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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 08/11/2024, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 533/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Nicoletta Marino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 533/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LENZI OBERDAN e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. BATTAGLINI SILVIA e dell'avv.
MASSIMO RI (C.F.: ), con il patrocinio C.F._3 dell'avv. NOCCIOLI CECILIA e dell'avv.
AR ZI RC (C.F.: , con il patrocinio C.F._4 dell'avv. e dell'avv.
RESISTENTI
con OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi
In data 17.9.2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Allegando di aver convissuto more uxorio con dal novembre 2004 CP_2 fino al settembre 2009, riscontrando la nascita del figlio il 25.7.2006 e Per_1 rilevando che dalla fine della relazione il padre non aveva più contribuito al mantenimento del figlio, con conseguente necessità di regolamentazione giudiziaria e previsione, all'esito, di un contributo di mantenimento a carico CP_ del signor per € 200,00 mensili oltre alla rivalutazione Istat e ulteriori obblighi, dando atto dell'inadempimento del padre del ragazzo, studente al liceo artistico, minorenne e senza propri mezzi per mantenersi e della propria n. r.g. 533/2024
1 impossibilità di provvedere, per esser casalinga e priva di redditi propri, con ricorso ritualmente notificato la signora evocava in causa Parte_1
quale nonna paterna del minore, MASSIMO Controparte_1
RI in qualità di nonno materno del minore e AR ZI
RC, nonna materna del figlio. La ricorrente rassegnava le conclusioni che si riportano: “[…] disposto il contraddittorio e previa fissazione, se del caso, di apposita udienza per l'assunzione delle informazioni che ritiene opportune ai sensi dell'art. 316 bis c.c., disporre nei confronti dei signori MA LI, quale nonno materno del minore e della signora quale Per_1 Controparte_1 nonna paterna, di versare direttamente all'odierna ricorrente: quanto a MA
LI di versare la mensile somma di € 100,00 in favore di;
quanto Parte_1
a di versare la mensile somma di € 137,60 in favore di Controparte_1
, o la diversa di Giustizia quando saranno conosciuti i rispettivi redditi Parte_1 dei due obbligati. Per entrambi adeguamento Istat sulla somma che sarà versata in favore della ricorrente. Spese e compensi di causa”
Si costituiva in causa la signora chiedendo la Controparte_1 reiezione della domanda della ricorrente, ritenuta infondata in fatto ed in CP_ diritto stante la circostanza del pagamento, da parte del signor dell'assegno di mantenimento in favore del figlio versandolo sulla carta
PostPay Evolution n. 5333 1710 9629 4638 intestata a . La Parte_1 signora concludeva per sentir “[…] in via principale respingere la CP_1 domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenga fondata e provata la domanda di parte ricorrente, Voglia disporre l'obbligo di contribuire al mantenimento del nipote
[...]
a carico di CI AR ZI, LI MA e CP_3 Controparte_1
nei limiti di €50,00 mensili ciascuno”.
[...]
Si costituiva in causa anche il signor MA LI, il quale, a sua volta allegando, per un verso, il pagamento del mantenimento da parte del padre del minore e, per altro verso, di trovarsi in condizioni economiche non compatibili con le richieste formulate, chiedeva “[…] il rigetto della domanda avanzata nei di lui confronti in ricorso dalla sig.ra […] In denegata e Parte_1 non creduta ipotesi del mancato accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate Voglia ordinarsi che il contributo oggetto di causa, nella misura ritenuta congrua per ciascuno dei soggetti convenuti, sia previsto e disposto anche a carico della sig.ra
CI AR ZI attese le similari condizioni economiche tra la stessa ed il
LI MA. Vittoria di spese e compensi di causa”
All'esito della comparizione delle parti e del signor all'udienza CP_2 del 17.9.2024 i procuratori rinunciavano ai termini per il deposito di scritti difensivi conclusionali e chiedevano trattenersi la causa in decisione.
n. r.g. 533/2024
2 ***
Ritiene il Tribunale che la domanda proposta dalla signora
[...] non possa trovare accoglimento. Parte_1
1. In via generale va osservato che secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, i responsabili primari ed esclusivi del mantenimento dei figli sono i genitori — in proporzione alle proprie sostanze e alla propria capacità lavorativa (artt. 147-148 c.c.) — e non gli altri componenti del nucleo familiare.
L'espressione usata in passato dall'art. 148 c.c. e ora, a seguito della novella di cui al d.lgs. 154/2013, dal nuovo art. 316-bis c.c., non modificato sul punto
(“Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti [...]”), va interpretata nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è sussidiaria rispetto a quella (primaria) dei genitori (posto che i parenti non sono fideiussori delle obbligazioni che i loro discendenti assumono con il matrimonio), con la conseguenza che non ci si può rivolgere agli ascendenti per un aiuto economico se non nel caso in cui il genitore obbligato non versi il proprio contributo al mantenimento, non sia comunque assoggettabile ad esecuzione con esiti prevedibilmente fruttuosi
(circostanza di regola desumibile dal vano esperimento di congrui tentativi da parte del genitore beneficiario) e sempre che il genitore ricorrente non sia in condizione di mantenere personalmente la prole.
L'obbligazione posta a carico degli ascendenti ex art. 316-bis c.c. (che, in ogni caso, deve gravare su “tutti” gli ascendenti in pari grado) deve essere dunque considerata eccezionale e trova ingresso non già perché uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se ed in quanto l'altro genitore non abbia mezzi per provvedervi. Tale obbligazione deve, pertanto, essere esclusa sia quando un genitore si sottragga all'obbligo di mantenimento della prole pur disponendo delle risorse per provvedervi (Cass. 23 marzo 1995, n.
3402), sia nel caso in cui uno dei due genitori (richiedente) abbia, da solo, i mezzi per far fronte alle necessità dei figli (Cass. 30 settembre 2010 n. 20509).
La suddetta ricostruzione in punto di diritto appare confortata dalle recenti pronunce della Corte di legittimità la quale ha riaffermato che “Per ravvisare
l'esistenza dell'obbligazione sussidiaria degli ascendenti, posto che la norma prevede espressamente che gli ascendenti siano tenuti a concorrere nel mantenimento dei nipoti
'quando i genitori non hanno mezzi sufficienti', non basta l'inadempimento di un genitore, ma occorre che tale inadempimento sia dovuto a una mancanza di mezzi e non alla volontà del genitore di sottrarsi ai propri primari obblighi previsti dall'art.
316-bis, comma 1, c.c. e, nel contempo, che l'altro genitore non possa far fronte per intero alle esigenze dei figli con le sue sostanze e le sue capacità reddituali” (sent.
Cass. 12/10/2023, n.28446). Ulteriormente, la Corte ha ribadito che “L'obbligo di
n. r.g. 533/2024
3 mantenimento dei figli minori ex art. 316-bis c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto,
l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se
l'altro è in grado di provvedervi;
così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge soltanto qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo” (sent. Cass. 16/05/2023, n.13345).
2. Ciò posto con riguardo ai principi applicabili alla fattispecie di cui si tratta, nel caso in esame va innanzitutto riscontrato che, pur nel passato essendo risultato inadempiente all'obbligo di mantenimento, con necessità della signora di agire in sede penale e anche (infruttuosamente) in Parte_1 sede esecutiva per recuperare il dovuto (vedi i provvedimenti allegati dalla ricorrente, in atti), il signor ha dimostrato, successivamente agli CP_2 ultimi provvedimenti, di aver provveduto con regolarità, sebbene non sempre integralmente, al pagamento del mantenimento in favore del figlio, medio tempore divenuto maggiorenne ma ancora economicamente non autosufficiente.
La stessa signora ha dichiarato all'udienza del 18.4.2024 che “[…] il Parte_1 CP_ signor ha corrisposto il mantenimento per i mesi di gennaio, febbraio, marzo 2024; CP_ la mensilità dovuta è pari a 200 euro ma il a gennaio ha pagato 200,00, febbraio
150,00 e marzo 250,00”. Analogamente, in corso di causa la difesa della ricorrente ha attestato il pagamento (se pur parziale) del dovuto da parte del resistente (vedi sul punto, ancora, le dichiarazioni della all'udienza Parte_1 del 17.9.2024) e la documentazione prodotta dalla parte resistente CP_1 CP_ ha comprovato i versamenti effettuati dal signor per i mesi da aprile a CP_ settembre 2024, se pur spesso in modo irregolare, ovvero per aver il pagato a volte una minor somma rispetto a quanto stabilito salvo successivo conguaglio nei mesi successivi, dunque compensando in alcuni mesi quanto versato meno in altri, come peraltro anche da lui stesso dichiarato all'udienza del 17.9.2024.
n. r.g. 533/2024
4 All'esito delle vicende processuali, dunque, non vi è prova che siano ad oggi CP_ mancanti al signor i mezzi e le risorse per provvedere al mantenimento del figlio, come richiesto dalla norma quale presupposto per poter azionare l'obbligazione sussidiaria degli ascendenti, avendo egli anche dichiarato, all'udienza del 17.9.2024, di essere artigiano edile che, pur avendo avuto alcune difficoltà, con conseguente chiusa della partita IVA al principio del
2024, sta tuttavia allo stato lavorando.
Sotto altro profilo, e tenuto conto dei principi applicabili alla fattispecie di cui si tratta, come sopra riportati, va anche osservato che la signora si è Parte_1 limitata in ricorso a genericamente affermare di “[…] non dispo[rre] di mezzi sufficienti per poter adempiere ai propri doveri nei confronti di ” essendo Per_1 casalinga e priva di redditi propri. Trattasi di una determinazione del tutto generica, non avendo la parte tuttavia introdotto in causa elementi dai quali, se pur in via presuntiva, ritenere provata l'insussistenza oggettiva di mezzi in capo a sé che giustificherebbe (unitamente ad una peraltro indimostrata incapienza del padre) il sorgere dell'obbligazione da parte degli ascendenti per non essere nemmeno la madre in grado di provvedere autonomamente al mantenimento del figlio. Sul punto, dunque, la parte, su cui incombeva la relativa prova, non ha assolto il proprio onere processuale.
Anche per tal verso, dunque, la domanda non può trovare accoglimento.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo nel rapporto processuale tra la ricorrente e i resistenti costituiti, il tutto tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla G.U. n. 77 del
2.4.2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) respinge la domanda proposta da Parte_1
2) condanna a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che si liquidano complessivamente in euro 500,00 per fase di studio, euro 390,00 per fase introduttiva ed euro 850,00 per fase decisionale, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali come per legge;
n. r.g. 533/2024
5 3) condanna a rimborsare a MA LI le spese di lite, Parte_1 che si liquidano complessivamente in euro 500,00 per fase di studio, euro
390,00 per fase introduttiva ed euro 850,00 per fase decisionale, oltre IVA, CPA
e rimborso spese generali come per legge;
spese da pagarsi in favore dello
Stato in ragione dell'ammissione del signor a Patrocinio a Spese Parte_1 dello Stato.
Così deciso in data 8 novembre 2024 dal Tribunale di Livorno.
IL GIUDICE
(dott.ssa Nicoletta Marino)
n. r.g. 533/2024
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Nicoletta Marino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 533/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LENZI OBERDAN e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. BATTAGLINI SILVIA e dell'avv.
MASSIMO RI (C.F.: ), con il patrocinio C.F._3 dell'avv. NOCCIOLI CECILIA e dell'avv.
AR ZI RC (C.F.: , con il patrocinio C.F._4 dell'avv. e dell'avv.
RESISTENTI
con OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi
In data 17.9.2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Allegando di aver convissuto more uxorio con dal novembre 2004 CP_2 fino al settembre 2009, riscontrando la nascita del figlio il 25.7.2006 e Per_1 rilevando che dalla fine della relazione il padre non aveva più contribuito al mantenimento del figlio, con conseguente necessità di regolamentazione giudiziaria e previsione, all'esito, di un contributo di mantenimento a carico CP_ del signor per € 200,00 mensili oltre alla rivalutazione Istat e ulteriori obblighi, dando atto dell'inadempimento del padre del ragazzo, studente al liceo artistico, minorenne e senza propri mezzi per mantenersi e della propria n. r.g. 533/2024
1 impossibilità di provvedere, per esser casalinga e priva di redditi propri, con ricorso ritualmente notificato la signora evocava in causa Parte_1
quale nonna paterna del minore, MASSIMO Controparte_1
RI in qualità di nonno materno del minore e AR ZI
RC, nonna materna del figlio. La ricorrente rassegnava le conclusioni che si riportano: “[…] disposto il contraddittorio e previa fissazione, se del caso, di apposita udienza per l'assunzione delle informazioni che ritiene opportune ai sensi dell'art. 316 bis c.c., disporre nei confronti dei signori MA LI, quale nonno materno del minore e della signora quale Per_1 Controparte_1 nonna paterna, di versare direttamente all'odierna ricorrente: quanto a MA
LI di versare la mensile somma di € 100,00 in favore di;
quanto Parte_1
a di versare la mensile somma di € 137,60 in favore di Controparte_1
, o la diversa di Giustizia quando saranno conosciuti i rispettivi redditi Parte_1 dei due obbligati. Per entrambi adeguamento Istat sulla somma che sarà versata in favore della ricorrente. Spese e compensi di causa”
Si costituiva in causa la signora chiedendo la Controparte_1 reiezione della domanda della ricorrente, ritenuta infondata in fatto ed in CP_ diritto stante la circostanza del pagamento, da parte del signor dell'assegno di mantenimento in favore del figlio versandolo sulla carta
PostPay Evolution n. 5333 1710 9629 4638 intestata a . La Parte_1 signora concludeva per sentir “[…] in via principale respingere la CP_1 domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenga fondata e provata la domanda di parte ricorrente, Voglia disporre l'obbligo di contribuire al mantenimento del nipote
[...]
a carico di CI AR ZI, LI MA e CP_3 Controparte_1
nei limiti di €50,00 mensili ciascuno”.
[...]
Si costituiva in causa anche il signor MA LI, il quale, a sua volta allegando, per un verso, il pagamento del mantenimento da parte del padre del minore e, per altro verso, di trovarsi in condizioni economiche non compatibili con le richieste formulate, chiedeva “[…] il rigetto della domanda avanzata nei di lui confronti in ricorso dalla sig.ra […] In denegata e Parte_1 non creduta ipotesi del mancato accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate Voglia ordinarsi che il contributo oggetto di causa, nella misura ritenuta congrua per ciascuno dei soggetti convenuti, sia previsto e disposto anche a carico della sig.ra
CI AR ZI attese le similari condizioni economiche tra la stessa ed il
LI MA. Vittoria di spese e compensi di causa”
All'esito della comparizione delle parti e del signor all'udienza CP_2 del 17.9.2024 i procuratori rinunciavano ai termini per il deposito di scritti difensivi conclusionali e chiedevano trattenersi la causa in decisione.
n. r.g. 533/2024
2 ***
Ritiene il Tribunale che la domanda proposta dalla signora
[...] non possa trovare accoglimento. Parte_1
1. In via generale va osservato che secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, i responsabili primari ed esclusivi del mantenimento dei figli sono i genitori — in proporzione alle proprie sostanze e alla propria capacità lavorativa (artt. 147-148 c.c.) — e non gli altri componenti del nucleo familiare.
L'espressione usata in passato dall'art. 148 c.c. e ora, a seguito della novella di cui al d.lgs. 154/2013, dal nuovo art. 316-bis c.c., non modificato sul punto
(“Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti [...]”), va interpretata nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è sussidiaria rispetto a quella (primaria) dei genitori (posto che i parenti non sono fideiussori delle obbligazioni che i loro discendenti assumono con il matrimonio), con la conseguenza che non ci si può rivolgere agli ascendenti per un aiuto economico se non nel caso in cui il genitore obbligato non versi il proprio contributo al mantenimento, non sia comunque assoggettabile ad esecuzione con esiti prevedibilmente fruttuosi
(circostanza di regola desumibile dal vano esperimento di congrui tentativi da parte del genitore beneficiario) e sempre che il genitore ricorrente non sia in condizione di mantenere personalmente la prole.
L'obbligazione posta a carico degli ascendenti ex art. 316-bis c.c. (che, in ogni caso, deve gravare su “tutti” gli ascendenti in pari grado) deve essere dunque considerata eccezionale e trova ingresso non già perché uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se ed in quanto l'altro genitore non abbia mezzi per provvedervi. Tale obbligazione deve, pertanto, essere esclusa sia quando un genitore si sottragga all'obbligo di mantenimento della prole pur disponendo delle risorse per provvedervi (Cass. 23 marzo 1995, n.
3402), sia nel caso in cui uno dei due genitori (richiedente) abbia, da solo, i mezzi per far fronte alle necessità dei figli (Cass. 30 settembre 2010 n. 20509).
La suddetta ricostruzione in punto di diritto appare confortata dalle recenti pronunce della Corte di legittimità la quale ha riaffermato che “Per ravvisare
l'esistenza dell'obbligazione sussidiaria degli ascendenti, posto che la norma prevede espressamente che gli ascendenti siano tenuti a concorrere nel mantenimento dei nipoti
'quando i genitori non hanno mezzi sufficienti', non basta l'inadempimento di un genitore, ma occorre che tale inadempimento sia dovuto a una mancanza di mezzi e non alla volontà del genitore di sottrarsi ai propri primari obblighi previsti dall'art.
316-bis, comma 1, c.c. e, nel contempo, che l'altro genitore non possa far fronte per intero alle esigenze dei figli con le sue sostanze e le sue capacità reddituali” (sent.
Cass. 12/10/2023, n.28446). Ulteriormente, la Corte ha ribadito che “L'obbligo di
n. r.g. 533/2024
3 mantenimento dei figli minori ex art. 316-bis c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto,
l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se
l'altro è in grado di provvedervi;
così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge soltanto qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo” (sent. Cass. 16/05/2023, n.13345).
2. Ciò posto con riguardo ai principi applicabili alla fattispecie di cui si tratta, nel caso in esame va innanzitutto riscontrato che, pur nel passato essendo risultato inadempiente all'obbligo di mantenimento, con necessità della signora di agire in sede penale e anche (infruttuosamente) in Parte_1 sede esecutiva per recuperare il dovuto (vedi i provvedimenti allegati dalla ricorrente, in atti), il signor ha dimostrato, successivamente agli CP_2 ultimi provvedimenti, di aver provveduto con regolarità, sebbene non sempre integralmente, al pagamento del mantenimento in favore del figlio, medio tempore divenuto maggiorenne ma ancora economicamente non autosufficiente.
La stessa signora ha dichiarato all'udienza del 18.4.2024 che “[…] il Parte_1 CP_ signor ha corrisposto il mantenimento per i mesi di gennaio, febbraio, marzo 2024; CP_ la mensilità dovuta è pari a 200 euro ma il a gennaio ha pagato 200,00, febbraio
150,00 e marzo 250,00”. Analogamente, in corso di causa la difesa della ricorrente ha attestato il pagamento (se pur parziale) del dovuto da parte del resistente (vedi sul punto, ancora, le dichiarazioni della all'udienza Parte_1 del 17.9.2024) e la documentazione prodotta dalla parte resistente CP_1 CP_ ha comprovato i versamenti effettuati dal signor per i mesi da aprile a CP_ settembre 2024, se pur spesso in modo irregolare, ovvero per aver il pagato a volte una minor somma rispetto a quanto stabilito salvo successivo conguaglio nei mesi successivi, dunque compensando in alcuni mesi quanto versato meno in altri, come peraltro anche da lui stesso dichiarato all'udienza del 17.9.2024.
n. r.g. 533/2024
4 All'esito delle vicende processuali, dunque, non vi è prova che siano ad oggi CP_ mancanti al signor i mezzi e le risorse per provvedere al mantenimento del figlio, come richiesto dalla norma quale presupposto per poter azionare l'obbligazione sussidiaria degli ascendenti, avendo egli anche dichiarato, all'udienza del 17.9.2024, di essere artigiano edile che, pur avendo avuto alcune difficoltà, con conseguente chiusa della partita IVA al principio del
2024, sta tuttavia allo stato lavorando.
Sotto altro profilo, e tenuto conto dei principi applicabili alla fattispecie di cui si tratta, come sopra riportati, va anche osservato che la signora si è Parte_1 limitata in ricorso a genericamente affermare di “[…] non dispo[rre] di mezzi sufficienti per poter adempiere ai propri doveri nei confronti di ” essendo Per_1 casalinga e priva di redditi propri. Trattasi di una determinazione del tutto generica, non avendo la parte tuttavia introdotto in causa elementi dai quali, se pur in via presuntiva, ritenere provata l'insussistenza oggettiva di mezzi in capo a sé che giustificherebbe (unitamente ad una peraltro indimostrata incapienza del padre) il sorgere dell'obbligazione da parte degli ascendenti per non essere nemmeno la madre in grado di provvedere autonomamente al mantenimento del figlio. Sul punto, dunque, la parte, su cui incombeva la relativa prova, non ha assolto il proprio onere processuale.
Anche per tal verso, dunque, la domanda non può trovare accoglimento.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo nel rapporto processuale tra la ricorrente e i resistenti costituiti, il tutto tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla G.U. n. 77 del
2.4.2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) respinge la domanda proposta da Parte_1
2) condanna a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che si liquidano complessivamente in euro 500,00 per fase di studio, euro 390,00 per fase introduttiva ed euro 850,00 per fase decisionale, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali come per legge;
n. r.g. 533/2024
5 3) condanna a rimborsare a MA LI le spese di lite, Parte_1 che si liquidano complessivamente in euro 500,00 per fase di studio, euro
390,00 per fase introduttiva ed euro 850,00 per fase decisionale, oltre IVA, CPA
e rimborso spese generali come per legge;
spese da pagarsi in favore dello
Stato in ragione dell'ammissione del signor a Patrocinio a Spese Parte_1 dello Stato.
Così deciso in data 8 novembre 2024 dal Tribunale di Livorno.
IL GIUDICE
(dott.ssa Nicoletta Marino)
n. r.g. 533/2024
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