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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/06/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 458 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. GIOVANETTI FRANCESCA (C.F. ) C.F._2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_2 C.F._3 dell'Avv. GIOVANETTI FRANCESCA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 11/03/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del loro figlio nato a [...] il [...], e per le relative questioni Per_1
economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi del minore:
1. Le premesse fanno parte integrante del presente ricorso congiunto.
2. I signori e , consapevoli che il figlio minorenne Parte_1 Parte_2 Persona_2
ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, sia con il padre sia con la madre, di ricevere cura ed educazione da parte di entrambi i genitori e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, dando atto che lo stesso ha un ottimo rapporto con entrambi i genitori e con le rispettive famiglie di appartenenza, intendono garantire al medesimo la piena attuazione del diritto alla bigenitorialità, nonché di godere dell'apporto affettivo e della vicinanza delle famiglie d'origine di entrambi .
3. Nel rispetto dello spirito e delle finalità sanciti dagli artt. 337 bis e ss. del Codice Civile i signori e concordano per l'affido condiviso del figlio minorenne Parte_1 Parte_2 Per_2
con collocamento alternato settimanale a rotazione annuale dei periodi presso ciascun
[...] genitore, quindi con il doppio domicilio del minorenne presso l'abitazione di ciascuno dei genitori ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute e con residenza presso la casa materna ai fini fiscali.
4. La casa familiare di esclusiva proprietà del signor sarà a lui assegnata. La signora Parte_2
lascerà entro la fine del mese di giugno 2025, con un minimo margine di tolleranza Parte_1
sulle tempistiche, la casa familiare di proprietà esclusiva del sig. per trasferirsi in altra Parte_2 abitazione già individuata e reperita e oggi in corso di ristrutturazione;
l'abitazione è sita in Riccione
(47838 RN) via Noli n. 5.
5. I signori e eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale Parte_1 Parte_2
in merito a questioni di ordinaria amministrazione, sulle quali ciascun genitore deciderà autonomamente nei periodi di permanenza del figlio presso di sé. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del figlio saranno, invece, assunte di comune accordo tra i genitori.
6. Il padre e la madre, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, potranno ciascuno vedere e tenere il figlio con sé, durante la settimana in cui è con l'altro genitore, due e/o tre giorni anche con Per_1
relativo pernottamento, in modo da garantire al minorenne una presenza continua e costante di entrambi i genitori.
pagina 2 di 5 7. Quanto alle vacanze scolastiche:
- Le vacanze natalizie, salvi diversi accordi fra i genitori, e con decorrenza a partire dal Natale dell'anno
2025 suddivise, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 31 dicembre compreso e dal 1 gennaio al 6 gennaio compreso;
i genitori si accorderanno, con congruo anticipo, sulla gestione della Vigilia di Natale e/o del pranzo/cena di Natale in modo che trascorra, indipendentemente dalla settimana di Per_1 collocazione presso il genitore, la Vigilia con un genitore e il giorno di Natale con l'altro;
- Le vacanze estive equamente suddivise con periodi più lunghi (anche di 2 settimane continuative) con entrambi i genitori. A tal proposito ciascun genitore dovrà comunicare all'altro, con un anticipo di almeno
20 (venti) giorni, ogni informazione utile relativa alla vacanza: data di partenza e data di ritorno, struttura/e alberghiera/e relativi riferimenti telefonici, spostamenti sul territorio;
- Le festività Pasquali, i genitori avranno la facoltà di tenere con sé il figlio per un periodo di due - tre giorni, comprendente, ad anni alterni, la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
8. La festa della mamma, in qualunque giorno cada, verrà trascorsa dal piccolo con la mamma, Per_1
e la stessa regola varrà per il padre per la festa del papà;
9. Resta comunque salvo il diritto dei genitori di discostarsi concordemente dalle modalità sopra riportate, purché ciò avvenga sempre nel rispetto delle primarie necessità e/o esigenze del figlio.
10.
Ritenuto che
il tipo di collocamento prescelto dai genitori è quello del collocamento alternato settimanale a rotazione annuale, con la previsione di tempi paritetici di permanenza del minore con i genitori, ne consegue l'obbligo per ciascun genitore dl provvedere al mantenimento diretto del figlio nei periodi di rispettiva permanenza ad eccezione delle spese di natura straordinaria per lo Per_1
stesso necessarie che dovranno comunque essere sostenute in misura del 50% da ciascun genitore, tenuto conto del Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del CNF e, sommariamente, da intendersi:
- spese scolastiche (tasse, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, gite scolastiche, mensa scolastica e/o del centro estivo, spese per eventuale ingresso anticipato e/o prolungato rispetto al normale orario scolastico, eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche);
- spese mediche e sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci, con esclusione di quelli da banco se non specificatamente prescritti, interventi chirurgici, spese ortodontiche e oculistiche);
- spese ludiche, sportive e ricreative (per le attività sportive compresa l'attrezzatura e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa, spese per eventuale centro estivo).
pagina 3 di 5 Le spese straordinarie dovranno essere tutte preventivamente concordate fra i genitori, ad eccezione di eventuali spese mediche e sanitarie urgenti e indifferibili, e saranno rimborsate nella misura prevista in narrativa, previa esibizione della documentazione giustificativa.
11. Il signor verserà quale ulteriore contributo al mantenimento del figlio minorenne Parte_2 la somma di € 100,00 (euro cento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da Per_1
versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente acceso presso la banca Credite Agricole intestato alla sig.ra IBAN [...]. Parte_1
12. L'assegno “UNICO” previsto per legge a favore di entrambi i genitori verrà percepito al 100% dalla sola signora all'uopo il sig. si impegna, oggi e per il futuro, a rinunciare Parte_1 Parte_2
al proprio 50% in favore della Sig.ra nonché a prestare la massima collaborazione (a solo titolo Parte_1
esemplificativo: produzione di eventuali documenti richiesti, firme ecc.) affinché ella possa percepire quanto dovuto e pattuito.
13. Le detrazioni fiscali per le spese per il figlio minorenne saranno detratte dai genitori dalle rispettive dichiarazioni dei redditi nella misura del 50% ciascuno.
14. I signori e si impegnano ed obbligano reciprocamente a tenere un Parte_1 Parte_2
comportamento corretto nei confronti del figlio e collaborativo nei confronti dell'altro genitore, utilizzando il massimo rispetto reciproco e facendo in modo che venga tutelata l'immagine dell'altro genitore, affinché il minore abbia per entrambi i genitori il medesimo affetto e la stessa considerazione.
I genitori si impegnano altresì a non coinvolgere il figlio minorenne in nuove frequentazioni Per_1
nel rispetto della sensibilità e del cambiamento emotivo che la nuova situazione genitoriale comporta per il bambino.
I genitori si impegnano, nell'eventualità di problematiche personali che possano ritenersi disturbanti per il minore a delegare l'altro genitore all'accudimento del figlio. Gli stessi si impegnano, altresì, a tenersi reciprocamente e costantemente informati circa le condizioni di salute e le esigenze del figlio, circa il suo andamento scolastico (voti, attività scolastiche, interessi) e le attività ludico -ricreative alle quali dovesse partecipare.
15. I signori e con la sottoscrizione del presente accordo, si ritengono Parte_1 Parte_2
soddisfatti di ogni pretesa, rinunciando ad ogni e qualsivoglia richiesta reciproca ulteriore rispetto alle questioni economiche precedenti. Con l'adempimento delle pattuizioni sopra concordate le parti danno atto di avere provveduto adeguatamente al mantenimento del figlio e di non avere reciproco diritto ad assegno di mantenimento essendo economicamente autosufficienti.
pagina 4 di 5 16. Con il presente atto i signori e si danno reciproco assenso/consenso Parte_1 Parte_2
al rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio, così come al rilascio dei predetti documenti in favore del figlio.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale nei confronti del figlio nato a [...] il [...], si attengano alle Per_1
condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. GIOVANETTI FRANCESCA (C.F. ) C.F._2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_2 C.F._3 dell'Avv. GIOVANETTI FRANCESCA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 11/03/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del loro figlio nato a [...] il [...], e per le relative questioni Per_1
economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi del minore:
1. Le premesse fanno parte integrante del presente ricorso congiunto.
2. I signori e , consapevoli che il figlio minorenne Parte_1 Parte_2 Persona_2
ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, sia con il padre sia con la madre, di ricevere cura ed educazione da parte di entrambi i genitori e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, dando atto che lo stesso ha un ottimo rapporto con entrambi i genitori e con le rispettive famiglie di appartenenza, intendono garantire al medesimo la piena attuazione del diritto alla bigenitorialità, nonché di godere dell'apporto affettivo e della vicinanza delle famiglie d'origine di entrambi .
3. Nel rispetto dello spirito e delle finalità sanciti dagli artt. 337 bis e ss. del Codice Civile i signori e concordano per l'affido condiviso del figlio minorenne Parte_1 Parte_2 Per_2
con collocamento alternato settimanale a rotazione annuale dei periodi presso ciascun
[...] genitore, quindi con il doppio domicilio del minorenne presso l'abitazione di ciascuno dei genitori ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute e con residenza presso la casa materna ai fini fiscali.
4. La casa familiare di esclusiva proprietà del signor sarà a lui assegnata. La signora Parte_2
lascerà entro la fine del mese di giugno 2025, con un minimo margine di tolleranza Parte_1
sulle tempistiche, la casa familiare di proprietà esclusiva del sig. per trasferirsi in altra Parte_2 abitazione già individuata e reperita e oggi in corso di ristrutturazione;
l'abitazione è sita in Riccione
(47838 RN) via Noli n. 5.
5. I signori e eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale Parte_1 Parte_2
in merito a questioni di ordinaria amministrazione, sulle quali ciascun genitore deciderà autonomamente nei periodi di permanenza del figlio presso di sé. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del figlio saranno, invece, assunte di comune accordo tra i genitori.
6. Il padre e la madre, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, potranno ciascuno vedere e tenere il figlio con sé, durante la settimana in cui è con l'altro genitore, due e/o tre giorni anche con Per_1
relativo pernottamento, in modo da garantire al minorenne una presenza continua e costante di entrambi i genitori.
pagina 2 di 5 7. Quanto alle vacanze scolastiche:
- Le vacanze natalizie, salvi diversi accordi fra i genitori, e con decorrenza a partire dal Natale dell'anno
2025 suddivise, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 31 dicembre compreso e dal 1 gennaio al 6 gennaio compreso;
i genitori si accorderanno, con congruo anticipo, sulla gestione della Vigilia di Natale e/o del pranzo/cena di Natale in modo che trascorra, indipendentemente dalla settimana di Per_1 collocazione presso il genitore, la Vigilia con un genitore e il giorno di Natale con l'altro;
- Le vacanze estive equamente suddivise con periodi più lunghi (anche di 2 settimane continuative) con entrambi i genitori. A tal proposito ciascun genitore dovrà comunicare all'altro, con un anticipo di almeno
20 (venti) giorni, ogni informazione utile relativa alla vacanza: data di partenza e data di ritorno, struttura/e alberghiera/e relativi riferimenti telefonici, spostamenti sul territorio;
- Le festività Pasquali, i genitori avranno la facoltà di tenere con sé il figlio per un periodo di due - tre giorni, comprendente, ad anni alterni, la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
8. La festa della mamma, in qualunque giorno cada, verrà trascorsa dal piccolo con la mamma, Per_1
e la stessa regola varrà per il padre per la festa del papà;
9. Resta comunque salvo il diritto dei genitori di discostarsi concordemente dalle modalità sopra riportate, purché ciò avvenga sempre nel rispetto delle primarie necessità e/o esigenze del figlio.
10.
Ritenuto che
il tipo di collocamento prescelto dai genitori è quello del collocamento alternato settimanale a rotazione annuale, con la previsione di tempi paritetici di permanenza del minore con i genitori, ne consegue l'obbligo per ciascun genitore dl provvedere al mantenimento diretto del figlio nei periodi di rispettiva permanenza ad eccezione delle spese di natura straordinaria per lo Per_1
stesso necessarie che dovranno comunque essere sostenute in misura del 50% da ciascun genitore, tenuto conto del Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del CNF e, sommariamente, da intendersi:
- spese scolastiche (tasse, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, gite scolastiche, mensa scolastica e/o del centro estivo, spese per eventuale ingresso anticipato e/o prolungato rispetto al normale orario scolastico, eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche);
- spese mediche e sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci, con esclusione di quelli da banco se non specificatamente prescritti, interventi chirurgici, spese ortodontiche e oculistiche);
- spese ludiche, sportive e ricreative (per le attività sportive compresa l'attrezzatura e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa, spese per eventuale centro estivo).
pagina 3 di 5 Le spese straordinarie dovranno essere tutte preventivamente concordate fra i genitori, ad eccezione di eventuali spese mediche e sanitarie urgenti e indifferibili, e saranno rimborsate nella misura prevista in narrativa, previa esibizione della documentazione giustificativa.
11. Il signor verserà quale ulteriore contributo al mantenimento del figlio minorenne Parte_2 la somma di € 100,00 (euro cento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da Per_1
versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente acceso presso la banca Credite Agricole intestato alla sig.ra IBAN [...]. Parte_1
12. L'assegno “UNICO” previsto per legge a favore di entrambi i genitori verrà percepito al 100% dalla sola signora all'uopo il sig. si impegna, oggi e per il futuro, a rinunciare Parte_1 Parte_2
al proprio 50% in favore della Sig.ra nonché a prestare la massima collaborazione (a solo titolo Parte_1
esemplificativo: produzione di eventuali documenti richiesti, firme ecc.) affinché ella possa percepire quanto dovuto e pattuito.
13. Le detrazioni fiscali per le spese per il figlio minorenne saranno detratte dai genitori dalle rispettive dichiarazioni dei redditi nella misura del 50% ciascuno.
14. I signori e si impegnano ed obbligano reciprocamente a tenere un Parte_1 Parte_2
comportamento corretto nei confronti del figlio e collaborativo nei confronti dell'altro genitore, utilizzando il massimo rispetto reciproco e facendo in modo che venga tutelata l'immagine dell'altro genitore, affinché il minore abbia per entrambi i genitori il medesimo affetto e la stessa considerazione.
I genitori si impegnano altresì a non coinvolgere il figlio minorenne in nuove frequentazioni Per_1
nel rispetto della sensibilità e del cambiamento emotivo che la nuova situazione genitoriale comporta per il bambino.
I genitori si impegnano, nell'eventualità di problematiche personali che possano ritenersi disturbanti per il minore a delegare l'altro genitore all'accudimento del figlio. Gli stessi si impegnano, altresì, a tenersi reciprocamente e costantemente informati circa le condizioni di salute e le esigenze del figlio, circa il suo andamento scolastico (voti, attività scolastiche, interessi) e le attività ludico -ricreative alle quali dovesse partecipare.
15. I signori e con la sottoscrizione del presente accordo, si ritengono Parte_1 Parte_2
soddisfatti di ogni pretesa, rinunciando ad ogni e qualsivoglia richiesta reciproca ulteriore rispetto alle questioni economiche precedenti. Con l'adempimento delle pattuizioni sopra concordate le parti danno atto di avere provveduto adeguatamente al mantenimento del figlio e di non avere reciproco diritto ad assegno di mantenimento essendo economicamente autosufficienti.
pagina 4 di 5 16. Con il presente atto i signori e si danno reciproco assenso/consenso Parte_1 Parte_2
al rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio, così come al rilascio dei predetti documenti in favore del figlio.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale nei confronti del figlio nato a [...] il [...], si attengano alle Per_1
condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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