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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 20/03/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5226/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON D E F I N I T I VA nella causa civile iscritta al n. 5226-2023 promossa con ricorso depositato in data 6/12/2023 da
(C.F.: ) cittadina italiana, nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24.04.1978, residente a [...], domiciliata ai fini del presente procedimento a Trieste, in viale XX Settembre n. 37, presso e nello studio dell'avv. Angela FILIPPI, (C.F.:
) che la rappresenta e difende C.F._2 Email_1
contro
(C.F.: ) cittadino italiano, nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
25.04.1978, residente a [...] domiciliato ai fini del presente procedimento in Trieste, Via Battisti n.8, presso e nello studio dell'avv. Miriam Modugno (C.F.
) che lo rappresenta e C.F._4 Email_2
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 06/12/2023 la signora ha chiesto al Tribunale Parte_1
di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il signor CP_1
a IA (TS), in data 20.06.2003 e regolarmente iscritto nei registri dello stato civile
[...]
del comune di IA con atto numero 9, parte I, anno 2003.
A tale fine ha esposto che dall'unione erano nati due figli a Trieste, il 31.10.2003 e Per_1
Per_
il 13.08.2007 entrambi con un ritardo cognitivo;
che i coniugi si sono separati con provvedimento del Tribunale di Trieste dd 13.03.2023 nel quale si prevedeva che la casa familiare, sita a IA in via Frausin n.8 fosse assegnata alla signora e che la figlia Parte_1
minore continuasse ad essere seguita per attività di sostegno e controllo dal Servizio Sociale del comune di residenza in collaborazione con i Servizi specialistici, anche al fine di dare seguito all'intervento educativo e di sostegno ai genitori nelle reciproche funzioni;
si disponeva, Per_ inoltre, l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza presso la madre, con facoltà per il padre di vederla almeno due giorni a settimana, oltre ad un sabato o una domenica a settimane alterne, con il monitoraggio del Servizio Sociale in collaborazione con i Servizi Specialistici;
che il signor avrebbe provveduto interamente ed in via esclusiva al mantenimento ordinario e CP_1
straordinario del figlio maggiorenne ma non ancora autonomo, con lui residente;
Per_1
ancora, che entrambi i genitori provvedessero direttamente al mantenimento ordinario della Per_ figlia nei rispettivi tempi di compresenza e che il sig. versasse ulteriormente CP_1
alla signora a titolo di contributo ordinario per il mantenimento della figlia la somma Parte_1 mensile di € 50,00 da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Trieste;
infine, l'assegno unico per i due figli sarebbe stato percepito da ciascuno dei genitori.
Nell'odierno ricorso introduttivo, la ricorrente, ha chiesto di porre a carico del padre un
Per_ contributo di euro 200,00 per il mantenimento della figlia
2.Il signor si è costituito in giudizio in data 28/03/2024 esponendo una diversa CP_1
narrazione dei fatti e comunque opponendosi al divorzio e al contributo al mantenimento di Per_
.
pagina 2 di 3 3. Il giudice ha sentito le parti tentando invano di pervenire con loro a conclusioni condivise;
a causa delle problematiche dei minori, entrambi sono seguiti dai Servizi sociali e da quelli specialistici di ASUGI, che hanno aggiornato il Tribunale sulle condizioni e gli effetti della presa in carico. All'udienza del 13 febbraio 2025 le procuratrici delle parti hanno evidenziato la necessità di definire con maggiore chiarezza la situazione della presa in carico di Per_ da parte dei Servizi competenti;
la difesa della signora ha comunque richiesto di Parte_1
pronunciare una sentenza parziale di divorzio;
il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. Il collegio riconosce che sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e che dalla separazione è trascorso orami molto tempo senza che alcuna comunione si sia ricostituita sebbene i genitori siano entrambi impegnati ad assolvere un ruolo reso vieppiù delicato dalle problematiche di salute dei minori.
Viene dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio, mentre per la trattazione della causa si richiama l'ordinanza emessa alla stessa udienza del 13 febbraio 2025
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così decide: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a IA (TS) da e Parte_1
in data 20.06.2003 e iscritto nei registri dello stato civile del comune di Controparte_1
IA con atto numero 9, parte I, anno 2003. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IA di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Richiama l'ordinanza dd 13/2/2025 per la prosecuzione della causa.
Trieste, 13/02/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON D E F I N I T I VA nella causa civile iscritta al n. 5226-2023 promossa con ricorso depositato in data 6/12/2023 da
(C.F.: ) cittadina italiana, nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24.04.1978, residente a [...], domiciliata ai fini del presente procedimento a Trieste, in viale XX Settembre n. 37, presso e nello studio dell'avv. Angela FILIPPI, (C.F.:
) che la rappresenta e difende C.F._2 Email_1
contro
(C.F.: ) cittadino italiano, nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
25.04.1978, residente a [...] domiciliato ai fini del presente procedimento in Trieste, Via Battisti n.8, presso e nello studio dell'avv. Miriam Modugno (C.F.
) che lo rappresenta e C.F._4 Email_2
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 06/12/2023 la signora ha chiesto al Tribunale Parte_1
di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il signor CP_1
a IA (TS), in data 20.06.2003 e regolarmente iscritto nei registri dello stato civile
[...]
del comune di IA con atto numero 9, parte I, anno 2003.
A tale fine ha esposto che dall'unione erano nati due figli a Trieste, il 31.10.2003 e Per_1
Per_
il 13.08.2007 entrambi con un ritardo cognitivo;
che i coniugi si sono separati con provvedimento del Tribunale di Trieste dd 13.03.2023 nel quale si prevedeva che la casa familiare, sita a IA in via Frausin n.8 fosse assegnata alla signora e che la figlia Parte_1
minore continuasse ad essere seguita per attività di sostegno e controllo dal Servizio Sociale del comune di residenza in collaborazione con i Servizi specialistici, anche al fine di dare seguito all'intervento educativo e di sostegno ai genitori nelle reciproche funzioni;
si disponeva, Per_ inoltre, l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza presso la madre, con facoltà per il padre di vederla almeno due giorni a settimana, oltre ad un sabato o una domenica a settimane alterne, con il monitoraggio del Servizio Sociale in collaborazione con i Servizi Specialistici;
che il signor avrebbe provveduto interamente ed in via esclusiva al mantenimento ordinario e CP_1
straordinario del figlio maggiorenne ma non ancora autonomo, con lui residente;
Per_1
ancora, che entrambi i genitori provvedessero direttamente al mantenimento ordinario della Per_ figlia nei rispettivi tempi di compresenza e che il sig. versasse ulteriormente CP_1
alla signora a titolo di contributo ordinario per il mantenimento della figlia la somma Parte_1 mensile di € 50,00 da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Trieste;
infine, l'assegno unico per i due figli sarebbe stato percepito da ciascuno dei genitori.
Nell'odierno ricorso introduttivo, la ricorrente, ha chiesto di porre a carico del padre un
Per_ contributo di euro 200,00 per il mantenimento della figlia
2.Il signor si è costituito in giudizio in data 28/03/2024 esponendo una diversa CP_1
narrazione dei fatti e comunque opponendosi al divorzio e al contributo al mantenimento di Per_
.
pagina 2 di 3 3. Il giudice ha sentito le parti tentando invano di pervenire con loro a conclusioni condivise;
a causa delle problematiche dei minori, entrambi sono seguiti dai Servizi sociali e da quelli specialistici di ASUGI, che hanno aggiornato il Tribunale sulle condizioni e gli effetti della presa in carico. All'udienza del 13 febbraio 2025 le procuratrici delle parti hanno evidenziato la necessità di definire con maggiore chiarezza la situazione della presa in carico di Per_ da parte dei Servizi competenti;
la difesa della signora ha comunque richiesto di Parte_1
pronunciare una sentenza parziale di divorzio;
il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. Il collegio riconosce che sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e che dalla separazione è trascorso orami molto tempo senza che alcuna comunione si sia ricostituita sebbene i genitori siano entrambi impegnati ad assolvere un ruolo reso vieppiù delicato dalle problematiche di salute dei minori.
Viene dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio, mentre per la trattazione della causa si richiama l'ordinanza emessa alla stessa udienza del 13 febbraio 2025
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così decide: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a IA (TS) da e Parte_1
in data 20.06.2003 e iscritto nei registri dello stato civile del comune di Controparte_1
IA con atto numero 9, parte I, anno 2003. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IA di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Richiama l'ordinanza dd 13/2/2025 per la prosecuzione della causa.
Trieste, 13/02/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3