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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/02/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1/2023 R.G. promossa
DA
( , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Rosario Calabrese;
Appellante
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. P.IVA_1
Manlio Galeano e dall'avv. Pier Luigi Tomaselli;
Appellato
OGGETTO: appello- intervento Fondo di garanzia ex lege n. 297/82
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale di Ragusa, – Parte_1
premesso di essere stato assunto in data 26.10.1998 dalla ditta
[...] con la qualifica di autista;
che il rapporto di lavoro Controparte_2
era cessato in data 1.05.2017; che la ditta datrice non gli aveva versato il TFR (pari ad euro 20.860,29); che in relazione al TFR esso ricorrente aveva ottenuto decreto ingiuntivo, non opposto dalla ditta datrice e divenuto esecutivo;
che il ricorrente in data 23.06.2020 aveva presentato domanda di intervento del Fondo di garanzia presso l' per il pagamento di quanto a lui dovuto per TFR, ma che detta CP_1
richiesta era stata rigettata dall previdenziale così come era stato rigettato il CP_3
successivo ricorso amministrativo – chiedeva che venisse accertato il proprio diritto a percepire il trattamento di fine rapporto a carico del Fondo di Garanzia e che l' venisse condannato al pagamento in suo favore della somma di euro CP_1
20.860,29, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Con sentenza n. 1069/2022 depositata in data 8.11.2022 il Tribunale di Ragusa, nel contraddittorio delle parti, rigettava il ricorso.
In particolare, il tribunale, richiamato il disposto dell'art. 2 L. 297/1982, evidenziava che nel caso in specie non era mai stato richiesto il fallimento della società datrice di lavoro avendo il ricorrente intrapreso esclusivamente una procedura esecutiva individuale. Rilevava che, a fronte della regola generale, ex art. 1 del R.D. 267/1942, della fallibilità dell'imprenditore (quale era il datore di lavoro del ricorrente), sarebbe stato onere di quest'ultimo allegare quantomeno gli elementi che avevano determinato l'esclusione della ditta datrice di lavoro dalle procedure concorsuali.
Avverso detta sentenza, il proponeva appello con ricorso depositato il Pt_1
2.2.2023.
L' , con comparsa depositata il 20.12.2024, si costituiva in giudizio instando CP_1
per il rigetto del gravame.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante impugna la sentenza sulla base di un unico motivo. Lamentando
l'errata interpretazione delle norme di legge e dei principi giurisprudenziali in materia di intervento del Fondo di Garanzia;
deduce che, se è vero che la società in nome collettivo è un soggetto fallibile, è altrettanto vero che la fallibilità ai sensi dell'art. 1 del R.D. 267/1942 nella specie non trova applicazione per l'assenza del limite oggettivo di legge, ossia l'esistenza di un debito superiore ad euro 30.000,00 come previsto dall'ultimo comma dell'art. 15 del R.D. 267/1942; aggiunge che esso appellante vantava un credito di euro
20.860,20 e pertanto non avrebbe mai potuto formulare istanza di fallimento nei confronti della società datrice tenuta a corrispondere il TFR.
L'appellante richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la tutela di cui all'art. 2 comma 5 della L. 297/82 trova ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, sia per condizioni soggettive che per ragioni di carattere oggettivo, essendo sufficiente aver esperito infruttuosamente una procedura esecutiva;
ribadisce che il limite di fallibilità per i debiti al di sotto di euro 30.000,00 è un limite di carattere oggettivo.
Insiste nelle domande svolte in primo grado.
2. L'appello è infondato.
3. Ai fini dell'intervento del Fondo di Garanzia l'art. 2, comma quinto, della legge n.297 del 1982 prevede che “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n.267 non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
4. La sentenza impugnata ha correttamente statuito che il a fronte del Pt_1
fatto che la società datrice (che è una società in nome collettivo) era soggetta alle norme sul fallimento, non ha provato le circostanze per cui detta società non è stata soggetta a procedura concorsuale, in conseguenza rigettando la domanda dell'appellante nei confronti del Fondo di Garanzia.
La deduzione difensiva dell'appellante, secondo cui egli non avrebbe potuto chiedere il fallimento vantando un credito inferiore ad € 30.000,00 - dunque inferiore al limite previsto dall'art.15, ultimo comma RD n.267/1942 - è infondata, per il fatto che il citato limite non è riferito al singolo credito di chi chiede il fallimento ma al totale dell'esposizione debitoria del soggetto inadempiente;
detto limite, in quanto inerente alla concreta sottoposizione a fallimento dell'imprenditore, va accertato dal competente giudice fallimentare.
5. In tal senso si è espressa, con orientamento consolidato, la Suprema Corte (cfr.
Cass. civ. n.17649/2020 che, in fattispecie analoga a quella per cui si procede, ha statuito: “ …la L. n.297 del 1982, comma 5, stabilisce: "Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, semprechè, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto";
9. questa Corte ha ritenuto (cfr. Cass.7585 del 2011; Cass.15662 del 2010; Cass.1178 del 2008; Cass. 7466 del 2007) che una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla direttiva CE n.987 del
1980 consente, secondo una ragionevole interpretazione, l'ingresso ad un'azione nei confronti del Fondo di garanzia anche quando l'imprenditore, pur astrattamente fallibile, non sia in concreto assoggettabile al fallimento
(sempre che, comunque, l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa).
L'espressione "non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942" va quindi interpretata nel senso che l'azione della citata L. n.297 del 1982, ex art.2, comma 5, trova ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo;
10. in applicazione di tale principio si
è ripetutamente affermato (Cass. n.1607 del 2015; n. 15369 del 2014; n. 7585 del 2011) che il rigetto dell'istanza di fallimento da parte del Tribunale fallimentare per esiguità del credito, a tenore del R.D. n. 267 del 1942, art.
15, u.c., (secondo cui "Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a Euro trentamila...") assolve alla condizione della non-assoggettabilità del datore di lavoro a fallimento;
11. la assoggettabilità o meno della società alla procedura concorsuale deve tuttavia essere accertata dal competente Tribunale fallimentare, sulla base di quanto risultante dalla relativa istruttoria, secondo le testuali previsioni del citato art. 15. La ratio della predetta disposizione è evidente e consiste nella esclusione della procedura di liquidazione concorsuale in ragione di una soglia di rilevanza dell'insolvenza riferita all'indebitamento complessivo della impresa e non alla posizione del creditore istante per il fallimento (cfr.
Cass., sez. 6, n. 21734 del 2018); 12. gli stessi precedenti citati nel ricorso in esame non smentiscono il principio di diritto in questa sede ribadito in quanto concernono ipotesi in cui l'istanza di fallimento era stata proposta dal lavoratore ma respinta per esiguità del credito azionato (in tal senso Cass.
n.1607 del 2015; n. 15369 del 2014; n. 7585 del 2011) o per altre ragioni tra cui la cessazione dell'attività da oltre un anno (Cass. n. 15662 del 2010), o
l'insufficienza dell'attivo (Cass. n. 8529 del 2012)…”.
6. Alla stregua dei suddetti principi, cui il collegio si conforma, non è corretto quanto sostenuto dall'appellante circa il fatto che la fallibilità della società datrice non sussiste per l'assenza di un limite oggettivo, ossia un debito superiore ad euro 30.000,00 ai sensi del citato art.15 del RD n.267/1942.
Ed invero, come detto, al fine di escludere o meno la fallibilità dell'imprenditore, è necessario una previa verifica da parte del tribunale fallimentare a ciò competente;
tale previa verifica nella specie è mancata e dunque la domanda del non può essere accolta. Pt_1
7. La sentenza impugnata va pertanto confermata.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo, sulla base del valore della causa e dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
Si dà atto che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello e condanna l'appellante a pagare le spese processuali del grado che liquida in favore dell' in euro 2.906,00 oltre rimborso CP_1
spese generali, IVA e CPA se dovuti.
Dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 citato, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi