Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 03/12/2024, n. 30945
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Ordinanza 3 dicembre 2024

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In tema di accertamento tributario, la mancanza della sottoscrizione dell'addetto postale non assume rilevanza ai fini della validità della notifica, per la quale è richiesto l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, poiché la presenza sul frontespizio della ricevuta del timbro dell'addetto alle poste e del timbro postale è idonea a garantire la sicura riferibilità dell'attività di spedizione della raccomandata informativa alle poste e, per esse, al singolo addetto che ha curato gli incombenti della notificazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 03/12/2024, n. 30945
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30945
    Data del deposito : 3 dicembre 2024

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