Sentenza 2 marzo 1999
Massime • 1
Il contributo statale previsto, a favore dei consorzi per la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole di cui all'art. 10 della legge 15 ottobre 1981 n. 590, dall'art. 19 della legge n. 364 del 1970 nel testo novellato dall'art. 10, comma settimo, della legge n. 185 del 1992 (con cui è stato istituito un finanziamento obbligatorio ordinario di una gestione di interesse pubblico di enti cui è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato, determinandone la misura nella metà della spesa complessiva sostenuta per la gestione della cassa sociale costituita da tali consorzi per l'attuazione degli scopi sociali) ha presupposti preventivamente e rigidamente determinati ai fini sia dell'"an" che del "quantum" e quindi le relative controversie ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario, attenendo a posizioni di diritto soggettivo, mentre la giurisdizione del giudice amministrativo è esclusa anche sotto il profilo della giurisdizione esclusiva in tema di concessioni di beni o di servizi pubblici, di cui non sussistono i requisiti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/03/1999, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 2 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Prof. Antonio LA TORRE - Primo Presidente Agg.to -
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO PROVINCIALE FITOSANITARIO DI FERRARA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARCO GREZ, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANCARLO FANZINI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 6676/96 del Tribunale di BOLOGNA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/98 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Consorzio provinciale fitosanitario di Ferrara, con atto del 30 ottobre 1996, citò dinanzi al Tribunale di Bologna il Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali, chiedendone la condanna a pagargli la somma di £.65.115.171, con interessi di mora e ristoro del maggior danno ex art. 1224 cod.civ. a decorrere dalla data della domanda: premesso di essere un ente con personalità giuridica di diritto privato, costituito, à sensi delle L.L. 25.V.1970 n.364, 15.X.1981 n.590 e 14.11.1992 n.185, per la difesa delle produzioni agricole dagli eventi atmosferici, dedusse, per suffragare la pretesa, essergli dovuta la somma come sopra rivendicata per il titolo di cui all'art. 19, comma 2 lett. b), L.n.364 del 1970, e cioè come concorso dello Stato alla "alimentazione", per il 1995, della cassa separata da esso istante istituita per il perseguimento degli scopi sociali;
puntualizzò, al riguardo, che, competendogli, per la causale in argomento, un importo "commisurato alla metà della spesa complessiva sostenuta per la gestione della cassa sociale, accertata in via definitiva sulla base del relativo conto consuntivo", ed essendo stati i suoi costi di cui trattasi per l'anno suindicato di £.144.811.900, la p.a. convenuta, con decreto n. 101.037 del 29 maggio 1996, le aveva liqiudato solo £. 14.581.577 del tutto illegittimamente escludendo di dovere alcunché in relazione ad esborsi da esso deducenti effettuati nella gestione della cassa cennata per interessi passivi maturati nel secondo semestre del 1995, ed ingiustificatamente detraendo dai costi considerati l'importo di proventi mobiliari e di interessi attivi inerenti alla propria gestione ordinaria, come detto, separata da quella della cassa sociale surricordata.
In relazione al giudizio così instaurato, nel quale il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali si costituì prospettando il difetto di giurisdizione del giudice ex adverso adito e contestando il fondamento nel merito della domanda attorea, il Consorzio provinciale fitosanitario di Ferrara, con ricorso del 24 maggio 1997, ha chiesto a questa Sezioni unite, a mente dell'art.41 cod.proc.civ., il regolamento della giurisdizione, instando perché l'insorta vertenza venga dichiarata ricompresa nella sfera di attribuzioni giurisdizionali del giudice ordinario. Il Ministero per le politiche agricole contraddice il ricorso con controricorso del 20 giugno 1997, con il quale sostiene essere la causa riducibile nella giurisdizione del giudice amministrativo. L'ente ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Consorzio provinciale fitosanitario di Ferrara, ente privato operante per la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole di cui all'art. 10 L. 15.X.1981 n.590 (art. 10 L. 14.II.1992 n.185), ha introdotto, e coltiva, nel presente giudizio, come detto, istituito dinanzi al Tribunale di Bologna, una domanda intesa ad ottenere il pagamento della somma, asseritamente, dovutagli dal ministero controricorrente per il titolo previsto dall'art. 19, comma 2 lett. b), L.25.V.1970 n.364, nel testo vigente, risultante dalla novellazione disposta dall'art. 10, comma 7, L. n.185 del 1992, prec.cit.; ha chiesto, e chiede, cioè, la condanna della p.a. summenzionata ad onorare l'obbligo, impostole dalla norma considerata, di concorrere alla "alimentazione" della cassa separata da esso istante costituita à sensi del ripetuto art. 19, comma 1, L. n.364 del 1970, versandogli un importo commisurato alla metà
della spesa complessiva sostenuta per la gestione della cassa predetta, come accertata in via definitiva sulla base del relativo conto consuntivo.
Il Ministero per le risorse agricole ha contraddetto la pretesa considerata, innanzi tutto, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla relativa cognizione e sostenendo doversi intendere questa riservata al giudice amministrativo.
Di contro il consorzio ha chiesto a queste Sezioni unite il regolamento di giurisdizione, prospettando, in definitiva, essere i criteri di liquidazione del discusso contributo statuale prefissati dalla legge in termini tali da escludere qualsiasi potere discrezionale della p.a. erogatrice in ordine all'accertamento della relativa debenza e alla liquidazione del relativo importo;
competere, consequenzialmente, al giudice ordinario la giurisdizione sulle vertenze inerenti al contributo medesimo, tali vertenze avendo ad oggetto ragioni integranti diritti soggettivi.
Il Ministero controbatte la tesi dell'ente ricorrente, assumendo doversi ritenere devoluta, non già al giudice ordinario ma, a quello amministrativo la cognizione delle vertenze del genere di quella in esame, da un lato, perché, essendo dalla legge demandato alla p.a. il compito di determinare il contributo in argomento, e dipendendo la determinazione di questo da una valutazione discrezionale della stessa p.a., dette vertenze afferirebbero, non già a diritti ma, ad interessi legittimi;
dall'altro espletare i consorzi previsti dalla L. n.364 del 1970 e succ. mod. e integr. attività intesa alla tutela di un interesse pubblico, alla cui realizzazione avrebbe potuto provvedere anche lo Stato, ed essere, pertanto, gli enti considerati "assimilabili a concessionari ex lege di un pubblico servizio", sicché da ciò dovrebbe farsi discendere "che la competenza a conoscere delle controversie in relazione all'ammontare della contribuzione appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.
6.XII.1971 n.1034".
Delineati nei termini illustrati i confliggenti assunti, ai fini della posta questione di giurisdizione, soccorrono i seguenti rilievi.
Nella giurisprudenza di queste Sezioni unite è principio costante e consolidato in tema di obbligazioni della p.a. quello per il quale, allorché la legge reca una completa tipicizzazione del rapporto obbligatorio, e non lascia alla p.a. spazio alcuno per valutazioni discrezionali, anche di natura economica, la situazione dei beneficiari delle prestazioni oggetto del rapporto va qualificata come diritto soggettivo, di guisa che, anche quando formalmente la determinazione della prestazione debba risultare da un atto amministrativo, dovendo a questo riconoscersi funzione di mero accertamento della sussistenza del fatto dal quale derivano l'insorgenza del rapporto obbligatorio e il diritto del beneficiario, nonché di attribuzione a tale diritto dei requisiti della liquidità e della esigibilità, le regole comuni che disciplinano la giurisdizione ed i suoi limiti in tema di obbligazioni della p.a. portano a riconoscere al giudice ordinario pienezza di poteri accertativi sia prima che dopo l'emanazione dell'atto amministrativo (cfr., in merito, ex aliis, Cass. SS.UU. civ., sent. n.1572 del 18.IX.1970, id., sent. n.1009 del 14.III.1977, id., sent. n.7101 del 26.XI.1983, id., sent. n.5585 del 5.XI.1984).
In applicazione del principio enunciato, appunto, la prima Sezione di questa Corte, pronunciando in ordine al contributo dovuto alla cassa sociale dei consorzi del genere di quello ricorrente dalle province à sensi dell'art. 19, comma 2 n.2, L. 25.V.1970 n.364, nel testo originario, ha reiteratamente statuito che la norma considerata, nel prevedere che la cassa consortile dovesse essere "alimentata", fra l'altro, da un contributo provinciale della misura minima dell'1,50 per cento della produzione annua denunciata, ha configurato a carico delle amministrazioni provinciali una contribuzione ordinaria obbligatoria cui corrisponde un diritto soggettivo del consorzio che sorge quando si verificano i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla legge, mentre il provvedimento amministrativo di liquidazione assolve all'unica funzione di conferire al credito i requisiti della certezza e della liquidità (cfr., al riguardo, Cass. Sez. I civ., sent. n.6000 del 7.XI.1988, id., sent. n.11066 del 9.XI.1993).
Tanto premesso, giova osservare che l'art. 19, comma 2, L.25.V.1970 n.364, nel testo risultante dalla novellazione di cui all'art. 10 L. 14.II.1992 n.185, che opera nella fattispecie, per quanto qui rileva, recita che la cassa separata costituita dai consorzi per l'attuazione dei loro scopi istituzionali, di cui all'art. 10 L. 15.X.1981 n.590, "è alimentata annualmente a....., b) - dal concorso dello Stato commisurato alla metà della spesa complessiva sostenuta per la gestione della cassa sociale, accertata in via definitiva sulla base del relativo conto consuntivo......., c) - dai contributi concessi dalla regione o dalla provincia autonoma competente per territorio, d) - da eventuali contributi di altri enti pubblici o privati".
Orbene, dalla lettera della disposizione legislativa considerata si evince inequivocabilmente che l'obbligo dell'amministrazione statuale di contribuire alla "alimentazione" delle casse consortili cennate ed il diritto dei consorzi di riscuotere la corrispettiva sovvenzione sorgono ex lege al verificarsi dei presupposti della creazione degli enti consortili e della costituzione da parte di questi della cassa speciale destinata alla raccolta dei fondi da impiegare in vista del perseguimento delle finalità sociali;
che per la determinazione del contributo considerato, obbligato, è stabilito un parametro proporzionale fisso, ragguagliato all'entità della spesa inerente alla gestione della cassa "alimentata"; che la sovvenzione di cui trattasi, infine, ha carattere continuativo, perché è dovuta annualmente.
In un siffatto contesto, risalta all'evidenza che la legge non conferisce nessun potere discrezionale all'amministrazione dello Stato per ciò che concerne l'attribuzione, la determinazione della entità e l'individuazione dei periodi di debenza del contributo in argomento, e che, consequenzialmente, si è in presenza di una vera e propria contribuzione ordinaria e periodica, determinata nell'ammontare e finalizzata al finanziamento ordinario di una gestione di interesse pubblico alla quale non può non corrispondere una posizione dell'ente beneficiario da qualificarsi senz'altro come diritto soggettivo di credito, insorgente per il solo realizzarsi dei presupposti di fatto e di diritto normativamente previsti, mentre il provvedimento amministrativo di liquidazione ha mero carattere dichiarativo e ricognitivo, nel senso che svolge essenzialmente la funzione di attribuire al credito i connotati della liquidità e della esigibilità.
La conclusone raggiunta trova testuale conferma, d'altronde, nella netta distinzione che la norma surrichiamata pone fra il contributo in discorso e quelli di cui alle successive lettere c) e d), nelle quali si parla di contributi "concessi", e cioè erogati a discrezione da enti pubblici diversi dallo Stato, e di altri "eventuali", cioè spontanei, di altri enti, con palese riferimento a sovvenzioni non preventivamente e rigidamente determinate o determinabili nell'an o nel quantum.
Corollario di tutto quanto precede è che la domanda azionata dal Consorzio fitosanitario provinciale di Ferrara va ravvisata intesa ad ottenere accertamento ed attuazione, non già di un interesse ma, di un diritto di credito, e che, perciò, deve senz'altro escludersi che la relativa cognizione competa al giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità.
Nè nella fattispecie appare riscontrabile una vertenza in tema di concessione di beni o di servizi pubblici, riservata, di massima, alla cognizione del giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, ex art. 5, comma 1, L.
6.XII.1971 n.1034.
L'erogazione del contributo statale in argomento, di fatti, giusta quanto dianzi evidenziato, integra un finanziamento obbligatorio ordinario di una gestione di interesse pubblico previsto in via generale ed astratta dalla legge e non avente il titolo in provvedimenti amministrativi concreti ed in rapporti singolari di natura concessoria.
Specularmente, nell'acclarata ricorrenza nel caso in discorso di una controversia in ordine a diritti, deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
Nella ravvisata ricorrenza di giusti motivi, le spese del presente stadio processuale vengono compensate fra i contendenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e compensa le spese fra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 12 novembre 1998. Depositata in Cancelleria il 2/3/1999.