Sentenza 18 marzo 1999
Massime • 1
Ai sensi dell' art. 51, comma primo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, il fatto di chi effettua il trasporto o lo smaltimento di rifiuti, propri o di terzi, senza la prescritta autorizzazione o iscrizione, costituisce tuttora reato. Si è , infatti, realizzata una successione di leggi penali nel tempo che regolano lo stesso fatto, con il comportamento di chi contravveniva all'art. 25 del D.P.R. 915 del 1982.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/1999, n. 6107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6107 |
| Data del deposito : | 18 marzo 1999 |
Testo completo
composta dai magistrati: Udienza pubblica
DR. PIETRO GIAMMANCO PRESIDENTE del 18.3.1999
DR. NICOLA QUITADAMO CONSIGLIERE SENTENZA
DR. FRANCESCO SAVERIO MANNINO CONSIGLIERE N. 915
DR. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE REL. REGISTRO GENERALE
DR. ALDO FIALE CONSIGLIERE N. 31923/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia
contro la sentenza del Pretore di Brescia 25.2.98 la quale assolveva LU GE N. A BORGOSATOLLO IL 27.4.46 IVI RES. VIA MADONNINA5 FERRARI DANIELE N. A CHALREROI IL 23.10.55 RES. A SAN ZENO NAVIGLIO VIA DIAZ 15
FERRARI MAURO N. A BRESCIA IL 7.7.65 RES. A SAN ZENO NAVIGLIO VIA DIAZ 15
MOLINARI GIOVANNI N. A LENO IL 3.12.46 RES. A SAN ZENO NAVIGLIO VIA VOLTA 8
FERRARI FAUSTO N. A MONTICHIARI IL 12.9.38 RES. A SAN ZENO NAVIGLIO VIA DIAZ 15
dall'imputazione di cui all'art. 25 comma 1 DPR n. 915/82 come modificato dall'art. 51 del DLV n. 22/97, per avere effettuato lo smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi senza la prescritta autorizzazione regionale, nello specifico effettuando la raccolta ed il trasporto del rifiuto prodotto dalla ditta Ecoservizi di Brescia sino al sito di smaltimento finale.
udita la relazione del consigliere Dott. Di Nubila;
sentito il Procuratore Generale della Repubblica Dott. Vladimiro Nunzio il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio;
rileva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I cinque imputati venivano citati a giudizio del Pretore per rispondere della contravvenzione di cui in epigrafe. All'esito del dibattimento, il Pretore rilevava che dalla sinossi delle disposizioni incriminatrici speciali di cui al DPR n. 915.82 e di quelle di cui al DLV n. 22.97 non emergeva una omogeneità di fatti previsti come reati, per cui non si poteva ipotizzare una successione di leggi nel tempo atta a regolare lo stesso comportamento, bensì una abrogazione della norma incriminatrice.
2. La sentenza veniva impugnata dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello, il quale rilevava che, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, in base al DLV n. 22/97 sussisteva una successione di leggi penali nel tempo, onde il fatto rivestiva tuttora gli estremi del reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. A sensi dell'art. 51 comma 1 del D.Lv.
5.2.97 n. 22, è punito chi effettua un'attività di smaltimento e trasporto di rifiuti, in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni. Il testo originario del D.Lv. citato prevedeva che i rifiuti fossero "prodotti da terzi", ma tali parole sono state eliminate dal D.Lv. n. 389.97.
4. Sulla base della Legge 9.12.98 n. 426, che ha modificato in alcuni punto il ripetuto D.Lv. n. 22/97, l'art. 51 comma 1 è rimasto invariato, onde il fatto di chi effettua il trasporto e/o lo smaltimento di rifiuti, propri o di terzi, senza le prescritte autorizzazioni iscrizioni, costituisce tuttora reato. La misura della pena varia a seconda che si tratti di rifiuti pericolosi o non pericolosi.
5. A tenore della norma suddetta, vi è una successione di leggi penali nel tempo, che regolano lo stesso fatto. Il comportamento di chi contravveniva all'art. 25 comma 1 del DPR n. 915.82 è tuttora punito dall'art. 51 comma 1 del D.Lv. n. 22.97 e succ. modd., ponendosi soltanto il problema di applicare la norma in concreto più favorevole all'imputato.
6. Nonostante, infatti, l'abrogazione del DPR n. 915.82, la condotta di colui che effettua uno smaltimento o un trasporto non autorizzato di rifiuti è stata prevista ancora come reato, senza soluzione di continuità nel tempo e quindi non si pone un problema di "sinossi" delle due normative o di "eterogeneità" della nuova norma incriminatrice. È sufficiente, al riguardo, verificare la sussunzione del fatto nella norma nuova, onde avere la conferma di quanto precede.
7. Nel senso che il D.lv n. 22.97 non ha eliminato il reato previsto dal DPR n. 915.82 vedasi Cass. 21.11.97 n. 10582. Conf. Cass.
1.7.98 n. 1575, la quale ha ritenuto che lo smaltimento di rifiuti speciali mediante stoccaggio di batterie esauste è sanzionato dall'art. 51 comma 1 del D.LG n. 22.97, il quale ha ripreso la precedente statuizione dell'art. 25 del DPR n. 915.82.
8. La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio alla Pretura Circondariale di Brescia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Pretura Circondariale
di Brescia.
Così deciso in Roma, dalla Corte come sopra composta, il 18 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 1999