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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 12/06/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1093/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, all'udienza del 12.06.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Giorgio Leoncini e Sergio Picchi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(P.I.: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Ministro pro tempore, e
[...]
Controparte_2
(C.F.: ), in persona del Dirigente pro tempore, rappresentati ex art.
[...] P.IVA_2
417 bis c.p.c. dalla dott.ssa quale funzionaria delegata CP_3 dall'Amministrazione scolastica e domiciliati presso l' della Controparte_2
CP_ provincia di;
resistente OGGETTO: Riconoscimento del beneficio economico della carta elettronica del docente e accertamento del diritto a percepire la retribuzione professionale docente
Conclusioni
Per la parte ricorrente “1- “Voglia accertare e dichiarare il diritto di Parte_1
parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il per l'a.s. 2018 – Controparte_1
2019 e sopra specificati, e per l'effetto, condannare il Controparte_1
, in persona del pro-tempore (C.F.: ), al pagamento delle
[...] CP_4 P.IVA_1 differenze retributive quantificate, in € 1.036,19, ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2- Voglia, altresì, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati negli aa.ss. 2019 – 2020, 2020 – 2021,
2021 – 2022 e 2022 - 2023 e precedentemente specificati e, per l'effetto, condannare il
(C.F.: ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, alla corresponsione della suddetta Carta Elettronica con l'accredito della somma complessiva di € 2.000,00 quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Per la parte resistente : “- Preliminarmente, la Controparte_1 riunione dei procedimenti ex art. 151 c.p.c. disp. Att. relativi alla c.d. “carta docenti e carta docenti e RPD” chiamati alla stessa udienza e relativi a ricorrenti patrocinati dallo stesso legale. In subordine, preliminarmente, dichiarare la prescrizione e, nel merito, dichiarare il rigetto dell'avverso ricorso per insussistenza dei requisiti per il riconoscimento: a) della carta elettronica del docente nonché per la sua richiesta di monetizzazione e non di erogazione attraverso l'applicazione informatica all'uopo
Pag. 2 di 21 CP_ dedicata;
b) della retribuzione professionale docenti. Il tutto, con il favore delle spese di lite.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 11.08.2023, chiedeva di accertare la Parte_1
violazione del principio di non discriminazione da parte della resistente e, conseguentemente, dichiarare il diritto a percepire la retribuzione professionale docente (di seguito anche “RPD”) in relazione al servizio non di ruolo prestato in favore del convenuto in qualità di docente in forza di plurimi contratti a CP_1 tempo determinato sottoscritti nell'anno scolastico 2018/2019. La ricorrente chiedeva, altresì, il riconoscimento del diritto all'assegnazione del beneficio del bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500 annui, avendo prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, come documentalmente risultanti in atti, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
2. In particolare, la ricorrente lamentava di non aver percepito dal datore di lavoro, per il periodo di servizio prestato durante l'anno scolastico 2018/2019, la RPD, elemento accessorio previsto dall'art. 7 CNL del 15.03.2001, attribuito ai soli docenti in ruolo e ai docenti a tempo determinato su organico di diritto e su organico di fatto, ossia per i docenti assunti su posti vacanti e disponibili coperti con incarico avente durata fino al termine dell'anno scolastico (il 31 agosto), e per i docenti assunti a termine sino alla conclusione delle attività didattiche (il 30 giugno). Tale emolumento è pari, per ogni mese di servizio, a a € 174,50 a partire da marzo 2018. Parte ricorrente sosteneva che il mancato riconoscimento di tale voce stipendiale costituisse una violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. In particolare, interpretava l'art. 7 CNL del
15.03.2001 in modo tale da non violare la clausola 4 citata, attesa l'incidenza del rinvio all'art. 25 CCNI del 31.08.1999 soltanto sulla determinazione del calcolo e i relativi
Pag. 3 di 21 criteri, come anche sostenuto dai giudici di legittimità e di merito. Infine, la ricorrente concludeva affermando che il mancato riconoscimento della “retribuzione professionale docente” per il solo motivo che la stessa aveva stipulato contratti di supplenza breve e saltuaria rappresentava un caso di discriminazione non solo rispetto ai colleghi con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma anche rispetto ai colleghi con altre tipologie di contratto a tempo determinato.
3. Quanto al bonus della cd. “carta docente”, la ricorrente – dopo aver illustrato il quadro normativo di riferimento - deduceva la violazione della disciplina nazionale e comunitaria in tema di rapporti di lavoro a tempo determinato, eccependo, in particolare, la violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, imparzialità e parità di trattamento di cui agli artt. 3, 35 e 97
Costituzione; nonché, anche in questo caso, la violazione del principio di non discriminazione tra i lavoratori a tempo indeterminato e i docenti a tempo determinato, sancita dalla clausola 4 citata
4. Concludeva, dunque, chiedendo la condanna del convenuto alla CP_1
corresponsione di 1.036,19 euro oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a titolo di retribuzione professionale docenti per il servizio reso durante l'anno scolastico
2018/2019; nonché la condanna all'assegnazione della carta docente per l'importo di
2.000 euro per gli anni scolastici dal 2019 al 2023.
5. In data 21.08.2024 si costituiva in giudizio il Controparte_1
eccependo in via preliminare la prescrizione per i crediti riferiti al periodo eccedente il quinquennio dalla notifica del ricorso introduttivo della presente causa o di qualunque altro atto interruttivo della prescrizione allo stesso antecedente.
6. Nel merito, parte resistente eccepiva che la ricorrente abbia stipulato contratti per supplenze brevi e saltuarie e con differenti istituti scolastici e che, per tale ragione, non aveva diritto alla percezione dei benefici richiesti.
Quanto alla richiesta di assegnazione della carta docente, deduceva che tale emolumento non essendo correlata alla prestazione lavorativa, non costituisce
“retribuzione accessoria, né reddito imponibile” (art. 1, comma 121, l. n. 107/2015) e, dunque, non rientra nelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza tra docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato (clausola 4, punto 1, Accordo
Pag. 4 di 21 Quadro cit.), Rilevava come il beneficio economico spettasse solo in favore di chi svolge la prestazione lavorativa in virtù di contratti a tempo determinato, ma solo in favore dei docenti a tempo indeterminato, in quanto la funzione del suddetto beneficio è quella di assicurare la formazione continua del personale docente. In tale ottica, la decisione del legislatore nazionale di limitare il beneficio ai soli docenti di ruolo era da ricondurre a quelle “ragioni oggettive” in presenza delle quali il diritto europeo rende ammissibili eventuali differenziazioni nella disciplina del rapporto di impiego. Sul punto, ricordava la sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, nella parte in cui riaffermava il dato normativo, nei termini della prevista erogazione del corrispettivo economico ai soli docenti di ruolo, mediante una peculiare interpretazione in chiave costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121-124, senza previo incidente di legittimità costituzionale della disciplina di rango primario. Evidenziava, dunque, come la normativa primaria, della quale i provvedimenti erano mera riproduzione, sia rimasta immutata ed essa, così precludendo un automatico riconoscimento in via amministrativa del beneficio in favore di altri docenti nelle medesime condizioni. Inoltre, duceva l'illegittimità e arbitrarietà della richiesta della ricorrente, la cui domanda veniva formulata in termini di monetizzazione il bonus, ignorando la sua veste totalmente elettronica e spendibile solo attraverso l'applicazione web
“cartadeldocente.istruzione.it”, che consente l'accesso con sistema di autenticazione qualificata, per l'acquisto dei soli beni e servizi ivi presenti
7. Sulla retribuzione professionale docenti, invece, deduceva che l'art. 7 CCNL Comparto
Scuola del 15.03.2001, quanto all'individuazione dei destinatari della RPD, rinvia espressamente all'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, secondo cui il compenso accessorio non spetta ai docenti supplenti brevi e saltuari. Precisava, infatti, che tale emolumento è riconosciuto ai soli supplenti annuali per l'intera durata dell'anno scolastico (31 agosto)
o e a quelli assunti sino al termine delle attività didattiche (30 giugno), come ribadito con la circolare ministeriale del 14 aprile 2000, n. 118. Parte resistente, sosteneva che risultavano sussistenti delle “ragioni oggettive”, individuabili nell'impossibilità di assunzione di incarichi specifici o aggiuntivi sull'intero anno scolastico da parte del ricorrente in ragione della durata dei contratti stipulati. Riteneva, infatti, irragionevole il riconoscimento dell'emolumento alla parte ricorrente, supplente breve temporaneo, non
Pag. 5 di 21 gravato dagli stessi oneri e responsabilità perché chiamato ad intervenire su una parte dell'anno scolastico;
che, infatti, il ricorrente non ha partecipato al lavoro di preparazione e programmazione dell'anno scolastico, ai consigli di classe, alle riunioni, agli incontri con i genitori ed in genere a tutte le attività finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa. Contestava, infine, la corretta quantificazione della somma richiesta dalla parte ricorrente.
8. Infine, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c. veniva formulata richiesta di riunione della causa in oggetto agli altri giudizi relativi alla cd. carta docenti chiamati nella stessa udienza in quanto aventi il medesimo oggetto.
9. Senza necessità di istruttoria, all'odierna udienza, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
10. Il ricorso è fondato e va accolto.
11. In merito all'istanza di riunione delle cause aventi il medesimo oggetto si ritiene che non vi siano i presupposti per l'applicazione dell'art. 151 disp. att. c.p.c., ritenendo che ogni ricorso in materia presenti delle particolarità legate alla parte attrice che non consentano la riunione dei procedimenti.
12. Quanto all'eccezione di prescrizione formulata dalla parte resistente, questa è infondata.
I crediti per cui procede la ricorrente riguardano per la retribuzione professionale docente l'anno scolastico 2018/2019 e per l'assegnazione della carta del docente gli anni scolastico dal 2019 al 2023.
I crediti chiesti a titolo di retribuzione professionale maturano tra la presa di ogni singolo incarico e la relativa cessazione e, pertanto, il momento a partire dal quale il diritto può essere fatto valere corrisponde con la cessazione di ogni singolo rapporto.
Nel caso di specie, la ricorrente ha stipulato il primo contratto in data 11.10.2018, con cessazione il 07.11.2018.
Invece, il diritto all'assegnazione della carta docente può essere fatto valere sino all'anno successivo alla data di assunzione, per ogni anno scolastico. Il primo rapporto
Pag. 6 di 21 di lavoro per cui rivendica l'assegnazione della carta docente è cessato in data
30.06.2020.
Pertanto, non è maturato il termine quinquennale di prescrizione né del credito di retribuzione professionale docente, né del diritto all'assegnazione del bonus carta docente, considerato che parte ricorrente ha rivendicato tali diritti con atto di diffida notificato in data 26.07.2023 e il presente ricorso è stato depositato in data 11.08.2023.
13. Nel merito, va premesso che l'art. 7, comma 1, CCNL Comparto scuola del 15/3/2001 ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) prevedendo come obiettivo la
“valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999”.
14. Il citato art. 25 individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico ovvero fino al termine delle attività didattiche. Nei commi successivi, prosegue l'articolo disciplinando le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
15. Occorre, inoltre, precisare che la contrattazione successiva ha inciso su tali disposizioni richiamate nella modifica dell'entità della retribuzione professionale docenti,
Pag. 7 di 21 includendola nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (si vedano l'art. 81
CCNL 24.07.2003 e l'art. 83 CCNL del 29.11.2007).
16. Dal complesso delle disposizioni finora richiamate, emerge che la RPD ha natura fissa e continuativa e non è collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (sul punto, Cass. Civ., Sez. Lavoro, ordinanza del
19.07.2017, n. 17773).
17. Pertanto, tale emolumento rientra nelle cd. “condizioni di impiego”, che ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70/CE il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, che non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, a meno che non sussistano “ragioni oggettive”.
18. Più specificatamente, la clausola 4 citata esprime il principio di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato. La
Corte di Giustizia, affrontando le questioni rilevanti ai fini del presente giudizio, ha evidenziato che tale norma esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato;
la clausola, inoltre, ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (sul punto, Corte Giustizia
15.04.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.09.2007, causa C307/05, Del;
Persona_1
08.09.2011, causa C-177/10 Rosado Santana).
La Corte ha, inoltre, precisato che il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5): “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di
Pag. 8 di 21 retribuzione” (causa Del Cerro Alonso, cit., punto 42). La stessa Corte, come ricordano le numerose pronunce dei giudici di merito in materia, ribadisce che non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (causa Regojo Dans, cit., punto 55).
19. Orbene, il principio di non discriminazione – recepito dalla normativa interna dall'art. 6
d.lgs. 368/2001 - deve guidare l'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo e quindi, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto comunitario.
20. Alla luce dei principi che precedono, si condivide l'interpretazione dell'art. 7 CCNL operata dai giudici di legittimità, secondo cui “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, hanno voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, e dunque il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15/3/2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31/8/1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio,
e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo” (sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., 5/3/2020 n. 6293 e Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza 27.07.2018 n. 20015). Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4.
21. Nel caso di specie, l'attività svolta dalla ricorrente, supplente temporanea nel corso dell'anno scolastico 2018/2019, in assenza di qualsivoglia prova di differenza qualitativa della prestazione resa nel periodo di sostituzione del docente di ruolo, è da
Pag. 9 di 21 considerarsi equivalente da un punto di vista qualitativo a quella resa nello stesso periodo dagli altri docenti immessi in ruolo e da quelli che hanno svolto supplenze con un solo contratto stipulato per l'intero anno scolastico (31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). L'esclusione, infatti, non risponderebbe ad alcuna
“ragione oggettiva” per il solo fatto di essere stata assunta per ragioni sostitutive.
Peraltro, risulta che la ricorrente ha sottoscritto vari contratti a tempo determinato, in sostituzione delle stesse docenti assenti e presso il medesimo istituto scolastico, circostanza che giustificherebbe ancor di più il riconoscimento del trattamento economico richiesto.
22. Inoltre, la negazione dell'emolumento risponde ad una finalità di mero risparmio della spesa pubblica, del tutto estranea alle “ragioni oggettive” nell'accezione di cui sopra.
23. In merito ai conteggi analiticamente allegati dalla parte ricorrente, si ritengono non fondate le censure mosse dalla parte convenuta, ritenendo corretti i calcoli posti a fondamento dalla pretesa attorea.
24. Ne consegue che va condannato il convenuto alla corresponsione della CP_1
somma di 1.036,19, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nei limiti del divieto di cumulo ex legge 724/1994;
25. Quanto alla domanda di assegnazione della carta del docente, giova delineare il quadro normativo di riferimento.
In conformità al dettato dell'art. 35 Cost. in tema di formazione ed elevazione professionale dei lavoratori in genere, il C.C.N.L. Scuola, agli artt. 63 e 64 valorizza tali profili prevedendo l'impegno dell'amministrazione a “fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio (...)” nel contesto del diritto dei docenti di partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento considerato
“funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Pag. 10 di 21 In questo quadro normativo è intervenuta la legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) che all'art. 1, comma 121, ha istituito la Carta elettronica del docente «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali». Essa «dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o CP_1
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». La somma oggetto d'accredito «non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Nel dare attuazione alla previsione normativa del successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal D.P.C.M. n.
28 settembre 2016; quest'ultimo, nell'identificare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 – che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova , i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
26. In merito a questa previsione il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022 del
16.03.2022, ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il
Pag. 11 di 21 Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 CP_6 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi
€ 500 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.
Più nel dettaglio, il Consiglio di Stato ha affermato che la scelta del di CP_1
escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. In particolare, secondo il C.d.S., “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della
P.A.”.
Il Supremo Consesso amministrativo ha così sconfessato l'impianto ministeriale, che costituisce il portato di un sistema di formazione a “doppia trazione”: quella tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Da tale sistema a doppia trazione discenderebbe, infatti, un contrasto «con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti».
Un'altra contraddizione interna a tale sistema consegue dalla circostanza che, nonostante venga imposto un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (al quale vengono forniti gli strumenti per ottemperarvi), si persevera
Pag. 12 di 21 malgrado ciò ad avvalersi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra percentuale di personale docente, la quale è invece esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla;
«non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti». Se ne deduce che «il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso». Sarebbe insostenibile, infatti, sostenere che il cd. Bonus
Carta costituisca uno strumento per compensare l'asserita maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, dal momento che la Carta stessa è erogata anche ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può dirsi, quantomeno quantitativamente, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. Peraltro,
«l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.p.c.m. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”», sicché «vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale». Il Consiglio di Stato ha poi osservato come il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit. Gli artt. 63 e 64 del
CCNL di riferimento pertanto «pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i
Pag. 13 di 21 docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo»
27. In ambito sovranazionale, anche la Corte di giustizia dell'Unione europea, a seguito del rinvio pregiudiziale del Tribunale di Vercelli, è stata investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna in parte qua e le clausole 4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1, come è noto, prevede:
“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.La Corte ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1
concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente. A tal proposito ha rilevato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la Carta docente sembra far parte delle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ». CP_1
Ebbene la Corte ha altresì negato la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando invero che «la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui
Pag. 14 di 21 s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Tali “elementi precisi e concreti” dunque «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», al contrario va escluso che rilevi la mera natura temporanea del contratto di lavoro a tempo determinato perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato».
In tale contesto, giova nondimeno ricordare che tale linea interpretativa, che equipara anche con riferimento alla Carta Docenti la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo, appare conforme anche ai principi affermati costantemente dalla
Corte di Giustizia Europea e, a seguire dalla nostra giurisprudenza, anche di legittimità, in relazione ad altra nota questione concernete il riconoscimento del servizio c.d. pre- ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione. Così, ad esempio, la Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 31149/2019, ha affermato che:
“In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del
d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui
l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art.
Pag. 15 di 21 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
Secondo i principi stabiliti dalla Suprema Corte, nello specifico, è necessario accertarsi che non vi siano ragioni che giustifichino concretamente la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato, quali in ipotesi, lo svolgimento di compiti e mansioni dissimili da quelle svolte dai docenti assunti a tempo indeterminato (in ambito europeo, si possono rammentare, tra le altre, Corte di Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, Gaviero e C-456/09, . Persona_2
28. Giova peraltro rilevare che recentemente il legislatore, preso atto delle numerose procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia e della necessità di adottare misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'U.E. (ex art. 37 l. n. 24/12/2012 n. 234, c.d. Legge-quadro comunitaria), al fine di evitare l'applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 260 par. 2
TFUE ha adottato il D.L. 13 giugno 2023 n. 69, recante, appunto, “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”.
Ebbene il cd. “Decreto Salva-Infrazioni”, all'articolo 15, comma 1, così dispone:
“All'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole "del docente di ruolo" sono aggiunte le parole "e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile" e, al secondo periodo, dopo le parole
"dell'importo nominale" è aggiunta la parola "massimo".
Il Decreto in esame in sostanza estende la Carta del Docente a diverse migliaia di docenti precari con contratto annuale fino al 31 agosto.
Come è noto, la supplenza annuale è caratterizzata da un contratto che inizia il 1° settembre e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo. Questo tipo di supplenze, secondo il D.M. 131/2007, vengono utilizzate per copertura delle cattedre e dei posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico. Al contrario la supplenza "fino al
Pag. 16 di 21 termine delle attività didattiche" è un contratto di servizio con scadenza al 30 giugno che viene utilizzato per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario. La differenza rimanda quindi al diverso concetto di organico di diritto e organico di fatto.
Tuttavia, nonostante la modifica apportata, la platea degli esclusi dal beneficio resta ancora amplia, contando in primis docenti con contratto al 30 giugno e docenti che insegnano per oltre 180 giorni in un anno scolastico, secondo una differenziazione che né la Corte di Giustizia europea né la Cassazione e il Consiglio di Stato hanno mai operato. Ed in effetti appare irragionevole negare il bonus ai docenti che hanno avuto contratti fino al 30 giugno, termine delle attività didattiche, laddove lo strumento è funzionale proprio ad assicurare la qualità dell'insegnamento.
Orbene recentemente è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 10 agosto 2023, n.
103, che converte con modifiche il Decreto-Legge n. 69/2023, lasciando confermati i contenuti del decreto-legge per quanto riguarda gli interventi relativi al settore scuola, quali la ricostruzione di carriera del personale docente e ATA e i destinatari della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.
29. Nel quadro così delineato deve senz'altro richiamarsi la recentissima pronuncia della
Corte di Cassazione (la n. 29961 del 27 ottobre 2023), che dopo l'ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto, ha affrontato la complessa questione dei presupposti di “piena” concessione del beneficio della c.d. «Carta Elettronica del docente».
La Corte, in pieno contrasto con quanto previsto dalla Legge 103 del 10 agosto
2023 (cd. Decreto salva infrazioni) che aveva esteso, a partire dal 1° settembre, il bonus di 500 euro per la formazione ai soli supplenti annuali (31 agosto), escludendo i docenti con contratto al 30 giugno, ha ben chiarito che l'istituto della Carta docente e il correlativo diritto-dovere formativo riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari - precisando tuttavia che deve trattarsi di supplenti con incarico annuale (termine
Pag. 17 di 21 al 31 agosto) o di supplenti con incarico fino al termine delle attività didattiche (termine al 30 giugno) - non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa vigente.
La Corte ha poi puntualizzato che il Bonus Carta, quanto alla propria natura giuridica, va qualificato come “obbligazione di pagamento” di una somma di denaro, condizionato dalla destinazione a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Analizzando i quesiti posti dal Tribunale di Taranto, la Corte ha quindi enunciato i seguenti principi di diritto:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
Pag. 18 di 21 l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2,
L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
30. Quanto sinora esposto, occorre verificare se il beneficio possa essere esteso alla situazione personale della docente ricorrente, tenuto conto degli incarichi a termine svolti.
31. In riferimento all'anno scolastico 2022/2023, la ricorrente ha stipulato un contratto a tempo determinato per supplenza annuale fino al 31.08.2023. Negli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 risulta che la ricorrente ha stipulato contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, ossia 30 giugno.
32. Pertanto, la ricorrente ha svolto un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo. Nessun elemento risulta idoneo a giustificare il diverso trattamento della docente a tempo determinato e ciò, a maggior ragione, in considerazione del rilievo che assume la formazione e l'aggiornamento del docente che deve avere uguale valore sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. Ragionare diversamente, infatti, significherebbe ritenere che l'attività svolta dai docenti c.d. precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento del personale docente;
il tutto in evidente contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza. Ciò comporterebbe, in ultima analisi, anche l'irrimediabile lesione del diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, poiché si
Pag. 19 di 21 avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro;
il che si risolverebbe chiaramente in un'inammissibile disparità di trattamento.
33. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo,
secondo gli importo medi previsti dal D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del
2.4.2014 e successive modifiche, per le cause di lavoro, senza istruttoria, di valore accertato tra € 1.100,00 e 5.200,00, ridotti della metà ex art. 4, comma 1, dello stesso
D.M., in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e del carattere seriale del contenzioso.
P.Q.M.
➢ accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la Parte_1
retribuzione professionale docente in relazione al servizio non di ruolo prestato a favore del in qualità di docente in forza dei Controparte_1 contratti a tempo determinato sottoscritti durante l'anno scolastico 2018/2019;
➢ condanna il a corrispondere alla ricorrente Controparte_7
l'importo di 1.036,19, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nei limiti del divieto di cumulo ex legge 724/1994;
➢ accerta e dichiara il diritto della ricorrente al beneficio economico della cd. “Carta del docente” (di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015), per la somma complessiva di 2.000,00 euro, ovvero di 500,00 euro per ciascun anno scolastico
(dal 2019 al 2023);
➢ condanna il all'adozione d'ogni atto Controparte_1
necessario per consentirne il godimento nel rispetto dei vincoli di destinazione imposti dal legislatore ex art. 1, comma 121, l. 107/2015;
➢ condanna, infine, il alla rifusione delle spese Controparte_1
di lite, che liquidano in euro 1.029,50 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Sergio
Picchi e Giorgio Leoncini.
Pag. 20 di 21 Pisa, 12.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1093/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, all'udienza del 12.06.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Giorgio Leoncini e Sergio Picchi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(P.I.: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Ministro pro tempore, e
[...]
Controparte_2
(C.F.: ), in persona del Dirigente pro tempore, rappresentati ex art.
[...] P.IVA_2
417 bis c.p.c. dalla dott.ssa quale funzionaria delegata CP_3 dall'Amministrazione scolastica e domiciliati presso l' della Controparte_2
CP_ provincia di;
resistente OGGETTO: Riconoscimento del beneficio economico della carta elettronica del docente e accertamento del diritto a percepire la retribuzione professionale docente
Conclusioni
Per la parte ricorrente “1- “Voglia accertare e dichiarare il diritto di Parte_1
parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il per l'a.s. 2018 – Controparte_1
2019 e sopra specificati, e per l'effetto, condannare il Controparte_1
, in persona del pro-tempore (C.F.: ), al pagamento delle
[...] CP_4 P.IVA_1 differenze retributive quantificate, in € 1.036,19, ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2- Voglia, altresì, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati negli aa.ss. 2019 – 2020, 2020 – 2021,
2021 – 2022 e 2022 - 2023 e precedentemente specificati e, per l'effetto, condannare il
(C.F.: ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, alla corresponsione della suddetta Carta Elettronica con l'accredito della somma complessiva di € 2.000,00 quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Per la parte resistente : “- Preliminarmente, la Controparte_1 riunione dei procedimenti ex art. 151 c.p.c. disp. Att. relativi alla c.d. “carta docenti e carta docenti e RPD” chiamati alla stessa udienza e relativi a ricorrenti patrocinati dallo stesso legale. In subordine, preliminarmente, dichiarare la prescrizione e, nel merito, dichiarare il rigetto dell'avverso ricorso per insussistenza dei requisiti per il riconoscimento: a) della carta elettronica del docente nonché per la sua richiesta di monetizzazione e non di erogazione attraverso l'applicazione informatica all'uopo
Pag. 2 di 21 CP_ dedicata;
b) della retribuzione professionale docenti. Il tutto, con il favore delle spese di lite.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 11.08.2023, chiedeva di accertare la Parte_1
violazione del principio di non discriminazione da parte della resistente e, conseguentemente, dichiarare il diritto a percepire la retribuzione professionale docente (di seguito anche “RPD”) in relazione al servizio non di ruolo prestato in favore del convenuto in qualità di docente in forza di plurimi contratti a CP_1 tempo determinato sottoscritti nell'anno scolastico 2018/2019. La ricorrente chiedeva, altresì, il riconoscimento del diritto all'assegnazione del beneficio del bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500 annui, avendo prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, come documentalmente risultanti in atti, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
2. In particolare, la ricorrente lamentava di non aver percepito dal datore di lavoro, per il periodo di servizio prestato durante l'anno scolastico 2018/2019, la RPD, elemento accessorio previsto dall'art. 7 CNL del 15.03.2001, attribuito ai soli docenti in ruolo e ai docenti a tempo determinato su organico di diritto e su organico di fatto, ossia per i docenti assunti su posti vacanti e disponibili coperti con incarico avente durata fino al termine dell'anno scolastico (il 31 agosto), e per i docenti assunti a termine sino alla conclusione delle attività didattiche (il 30 giugno). Tale emolumento è pari, per ogni mese di servizio, a a € 174,50 a partire da marzo 2018. Parte ricorrente sosteneva che il mancato riconoscimento di tale voce stipendiale costituisse una violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. In particolare, interpretava l'art. 7 CNL del
15.03.2001 in modo tale da non violare la clausola 4 citata, attesa l'incidenza del rinvio all'art. 25 CCNI del 31.08.1999 soltanto sulla determinazione del calcolo e i relativi
Pag. 3 di 21 criteri, come anche sostenuto dai giudici di legittimità e di merito. Infine, la ricorrente concludeva affermando che il mancato riconoscimento della “retribuzione professionale docente” per il solo motivo che la stessa aveva stipulato contratti di supplenza breve e saltuaria rappresentava un caso di discriminazione non solo rispetto ai colleghi con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma anche rispetto ai colleghi con altre tipologie di contratto a tempo determinato.
3. Quanto al bonus della cd. “carta docente”, la ricorrente – dopo aver illustrato il quadro normativo di riferimento - deduceva la violazione della disciplina nazionale e comunitaria in tema di rapporti di lavoro a tempo determinato, eccependo, in particolare, la violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, imparzialità e parità di trattamento di cui agli artt. 3, 35 e 97
Costituzione; nonché, anche in questo caso, la violazione del principio di non discriminazione tra i lavoratori a tempo indeterminato e i docenti a tempo determinato, sancita dalla clausola 4 citata
4. Concludeva, dunque, chiedendo la condanna del convenuto alla CP_1
corresponsione di 1.036,19 euro oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a titolo di retribuzione professionale docenti per il servizio reso durante l'anno scolastico
2018/2019; nonché la condanna all'assegnazione della carta docente per l'importo di
2.000 euro per gli anni scolastici dal 2019 al 2023.
5. In data 21.08.2024 si costituiva in giudizio il Controparte_1
eccependo in via preliminare la prescrizione per i crediti riferiti al periodo eccedente il quinquennio dalla notifica del ricorso introduttivo della presente causa o di qualunque altro atto interruttivo della prescrizione allo stesso antecedente.
6. Nel merito, parte resistente eccepiva che la ricorrente abbia stipulato contratti per supplenze brevi e saltuarie e con differenti istituti scolastici e che, per tale ragione, non aveva diritto alla percezione dei benefici richiesti.
Quanto alla richiesta di assegnazione della carta docente, deduceva che tale emolumento non essendo correlata alla prestazione lavorativa, non costituisce
“retribuzione accessoria, né reddito imponibile” (art. 1, comma 121, l. n. 107/2015) e, dunque, non rientra nelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza tra docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato (clausola 4, punto 1, Accordo
Pag. 4 di 21 Quadro cit.), Rilevava come il beneficio economico spettasse solo in favore di chi svolge la prestazione lavorativa in virtù di contratti a tempo determinato, ma solo in favore dei docenti a tempo indeterminato, in quanto la funzione del suddetto beneficio è quella di assicurare la formazione continua del personale docente. In tale ottica, la decisione del legislatore nazionale di limitare il beneficio ai soli docenti di ruolo era da ricondurre a quelle “ragioni oggettive” in presenza delle quali il diritto europeo rende ammissibili eventuali differenziazioni nella disciplina del rapporto di impiego. Sul punto, ricordava la sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, nella parte in cui riaffermava il dato normativo, nei termini della prevista erogazione del corrispettivo economico ai soli docenti di ruolo, mediante una peculiare interpretazione in chiave costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121-124, senza previo incidente di legittimità costituzionale della disciplina di rango primario. Evidenziava, dunque, come la normativa primaria, della quale i provvedimenti erano mera riproduzione, sia rimasta immutata ed essa, così precludendo un automatico riconoscimento in via amministrativa del beneficio in favore di altri docenti nelle medesime condizioni. Inoltre, duceva l'illegittimità e arbitrarietà della richiesta della ricorrente, la cui domanda veniva formulata in termini di monetizzazione il bonus, ignorando la sua veste totalmente elettronica e spendibile solo attraverso l'applicazione web
“cartadeldocente.istruzione.it”, che consente l'accesso con sistema di autenticazione qualificata, per l'acquisto dei soli beni e servizi ivi presenti
7. Sulla retribuzione professionale docenti, invece, deduceva che l'art. 7 CCNL Comparto
Scuola del 15.03.2001, quanto all'individuazione dei destinatari della RPD, rinvia espressamente all'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, secondo cui il compenso accessorio non spetta ai docenti supplenti brevi e saltuari. Precisava, infatti, che tale emolumento è riconosciuto ai soli supplenti annuali per l'intera durata dell'anno scolastico (31 agosto)
o e a quelli assunti sino al termine delle attività didattiche (30 giugno), come ribadito con la circolare ministeriale del 14 aprile 2000, n. 118. Parte resistente, sosteneva che risultavano sussistenti delle “ragioni oggettive”, individuabili nell'impossibilità di assunzione di incarichi specifici o aggiuntivi sull'intero anno scolastico da parte del ricorrente in ragione della durata dei contratti stipulati. Riteneva, infatti, irragionevole il riconoscimento dell'emolumento alla parte ricorrente, supplente breve temporaneo, non
Pag. 5 di 21 gravato dagli stessi oneri e responsabilità perché chiamato ad intervenire su una parte dell'anno scolastico;
che, infatti, il ricorrente non ha partecipato al lavoro di preparazione e programmazione dell'anno scolastico, ai consigli di classe, alle riunioni, agli incontri con i genitori ed in genere a tutte le attività finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa. Contestava, infine, la corretta quantificazione della somma richiesta dalla parte ricorrente.
8. Infine, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c. veniva formulata richiesta di riunione della causa in oggetto agli altri giudizi relativi alla cd. carta docenti chiamati nella stessa udienza in quanto aventi il medesimo oggetto.
9. Senza necessità di istruttoria, all'odierna udienza, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
10. Il ricorso è fondato e va accolto.
11. In merito all'istanza di riunione delle cause aventi il medesimo oggetto si ritiene che non vi siano i presupposti per l'applicazione dell'art. 151 disp. att. c.p.c., ritenendo che ogni ricorso in materia presenti delle particolarità legate alla parte attrice che non consentano la riunione dei procedimenti.
12. Quanto all'eccezione di prescrizione formulata dalla parte resistente, questa è infondata.
I crediti per cui procede la ricorrente riguardano per la retribuzione professionale docente l'anno scolastico 2018/2019 e per l'assegnazione della carta del docente gli anni scolastico dal 2019 al 2023.
I crediti chiesti a titolo di retribuzione professionale maturano tra la presa di ogni singolo incarico e la relativa cessazione e, pertanto, il momento a partire dal quale il diritto può essere fatto valere corrisponde con la cessazione di ogni singolo rapporto.
Nel caso di specie, la ricorrente ha stipulato il primo contratto in data 11.10.2018, con cessazione il 07.11.2018.
Invece, il diritto all'assegnazione della carta docente può essere fatto valere sino all'anno successivo alla data di assunzione, per ogni anno scolastico. Il primo rapporto
Pag. 6 di 21 di lavoro per cui rivendica l'assegnazione della carta docente è cessato in data
30.06.2020.
Pertanto, non è maturato il termine quinquennale di prescrizione né del credito di retribuzione professionale docente, né del diritto all'assegnazione del bonus carta docente, considerato che parte ricorrente ha rivendicato tali diritti con atto di diffida notificato in data 26.07.2023 e il presente ricorso è stato depositato in data 11.08.2023.
13. Nel merito, va premesso che l'art. 7, comma 1, CCNL Comparto scuola del 15/3/2001 ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) prevedendo come obiettivo la
“valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999”.
14. Il citato art. 25 individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico ovvero fino al termine delle attività didattiche. Nei commi successivi, prosegue l'articolo disciplinando le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
15. Occorre, inoltre, precisare che la contrattazione successiva ha inciso su tali disposizioni richiamate nella modifica dell'entità della retribuzione professionale docenti,
Pag. 7 di 21 includendola nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (si vedano l'art. 81
CCNL 24.07.2003 e l'art. 83 CCNL del 29.11.2007).
16. Dal complesso delle disposizioni finora richiamate, emerge che la RPD ha natura fissa e continuativa e non è collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (sul punto, Cass. Civ., Sez. Lavoro, ordinanza del
19.07.2017, n. 17773).
17. Pertanto, tale emolumento rientra nelle cd. “condizioni di impiego”, che ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70/CE il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, che non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, a meno che non sussistano “ragioni oggettive”.
18. Più specificatamente, la clausola 4 citata esprime il principio di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato. La
Corte di Giustizia, affrontando le questioni rilevanti ai fini del presente giudizio, ha evidenziato che tale norma esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato;
la clausola, inoltre, ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (sul punto, Corte Giustizia
15.04.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.09.2007, causa C307/05, Del;
Persona_1
08.09.2011, causa C-177/10 Rosado Santana).
La Corte ha, inoltre, precisato che il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5): “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di
Pag. 8 di 21 retribuzione” (causa Del Cerro Alonso, cit., punto 42). La stessa Corte, come ricordano le numerose pronunce dei giudici di merito in materia, ribadisce che non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (causa Regojo Dans, cit., punto 55).
19. Orbene, il principio di non discriminazione – recepito dalla normativa interna dall'art. 6
d.lgs. 368/2001 - deve guidare l'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo e quindi, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto comunitario.
20. Alla luce dei principi che precedono, si condivide l'interpretazione dell'art. 7 CCNL operata dai giudici di legittimità, secondo cui “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, hanno voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, e dunque il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15/3/2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31/8/1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio,
e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo” (sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., 5/3/2020 n. 6293 e Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza 27.07.2018 n. 20015). Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4.
21. Nel caso di specie, l'attività svolta dalla ricorrente, supplente temporanea nel corso dell'anno scolastico 2018/2019, in assenza di qualsivoglia prova di differenza qualitativa della prestazione resa nel periodo di sostituzione del docente di ruolo, è da
Pag. 9 di 21 considerarsi equivalente da un punto di vista qualitativo a quella resa nello stesso periodo dagli altri docenti immessi in ruolo e da quelli che hanno svolto supplenze con un solo contratto stipulato per l'intero anno scolastico (31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). L'esclusione, infatti, non risponderebbe ad alcuna
“ragione oggettiva” per il solo fatto di essere stata assunta per ragioni sostitutive.
Peraltro, risulta che la ricorrente ha sottoscritto vari contratti a tempo determinato, in sostituzione delle stesse docenti assenti e presso il medesimo istituto scolastico, circostanza che giustificherebbe ancor di più il riconoscimento del trattamento economico richiesto.
22. Inoltre, la negazione dell'emolumento risponde ad una finalità di mero risparmio della spesa pubblica, del tutto estranea alle “ragioni oggettive” nell'accezione di cui sopra.
23. In merito ai conteggi analiticamente allegati dalla parte ricorrente, si ritengono non fondate le censure mosse dalla parte convenuta, ritenendo corretti i calcoli posti a fondamento dalla pretesa attorea.
24. Ne consegue che va condannato il convenuto alla corresponsione della CP_1
somma di 1.036,19, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nei limiti del divieto di cumulo ex legge 724/1994;
25. Quanto alla domanda di assegnazione della carta del docente, giova delineare il quadro normativo di riferimento.
In conformità al dettato dell'art. 35 Cost. in tema di formazione ed elevazione professionale dei lavoratori in genere, il C.C.N.L. Scuola, agli artt. 63 e 64 valorizza tali profili prevedendo l'impegno dell'amministrazione a “fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio (...)” nel contesto del diritto dei docenti di partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento considerato
“funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Pag. 10 di 21 In questo quadro normativo è intervenuta la legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) che all'art. 1, comma 121, ha istituito la Carta elettronica del docente «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali». Essa «dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o CP_1
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». La somma oggetto d'accredito «non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Nel dare attuazione alla previsione normativa del successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal D.P.C.M. n.
28 settembre 2016; quest'ultimo, nell'identificare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 – che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova , i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
26. In merito a questa previsione il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022 del
16.03.2022, ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il
Pag. 11 di 21 Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 CP_6 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi
€ 500 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.
Più nel dettaglio, il Consiglio di Stato ha affermato che la scelta del di CP_1
escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. In particolare, secondo il C.d.S., “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della
P.A.”.
Il Supremo Consesso amministrativo ha così sconfessato l'impianto ministeriale, che costituisce il portato di un sistema di formazione a “doppia trazione”: quella tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Da tale sistema a doppia trazione discenderebbe, infatti, un contrasto «con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti».
Un'altra contraddizione interna a tale sistema consegue dalla circostanza che, nonostante venga imposto un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (al quale vengono forniti gli strumenti per ottemperarvi), si persevera
Pag. 12 di 21 malgrado ciò ad avvalersi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra percentuale di personale docente, la quale è invece esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla;
«non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti». Se ne deduce che «il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso». Sarebbe insostenibile, infatti, sostenere che il cd. Bonus
Carta costituisca uno strumento per compensare l'asserita maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, dal momento che la Carta stessa è erogata anche ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può dirsi, quantomeno quantitativamente, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. Peraltro,
«l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.p.c.m. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”», sicché «vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale». Il Consiglio di Stato ha poi osservato come il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit. Gli artt. 63 e 64 del
CCNL di riferimento pertanto «pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i
Pag. 13 di 21 docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo»
27. In ambito sovranazionale, anche la Corte di giustizia dell'Unione europea, a seguito del rinvio pregiudiziale del Tribunale di Vercelli, è stata investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna in parte qua e le clausole 4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1, come è noto, prevede:
“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.La Corte ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1
concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente. A tal proposito ha rilevato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la Carta docente sembra far parte delle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ». CP_1
Ebbene la Corte ha altresì negato la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando invero che «la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui
Pag. 14 di 21 s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Tali “elementi precisi e concreti” dunque «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», al contrario va escluso che rilevi la mera natura temporanea del contratto di lavoro a tempo determinato perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato».
In tale contesto, giova nondimeno ricordare che tale linea interpretativa, che equipara anche con riferimento alla Carta Docenti la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo, appare conforme anche ai principi affermati costantemente dalla
Corte di Giustizia Europea e, a seguire dalla nostra giurisprudenza, anche di legittimità, in relazione ad altra nota questione concernete il riconoscimento del servizio c.d. pre- ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione. Così, ad esempio, la Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 31149/2019, ha affermato che:
“In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del
d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui
l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art.
Pag. 15 di 21 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
Secondo i principi stabiliti dalla Suprema Corte, nello specifico, è necessario accertarsi che non vi siano ragioni che giustifichino concretamente la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato, quali in ipotesi, lo svolgimento di compiti e mansioni dissimili da quelle svolte dai docenti assunti a tempo indeterminato (in ambito europeo, si possono rammentare, tra le altre, Corte di Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, Gaviero e C-456/09, . Persona_2
28. Giova peraltro rilevare che recentemente il legislatore, preso atto delle numerose procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia e della necessità di adottare misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'U.E. (ex art. 37 l. n. 24/12/2012 n. 234, c.d. Legge-quadro comunitaria), al fine di evitare l'applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 260 par. 2
TFUE ha adottato il D.L. 13 giugno 2023 n. 69, recante, appunto, “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”.
Ebbene il cd. “Decreto Salva-Infrazioni”, all'articolo 15, comma 1, così dispone:
“All'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole "del docente di ruolo" sono aggiunte le parole "e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile" e, al secondo periodo, dopo le parole
"dell'importo nominale" è aggiunta la parola "massimo".
Il Decreto in esame in sostanza estende la Carta del Docente a diverse migliaia di docenti precari con contratto annuale fino al 31 agosto.
Come è noto, la supplenza annuale è caratterizzata da un contratto che inizia il 1° settembre e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo. Questo tipo di supplenze, secondo il D.M. 131/2007, vengono utilizzate per copertura delle cattedre e dei posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico. Al contrario la supplenza "fino al
Pag. 16 di 21 termine delle attività didattiche" è un contratto di servizio con scadenza al 30 giugno che viene utilizzato per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario. La differenza rimanda quindi al diverso concetto di organico di diritto e organico di fatto.
Tuttavia, nonostante la modifica apportata, la platea degli esclusi dal beneficio resta ancora amplia, contando in primis docenti con contratto al 30 giugno e docenti che insegnano per oltre 180 giorni in un anno scolastico, secondo una differenziazione che né la Corte di Giustizia europea né la Cassazione e il Consiglio di Stato hanno mai operato. Ed in effetti appare irragionevole negare il bonus ai docenti che hanno avuto contratti fino al 30 giugno, termine delle attività didattiche, laddove lo strumento è funzionale proprio ad assicurare la qualità dell'insegnamento.
Orbene recentemente è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 10 agosto 2023, n.
103, che converte con modifiche il Decreto-Legge n. 69/2023, lasciando confermati i contenuti del decreto-legge per quanto riguarda gli interventi relativi al settore scuola, quali la ricostruzione di carriera del personale docente e ATA e i destinatari della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.
29. Nel quadro così delineato deve senz'altro richiamarsi la recentissima pronuncia della
Corte di Cassazione (la n. 29961 del 27 ottobre 2023), che dopo l'ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto, ha affrontato la complessa questione dei presupposti di “piena” concessione del beneficio della c.d. «Carta Elettronica del docente».
La Corte, in pieno contrasto con quanto previsto dalla Legge 103 del 10 agosto
2023 (cd. Decreto salva infrazioni) che aveva esteso, a partire dal 1° settembre, il bonus di 500 euro per la formazione ai soli supplenti annuali (31 agosto), escludendo i docenti con contratto al 30 giugno, ha ben chiarito che l'istituto della Carta docente e il correlativo diritto-dovere formativo riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari - precisando tuttavia che deve trattarsi di supplenti con incarico annuale (termine
Pag. 17 di 21 al 31 agosto) o di supplenti con incarico fino al termine delle attività didattiche (termine al 30 giugno) - non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa vigente.
La Corte ha poi puntualizzato che il Bonus Carta, quanto alla propria natura giuridica, va qualificato come “obbligazione di pagamento” di una somma di denaro, condizionato dalla destinazione a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Analizzando i quesiti posti dal Tribunale di Taranto, la Corte ha quindi enunciato i seguenti principi di diritto:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
Pag. 18 di 21 l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2,
L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
30. Quanto sinora esposto, occorre verificare se il beneficio possa essere esteso alla situazione personale della docente ricorrente, tenuto conto degli incarichi a termine svolti.
31. In riferimento all'anno scolastico 2022/2023, la ricorrente ha stipulato un contratto a tempo determinato per supplenza annuale fino al 31.08.2023. Negli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 risulta che la ricorrente ha stipulato contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, ossia 30 giugno.
32. Pertanto, la ricorrente ha svolto un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo. Nessun elemento risulta idoneo a giustificare il diverso trattamento della docente a tempo determinato e ciò, a maggior ragione, in considerazione del rilievo che assume la formazione e l'aggiornamento del docente che deve avere uguale valore sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. Ragionare diversamente, infatti, significherebbe ritenere che l'attività svolta dai docenti c.d. precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento del personale docente;
il tutto in evidente contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza. Ciò comporterebbe, in ultima analisi, anche l'irrimediabile lesione del diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, poiché si
Pag. 19 di 21 avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro;
il che si risolverebbe chiaramente in un'inammissibile disparità di trattamento.
33. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo,
secondo gli importo medi previsti dal D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del
2.4.2014 e successive modifiche, per le cause di lavoro, senza istruttoria, di valore accertato tra € 1.100,00 e 5.200,00, ridotti della metà ex art. 4, comma 1, dello stesso
D.M., in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e del carattere seriale del contenzioso.
P.Q.M.
➢ accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la Parte_1
retribuzione professionale docente in relazione al servizio non di ruolo prestato a favore del in qualità di docente in forza dei Controparte_1 contratti a tempo determinato sottoscritti durante l'anno scolastico 2018/2019;
➢ condanna il a corrispondere alla ricorrente Controparte_7
l'importo di 1.036,19, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nei limiti del divieto di cumulo ex legge 724/1994;
➢ accerta e dichiara il diritto della ricorrente al beneficio economico della cd. “Carta del docente” (di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015), per la somma complessiva di 2.000,00 euro, ovvero di 500,00 euro per ciascun anno scolastico
(dal 2019 al 2023);
➢ condanna il all'adozione d'ogni atto Controparte_1
necessario per consentirne il godimento nel rispetto dei vincoli di destinazione imposti dal legislatore ex art. 1, comma 121, l. 107/2015;
➢ condanna, infine, il alla rifusione delle spese Controparte_1
di lite, che liquidano in euro 1.029,50 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Sergio
Picchi e Giorgio Leoncini.
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Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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