto di provare i fatti di cui all'imputazione; b) violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento all'art. 368 c.p. e art. 192 c.p.p., per non avere il Tribunale chiarito le ragioni del provvedimento di revoca, esplicitando i motivi per i quali non è stato consentito al P.M. di condurre in dibattimento gli unici testimoni idonei a ricostruire l'intero impianto accusatorio, peraltro incentrato su un reato di pericolo, per il quale è sufficiente anche l'astratta possibilità dell'inizio di un procedimento penale.
3. Con "controricorso" personalmente sottoscritto il 27 gennaio 2015 AN BE ha svolto alcune considerazioni a sostegno del proprio convincimento di colpevolezza del difensore da lui accusato di infedele patrocinio, chiedendo il rigetto del ricorso del P.M.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per aspecificità dei motivi, che omettono di prendere in considerazione i profili congruamente evidenziati nella decisione impugnata a sostegno della ritenuta insussistenza, in punto di diritto, della ipotizzata fattispecie incriminatrice (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, dep. 13/03/2014, Rv. 259425). I motivi, infatti, devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino, come avvenuto nel caso in esame, della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Le ragioni giustificative al riguardo esposte dal Tribunale, sia pure con sintetiche argomentazioni, assumono carattere dirimente, ponendo in evidenza, sul piano dell'analisi documentale, il fatto che l'imputato si è limitato a denunziare alla Procura della Repubblica la mancata partecipazione del suo difensore ad una camera di consiglio straordinaria, senza aggiungere che tale comportamento gli aveva cagionato un qualsiasi nocumento, come, ad es., il rigetto dell'istanza o il mancato conseguimento di un beneficio.
2. Invero, secondo un pacifico insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 9543 del 30/06/1983, dep. 12/11/1983, Rv. 161153), difetta dell'elemento materiale del reato di calunnia il comportamento di colui che, qualunque sia stato il suo proposito nell'accusare falsamente un innocente, gli attribuisca una condotta non corrispondente ad una determinata fattispecie legale di reato. La calunnia, infatti, è incolpazione di reati effettivi, e non di reati putativi, con la conseguenza che, se il fatto attribuito, così come descritto, non costituisce reato ed integra, tutt'al più, un illecito deontologico o disciplinare, la configurabilità della calunnia resta di per sè solo esclusa;
ne' ha rilievo che il denunziante abbia o meno indicato un preciso nomen iuris e si sia apertamente proposto di provocare l'apertura di un procedimento penale in pregiudizio dell'incolpato, avendo ravvisato, in forza di distorte ma convinte opinioni giuridiche, nell'altrui operato azioni od omissioni costitutive di reato (Sez. 6, n. 4375 del 08/03/1972, dep. 22/06/1972, Rv. 121403). Di tale quadro di principii ha fatto buon governo la decisione impugnata, ove si consideri che nella vicenda in esame il Tribunale ha escluso la materialità del fatto uniformandosi al dettato di una pacifica linea interpretativa di questa Suprema Corte (Sez. 6,n. 31678 del 28/03/2008, dep. 29/07/2008, Rv. 240645; Sez. 6, n. 29653 del 26/05/2011, dep. 25/07/2011, Rv. 250551), secondo cui il reato di patrocinio infedele può ipotizzarsi unicamente nel caso in cui la condotta, posta in essere mediante l'infedeltà ai doveri professionali, arrechi nocumento agli interessi della parte. Nonostante la difficoltà di individuare una sicura linea di demarcazione tra l'illecito disciplinare e la condotta integratrice del reato, data l'unicità del parametro di riferimento, costituito dalle norme deontologiche professionali, la condotta infedele è quella che impedisce alla parte di ottenere i risultati attesi con l'esplicazione di un'attività professionale che risponda ai requisiti della correttezza e della lealtà e che sia affidabile, sì da garantire, più in generale, la tutela dell'interesse pubblico al buon funzionamento della giustizia.
Il nocumento agli interessi della parte, quale conseguenza della violazione dei doveri professionali, rappresenta pertanto l'evento del reato, che la sentenza impugnata, come si è visto, ha motivatamente escluso, senza che il ricorrente vi abbia criticamente opposto valide ragioni argomentative di segno contrario.
3. S'impone, conclusivamente, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2015