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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 12/06/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 984/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice Marzia Di Bari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G.A.C. 984/2024, tra
, C.F. elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Terni, corso Tacito, n. 5, presso lo studio dell'avv.to Luigi Fiocchi che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
C.F. e per essa, quale procuratrice, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. elettivamente domiciliata presso il domicilio Controparte_2 P.IVA_2 digitale del difensore e rappresentata e difesa, Email_1 anche disgiuntamente, dagli avv.ti Roberto Calabresi ed Elisa Gaboardi, come da procura in atti;
OPPOSTA
oggetto: opposizione all'esecuzione. conclusioni: all'udienza del 13/05/2025 le parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto, notificatole in data 17/05/2024, contenente l'intimazione di pagamento dell'importo pari ad euro 55.868,66, quale credito vantato da MPS S.p.a., in relazione all'esposizione debitoria per il mutuo stipulato con contratto del 31/05/2006, rep. n. 48192, racc. n. 7725, dal Notaio chiedendo, dichiararsi l'illegittimità del Persona_1 precetto per carenza di titolarità del credito e, nel merito, dichiararsi l'illegittimità del credito azionato e, per l'effetto, accertarsi l'invalidità e l'inefficacia giuridica del precetto, con accertamento negativo del credito;
domandava, infine, accertarsi l'effettiva entità del credito anche sulla base della CTU, della quale chiedeva l'espletamento. A fondamento delle domande formulate, detta opponente prospettava i seguenti motivi di opposizione:
-difetto di legittimazione attiva di parte opposta, per assenza di prova della titolarità del credito, non risultando allo scopo sufficiente la mera pubblicazione della cessione in G.U., come da pagina 1 di 7 giurisprudenza di legittimità che richiamava, invocando l'onere in capo a parte opposta di dimostrare l'inclusione del credito nella cessione;
-eccessiva quantificazione del credito, posto che il contratto di mutuo era stato stipulato al fine di costituire una garanzia immobiliare in relazione alle esposizioni debitorie relative ai conti correnti n. 4609.53 (intestato a , n. 5266.13 (intestato a Persona_2 Persona_3
e n. 5217.65 (intestato a e a una cambiale agraria di euro 70.000,00; Parte_1
-lamentava, poi, la mancata consegna dei contratti di conto corrente, nonostante le richieste formulate, nonché delle comunicazioni contabili di sintesi relative a tali rapporti, con violazione del principio di buona fede ex artt. 1175 c.c. e 1375 c.c., nonché dell'art. 119 TUB e dell'art. 117 TUB che impone la consegna di una copia al cliente;
-che dalla perizia stragiudiziale era emersa l'applicazione di interessi debitori usurari, di interessi anatocistici, della c.m.s. e di spese e oneri non determinati contrattualmente per il complessivo importo di euro 20.598,62, contestati dal difensore con missiva del 12/04/2014, successivamente reiterata in data 17/06/2015.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto. A sostegno della posizione processuale assunta, detta opposta deduceva:
-che MPS S.p.a. con contratto di cessione di crediti in blocco stipulato in data 3/08/2023 aveva ceduto a un portafoglio crediti nel quale era ricompreso quello oggetto di Controparte_1 intimazione mediante il precetto opposto, identificato con NDG 1025598737 Per_2
, , (321520);
[...] Parte_1 Persona_3
-che la documentazione prodotta comprovava la titolarità del credito, avuto particolare riguardo alla dichiarazione della banca cedente;
-che l'obbligo di consegna dei documenti ex art. 119 TUB incontrava il limite del decennio;
-che le doglianze in merito alle illegittimità in tesi commesse nel corso dei rapporti di conto corrente erano articolate in maniera del tutto arbitraria;
-che la perizia di parte era priva di valore probatorio;
-che nel caso di specie non era stato superato il tasso soglia antiusura e le clausole erano valide;
-che, comunque, l'eccezione in merito all'usura appariva generica. Con decreto del 24/10/2024, il giudice, espletate le verifiche preliminari, confermava la data di udienza al 17/12/2024. Quindi, alla prima udienza del 17/12/2024, il giudice assumeva il procedimento in riserva sulle richieste, anche istruttorie delle parti. Con ordinanza riservata del 16/01/2025, il giudice disattendeva le richieste istruttorie avanzate da parte opponente e fissava udienza per la decisione al 13/05/2025, previa assegnazione del termine per il deposito degli scritti conclusionali, e, all'esito di tale udienza, tratteneva la causa in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE In rito, giova, preliminarmente, evidenziare che la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze di carattere documentale acquisite (v. infra, considerazioni che seguono), di talché deve trovare conferma l'ordinanza che ha fissato udienza per la decisione, non potendo trovare accoglimento le richieste istruttorie ribadite da parte opponente negli scritti conclusionali. Nel merito, vanno esaminati i singoli motivi di opposizione formulati da parte opponente.
pagina 2 di 7 1. SUL DIFETTO DI TITOLARITA' DEL CREDITO E/O DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA. In via preliminare, si osserva in fatto che, incontestata tra le parti la stipula del mutuo con Banca in data 21/05/2006, parte opposta ha prodotto in giudizio: Controparte_3
-avviso pubblicato in GU, parte II, n. 136 del 18/11/2023, attestante la cessione da Monte dei Paschi di Siena S.p.a. a dei crediti derivanti da rapporto di mutuo sorti nel Controparte_1 periodo compreso tra il 1988 e il 2022, nonché espresso avviso della possibilità di rivolgersi ai responsabili del trattamento dei dati personali mediante l'invio di una comunicazione agli indirizzi, anche email, ivi contemplati (v. doc. 3 nel fascicolo di parte opposta);
-dichiarazione della banca cedente in merito al fatto che l'esposizione debitoria maturata nei confronti, tra l'altro, dell'odierna opponente in relazione al mutuo Persona_3 stipulato con Banca Monte dei Paschi di Siena è stato ceduto alla con atto di Controparte_1 cessione di cui è stato dato avviso in GU, n. 136 del 18/11/2023 (v. doc. 4 nel fascicolo di parte opposta). Ritiene chi scrive che, ai fini del positivo accertamento della titolarità del rapporto soggettivo azionato in capo a parte opposta, deve essere considerato, in primo luogo, che nel caso di specie la tipologia del credito rientra nei parametri enunciati dall'avviso in GU sopra richiamato (v., sul punto, Cass., n. 4277/2023; il principio è stato ribadito da Cass., n. 29872 del 20/11/2024, alla stregua della quale è stato precisato che “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze”; nella giurisprudenza di merito, Corte di Appello Perugia, n. 159 del 19/03/2024, la quale, nel ritenere sufficiente l'assolvimento dell'onere della prova in punto di legittimazione mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione in GU, precisa, al contempo, la rilevanza da assegnare alla possibilità di verificare l'inclusione del credito mediante le indicazioni contenute in detto avviso) e, comunque in secondo luogo ed in via assorbente, che all'esito dell'accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nei termini sopra richiamati, detta prova è integrata in via presuntiva. Al riguardo, va richiamato in diritto l'orientamento recente della Suprema Corte che, con impostazione condivisa da chi scrive, ha affermato che la prova della cessione del credito, anche con riferimento alla questione dell'inclusione della posizione nella cessione, ben può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, la disponibilità del titolo, la dichiarazione della parte cedente, le scritture contabili etc. (Cass., n. 10200/2021, in motivazione;
sulla possibilità di utilizzare qualunque mezzo di prova anche indiziario in ragione dell'assenza di vincoli di forma in punto di prova della cessione del credito e sull'obbligo del giudice di procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto con valorizzazione degli elementi indiziari: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione, e Cass., n. 12007/2024; per la valorizzazione degli elementi presuntivi ai fini della prova dell'inclusione del credito in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte nella decisione sopra richiamata, si rimanda nella giurisprudenza di merito all'ampia motivazione di Tribunale di Napoli, 26/07/2022, nella parte in cui indica a tal fine la produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto e le relative scritture contabili, non pagina 3 di 7 mancando di evidenziare che “il relativo possesso non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione”; da ultimo, conforme, v. Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023; sulla ammissibilità della prova della cessione mediante elementi indiziari, v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 386 del 30/05/2024). In particolare, la Suprema Corte ha recentemente chiarito che “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito” (Cass., n. 8331 del 30/03/2025, in motivazione). Nel caso di specie, all'evidenza, sussistono elementi gravi, precisi e concordanti idonei ad essere valorizzati nell'ambito della presunzione ex art. 2729 c.c., tenuto conto della sussumibilità della fattispecie negli elementi presi in considerazione dall'avviso pubblicato in GU e, altresì, della dichiarazione della cedente, trattandosi di elementi la cui disponibilità si giustifica solamente in ragione della titolarità del rapporto controverso. Sul punto, preme precisare che la decisione della Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023 efficacemente evidenzia che la dichiarazione del cedente è dotata di pregnante rilievo probatorio nella misura in cui la stessa non ha alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria, quale quella del venir meno di un credito in conseguenza dell'atto traslativo. Dunque, tenuto conto, al contempo, del fatto che la pubblicazione in GU dell'avviso di cessione in blocco ha proprio la finalità di esonerare il creditore dall'obbligo di comunicazione al singolo debitore ceduto dell'atto traslativo (Cass., n. 20495/2020), segue il rigetto del motivo di opposizione formulato, non risultando necessaria l'acquisizione della documentazione di cui all'art. 210 c.p.c.
2.SULLE ULTERIORI DOGLIANZE SVOLTE NEL MERITO.
Con riferimento alla stipula del mutuo per estinguere posizioni debitorie pregresse e ottenere una garanzia ipotecaria del credito, preme osservare in fatto che l'assunto risulta privo di specifici riscontri probatori e, in ogni caso, è infondato nel merito. Sul punto, va osservato, in termini generali, che la destinazione delle somme mutuate alla estinzione di esposizione debitorie pregresse non appare di per sé censurabile, posto che il ricorso al credito ben può costituire strumento di ristrutturazione del debito e, per tale ragione riguardare debiti scaduti, “involgendo ambiti di diffusa economia reale e meritevolezza causale”, quale quella di assicurare ulteriori disponibilità al debitore (Cass., n. 5087/2016 in motivazione;
sull'esclusione di automatismi in ordini alla nullità, nella giurisprudenza di merito: Tribunale Palermo, 5/06/2018; Tribunale Taranto, 16/11/2012; e, in tema di mutuo fondiario, Appello Perugia, 13/10/2017; Corte di Appello Perugia, sentenza n. 475 del 3/07/2024 e sentenza n. 856 del 12/12/2024). In particolare, va richiamata la recente decisione della Suprema Corte secondo la quale “il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per
pagina 4 di 7 l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (Cass., n. 23149/2022). Da ultimo, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito che, per un verso, “con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è, dunque, da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita;
e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile” e, per altro verso, “la destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità ─ salvo l'accertamento di peculiari condotte delittuose ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità (cfr. Cass. n. 26248 del 2024; n. 4376 del 2024; n. 16706 del 2020) ─ essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento [art. 2 l. 8 agosto 1977 n.
546; art. 43 d.l. 18 novembre 1966 n. 976 (convertito dalla l. 23 dicembre 1966, n. 1142); art. 16 r.d.l. 15 aprile 1926, n. 765]. 11. Ciò, certo, non esclude che, in concreto, il c.d. mutuo solutorio possa mascherare un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento. Una tale finalizzazione dell'operazione rileva però sotto il profilo dell'inefficacia (revocatoria ordinaria o fallimentare), non dell'invalidità, non verificandosi alcuna violazione di norme imperative” (Cass., Sez. Un., n. 5841/2025, in motivazione). Segue il rigetto del motivo di opposizione formulato. Per quanto concerne, poi, la doglianza relativa all'applicazione di poste non dovute perché illegittime sui contratti di conto corrente indicati in opposizione, per complessivi euro 20.598,62, occorre, in primo luogo, osservare il difetto di legittimazione dell'odierna opponente a dolersi delle illegittimità in tesi intervenute su rapporti contrattuali intrattenuti da soggetti terzi ossia da (n. 4609.53), e da (n. 5266.13). Persona_2 Persona_3
Per quanto concerne, poi, il rapporto di conto corrente intrattenuto dall'odierna opponente (n. 5217.65), occorre, preliminarmente, evidenziare che dalla perizia di Parte_1 parte, notoriamente priva di valore probatorio (Cass., n. 1614/2022), risultano individuate poste illegittime per complessivi euro 4.136,09 (di cui euro 1.474,00 a titolo di interessi usurari, euro 673,19 a titolo di interessi anatocistici, euro 646,95 a titolo di c.m.s., euro 688,98 a titolo di interessi attivi, euro 337,50 a titolo di spese ed euro 315,47 a titolo di “ristorno delta interessi”), a fronte di un precetto notificato per l'importo di euro 55.868,66. Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale il correntista che agisca in giudizio è onerato di allegare a monte e di provare a valle le contestazioni sollevate (Cass., n. 7501/2012; Cass., n. 9201/2015, in motivazione;
Cass., n. 28945/2017, in motivazione;
Cass., n. 500/2017, in motivazione;
Cass., n. 9201/2015, in motivazione), ad eccezione dell'ipotesi in cui alleghi la mancata stipula in forma scritta delle condizioni contrattuali, che determina l'onere dell'istituto bancario che alleghi la circostanza contraria dell'intervenuta stipula produrre il contratto completo in tutte le sue parti, poiché altrimenti operando il correntista sarebbe gravato della prova di un fatto negativo, ipotesi non ricorrente nel caso di specie in cui proprio la richiesta di documentazione contrattuale conferma l'avvenuta stipula in forma scritta (Tribunale di Spoleto, 20/06/2017, in il caso.it; v. anche Cass., n. 6480/2021).
pagina 5 di 7 In particolare, la Suprema Corte ha recentemente affermato che “In materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo” (Cass., n. 1550/2022; v. anche Cass., n. 33009/2019: “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione”) Ne consegue che le contestazioni svolte, ai fini della compensazione, non possono ritenersi provate, dovendosi, al contempo, aggiungere quanto alla problematica della mancata consegna dei documenti da parte della banca che tale contegno non può non essere valutato alla stregua del tempo trascorso dalla chiusura del contratto (30/09/2009 secondo quanto riportato dalla consulenza di parte) senza che la odierna opponente abbia assunto alcuna iniziativa giurisdizionale tesa al riconoscimento delle poste in tesi non dovute, tale non essendo all'evidenza la richiesta di documenti avanzata nel luglio del 2014 (v. doc. 6 del 1°/07/2014), se non nella presente sede in cui sono decorsi quasi 10 anni dalla richiesta dei documenti e quasi 15 anni dalla chiusura del conto. In particolare, ritiene chi scrive che la violazione da parte della banca dell'art. 119 TUB legittima il correntista ad avvalersi in giudizio dell'istanza ex art. 210 c.p.c., che, ove non ottemperato, conferisce al giudice ex art. 116 c.p.c. di trarre argomenti di prova a carico della parte che abbia disatteso l'ordine (in diritto, v. Cass., n. 2148/2017; precedente conforme, Cass., n. 15768/2004). Ciò chiarito, premesso che nel caso di specie l'adozione dell'ordine ex art. 210 c.p.c. non è stata richiesto da parte opponente in quanto la banca ha già evidenziato in sede stragiudiziale di non disporre la documentazione contabile (v. missiva di MPS datata 4/08/2014 nel fascicolo di parte opponente in cui si evidenzia che “non è stato possibile rintracciare la ridetta documentazione presso i nostri archivi”), risultando, pertanto, integrata una situazione equiparabile alla mancata ottemperanza all'ordine nella misura in cui la banca non ha consegnato la documentazione richiesta nella fase stragiudiziale poiché non disponibile, ritiene questo giudice che la mancata risposta all'istanza ex art. 119 TUB non consenta in alcun modo di ritenere provate le doglianze attoree sulla base della documentazione prodotta, risultando versata in atti esclusivamente una perizia di parte (v. doc. 4 nel fascicolo di parte opponente) e non anche gli estratti conto richiamati in tale sede, ragion per cui la CTU contabile richiesta presenterebbe all'evidenza carattere esplorativo e non può trovare ingresso nella presente sede (da ultimo, Cass., n. 8498/2025: “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti
o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”).
pagina 6 di 7 Sul punto, si richiama in diritto l'orientamento della Suprema Corte che, ribadita la rilevanza del contegno della banca in ordine alla mancata produzione dei documenti esclusivamente ex art. 116 c.p.c., ha escluso che configuri vizio di motivazione la mancata valorizzazione della produzione ai fini della decisione in punto di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio per gli accertamenti contabili, anche tenuto conto del fatto che “l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio è rimesso alla discrezionalità del giudice del merito e non può essere inteso come un mezzo che esoneri la parte dall'onere della prova dei fatti posti a fondamento della pretesa fatta valere in giudizio” (Cass., n. 10063/1998). Segue il rigetto dell'opposizione in ragione dell'infondatezza dei motivi di opposizione articolati. Spese di lite secondo soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, tenendo in considerazione l'effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando tra le parti in causa, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
-respinge l'opposizione;
-condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, liquidando le stesse in euro 5.000,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge. Così deciso il 12/06/2025 Scaduti i termini concessi. Il giudice Marzia Di Bari
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice Marzia Di Bari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G.A.C. 984/2024, tra
, C.F. elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Terni, corso Tacito, n. 5, presso lo studio dell'avv.to Luigi Fiocchi che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
C.F. e per essa, quale procuratrice, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. elettivamente domiciliata presso il domicilio Controparte_2 P.IVA_2 digitale del difensore e rappresentata e difesa, Email_1 anche disgiuntamente, dagli avv.ti Roberto Calabresi ed Elisa Gaboardi, come da procura in atti;
OPPOSTA
oggetto: opposizione all'esecuzione. conclusioni: all'udienza del 13/05/2025 le parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto, notificatole in data 17/05/2024, contenente l'intimazione di pagamento dell'importo pari ad euro 55.868,66, quale credito vantato da MPS S.p.a., in relazione all'esposizione debitoria per il mutuo stipulato con contratto del 31/05/2006, rep. n. 48192, racc. n. 7725, dal Notaio chiedendo, dichiararsi l'illegittimità del Persona_1 precetto per carenza di titolarità del credito e, nel merito, dichiararsi l'illegittimità del credito azionato e, per l'effetto, accertarsi l'invalidità e l'inefficacia giuridica del precetto, con accertamento negativo del credito;
domandava, infine, accertarsi l'effettiva entità del credito anche sulla base della CTU, della quale chiedeva l'espletamento. A fondamento delle domande formulate, detta opponente prospettava i seguenti motivi di opposizione:
-difetto di legittimazione attiva di parte opposta, per assenza di prova della titolarità del credito, non risultando allo scopo sufficiente la mera pubblicazione della cessione in G.U., come da pagina 1 di 7 giurisprudenza di legittimità che richiamava, invocando l'onere in capo a parte opposta di dimostrare l'inclusione del credito nella cessione;
-eccessiva quantificazione del credito, posto che il contratto di mutuo era stato stipulato al fine di costituire una garanzia immobiliare in relazione alle esposizioni debitorie relative ai conti correnti n. 4609.53 (intestato a , n. 5266.13 (intestato a Persona_2 Persona_3
e n. 5217.65 (intestato a e a una cambiale agraria di euro 70.000,00; Parte_1
-lamentava, poi, la mancata consegna dei contratti di conto corrente, nonostante le richieste formulate, nonché delle comunicazioni contabili di sintesi relative a tali rapporti, con violazione del principio di buona fede ex artt. 1175 c.c. e 1375 c.c., nonché dell'art. 119 TUB e dell'art. 117 TUB che impone la consegna di una copia al cliente;
-che dalla perizia stragiudiziale era emersa l'applicazione di interessi debitori usurari, di interessi anatocistici, della c.m.s. e di spese e oneri non determinati contrattualmente per il complessivo importo di euro 20.598,62, contestati dal difensore con missiva del 12/04/2014, successivamente reiterata in data 17/06/2015.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto. A sostegno della posizione processuale assunta, detta opposta deduceva:
-che MPS S.p.a. con contratto di cessione di crediti in blocco stipulato in data 3/08/2023 aveva ceduto a un portafoglio crediti nel quale era ricompreso quello oggetto di Controparte_1 intimazione mediante il precetto opposto, identificato con NDG 1025598737 Per_2
, , (321520);
[...] Parte_1 Persona_3
-che la documentazione prodotta comprovava la titolarità del credito, avuto particolare riguardo alla dichiarazione della banca cedente;
-che l'obbligo di consegna dei documenti ex art. 119 TUB incontrava il limite del decennio;
-che le doglianze in merito alle illegittimità in tesi commesse nel corso dei rapporti di conto corrente erano articolate in maniera del tutto arbitraria;
-che la perizia di parte era priva di valore probatorio;
-che nel caso di specie non era stato superato il tasso soglia antiusura e le clausole erano valide;
-che, comunque, l'eccezione in merito all'usura appariva generica. Con decreto del 24/10/2024, il giudice, espletate le verifiche preliminari, confermava la data di udienza al 17/12/2024. Quindi, alla prima udienza del 17/12/2024, il giudice assumeva il procedimento in riserva sulle richieste, anche istruttorie delle parti. Con ordinanza riservata del 16/01/2025, il giudice disattendeva le richieste istruttorie avanzate da parte opponente e fissava udienza per la decisione al 13/05/2025, previa assegnazione del termine per il deposito degli scritti conclusionali, e, all'esito di tale udienza, tratteneva la causa in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE In rito, giova, preliminarmente, evidenziare che la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze di carattere documentale acquisite (v. infra, considerazioni che seguono), di talché deve trovare conferma l'ordinanza che ha fissato udienza per la decisione, non potendo trovare accoglimento le richieste istruttorie ribadite da parte opponente negli scritti conclusionali. Nel merito, vanno esaminati i singoli motivi di opposizione formulati da parte opponente.
pagina 2 di 7 1. SUL DIFETTO DI TITOLARITA' DEL CREDITO E/O DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA. In via preliminare, si osserva in fatto che, incontestata tra le parti la stipula del mutuo con Banca in data 21/05/2006, parte opposta ha prodotto in giudizio: Controparte_3
-avviso pubblicato in GU, parte II, n. 136 del 18/11/2023, attestante la cessione da Monte dei Paschi di Siena S.p.a. a dei crediti derivanti da rapporto di mutuo sorti nel Controparte_1 periodo compreso tra il 1988 e il 2022, nonché espresso avviso della possibilità di rivolgersi ai responsabili del trattamento dei dati personali mediante l'invio di una comunicazione agli indirizzi, anche email, ivi contemplati (v. doc. 3 nel fascicolo di parte opposta);
-dichiarazione della banca cedente in merito al fatto che l'esposizione debitoria maturata nei confronti, tra l'altro, dell'odierna opponente in relazione al mutuo Persona_3 stipulato con Banca Monte dei Paschi di Siena è stato ceduto alla con atto di Controparte_1 cessione di cui è stato dato avviso in GU, n. 136 del 18/11/2023 (v. doc. 4 nel fascicolo di parte opposta). Ritiene chi scrive che, ai fini del positivo accertamento della titolarità del rapporto soggettivo azionato in capo a parte opposta, deve essere considerato, in primo luogo, che nel caso di specie la tipologia del credito rientra nei parametri enunciati dall'avviso in GU sopra richiamato (v., sul punto, Cass., n. 4277/2023; il principio è stato ribadito da Cass., n. 29872 del 20/11/2024, alla stregua della quale è stato precisato che “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze”; nella giurisprudenza di merito, Corte di Appello Perugia, n. 159 del 19/03/2024, la quale, nel ritenere sufficiente l'assolvimento dell'onere della prova in punto di legittimazione mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione in GU, precisa, al contempo, la rilevanza da assegnare alla possibilità di verificare l'inclusione del credito mediante le indicazioni contenute in detto avviso) e, comunque in secondo luogo ed in via assorbente, che all'esito dell'accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nei termini sopra richiamati, detta prova è integrata in via presuntiva. Al riguardo, va richiamato in diritto l'orientamento recente della Suprema Corte che, con impostazione condivisa da chi scrive, ha affermato che la prova della cessione del credito, anche con riferimento alla questione dell'inclusione della posizione nella cessione, ben può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, la disponibilità del titolo, la dichiarazione della parte cedente, le scritture contabili etc. (Cass., n. 10200/2021, in motivazione;
sulla possibilità di utilizzare qualunque mezzo di prova anche indiziario in ragione dell'assenza di vincoli di forma in punto di prova della cessione del credito e sull'obbligo del giudice di procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto con valorizzazione degli elementi indiziari: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione, e Cass., n. 12007/2024; per la valorizzazione degli elementi presuntivi ai fini della prova dell'inclusione del credito in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte nella decisione sopra richiamata, si rimanda nella giurisprudenza di merito all'ampia motivazione di Tribunale di Napoli, 26/07/2022, nella parte in cui indica a tal fine la produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto e le relative scritture contabili, non pagina 3 di 7 mancando di evidenziare che “il relativo possesso non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione”; da ultimo, conforme, v. Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023; sulla ammissibilità della prova della cessione mediante elementi indiziari, v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 386 del 30/05/2024). In particolare, la Suprema Corte ha recentemente chiarito che “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito” (Cass., n. 8331 del 30/03/2025, in motivazione). Nel caso di specie, all'evidenza, sussistono elementi gravi, precisi e concordanti idonei ad essere valorizzati nell'ambito della presunzione ex art. 2729 c.c., tenuto conto della sussumibilità della fattispecie negli elementi presi in considerazione dall'avviso pubblicato in GU e, altresì, della dichiarazione della cedente, trattandosi di elementi la cui disponibilità si giustifica solamente in ragione della titolarità del rapporto controverso. Sul punto, preme precisare che la decisione della Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023 efficacemente evidenzia che la dichiarazione del cedente è dotata di pregnante rilievo probatorio nella misura in cui la stessa non ha alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria, quale quella del venir meno di un credito in conseguenza dell'atto traslativo. Dunque, tenuto conto, al contempo, del fatto che la pubblicazione in GU dell'avviso di cessione in blocco ha proprio la finalità di esonerare il creditore dall'obbligo di comunicazione al singolo debitore ceduto dell'atto traslativo (Cass., n. 20495/2020), segue il rigetto del motivo di opposizione formulato, non risultando necessaria l'acquisizione della documentazione di cui all'art. 210 c.p.c.
2.SULLE ULTERIORI DOGLIANZE SVOLTE NEL MERITO.
Con riferimento alla stipula del mutuo per estinguere posizioni debitorie pregresse e ottenere una garanzia ipotecaria del credito, preme osservare in fatto che l'assunto risulta privo di specifici riscontri probatori e, in ogni caso, è infondato nel merito. Sul punto, va osservato, in termini generali, che la destinazione delle somme mutuate alla estinzione di esposizione debitorie pregresse non appare di per sé censurabile, posto che il ricorso al credito ben può costituire strumento di ristrutturazione del debito e, per tale ragione riguardare debiti scaduti, “involgendo ambiti di diffusa economia reale e meritevolezza causale”, quale quella di assicurare ulteriori disponibilità al debitore (Cass., n. 5087/2016 in motivazione;
sull'esclusione di automatismi in ordini alla nullità, nella giurisprudenza di merito: Tribunale Palermo, 5/06/2018; Tribunale Taranto, 16/11/2012; e, in tema di mutuo fondiario, Appello Perugia, 13/10/2017; Corte di Appello Perugia, sentenza n. 475 del 3/07/2024 e sentenza n. 856 del 12/12/2024). In particolare, va richiamata la recente decisione della Suprema Corte secondo la quale “il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per
pagina 4 di 7 l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (Cass., n. 23149/2022). Da ultimo, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito che, per un verso, “con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è, dunque, da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita;
e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile” e, per altro verso, “la destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità ─ salvo l'accertamento di peculiari condotte delittuose ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità (cfr. Cass. n. 26248 del 2024; n. 4376 del 2024; n. 16706 del 2020) ─ essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento [art. 2 l. 8 agosto 1977 n.
546; art. 43 d.l. 18 novembre 1966 n. 976 (convertito dalla l. 23 dicembre 1966, n. 1142); art. 16 r.d.l. 15 aprile 1926, n. 765]. 11. Ciò, certo, non esclude che, in concreto, il c.d. mutuo solutorio possa mascherare un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento. Una tale finalizzazione dell'operazione rileva però sotto il profilo dell'inefficacia (revocatoria ordinaria o fallimentare), non dell'invalidità, non verificandosi alcuna violazione di norme imperative” (Cass., Sez. Un., n. 5841/2025, in motivazione). Segue il rigetto del motivo di opposizione formulato. Per quanto concerne, poi, la doglianza relativa all'applicazione di poste non dovute perché illegittime sui contratti di conto corrente indicati in opposizione, per complessivi euro 20.598,62, occorre, in primo luogo, osservare il difetto di legittimazione dell'odierna opponente a dolersi delle illegittimità in tesi intervenute su rapporti contrattuali intrattenuti da soggetti terzi ossia da (n. 4609.53), e da (n. 5266.13). Persona_2 Persona_3
Per quanto concerne, poi, il rapporto di conto corrente intrattenuto dall'odierna opponente (n. 5217.65), occorre, preliminarmente, evidenziare che dalla perizia di Parte_1 parte, notoriamente priva di valore probatorio (Cass., n. 1614/2022), risultano individuate poste illegittime per complessivi euro 4.136,09 (di cui euro 1.474,00 a titolo di interessi usurari, euro 673,19 a titolo di interessi anatocistici, euro 646,95 a titolo di c.m.s., euro 688,98 a titolo di interessi attivi, euro 337,50 a titolo di spese ed euro 315,47 a titolo di “ristorno delta interessi”), a fronte di un precetto notificato per l'importo di euro 55.868,66. Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale il correntista che agisca in giudizio è onerato di allegare a monte e di provare a valle le contestazioni sollevate (Cass., n. 7501/2012; Cass., n. 9201/2015, in motivazione;
Cass., n. 28945/2017, in motivazione;
Cass., n. 500/2017, in motivazione;
Cass., n. 9201/2015, in motivazione), ad eccezione dell'ipotesi in cui alleghi la mancata stipula in forma scritta delle condizioni contrattuali, che determina l'onere dell'istituto bancario che alleghi la circostanza contraria dell'intervenuta stipula produrre il contratto completo in tutte le sue parti, poiché altrimenti operando il correntista sarebbe gravato della prova di un fatto negativo, ipotesi non ricorrente nel caso di specie in cui proprio la richiesta di documentazione contrattuale conferma l'avvenuta stipula in forma scritta (Tribunale di Spoleto, 20/06/2017, in il caso.it; v. anche Cass., n. 6480/2021).
pagina 5 di 7 In particolare, la Suprema Corte ha recentemente affermato che “In materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo” (Cass., n. 1550/2022; v. anche Cass., n. 33009/2019: “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione”) Ne consegue che le contestazioni svolte, ai fini della compensazione, non possono ritenersi provate, dovendosi, al contempo, aggiungere quanto alla problematica della mancata consegna dei documenti da parte della banca che tale contegno non può non essere valutato alla stregua del tempo trascorso dalla chiusura del contratto (30/09/2009 secondo quanto riportato dalla consulenza di parte) senza che la odierna opponente abbia assunto alcuna iniziativa giurisdizionale tesa al riconoscimento delle poste in tesi non dovute, tale non essendo all'evidenza la richiesta di documenti avanzata nel luglio del 2014 (v. doc. 6 del 1°/07/2014), se non nella presente sede in cui sono decorsi quasi 10 anni dalla richiesta dei documenti e quasi 15 anni dalla chiusura del conto. In particolare, ritiene chi scrive che la violazione da parte della banca dell'art. 119 TUB legittima il correntista ad avvalersi in giudizio dell'istanza ex art. 210 c.p.c., che, ove non ottemperato, conferisce al giudice ex art. 116 c.p.c. di trarre argomenti di prova a carico della parte che abbia disatteso l'ordine (in diritto, v. Cass., n. 2148/2017; precedente conforme, Cass., n. 15768/2004). Ciò chiarito, premesso che nel caso di specie l'adozione dell'ordine ex art. 210 c.p.c. non è stata richiesto da parte opponente in quanto la banca ha già evidenziato in sede stragiudiziale di non disporre la documentazione contabile (v. missiva di MPS datata 4/08/2014 nel fascicolo di parte opponente in cui si evidenzia che “non è stato possibile rintracciare la ridetta documentazione presso i nostri archivi”), risultando, pertanto, integrata una situazione equiparabile alla mancata ottemperanza all'ordine nella misura in cui la banca non ha consegnato la documentazione richiesta nella fase stragiudiziale poiché non disponibile, ritiene questo giudice che la mancata risposta all'istanza ex art. 119 TUB non consenta in alcun modo di ritenere provate le doglianze attoree sulla base della documentazione prodotta, risultando versata in atti esclusivamente una perizia di parte (v. doc. 4 nel fascicolo di parte opponente) e non anche gli estratti conto richiamati in tale sede, ragion per cui la CTU contabile richiesta presenterebbe all'evidenza carattere esplorativo e non può trovare ingresso nella presente sede (da ultimo, Cass., n. 8498/2025: “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti
o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”).
pagina 6 di 7 Sul punto, si richiama in diritto l'orientamento della Suprema Corte che, ribadita la rilevanza del contegno della banca in ordine alla mancata produzione dei documenti esclusivamente ex art. 116 c.p.c., ha escluso che configuri vizio di motivazione la mancata valorizzazione della produzione ai fini della decisione in punto di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio per gli accertamenti contabili, anche tenuto conto del fatto che “l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio è rimesso alla discrezionalità del giudice del merito e non può essere inteso come un mezzo che esoneri la parte dall'onere della prova dei fatti posti a fondamento della pretesa fatta valere in giudizio” (Cass., n. 10063/1998). Segue il rigetto dell'opposizione in ragione dell'infondatezza dei motivi di opposizione articolati. Spese di lite secondo soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, tenendo in considerazione l'effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando tra le parti in causa, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
-respinge l'opposizione;
-condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, liquidando le stesse in euro 5.000,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge. Così deciso il 12/06/2025 Scaduti i termini concessi. Il giudice Marzia Di Bari
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