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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 12955/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12955/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25/06/1972, rappresentato e difeso dall'Avv. COMPAGNO DANIELA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
20/05/1973, rappresentata e difesa dall'Avv. CANNAVICCI GIUSEPPINA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27/03/2024 adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ivi sentire modificate le condizioni di separazione di cui alla sentenza del Tribunale di Roma n. 1038/21 pubblicata in data 20.01.2021; a sostegno della domanda parte ricorrente deduceva che era mutata la situazione familiare e chiedeva pertanto l'accoglimento delle spiegate domande. , nel costituirsi in giudizio, aderiva parzialmente alle Controparte_1
domande formulate dalla controparte.
Nelle more del procedimento le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo in ordine alla modifica delle condizioni della separazione. All'esito dell'udienza cartolare del 19.12.2024 la causa veniva pertanto rimessa al collegio per la decisione, preso atto delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti, come di seguito indicato. “1) revocare l'obbligo di pagamento del contributo al mantenimento, gravante sul Sig. relativo al figlio Pt_1 Persona_1
economicamente indipendente;
2) disporre che la revoca decorrerà dalla pubblicazione del provvedimento in oggetto”.
Ebbene, dalla lettura complessiva degli atti di causa, nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti come sopra integralmente riportate.
In vista dell'accordo raggiunto dalle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica della sentenza n. 1038/21:
- Dispone in ordine alla modifica delle condizioni di separazione in conformità a quanto previsto nell'accordo congiunto raggiunto dalle parti, integralmente riportato in parte motiva;
- Compensa le spese di lite;
Così deciso in Roma in data 16/01/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12955/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25/06/1972, rappresentato e difeso dall'Avv. COMPAGNO DANIELA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
20/05/1973, rappresentata e difesa dall'Avv. CANNAVICCI GIUSEPPINA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27/03/2024 adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ivi sentire modificate le condizioni di separazione di cui alla sentenza del Tribunale di Roma n. 1038/21 pubblicata in data 20.01.2021; a sostegno della domanda parte ricorrente deduceva che era mutata la situazione familiare e chiedeva pertanto l'accoglimento delle spiegate domande. , nel costituirsi in giudizio, aderiva parzialmente alle Controparte_1
domande formulate dalla controparte.
Nelle more del procedimento le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo in ordine alla modifica delle condizioni della separazione. All'esito dell'udienza cartolare del 19.12.2024 la causa veniva pertanto rimessa al collegio per la decisione, preso atto delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti, come di seguito indicato. “1) revocare l'obbligo di pagamento del contributo al mantenimento, gravante sul Sig. relativo al figlio Pt_1 Persona_1
economicamente indipendente;
2) disporre che la revoca decorrerà dalla pubblicazione del provvedimento in oggetto”.
Ebbene, dalla lettura complessiva degli atti di causa, nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti come sopra integralmente riportate.
In vista dell'accordo raggiunto dalle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica della sentenza n. 1038/21:
- Dispone in ordine alla modifica delle condizioni di separazione in conformità a quanto previsto nell'accordo congiunto raggiunto dalle parti, integralmente riportato in parte motiva;
- Compensa le spese di lite;
Così deciso in Roma in data 16/01/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi