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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/04/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - II Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4932 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata l'[...] a [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliata in Pomigliano D'Arco (NA) alla via Nazionale C.F._1
delle Puglie – P.co Amici presso lo studio dell'Avv. Umberto De Filippo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO nato a [...] il [...], codice fiscale , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Pomigliano D'Arco (NA) alla Via Principe di Piemonte n. 287 presso lo studio degli avv.ti Giovanni Pipola e Felice Velleca che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
- resistente –
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 14.04.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.10.2024 la sig.ra premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con il sig. il 22.12.1987 in Casoria (NA) (atto n. 33 P.I dell'anno 1987 CP_1 Per_ del Comune di Casoria) e dalla cui unione nascevano quattro figli, (nato il [...]),
(nata il [...]), (nato il [...]) e (nata il [...]), Per_2 Per_3 Per_4
attualmente tutti maggiorenni ma di cui due ( e non ancora economicamente Per_3 Per_4
autosufficienti, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal coniuge.
Nello specifico la ricorrente chiedeva: pronunciarsi separazione personale dei coniugi con addebito, porre a carico del sig. a titolo di contributo per il proprio mantenimento un assegno CP_1
mensile di importo pari a 400,00 euro oltre ad assegno mensile per il mantenimento dei figli e di euro 800,00 (400,00 ciascuno) rivalutabili annualmente ed economicamente Per_3 Per_4
secondo gli indici Istat, spese straordinarie al 50%,vittoria di spese.
Si costituiva il resistente, il quale chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla ricorrente, rigetto delle domande di mantenimento, disporre la cessazione del suo obbligo al pagamento delle utenze della casa familiare, regolamentare dell'utilizzo della casa familiare di sua proprietà in proprio favore, vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 14.04.2025 le parti presenti personalmente dichiaravano di rinunciare alle domande di addebito nonché alle richieste economiche, anche in favore dei figli, in quanto maggiorenni ed economicamente indipendenti. Il Giudice, pertanto, riservava al collegio per la decisione.
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998;
Cass. Civ. n. 13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dalla ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc.
e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Null'altro va disposto avendo le parti rinunciato alle ulteriori domande.
Quanto alle spese, considerata la natura della controversia e le conclusioni congiunte, esse vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
b) compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola il 15.04.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - II Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4932 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata l'[...] a [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliata in Pomigliano D'Arco (NA) alla via Nazionale C.F._1
delle Puglie – P.co Amici presso lo studio dell'Avv. Umberto De Filippo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO nato a [...] il [...], codice fiscale , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Pomigliano D'Arco (NA) alla Via Principe di Piemonte n. 287 presso lo studio degli avv.ti Giovanni Pipola e Felice Velleca che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
- resistente –
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 14.04.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.10.2024 la sig.ra premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con il sig. il 22.12.1987 in Casoria (NA) (atto n. 33 P.I dell'anno 1987 CP_1 Per_ del Comune di Casoria) e dalla cui unione nascevano quattro figli, (nato il [...]),
(nata il [...]), (nato il [...]) e (nata il [...]), Per_2 Per_3 Per_4
attualmente tutti maggiorenni ma di cui due ( e non ancora economicamente Per_3 Per_4
autosufficienti, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal coniuge.
Nello specifico la ricorrente chiedeva: pronunciarsi separazione personale dei coniugi con addebito, porre a carico del sig. a titolo di contributo per il proprio mantenimento un assegno CP_1
mensile di importo pari a 400,00 euro oltre ad assegno mensile per il mantenimento dei figli e di euro 800,00 (400,00 ciascuno) rivalutabili annualmente ed economicamente Per_3 Per_4
secondo gli indici Istat, spese straordinarie al 50%,vittoria di spese.
Si costituiva il resistente, il quale chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla ricorrente, rigetto delle domande di mantenimento, disporre la cessazione del suo obbligo al pagamento delle utenze della casa familiare, regolamentare dell'utilizzo della casa familiare di sua proprietà in proprio favore, vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 14.04.2025 le parti presenti personalmente dichiaravano di rinunciare alle domande di addebito nonché alle richieste economiche, anche in favore dei figli, in quanto maggiorenni ed economicamente indipendenti. Il Giudice, pertanto, riservava al collegio per la decisione.
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998;
Cass. Civ. n. 13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dalla ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc.
e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Null'altro va disposto avendo le parti rinunciato alle ulteriori domande.
Quanto alle spese, considerata la natura della controversia e le conclusioni congiunte, esse vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
b) compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola il 15.04.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)