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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/06/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa Angela Vitarelli, all'udienza 13.6.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA mediante deposito contestuale della stessa, nella causa civile iscritta al n. 10540/2024 R.G.L vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Dibitonto Marco Parte_1
RICORRENTE
E
, Controparte_1 [...]
, IN Controparte_2
PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, con la rappresentanza e la difesa ex art. 417 bis c.p.c. del dott. Vito Alfonso
RESISTENTE
OGGETTO: TA elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (Art. 1, comma 121, legge 13.07.2015 n. 107)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 27.11.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto di aver prestato servizio in qualità di docente, presso vari istituti scolastici, in forza di contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2022/2023, in forza di plurimi contratti temporanei con durata complessiva superiore a 180 giorni, nell'anno scolastico 2023/2024, e di essere attualmente in servizio, nel corrente anno scolastico 2024/2025, in forza di contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche.
Ha censurato l'operato del laddove non ha erogato, per i Controparte_1 suddetti periodi di lavoro, la TA elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (c.d.
TA NT) riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona
Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari.
Ha chiesto, pertanto, al giudice adito di accertare e dichiarare il diritto all'ottenimento del beneficio della TA NT per gli anni scolastici indicati in ricorso e, per l'effetto, condannare il
[...]
all'erogazione del relativo bonus economico corrispondente ad euro Controparte_1
500,00 per ciascun anno scolastico in cui ha lavorato, e quindi per complessivi euro 1.500,00, con condanna del alla refusione delle spese di lite da distrarsi. Controparte_1
2. Il , ritualmente costituitosi, ha eccepito che non può esservi Controparte_1 riconoscimento del beneficio per l'anno scolastico 2023/2024, in quanto la supplenza non copre la durata delle attività didattiche, trattandosi di incarichi brevi che, complessivamente, terminano prima del 30 giugno.
Con ordinanza del 23.5.2025 è stata posta alle parti la questione relativa al frazionamento del credito, alla luce dei principi di cui alle SSUU n. 7299/2025.
L'odierna udienza è stata tenuta con le modalità di cui in epigrafe. Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
3. Nel merito la domanda attorea è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
Preliminarmente appare utile ricostruire il quadro normativo di riferimento. L'art. 35 della
Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.
In questa prospettiva, Il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007 conferisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie.
(…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla
Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la TA elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La TA, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_3
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla TA non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La disposizione innanzi richiamata riconosce, dunque, la TA elettronica per l'aggiornamento e la formazione, avente un importo nominale annuo di euro 500,00, ai soli docenti di ruolo.
Nel dare attuazione alla previsione normativa di rango primario è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che, nell'identificare i “beneficiari della carta”, ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, chiarendo – all'art. 3 – che la relativa platea è composta dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, già dalla lettura in sequenza delle disposizioni appena richiamate, che:
- la TA NT costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti;
- la formazione costituisce elemento essenziale nell'attività lavorativa dei docenti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato.
Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la “TA NT”, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta – peraltro di rilevanza centrale e costituzionale in quanto tesa allo sviluppo della formazione e dell'istruzione del corpo docenti e, quindi, tramite esso, della popolazione – e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione.
Peraltro, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della “TA Docente” anche docenti assunti con contratto a tempo parziale – che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale.
Ne consegue, quindi, l'illegittimità della determinazione assunta con il D.P.C.M. n. 32313/2015 nella parte in cui ha escluso dai destinatari dell'attribuzione della TA NT i docenti assunti con contratto a tempo determinato, con conseguente disapplicazione della stessa e riconoscimento del diritto azionato in questa sede.
Tale ricostruzione del quadro normativo ha trovato riscontro in rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno che comunitario.
E così con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “TA del docente” e i CP_4 relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.
Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della TA NT il personale con contratto a CP_1
tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della TA e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
In questa direzione – soggiunge il Consiglio di Stato – “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della TA vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Del resto, “la TA del docente è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della TA anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della TA e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Ancora più recentemente della questione è stata investita la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al personale docente a tempo determinato di Controparte_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al CP_1 fine di sostenere la formazione continua dei docenti”.
In termini analoghi, peraltro, si è pronunciato il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 515/2022 del
24.03.2022 resa in fattispecie analoga alla presente e, ancora più recentemente, il Tribunale di
Marsala, con sentenza n. 803/2022 del 7.09.2022.
Peraltro, l'interpretazione che equipara anche con riferimento alla TA NT la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo appare in linea anche con i principi affermati costantemente dalla Corte di Giustizia Europea, in relazione ad alcune note questioni come quella concernete il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione. Così, ad esempio, la decisione della Corte di Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C-456/09, Iglesias in cui si afferma che: Per_1 Per_2
“un'indennità per anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto
1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro”. Del resto, sempre in materia di anzianità di servizio, ma affermando un principio che presenta sicuramente dei profili di connessione con la questione in esame, la Corte di Cassazione, con la nota sentenza della Suprema Corte n. 31149/2019, ha affermato che: “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”. Secondo i principi affermati dalla Suprema
Corte, in particolare, occorre verificare che non vi siano in concreto ragioni che giustifichino la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato, come ad esempio, lo svolgimento di compiti e mansioni non del tutto assimilabili a quelle svolte dai docenti assunti a tempo indeterminato.
Nel caso di specie, nulla è stato provato che possa giustificare il diverso trattamento dei docenti e ciò ancora di più se si considera che viene in rilievo la formazione e l'aggiornamento del docente che non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. A ragionare diversamente, infatti, si dovrebbe ipotizzare che l'attività svolta dai docenti c.d. precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento del personale docente, il che certamente risulterebbe irragionevole e in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e finirebbe, in definitiva, anche con il ledere irrimediabilmente il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, considerando che si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro;
il che, evidentemente, non è concepibile senza che si dia luogo ad una inammissibile disparità di trattamento.
Tale ricostruzione trova sostanziale conferma nella recentissima decisione della Corte di Cassazione del 4-27.10.2023 resa in tema di TA docenti.
Com'è noto, con ordinanza del 24.04.2023 il Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, nell'ambito di un giudizio teso al riconoscimento della cd. TA docenti a docenti non di ruolo, ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione, ponendo una serie di questioni che partono da quella principale, inerente la sussistenza o meno del riconoscimento di tale diritto e si estendono a quelle connesse e consequenziali (modalità di riconoscimento del diritto, natura retributiva o risarcitoria della prestazione, termine prescrizionale, riconoscibilità o meno per rapporti di breve durata e individuazione della durata minima del rapporto per poter riconoscere il diritto).
Con decreto del 29-30.05.2023, il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale e ha rimesso la questione interpretativa alla Sezione Lavoro della
Suprema Corte per l'enunciazione del relativo principio di diritto.
Con sentenza n. 29961/2023 del 4-27 ottobre 2023, la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La TA Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della TA Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della TA, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della TA Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della TA Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
I principi di diritto affermati dal Giudice di Legittimità appaiono condivisibili perché in linea con i principi comunitari innanzi richiamati.
Ancor più di recente, con specifico riferimento alle supplenze temporanee diverse da quelle ex art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, per le quali, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il beneficio in questa sede rivendicato, la Corte di Appello di Bari – Sezione Lavoro, nella sentenza n. 176/2025 pubbl. il 28/03/2025, ha avuto modo di affermare alcuni condivisibili principi applicabili anche alla presente fattispecie.
Ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. si richiamano i passaggi motivazionali di interesse della decisione in questione: “...7. Considerazioni diverse vanno invece svolte con riferimento all'annualità
2019/2020, (nella quale al è stato stipulato un unico, continuativo, contratto di supplenza CP_5 temporanea, ma al di fuori del parametro di copertura offerto dall'art. 4, commi 1 e 2, della legge n.
124/1999, specificamente per il periodo dal 14 gennaio 2020 al 30 giugno 2020 “a seguito di disponibilità del posto dopo il 31 dicembre” (come espressamente indicato nel relativo contratto acquisito in atti). Al riguardo giova premettere che la Prima Presidente della Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile, con decreto del 19 marzo 2024, la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. alla Corte di cassazione in relazione ad alcune questioni inerenti il diritto a beneficiare della “TA elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, tra cui specificamente le c.d. supplenze brevi, stipulate, in determinate condizioni, al di fuori dei presupposti normativi sopra indicati, ha fornito coordinate chiarificatrici che questa Corte ritiene pienamente condivisibili.
Anzitutto, è stata ribadita la differenza strutturale e fisiologica tra le supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 124 del 1999 e quelle dei commi precedenti, richiamando l'orientamento avallato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 7 novembre 2016, n. 22552 al fine di esaminare le ipotesi di abuso nel ricorso ai contratti a tempo determinato in ambito scolastico in violazione alla Direttiva 1999/70/CE.
Già in tale sentenza, alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore, la Suprema
Corte ha precisato la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1
e 2 della legge n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi, stabilendo (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto (art. 4, comma 2, l. cit.), l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, CP_1
quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”.
Componendo questi principi con quelli già enunciati nella sopra citata sentenza n. 29961/2023, si ricavano – e sono stati espressamente ribaditi dalla Prima Presidente della Cassazione – criteri orientativi univoci per dirimere le ulteriori questioni controverse, quale quella delle supplenze temporanee.
È stato, invero, ribadito che la spettanza della TA docente anche ai docenti non di ruolo titolari di contratti per supplenze fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche, si giustifica “in quanto anche per essi è ravvisabile la connessione temporale, ricavabile da vari indici, che il legislatore ha inteso stabilire tra lo specifico strumento di formazione costituito da detta TA docente ed il carattere annuale della didattica”, giacché “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
La necessità di rimuovere la discriminazione subita si impone, pertanto, perché sulla base di precisi parametri normativi si può riscontrare una prestazione pienamente comparabile a quella dei docenti di ruolo nel caso di docenti precari titolari di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”.
Per contro, nella ricerca di “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”, è stata esclusa l'idoneità di criteri “calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”, poiché “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”.
Su questo crinale di indagine, come sopra evidenziato – e, per l'appunto, valorizzato dalla Prima
Presidente – “la connessione dell'attribuzione della TA ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
Alla stregua di queste premesse ermeneutiche, il decreto di inammissibilità del rinvio pregiudiziale ha tracciato una netta linea di confine, sviluppando quanto evidenziato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29961/2023: “8.1 La scelta operata dal legislatore è stata particolarmente valorizzata nella sentenza n. 29961 del 2023 laddove si afferma da un lato che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la TA Docente, alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate”.
8.2 La Corte ha aggiunto che ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni “specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica"”.
Con la conseguenza che per tali tipologie di incarico non si possa ravvisare una situazione comparabile sulla base del contesto normativo di riferimento e che, in assenza di effettiva discriminazione – nozione che postula, per l'appunto, la possibilità di assimilare situazioni regolate in modo differente – non si possa disapplicare la normativa interna e attribuire per le supplenze temporanee, anche qualora protrattesi per più di 180 giorni nello stesso istituto e sulla stessa cattedra, il benefico postulato dalla parte ricorrente per gli anni scolastici in questione.
In definitiva “Il quadro di riferimento appare, in conclusione, composito ed esauriente pur se nella pronuncia si enuncia espressamente che rimangono questioni irrisolte (proprio quelle relative alle supplenze temporanee) in quanto non oggetto di quel giudizio, non sussistendo una effettiva discriminazione” (cfr. punto 8.3 del decreto presidenziale del 19 marzo 2024).
Tanto premesso, secondo questa Corte, una corretta opzione ermeneutica può allora condurre alla conclusione secondo la quale può integrare una minima prospettiva “annuale” della didattica,
l'incarico temporaneo che sia conferito entro il 31 dicembre e fino al 30 giugno di ciascun anno, ossia fino al termine delle attività didattiche, requisito quest'ultimo a parere di questa Corte ineludibile, e che abbia una durata, ancorchè frazionata purchè continuativa sulla stessa cattedra di insegnamento presso lo stesso istituto, di almeno 180 giorni con la precisazione che il termine di 180 giorni non rileva qui quale residuato analogico proveniente da altre norme (p.e. sulla ricostruzione di carriera), bensì quale misura minima idonea ad assicurare la soglia di rilevanza della supplenza. Entro tali coordinate una tale didattica può ritenersi “annuale” - nel senso precisato dalla Suprema
Corte - ed in tal guisa equiparabile a quelle derivanti dalle supplenze di cui all'art. 4 commi 1 e 2 l.
124/1999.
Nel caso in esame, la supplenza temporanea per l'anno scolastico 2019/2020 conferita al sfugge CP_5
a tale equiparazione in quanto sebbene avente termine al 30 giugno non risulta conferita entro il 31 dicembre e neppure si è protratta oltre i 180 giorni (ma solo per 167 giorni) sicchè non possono ritenersi sussistenti analoghe “condizioni di impiego” rispetto ai contratti di cui all'art. 4, commi 1 e
2, della legge n. 124/1999.
Non essendo stata nemmeno profilata una eventuale violazione commessa dall'amministrazione scolastica nel conferimento dell'incarico di supplenza oggetto di controversia, la domanda relativa all'anno scolastico 2019/2020 va, in definitiva, rigettata...".
Ed invero, alla luce dei principi indicati alla Cassazione e della Corte Territoriale, si osserva che, per quanto attiene alla durata del rapporto di lavoro, il ricorrente, avendo debitamente documentato di aver svolto supplenza fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) nell'anno scolastico
2022/2023 e di essere attualmente in servizio, nel corrente anno scolastico 2024/2025, sempre in forza di contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, vede riconosciuto il proprio diritto alla TA docenti.
Relativamente, invece, all'anno scolastico 2023/2024, invece, risulta fondata l'eccezione sollevata dal in quanto l'esame della documentazione in atti consente di rilevare che le supplenze CP_1
temporanee svolte dal ricorrente dal 23.9.2023 al 20.6.2024, pur essendo continuative ed essendo state svolte presso lo stesso istituto scolastico (Istituto Comprensivo Bovino – Via dei Mille di
Bovino, per n. 14 ore di lezione presso l'Istituto Rossomandi) e sulla stessa cattedra, per un totale di
272 giorni, terminano prima del 30 giugno. Difettando, pertanto, il requisito ineludibile secondo la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Bari, il diritto azionato non può essere riconosciuto, trattandosi di situazione di fatto non equiparabile a quelle che per le quali, secondo la Corte di
Cassazione e la Corte Territoriale, va riconosciuto il beneficio rivendicato.
Per quanto attiene, poi, la condizione delle parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla TA NT (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) -, deve rilevarsi il ricorrente sia ancora “interno” al sistema delle docenze scolastiche, da intendersi, come chiarito dal Giudice di Legittimità, come riferito ai docenti “iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, avendo versato in atti il contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche relativo al corrente anno scolastico 2024/2025.
Alla luce di ciò, considerato che è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente per il periodo prospettato nel ricorso, la domanda dell'odierna ricorrente va accolta e va dichiarato il suo diritto a ottenere il beneficio economico della cd. “TA del docente” e va riconosciuta la tutela di cui al punto 2) del citato dispositivo della decisione della Suprema Corte, ossia l'adempimento in forma specifica, con condanna del all'attribuzione in favore della CP_1
ricorrente della TA Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto ( per ciascuna annualità pari ad € 500,00), oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4. Si stima equo ed opportuno compensare le spese di lite, liquidate come da dispositivo che segue, applicato l'aumento percentuale del 10% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, nella misura di CP_ 1/3, ponendo la restante quota a carico dell' resistente, con attribuzione al procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta nell'atto introduttivo.
Tanto poiché parte ricorrente ha introdotto un precedente giudizio con ricorso depositato in data
28.5.2023 (iscritto al n. 4524/2023 R.G.L., definito con sentenza n. 195/2024 del 18.1.2024) per il riconoscimento del medesimo beneficio per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022 e ben avrebbe potuto, già in quella sede, chiedere ed ottenere il beneficio economico della
TA del Docente anche per l'anno scolastico 2022/2023, avendo, tra l'altro, depositato con quel ricorso il contratto relativo all'anno scolastico in questione per provare l'attualità di servizio.
Ciò tenuto conto sia della circostanza che la maturazione del diritto al beneficio sorge con la stipula del contratto di supplenza (per l'annualità in questione, dunque, è maturato il 14.10.2022, ben prima dell'introduzione del giudizio iscritto al n. 4524/2023 R.G.L.), e non al momento della sua cessazione, sia che a mente dell'art. 5, comma 3, D.P.C.M. 28 novembre 2016, “3. A partire dall'anno scolastico
2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente di fruire del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
-condanna il all'accredito della somma di euro 1.000,00, oltre Controparte_1 interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, sulla carta elettronica a generarsi per gli anni scolastici
2022/2023 e 2024/2025;
- liquida le spese di lite in complessivi euro 353,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, che compensa nella misura di 1/3, ponendo la
CP_ restante quota a carico dell' resistente, con distrazione.
Foggia, 13.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Angela Vitarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa Angela Vitarelli, all'udienza 13.6.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA mediante deposito contestuale della stessa, nella causa civile iscritta al n. 10540/2024 R.G.L vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Dibitonto Marco Parte_1
RICORRENTE
E
, Controparte_1 [...]
, IN Controparte_2
PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, con la rappresentanza e la difesa ex art. 417 bis c.p.c. del dott. Vito Alfonso
RESISTENTE
OGGETTO: TA elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (Art. 1, comma 121, legge 13.07.2015 n. 107)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 27.11.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto di aver prestato servizio in qualità di docente, presso vari istituti scolastici, in forza di contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2022/2023, in forza di plurimi contratti temporanei con durata complessiva superiore a 180 giorni, nell'anno scolastico 2023/2024, e di essere attualmente in servizio, nel corrente anno scolastico 2024/2025, in forza di contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche.
Ha censurato l'operato del laddove non ha erogato, per i Controparte_1 suddetti periodi di lavoro, la TA elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (c.d.
TA NT) riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona
Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari.
Ha chiesto, pertanto, al giudice adito di accertare e dichiarare il diritto all'ottenimento del beneficio della TA NT per gli anni scolastici indicati in ricorso e, per l'effetto, condannare il
[...]
all'erogazione del relativo bonus economico corrispondente ad euro Controparte_1
500,00 per ciascun anno scolastico in cui ha lavorato, e quindi per complessivi euro 1.500,00, con condanna del alla refusione delle spese di lite da distrarsi. Controparte_1
2. Il , ritualmente costituitosi, ha eccepito che non può esservi Controparte_1 riconoscimento del beneficio per l'anno scolastico 2023/2024, in quanto la supplenza non copre la durata delle attività didattiche, trattandosi di incarichi brevi che, complessivamente, terminano prima del 30 giugno.
Con ordinanza del 23.5.2025 è stata posta alle parti la questione relativa al frazionamento del credito, alla luce dei principi di cui alle SSUU n. 7299/2025.
L'odierna udienza è stata tenuta con le modalità di cui in epigrafe. Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
3. Nel merito la domanda attorea è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
Preliminarmente appare utile ricostruire il quadro normativo di riferimento. L'art. 35 della
Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.
In questa prospettiva, Il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007 conferisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie.
(…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla
Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la TA elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La TA, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_3
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla TA non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La disposizione innanzi richiamata riconosce, dunque, la TA elettronica per l'aggiornamento e la formazione, avente un importo nominale annuo di euro 500,00, ai soli docenti di ruolo.
Nel dare attuazione alla previsione normativa di rango primario è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che, nell'identificare i “beneficiari della carta”, ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, chiarendo – all'art. 3 – che la relativa platea è composta dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, già dalla lettura in sequenza delle disposizioni appena richiamate, che:
- la TA NT costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti;
- la formazione costituisce elemento essenziale nell'attività lavorativa dei docenti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato.
Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la “TA NT”, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta – peraltro di rilevanza centrale e costituzionale in quanto tesa allo sviluppo della formazione e dell'istruzione del corpo docenti e, quindi, tramite esso, della popolazione – e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione.
Peraltro, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della “TA Docente” anche docenti assunti con contratto a tempo parziale – che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale.
Ne consegue, quindi, l'illegittimità della determinazione assunta con il D.P.C.M. n. 32313/2015 nella parte in cui ha escluso dai destinatari dell'attribuzione della TA NT i docenti assunti con contratto a tempo determinato, con conseguente disapplicazione della stessa e riconoscimento del diritto azionato in questa sede.
Tale ricostruzione del quadro normativo ha trovato riscontro in rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno che comunitario.
E così con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “TA del docente” e i CP_4 relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.
Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della TA NT il personale con contratto a CP_1
tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della TA e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
In questa direzione – soggiunge il Consiglio di Stato – “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della TA vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Del resto, “la TA del docente è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della TA anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della TA e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Ancora più recentemente della questione è stata investita la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al personale docente a tempo determinato di Controparte_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al CP_1 fine di sostenere la formazione continua dei docenti”.
In termini analoghi, peraltro, si è pronunciato il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 515/2022 del
24.03.2022 resa in fattispecie analoga alla presente e, ancora più recentemente, il Tribunale di
Marsala, con sentenza n. 803/2022 del 7.09.2022.
Peraltro, l'interpretazione che equipara anche con riferimento alla TA NT la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo appare in linea anche con i principi affermati costantemente dalla Corte di Giustizia Europea, in relazione ad alcune note questioni come quella concernete il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione. Così, ad esempio, la decisione della Corte di Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C-456/09, Iglesias in cui si afferma che: Per_1 Per_2
“un'indennità per anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto
1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro”. Del resto, sempre in materia di anzianità di servizio, ma affermando un principio che presenta sicuramente dei profili di connessione con la questione in esame, la Corte di Cassazione, con la nota sentenza della Suprema Corte n. 31149/2019, ha affermato che: “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”. Secondo i principi affermati dalla Suprema
Corte, in particolare, occorre verificare che non vi siano in concreto ragioni che giustifichino la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato, come ad esempio, lo svolgimento di compiti e mansioni non del tutto assimilabili a quelle svolte dai docenti assunti a tempo indeterminato.
Nel caso di specie, nulla è stato provato che possa giustificare il diverso trattamento dei docenti e ciò ancora di più se si considera che viene in rilievo la formazione e l'aggiornamento del docente che non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. A ragionare diversamente, infatti, si dovrebbe ipotizzare che l'attività svolta dai docenti c.d. precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento del personale docente, il che certamente risulterebbe irragionevole e in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e finirebbe, in definitiva, anche con il ledere irrimediabilmente il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, considerando che si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro;
il che, evidentemente, non è concepibile senza che si dia luogo ad una inammissibile disparità di trattamento.
Tale ricostruzione trova sostanziale conferma nella recentissima decisione della Corte di Cassazione del 4-27.10.2023 resa in tema di TA docenti.
Com'è noto, con ordinanza del 24.04.2023 il Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, nell'ambito di un giudizio teso al riconoscimento della cd. TA docenti a docenti non di ruolo, ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione, ponendo una serie di questioni che partono da quella principale, inerente la sussistenza o meno del riconoscimento di tale diritto e si estendono a quelle connesse e consequenziali (modalità di riconoscimento del diritto, natura retributiva o risarcitoria della prestazione, termine prescrizionale, riconoscibilità o meno per rapporti di breve durata e individuazione della durata minima del rapporto per poter riconoscere il diritto).
Con decreto del 29-30.05.2023, il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale e ha rimesso la questione interpretativa alla Sezione Lavoro della
Suprema Corte per l'enunciazione del relativo principio di diritto.
Con sentenza n. 29961/2023 del 4-27 ottobre 2023, la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La TA Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della TA Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della TA, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della TA Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della TA Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
I principi di diritto affermati dal Giudice di Legittimità appaiono condivisibili perché in linea con i principi comunitari innanzi richiamati.
Ancor più di recente, con specifico riferimento alle supplenze temporanee diverse da quelle ex art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, per le quali, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il beneficio in questa sede rivendicato, la Corte di Appello di Bari – Sezione Lavoro, nella sentenza n. 176/2025 pubbl. il 28/03/2025, ha avuto modo di affermare alcuni condivisibili principi applicabili anche alla presente fattispecie.
Ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. si richiamano i passaggi motivazionali di interesse della decisione in questione: “...7. Considerazioni diverse vanno invece svolte con riferimento all'annualità
2019/2020, (nella quale al è stato stipulato un unico, continuativo, contratto di supplenza CP_5 temporanea, ma al di fuori del parametro di copertura offerto dall'art. 4, commi 1 e 2, della legge n.
124/1999, specificamente per il periodo dal 14 gennaio 2020 al 30 giugno 2020 “a seguito di disponibilità del posto dopo il 31 dicembre” (come espressamente indicato nel relativo contratto acquisito in atti). Al riguardo giova premettere che la Prima Presidente della Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile, con decreto del 19 marzo 2024, la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. alla Corte di cassazione in relazione ad alcune questioni inerenti il diritto a beneficiare della “TA elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, tra cui specificamente le c.d. supplenze brevi, stipulate, in determinate condizioni, al di fuori dei presupposti normativi sopra indicati, ha fornito coordinate chiarificatrici che questa Corte ritiene pienamente condivisibili.
Anzitutto, è stata ribadita la differenza strutturale e fisiologica tra le supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 124 del 1999 e quelle dei commi precedenti, richiamando l'orientamento avallato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 7 novembre 2016, n. 22552 al fine di esaminare le ipotesi di abuso nel ricorso ai contratti a tempo determinato in ambito scolastico in violazione alla Direttiva 1999/70/CE.
Già in tale sentenza, alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore, la Suprema
Corte ha precisato la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1
e 2 della legge n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi, stabilendo (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto (art. 4, comma 2, l. cit.), l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, CP_1
quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”.
Componendo questi principi con quelli già enunciati nella sopra citata sentenza n. 29961/2023, si ricavano – e sono stati espressamente ribaditi dalla Prima Presidente della Cassazione – criteri orientativi univoci per dirimere le ulteriori questioni controverse, quale quella delle supplenze temporanee.
È stato, invero, ribadito che la spettanza della TA docente anche ai docenti non di ruolo titolari di contratti per supplenze fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche, si giustifica “in quanto anche per essi è ravvisabile la connessione temporale, ricavabile da vari indici, che il legislatore ha inteso stabilire tra lo specifico strumento di formazione costituito da detta TA docente ed il carattere annuale della didattica”, giacché “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
La necessità di rimuovere la discriminazione subita si impone, pertanto, perché sulla base di precisi parametri normativi si può riscontrare una prestazione pienamente comparabile a quella dei docenti di ruolo nel caso di docenti precari titolari di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”.
Per contro, nella ricerca di “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”, è stata esclusa l'idoneità di criteri “calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”, poiché “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”.
Su questo crinale di indagine, come sopra evidenziato – e, per l'appunto, valorizzato dalla Prima
Presidente – “la connessione dell'attribuzione della TA ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
Alla stregua di queste premesse ermeneutiche, il decreto di inammissibilità del rinvio pregiudiziale ha tracciato una netta linea di confine, sviluppando quanto evidenziato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29961/2023: “8.1 La scelta operata dal legislatore è stata particolarmente valorizzata nella sentenza n. 29961 del 2023 laddove si afferma da un lato che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la TA Docente, alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate”.
8.2 La Corte ha aggiunto che ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni “specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica"”.
Con la conseguenza che per tali tipologie di incarico non si possa ravvisare una situazione comparabile sulla base del contesto normativo di riferimento e che, in assenza di effettiva discriminazione – nozione che postula, per l'appunto, la possibilità di assimilare situazioni regolate in modo differente – non si possa disapplicare la normativa interna e attribuire per le supplenze temporanee, anche qualora protrattesi per più di 180 giorni nello stesso istituto e sulla stessa cattedra, il benefico postulato dalla parte ricorrente per gli anni scolastici in questione.
In definitiva “Il quadro di riferimento appare, in conclusione, composito ed esauriente pur se nella pronuncia si enuncia espressamente che rimangono questioni irrisolte (proprio quelle relative alle supplenze temporanee) in quanto non oggetto di quel giudizio, non sussistendo una effettiva discriminazione” (cfr. punto 8.3 del decreto presidenziale del 19 marzo 2024).
Tanto premesso, secondo questa Corte, una corretta opzione ermeneutica può allora condurre alla conclusione secondo la quale può integrare una minima prospettiva “annuale” della didattica,
l'incarico temporaneo che sia conferito entro il 31 dicembre e fino al 30 giugno di ciascun anno, ossia fino al termine delle attività didattiche, requisito quest'ultimo a parere di questa Corte ineludibile, e che abbia una durata, ancorchè frazionata purchè continuativa sulla stessa cattedra di insegnamento presso lo stesso istituto, di almeno 180 giorni con la precisazione che il termine di 180 giorni non rileva qui quale residuato analogico proveniente da altre norme (p.e. sulla ricostruzione di carriera), bensì quale misura minima idonea ad assicurare la soglia di rilevanza della supplenza. Entro tali coordinate una tale didattica può ritenersi “annuale” - nel senso precisato dalla Suprema
Corte - ed in tal guisa equiparabile a quelle derivanti dalle supplenze di cui all'art. 4 commi 1 e 2 l.
124/1999.
Nel caso in esame, la supplenza temporanea per l'anno scolastico 2019/2020 conferita al sfugge CP_5
a tale equiparazione in quanto sebbene avente termine al 30 giugno non risulta conferita entro il 31 dicembre e neppure si è protratta oltre i 180 giorni (ma solo per 167 giorni) sicchè non possono ritenersi sussistenti analoghe “condizioni di impiego” rispetto ai contratti di cui all'art. 4, commi 1 e
2, della legge n. 124/1999.
Non essendo stata nemmeno profilata una eventuale violazione commessa dall'amministrazione scolastica nel conferimento dell'incarico di supplenza oggetto di controversia, la domanda relativa all'anno scolastico 2019/2020 va, in definitiva, rigettata...".
Ed invero, alla luce dei principi indicati alla Cassazione e della Corte Territoriale, si osserva che, per quanto attiene alla durata del rapporto di lavoro, il ricorrente, avendo debitamente documentato di aver svolto supplenza fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) nell'anno scolastico
2022/2023 e di essere attualmente in servizio, nel corrente anno scolastico 2024/2025, sempre in forza di contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, vede riconosciuto il proprio diritto alla TA docenti.
Relativamente, invece, all'anno scolastico 2023/2024, invece, risulta fondata l'eccezione sollevata dal in quanto l'esame della documentazione in atti consente di rilevare che le supplenze CP_1
temporanee svolte dal ricorrente dal 23.9.2023 al 20.6.2024, pur essendo continuative ed essendo state svolte presso lo stesso istituto scolastico (Istituto Comprensivo Bovino – Via dei Mille di
Bovino, per n. 14 ore di lezione presso l'Istituto Rossomandi) e sulla stessa cattedra, per un totale di
272 giorni, terminano prima del 30 giugno. Difettando, pertanto, il requisito ineludibile secondo la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Bari, il diritto azionato non può essere riconosciuto, trattandosi di situazione di fatto non equiparabile a quelle che per le quali, secondo la Corte di
Cassazione e la Corte Territoriale, va riconosciuto il beneficio rivendicato.
Per quanto attiene, poi, la condizione delle parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla TA NT (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) -, deve rilevarsi il ricorrente sia ancora “interno” al sistema delle docenze scolastiche, da intendersi, come chiarito dal Giudice di Legittimità, come riferito ai docenti “iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, avendo versato in atti il contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche relativo al corrente anno scolastico 2024/2025.
Alla luce di ciò, considerato che è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente per il periodo prospettato nel ricorso, la domanda dell'odierna ricorrente va accolta e va dichiarato il suo diritto a ottenere il beneficio economico della cd. “TA del docente” e va riconosciuta la tutela di cui al punto 2) del citato dispositivo della decisione della Suprema Corte, ossia l'adempimento in forma specifica, con condanna del all'attribuzione in favore della CP_1
ricorrente della TA Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto ( per ciascuna annualità pari ad € 500,00), oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4. Si stima equo ed opportuno compensare le spese di lite, liquidate come da dispositivo che segue, applicato l'aumento percentuale del 10% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, nella misura di CP_ 1/3, ponendo la restante quota a carico dell' resistente, con attribuzione al procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta nell'atto introduttivo.
Tanto poiché parte ricorrente ha introdotto un precedente giudizio con ricorso depositato in data
28.5.2023 (iscritto al n. 4524/2023 R.G.L., definito con sentenza n. 195/2024 del 18.1.2024) per il riconoscimento del medesimo beneficio per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022 e ben avrebbe potuto, già in quella sede, chiedere ed ottenere il beneficio economico della
TA del Docente anche per l'anno scolastico 2022/2023, avendo, tra l'altro, depositato con quel ricorso il contratto relativo all'anno scolastico in questione per provare l'attualità di servizio.
Ciò tenuto conto sia della circostanza che la maturazione del diritto al beneficio sorge con la stipula del contratto di supplenza (per l'annualità in questione, dunque, è maturato il 14.10.2022, ben prima dell'introduzione del giudizio iscritto al n. 4524/2023 R.G.L.), e non al momento della sua cessazione, sia che a mente dell'art. 5, comma 3, D.P.C.M. 28 novembre 2016, “3. A partire dall'anno scolastico
2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente di fruire del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
-condanna il all'accredito della somma di euro 1.000,00, oltre Controparte_1 interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, sulla carta elettronica a generarsi per gli anni scolastici
2022/2023 e 2024/2025;
- liquida le spese di lite in complessivi euro 353,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, che compensa nella misura di 1/3, ponendo la
CP_ restante quota a carico dell' resistente, con distrazione.
Foggia, 13.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Angela Vitarelli