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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/04/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1177/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1177/2023 R.G., vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Luccitti, giusta procura in atti;
appellante e
, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall' Avvocato Marina De Martiis;
appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 608/2023, emessa in data 21.04.2023 e pubblicata il 28.04.2023, avente ad oggetto “risarcimento danni da provvedimento illegittimo della PA”.
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte Territoriale adita, contrariis reiectis, ed in riforma dell'impugnata sentenza: in via principale, condannare il , in persona del pro- Controparte_1 CP_2
tempore, al pagamento della somma di Euro 551.910,38, nonché a quanto dovuto per il danno all'immagine, da liquidarsi in via equitativa;
in subordine, condannare il al pagamento della diversa somma Controparte_1 che risulterà provata, se del caso anche previa consulenza tecnica d'ufficio, si opus sit, o comunque ritenuta di giustizia;
in ogni caso, condannare il , in persona del Sindaco pro- Controparte_1
tempore, al pagamento in favore della della somma dovuta a titolo di danno da Pt_1
svalutazione monetaria sulla sorta capitale statuita nella prima sentenza, nonché di quella diversa che fosse accertata nella presente sede di gravame, a decorrere dal
15.1.2016 sino alla data della liquidazione del pregiudizio, nonché al pagamento degli interessi compensativi sulla predetta somma, rivalutata anno per anno, in via equitativa e comunque in misura non inferiore agli interessi legali tempo per tempo vigenti ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 15.1.2016 sino al 17.6.2021 (notifica atto di citazione) e ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 18.6.2021 sino alla data di pubblicazione della sentenza gravata, oltre che degli interessi successivi sempre al saggio legale maggiorato di cui al cennato comma 4 dell'art. 1284 c.c., sulle somme finali complessive di cui sopra, dal giorno successivo alla detta pubblicazione sino al saldo.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge”;
per parte appellata: “Tutto quanto sopra premesso, il chiede il rigetto CP_1 dell'avverso appello, con vittoria di spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata n. 608/2023, il Tribunale di Pescara decideva sulla controversia instaurata dalla società la quale aveva convenuto Parte_1
in giudizio il al fine di veder accertata la responsabilità da Controparte_1 contatto sociale qualificato di quest'ultimo, con contestuale richiesta di condanna al risarcimento dei danni patiti, quantificati nella somma di € 792.744,94, nonché al risarcimento del danno all'immagine, da liquidarsi secondo equità.
1.1. A sostegno della propria pretesa, parte attrice allegava che:
pag. 2/23 - con atto pubblico del 09.10.2007, la società cedeva, a titolo Pt_1 Parte_1
gratuito, due terreni di proprietà in favore del Comune di , subordinandone CP_1
l'efficacia al rilascio di legittimo permesso di costruire o D.I.A.;
- la società attrice aveva intenzione di costruire (come poi avvenne) in sottozona B5, riservandosi la volumetria del terreno ceduto di CO EN (metri cubi 2270) da trasferire sulle altre aree individuate nel planivolumetrico approvato dal Comune ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Edilizio Comunale.
- l'intervento edilizio veniva avviato dalla società attrice a seguito della D.I.A. del
28.01.2008 sulla base del progetto planivolumetrico e della convenzione di cessione bonaria e gratuita delle aree in favore del Comune, previa autorizzazione paesaggistica rilasciata dall'Amministrazione comunale con nulla osta del 15.01.2008 e della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio in data 05.09.2008;
- l'Ufficio Tecnico del Comune di , dopo aver valutato la conformità CP_1 dell'intervento de quo alle prescrizioni di legge, vidimava e sottoscriveva il progetto, la relazione tecnica e lo schema di convenzione di cessione restituendoli alla società richiedente;
- la cessione aveva ad oggetto “aree a trasferimento” disciplinate dall'art. 63 delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G. che consentiva il trasferimento della volumetria su altre aree dette “ricettrici” sulle quali tra l'altro si sarebbe potuto derogare alle prescrizioni in materia di altezze di quadrante;
- sulla base di dette disposizioni la trasferì la capacità volumetrica Parte_1
sviluppata dalle aree cedute al Comune su altro lotto di proprietà collocato in una zona già dotata di un adeguato apparato di opere di urbanizzazione;
- Il progetto originario subiva in itinere due modifiche, entrambe valutate positivamente sia dal Comune di che dalla competente Soprintendenza per i Beni CP_1
Architettonici e per il Paesaggio.
- in seguito all'inizio dei lavori, , in proprio e quale legale Controparte_3
rappresentante della società inviava diffida al CP_4 Controparte_1 sollecitando l'utilizzo dei suoi poteri inibitori poiché riteneva illegittima la deroga alle altezze ed ai parametri stabiliti per l'area in cui si stava realizzando l'intervento edilizio.
Per contro l'Amministrazione Comunale dichiarava di non dover emanare alcun pag. 3/23 provvedimento repressivo dell'attività edilizia, atteso che l'intera procedura seguita dalla era pienamente conforme al dettato normativo vigente;
Parte_1
- A fronte di ciò, proponeva ricorso alla Sezione di Pescara del T.A.R. Controparte_3
Abruzzo, impugnando la D.I.A. ed il nulla osta paesaggistico, chiedendo inoltre l'annullamento dell'art. 3 del Regolamento edilizio, dell'art. 63 delle N.T.A. e del progetto planivolumetrico presentato dalla Parte_1
- il Comune di , pur costituendosi in giudizio per resistere al ricorso, CP_1
contestualmente agiva in autotutela annullando il titolo edilizio oggetto del contendere, con ordine di demolizione delle opere realizzate, di fatto contraddicendo la sua precedente determinazione;
- Il rigettava il ricorso, ritenendo valide le ragioni della e, CP_5 Parte_1 per l'effetto, confermava la legittimità della D.I.A. e del piano planivolumetrico del
28.01.2008, dichiarando l'illegittimità della determinazione assunta in autotutela dal di annullamento della D.I.A.; CP_1
- avverso tale sentenza proponeva impugnazione dinanzi al Consiglio Controparte_3
di Stato;
- il Giudice dell'Appello amministrativo, valutando fondato l'appello, riformava quanto statuito dalla sezione di Pescara del , ritenendo l'illegittimità dell'art. 3 CP_6 del Regolamento edilizio comunale e dell'art. 63 delle N.T.A., con conseguente violazione dell'art. 22, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e, quindi, dell'intera operazione posta in essere con la CP_7
- In sintesi, il Consiglio di Stato riteneva che l'intervento edilizio non si potesse attuare con D.I.A. ma solo con un permesso di costruire diretto, poiché in caso contrario si finirebbe “per affidare a un accertamento tecnico fattuale di parte la sostanziale disapplicazione di una norma prescrittiva (il citato art. 22, comma 3, lettera c) del d.P.R.
n. 380/2001), la cui ratio è chiaramente quella di limitare al massimo le ipotesi di nuovi interventi di edificazione eseguiti con D.I.A., piuttosto che con permesso di costruire”
- su tali basi, dunque, veniva dichiarato illegittimo l'art. 3 del Regolamento Comunale, nella parte in cui estende a fattispecie non previste dalla legge il regime semplificato della D.I.A.
pag. 4/23 - tale pronuncia investiva inevitabilmente anche la D.I.A. rilasciata alla
[...]
la quale si trovava costretta ad avviare, su propria istanza ed in mancanza Parte_1
di qualsivoglia dimostrazione di intento cooperativo da parte del Comune, un nuovo ed autonomo procedimento amministrativo finalizzato all'ottenimento di un permesso a costruire in sanatoria, volto a legittimare gli “abusi”, per il quale versava all'Ente i relativi oneri di urbanizzazione (Euro 105.755,72), raddoppiati a titolo di oblazione come previsto dalla legge;
- anche tale ultimo titolo abilitativo veniva tuttavia impugnato dinanzi al T.A.R da parte di (quale erede della , in proprio e quale legale CP_8 Controparte_3
rappresentante della società CP_9
- al fine di tacitare e porre fine a tutte le controversie, la società attrice giungeva dunque a sottoscrivere una conciliazione “omnibus” con e la con ulteriore CP_3 CP_9
esborso di importanti somme di denaro, al fine di anche di evitare il perdurare della pessima “pubblicità” in capo all'intervento edilizio, che aveva rallentato in maniera esponenziale la vendita degli immobili, con ulteriore ingente danno.
1.2. Deduceva, dunque, la evidente la responsabilità da contatto sociale qualificato del
Comune convenuto e il danno ingiusto subito dalla in quanto: Parte_1
- tra le parti era stato posto in essere un negozio giuridico che presupponeva la cessione della proprietà a titolo gratuito di due terreni al Comune di , in cambio di CP_1
un titolo abilitativo legittimo, o permesso a costruire che fosse, in deroga ad CP_7
altezze e volumetrie,
- quest'ultimo (il quale aveva accettato la cessione, rilasciato una D.I.A. e difeso il proprio operato nella fase prodromica al giudizio instaurato da parte di e di CP_3 [...]
una volta evocato in giudizio, aveva deciso unilateralmente e, in contraddizione a CP_4
quanto espresso nella fase stragiudiziale, di annullare la in autotutela, con CP_7 conseguente ordine di demolizione dell'opera, seguitando a trattenere i terreni di cui alla cessione menzionata;
- tale condotta, contraria a buona fede e correttezza, aveva inevitabilmente determinato
CP_ l'inadempimento dell' rispetto alla convenzione sottoscritta;
- il aveva errato per ben tre volte, con l'approvazione del Regolamento Edilizio CP_1
Comunale, con il rilascio della e con l'annullamento della stessa in autotutela;
CP_7
pag. 5/23 - a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, il Comune, pur conservando la proprietà dei terreni, nulla aveva fatto per adempiere gli obblighi derivanti dalla convenzione, non essendosi in alcun modo attivato per il rilascio di un titolo abilitativo valido e vedendosi la costretta ad attivare un nuovo ed Parte_1 autonomo procedimento amministrativo finalizzato all'ottenimento di un (irrituale) permesso a costruire in sanatoria, con versamento dei relativi oneri di urbanizzazione, raddoppiati a titolo di oblazione;
- la condotta del Comune aveva cagionato all'attrice un cospicuo danno emergente
(vedendosi quest'ultima costretta a sostenere considerevoli spese al fine di conseguire un provvedimento concessorio, successivamente annullato, ivi inclusi i costi per l'acquisto dei terreni, per l'ottenimento della per il rilascio di un nuovo CP_7
permesso a costruire, quelli sostenuti a seguito di una convenzione conciliativa
“omnibus”, nonché tutte le ingenti spese legali) oltre al danno all'immagine aziendale, fortemente pregiudicata sia dalla sospensione dei lavori che dall'ordine di demolizione che aveva gravato per molti anni sull'intero complesso edilizio.
1.3. Instauratosi il contraddittorio con la regolare costituzione in giudizio del
[...]
, la causa veniva infine riservata a decisione con assegnazione di termini CP_1
ex art. 190 c.p.c. al cui esito il Tribunale di Pescara, in parziale accoglimento della domanda attrice, condannava il convenuto al pagamento, in favore della
[...]
della somma di € 86.036,27, oltre alla refusione delle spese di lite. Parte_1
1.4. La motivazione esplicitata in sentenza - la quale statuiva la condanna dell'ente convenuto al risarcimento del solo pregiudizio derivante dai maggiori oneri sopportati da parte attrice a titolo di sanzione per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, per il resto rigettando tutte le ulteriori voci di danno rivendicate da quest'ultima - era consistita:
a) nel preliminare rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta;
b) nella acclarata responsabilità del - quantomeno fino Controparte_1 all'adozione, in data 07.08.2009, dell'atto di annullamento in autotutela della D.I.A. - in relazione all'affidamento ingenerato nella circa l'apparente legittimità dell'art. Pt_1
3 del Regolamento Comunale Edilizio all'epoca vigente e della D.I.A. che su tale base normativa era stata presentata al fine di assentire l'intervento edilizio.
pag. 6/23 In particolare, sia il Regolamento che le relative NTA erano stati adottati in contrasto con una norma primaria quale quella dell'art. 22 comma 3 lett. c) D.P.R. 380/2001 da parte del il quale aveva dapprima consentito a che la società attrice procedesse CP_1
- proprio in virtù di tali norme di rango inferiore illegittime - nella propria attività edificatoria con semplice D.I.A., anziché pretendere una richiesta di permesso di costruire, per poi avallare ulteriormente la possibilità di procedere per tal via
(rispondendo negativamente, in data 13.03.2009 alla diffida ricevuta dalla , CP_4
ed infine, in seguito al ricorso proposto dinanzi al T.A.R., determinandosi per l'annullamento in autotutela.
Pertanto, il Comune di aveva quantomeno violato l'obbligo di CP_1
informazione e protezione derivante dal contatto sociale, che avrebbe dovuto indurlo a rifiutare la D.I.A. e segnalare alla la necessità di chiedere ed Parte_1
ottenere un permesso di costruire;
c) nella ritenuta sussistenza del pregiudizio derivante dai maggiori oneri sostenuti dall'attrice per ottenere il permesso di costruire in sanatoria e consistenti nel raddoppio dei costi, a titolo di oblazione. In particolare, a fronte delle allegazioni attoree e della perizia di parte che quantificava dettagliatamente in € 86.036,27 tali maggiori costi, il convenuto si era limitato a replicare che tali spese costituivano oneri dovuti ex lege, senza quindi contestare il maggiore esborso sostenuto dall'attrice rispetto a quello che avrebbe potuto sostenere ove il avesse osservato gli obblighi di informazione e CP_1
protezione sullo stesso gravanti;
d) nel mancato riconoscimento del danno: (i) derivante dal costo di acquisto sostenuto per le aree poi cedute gratuitamente al atteso che, se da un lato gli esborsi CP_1
riportati nella perizia di parte non risultavano documentati né dimostrati in altro modo, dall'altro, non risultava possibile far ricorso al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., non trattandosi di circostanze conosciute o conoscibili dal convenuto.
In ogni caso, alcun pregiudizio era configurabile in quanto l'acquisto dei terreni era stato effettuato per porre in essere l'operazione economica cui era finalizzata la convenzione del 09.10.2007, la quale era stata in ogni caso portata a compimento con la costruzione delle opere ed il rilascio del relativo permesso di costruzione in sanatoria;
(ii) relativo ai costi sostenuti per i giudizi dinanzi al T.A.R. ed al Consiglio di Stato, non pag. 7/23 essendo gli esborsi documentati, né altrimenti dimostrati, né tantomeno potendo ricorrersi al principio di non contestazione di cui all'art.115 c.p.c., non trattandosi di circostanze conosciute o conoscibili dal convenuto. Peraltro, tenuto conto della circostanza che, già in data 07.08.2009, il convenuto aveva annullato in CP_1
autotutela la D.I.A., anche ove detti esborsi fossero stati provati, si sarebbe dovuto valutare, sulla base di adeguate allegazioni di parte attrice (in realtà assenti), la ragionevolezza o meno della scelta di proseguire i giudizi amministrativi;
(iii) relativo ai costi derivanti dalla sottoscrizione della convenzione conciliativa omnibus con
[...]
ed In particolare, in difetto di specifica allegazione di parte attrice, CP_8 CP_9
era da escludersi la responsabilità del convenuto per le somme dovute in conseguenza della stipula di detto accordo intervenuto tra l'attore ed altri soggetti terzi, peraltro in relazione anche ad altre controversie civili tra dette parti. Invero, parte attrice avrebbe dovuto spiegare le ragioni che la avevano indotta a concludere detta transazione e quale sarebbe stato, in caso contrario, il rischio di pregiudizio legato da nesso eziologico al comportamento del (iv) inerente i costi sostenuti per interessi relativi a periodi CP_1 di sospensione dell'attività lavorativa (decorrenti rispettivamente, dal 7.8.2009 al
9.6.2010 e dal 12.3.2015 al 28.9.2016,), non avendo parte attrice fornito alcuna prova delle circostanze dalle quali poter desumere il pregiudizio subito (ad esempio contratti di mutuo ed estratti di conto corrente indicanti gli interessi pagati); (v) relativo ai costi generali e della lesione dell'utile durante i dedotti periodi di sospensione, essendo parimenti carenti di supporto probatorio;
(vi) concernente il danno di immagine, non avendo parte attrice fornito elementi idonei a provare tale pregiudizio, né tantomeno dato dimostrazione delle circostanze di fatto tali da consentire una valutazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendone Parte_1
la parziale riforma nei termini di cui alle conclusioni in epigrafe e censurando la decisione sulla base di due motivi di gravame.
In particolare, con un primo motivo l'appellante lamenta la violazione e/o errata applicazione dell'art.115 c.p.c., del principio dell'onere della prova e dei criteri di liquidazione del danno, oltre alla mancata applicazione dell'art. 1226 cc, nonché la contraddittorietà della motivazione.
pag. 8/23 Con un secondo motivo, viene invece dedotta la erronea applicazione dei criteri di liquidazione del danno, il mancato riconoscimento degli interessi compensativi e della rivalutazione monetaria, nonché la omessa applicazione dell'art. 1284 c.c..
3. Ha resistito al gravame il il quale, nel costituirsi, ha Controparte_1
contestato gli avversi assunti in quanto pretestuosi e infondati, oltre che basati su una strumentale ricostruzione dei fatti.
4. Preliminarmente all'esame dei motivi, deve rilevarsi come, nel proporre il presente gravame, non sia stato fatto oggetto di censura il capo della sentenza relativo al mancato riconoscimento del danno consistente nel costo di acquisto sostenuto dalla per Pt_1 le aree poi cedute gratuitamente al non avendo l'appellante riproposto la CP_1
relativa domanda.
Né, sotto diverso profilo, è stato in questa sede proposto appello incidentale volto a contestare la statuizione in merito all'an della responsabilità del in relazione CP_1
agli obblighi di informazione e protezione derivanti da contatto sociale.
Tali questioni devono ritenersi non più controvertibili in quanto coperte dal giudicato interno.
5. Così circoscritto l'oggetto del presente giudizio, ritiene questa Corte che l'appello, pur infondato quanto al primo motivo, sia invece, quanto al secondo motivo, parzialmente fondato e debba condurre ad una riforma, ancorché solo parziale, della sentenza gravata.
6. Prendendo le mosse dal primo motivo, l'appellante ha censurato l'erroneità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dei danni, ovvero dei costi e dei maggiori esborsi sostenuti, di cui ai profili (ii), (iii), (iv), (v) e (vi).
Invero, la sentenza sarebbe errata nella parte in cui il Tribunale, pur avendo accertato la meritevolezza nell'an della spiegata azione risarcitoria, aveva tuttavia limitato la misura del danno ristorabile ai soli esborsi per ottenere il permesso di costruire in sanatoria, escludendo così il risarcimento di tutte le ulteriori voci di pregiudizio lamentate da parte attrice ed eziologicamente correlate alla condotta.
In particolare, quanto ai costi sostenuti dalla per i giudizi amministrativi e Pt_1 civili, l'appellante sostiene che, a fronte della analitica rappresentazione degli esborsi di cui alla relazione estimativa prodotta primo grado, le allegazioni attoree sarebbero pag. 9/23 rimaste del tutto incontrastate da parte dal il cui contegno processuale, limitato CP_1
a contrapporre mere difese di stile, avrebbe indotto l'attore a ritenere i fatti posti a sostegno della propria domanda pacificamente ammessi, come tali non bisognevoli di ulteriore prova. Ed invero, rispetto alla peculiarità delle allegazioni attoree, parte convenuta sarebbe stata onerata della relativa specifica contestazione, con la conseguenza che gli stessi avrebbero dovuto considerarsi pacificamente ammessi e, dunque, provati.
Venendo qui in rilievo la specificità “a monte” dei fatti principali addotti dall'attrice, non sarebbe condivisibile quanto ritenuto dal primo giudice in merito alla inapplicabilità dell'art. 115 c.p.c. fondato sulla presunta non conoscibilità, da parte dell'ente comunale, dei fatti narrati in perizia dalla , in quanto concernenti soggetti terzi, peraltro Pt_1
neppure potendo il considerarsi terzo, in quanto parte processuale nei relativi CP_1
giudizi amministrativi.
Neppure poi risulterebbe condivisibile l'ulteriore argomento secondo cui, anche a voler considerare provati gli esborsi, parte attrice avrebbe dovuto fornire specifica evidenza della ragionevolezza della scelta di proseguire i giudizi amministrativi, soprattutto a fronte del sopravvenuto annullamento, in via di autotutela del primo titolo abilitativo.
Al riguardo, il primo giudice ometterebbe innanzitutto di considerare che, con sentenza n. 613 del 09.06.2010, il provvedimento in autotutela era stato dichiarato illegittimo dal
, il quale aveva confermato la legittimità della D.I.A. del 28.1.2008 e CP_6
del piano planivolumetrico.
A ciò si aggiungerebbe la circostanza che, con la successiva sentenza n. 1298/2015, il
Consiglio di Stato, benché avesse ritenuto corretto l'annullamento della D.I.A., si sarebbe in tal senso determinato, non per le ragioni addotte dal bensì per CP_1
l'illegittimità dell'art. 3 del Regolamento Edilizio Comunale che aveva consentito l'avvio dello stesso con D.I.A. al di fuori delle ipotesi previste dalla legge.
Peraltro, rispetto alle iniziative impugnatorie, la si sarebbe trovata nella assoluta Pt_1
necessità di resistere, così da tutelare i propri interessi, già fortemente pregiudicati dalla complessiva situazione venuta a determinarsi.
Viene infine sostenuto come, anche in ipotesi di reputato mancato assolvimento dell'onere probatorio circa gli esborsi effettivamente affrontati, il primo giudice avrebbe pag. 10/23 comunque dovuto liquidarli in misura non inferiore ai parametri forensi previsti dal
D.M. n. 55/2014 e s.m., da questi conoscibili in forza del principio iura novit curia.
Ne consegue che, a fronte della obiettiva esistenza del danno, la domanda avrebbe dovuto essere accolta, con relativa liquidazione, se del caso, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c..
Quanto al danno consistente negli esborsi sostenuti dalla in adempimento della Pt_1 transazione omnibus, l'appellante lamenta profili di erroneità in relazione alla ritenuta mancata correlazione causale tra l'esercizio della funzione amministrativa da parte del e la conclusione di siffatto accordo. CP_1
I giudizi (civili ed amministrativi) richiamati ed analiticamente riscostruiti nell'atto, trarrebbero infatti interamente origine dalle violazioni in cui era incorso l'ente nell'esercizio dell'azione amministrativa finalizzata a consentire l'intervento edilizio.
Di qui, dunque, la determinazione dell'odierna appellante, anche alla luce della pendenza del giudizio di legittimità avverso la sentenza del Consiglio di Stato, di sottoscrivere un accordo per la definizione di tutte le controversie pendenti e, conseguentemente, di ogni rapporto all'epoca in essere con il e la CP_8 CP_9
Tenuto conto che tutti i giudizi avevano ad oggetto i titoli abilitativi conseguiti, anche in sanatoria, dalla per la regolarizzazione urbanistico-edilizia dell'intervento Pt_1
immobiliare in questione, gli ulteriori costi in rassegna andrebbero dunque imputati al dal momento che i medesimi non sarebbero mai stati Controparte_1 instaurati se l'azione amministrativa fosse stata esercitata dall'ente in maniera corretta.
D'altro canto, neppure potrebbe ritenersi che la parte avesse liberamente sottoscritto l'accordo, risultando per tabulas che l'odierna appellante si fosse effettivamente trovata nella necessità di definire in via conciliativa tutte le controversie giudiziali pendenti, al fine di prevenire l'ulteriore aggravamento del pregiudizio subito, limitando quanto più possibile i danni patiti per effetto delle iniziative giudiziali ancora pendenti.
In ogni caso, pur a fronte delle rilevate incertezze circa la correlazione causale dei giudizi intercorsi tra le parti all'accertata responsabilità negoziale dell'ente, e considerate le evidenze documentali in atti, rimaste ancora una volta incontraste dalla controparte, il primo giudice avrebbe al più potuto contenere, anche in via equitativa, le pag. 11/23 maggiori pretese della , limitando il danno preteso ad una parte della Pt_1 complessiva somma da quest'ultima esborsata e non già escluderlo interamente.
Quanto al danno consistente negli interessi passivi, nei maggiori costi generali sostenuti dalla società attrice nella gestione del cantiere e nella lesione degli utili nei periodi di sospensione dei lavori, l'appellante sostiene che, dalla stessa perizia di parte e dai provvedimenti amministrativi e giudiziali in atti, emergerebbe chiaramente come, per effetto di detti provvedimenti, i lavori avessero subito un primo periodo di sospensione pari a 306 giorni (decorrenti dal 7.8.2009, data del provvedimento di annullamento in autotutela della D.I.A. al 9.6.2010 data di pubblicazione della sentenza del T.A.R.), nonché un secondo periodo di sospensione pari a 565 giorni (decorrenti dalla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato del 12.3.2015 al 28.9.2016, data di sottoscrizione della conciliazione omnibus), con notevole pregiudizio arrecato alla società.
Al riguardo, parte appellante rappresenta come, nella relazione estimativa prodotta,
l'attrice avesse specificamente evidenziato i pregiudizi subiti per effetto dei periodi di sospensione dei lavori, enunciando espressamente i criteri utilizzati per pervenire alla relativa quantificazione (pregiudizi ivi suddivisi in maniera analitica nelle voci (i) interessi passivi per € 156.811,19 nonché (ii) costi generali sostenuti e lesione dell'utile per ulteriori complessivi € 57.829,69). Anche tali voci di danno sarebbero tuttavia rimaste del tutto incontrastate da controparte, la quale, anche in parte qua, si sarebbe limitata a mere difese di stile, comunque inidonee a ritenere effettivamente avversate le specifiche allegazioni compendiate nella relazione tecnica.
Anche sotto tale profilo, dunque, il primo giudice avrebbe dovuto, in virtù del principio di non contestazione, ritenere i relativi fatti dimostrati, come tali non bisognevoli di ulteriore dimostrazione.
Quanto infine al danno all'immagine aziendale, l'appellante reitera le medesime censure relative alla mancata specifica contestazione, da parte del di tutti gli elementi CP_1
fattuali allegati a base del pregiudizio in oggetto. Inoltre, costituirebbe principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui il danno all'immagine, sebbene non sussumibile nella categoria del danno c.d. in re ipsa, possa essere provato anche mediante l'ausilio di presunzioni.
pag. 12/23 Ne consegue che, proprio alla luce delle peculiari circostanze del caso concreto, il primo giudice non avrebbe comunque potuto ignorare la evidenza della lesione del diritto della di preservare la immagine aziendale e la propria affidabilità sul mercato, aspetti Pt_1 quest'ultimi fortemente pregiudicati dalla sospensione dei lavori disposta dal e CP_1
dalle sequele giudiziarie ad essa connesse.
Al riguardo, l'appellante rappresenta la inevitabile risonanza che i provvedimenti indebitamente assunti dall'ente comunale in merito al primo titolo abilitativo avrebbero avuto in una comunità territoriale ristretta quale quella di specie e in un settore commerciale altamente concorrenziale, nel quale i consumatori valutano la solidità e l'affidabilità dell'impresa.
Non costituirebbe circostanza casuale che, a fronte della sospensione dei lavori del cantiere in virtù dell'annullamento in autotutela del titolo edilizio prima, e della pronuncia giudiziale di illegittimità, poi, “sia stato giustamente attribuito alla Pt_1
dai suoi clienti uno stato di crisi e persino una scarsa inclinazione al rispetto della legalità”.
Diversamente da quanto ritenuto in sentenza, tali circostanze sarebbero sufficienti a dimostrare la sussistenza del pregiudizio arrecato all'immagine societaria. Anche per tale via, dunque, la sentenza anderebbe integralmente riformata, con riconoscimento di un ulteriore ristoro a titolo di danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativo ovvero mediante apposita consulenza tecnica.
6.1. Il motivo è infondato, dovendosi interamente condividere quanto già ritenuto dal giudice di primo grado in relazione al mancato soddisfacimento dell'onere probatorio gravante in capo all'attore odierno appellante.
Ed invero, la società , assumendo la responsabilità del in relazione agli Pt_1 CP_1
obblighi di informazione e protezione derivanti da contatto sociale, agiva al fine di ottenere il risarcimento dei lamentati danni affidando interamente la relativa dimostrazione ad una perizia tecnica di parte a firma del commercialista dott.
[...]
. Per_1
Come è noto, la perizia o la consulenza tecnica di parte sono qualificabili alla stregua di un'allegazione e, pertanto, sono prive di qualsivoglia valore probatorio nel corso del giudizio.
pag. 13/23 Secondo l'unanime orientamento giurisprudenziale, la perizia di parte costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio. Il contenuto tecnico del documento, invero, non ne altera la natura, che resta quella di atto difensivo.
Quest'ultima, di conseguenza, non costituisce una fonte di prova, attesa la formazione extragiudiziale del documento che la contiene, oltre alla circostanza che la sua precostituzione non trova disciplina nell'ordinamento.
Invero, quanto all'efficacia probatoria, la Suprema Corte è ferma nel ribadire come “la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (Cass. n. 2980/2023; cfr. Cass. n. 33503/2018; Cass. n. .9551/2009).
Sotto diverso profilo, va peraltro rilevato come “in tema di prove civili, le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale, ritualmente depositata dalla parte nel processo, non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché esse non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice” (Cass. n. 34450/2022).
Proprio in relazione a tale ultimo principio, si impongono ulteriori considerazioni.
Sul punto, deve in primo luogo evidenziarsi come il principio di non contestazione operi rispetto a fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato e non anche in relazione a fattispecie, come quella del diritto al risarcimento danno, il cui accertamento
- richiedendo un positivo riscontro circa la sussistenza dei relativi elementi costitutivi, ossia la condotta, il nesso di causalità, l'evento ed il conseguente pregiudizio – rivesta carattere eminentemente valutativo, e che pertanto, debba essere necessariamente ricondotta al thema probandum come disciplinato dall'art. 2697 c.c., la cui verificazione spetta al giudice (cfr. Cass. n. 21460/2019).
Già tali rilievi dovrebbero di per sé condurre alla conclusione di escludere la possibilità di ritenere operante il principio di cui all'art. 115 c.p.c. al fine di ritenere non contestati pag. 14/23 (e, dunque, non bisognevoli di ulteriore prova) i fatti addotti da parte appellante a sostegno della propria (maggior) pretesa risarcitoria.
Vieppiù, la giurisprudenza della Suprema Corte ha recentemente ribadito come “In tema di principio di non contestazione, il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte” (Cass. n. 10629/2024).
Nel caso in esame, parte attrice si era limitata ad allegare la sussistenza di un cospicuo danno emergente sopportato dall'impresa, costretta a sostenere considerevoli spese al fine di conseguire un provvedimento concessorio (e nel quale sarebbero compresi, tra l'altro, i costi per l'ottenimento della D.I.A., i costi per il rilascio di un nuovo permesso a costruire, quelli sostenuti a seguito di una convenzione conciliativa “omnibus”, nonché tutte le ingenti spese legali) nonché al rinvio al contenuto dell'elaborato peritale depositato in atti (“Ad ogni modo tutte le relative voci di spesa sono analizzate e ben descritte nella esaustiva spiegazione tecnica contenuta nell'elaborato peritale allegato
(Doc.n.11), al cui contenuto si rimanda integralmente”).
A fronte di siffatte generiche deduzioni, non appare invero potersi sostenere che il convenuto non avesse adeguatamente e tempestivamente provveduto a CP_1 prendere posizione sui relativi fatti, avendo quest'ultimo, già nella propria comparsa di costituzione, chiaramente contestato, da un lato la quantificazione dei danni, in quanto
“assolutamente infondata, iperbolica ed indimostrata”, dall'altro avendo analiticamente prospettato la irrilevanza per ciascuna delle singoli voci di danno paventate da parte attrice.
Ai fini che qui rilevano, il convenuto aveva infatti contestato la rilevanza e la imputabilità oggettiva delle spese relative ai giudizi amministrativi, così come quelle relative alla convenzione omnibus, quest'ultima, in particolare, liberamente sottoscritta da controparte con un soggetto terzo ed attinente ai rapporti tra due parti private.
pag. 15/23 Parimenti, costituivano oggetto di contestazione i lamentati costi generali sostenuti e la lesione degli utili durante la sospensione dei lavori, semplicemente dichiarata e per i quali non poteva presumersi alcun rapporto di consequenzialità rispetto all'agire comunale.
Quanto al preteso danno all'immagine aziendale (contrariamente alla tesi prospettata dalla , secondo cui quest'ultimo sarebbe conseguente alla sospensione dei lavori Pt_1
e dall'ordine di demolizione che avrebbe gravato “per molti anni” sull'intero complesso edilizio), il Comune poneva in evidenza la circostanza che, in realtà, l'ordine di demolizione, emanato il 18.11.2009, era stato sospeso dal dopo brevissimo CP_5
tempo, (ossia il 17/12/2009) ed il Comune aveva rilasciato permesso di costruire in sanatoria il 12.01.2016, ossia pochi mesi dopo la nuova “sospensione” , in tal caso indotta, non da un provvedimento comunale, bensì dalla sentenza di annullamento del
Consiglio di Stato depositata il 12.3.2015.
Il medesimo convenuto contestava infine la stessa idoneità probatoria della documentazione depositata da parte attrice e, in particolare, proprio dell'elaborato peritale cui le allegazioni attoree facevano espresso rinvio, in quanto non formatosi in contraddittorio e, in ogni caso, recante voci di spesa ultronee, non dimostrate, né direttamente relazionabili ai fatti dedotti in giudizio.
A fronte delle generiche allegazioni di parte attrice, deve dunque ritenersi che le difese svolte da parte del nella propria memoria di costituzione soddisfino CP_1 ampiamente il requisito di specificità di cui all'art. 115 c.p.c..
Va peraltro rilevato come, in relazione agli esborsi riportati nella perizia di parte, non possa che ribadirsi quanto già condivisibilmente evidenziato dal primo giudice, non trattandosi di circostanze conosciute o conoscibili dal convenuto.
Risulta invero principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l'onere di contestazione sussista soltanto per i fatti noti alla parte e non anche per quelli ad essa ignoti (ex multis Cass. n. 87/2019).
Sul punto, sembra opportuno richiamare quanto da ultimo statuito dalla Suprema Corte, la quale ha precisato che “L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte, con la conseguenza che spetta a chi denunci la violazione del principio di non pag. 16/23 contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questione” (Cass. n. 4681/2023).
Né detta conoscenza potrebbe essere desunta dall'aver il preso parte ai giudizi CP_1
amministrativi che vedevano coinvolta la odierna appellante, a tal fine essendo sufficiente rilevare come la circostanza sulla cui natura controversa si dibatte debba propriamente essere individuata, non nella illegittimità dell'art. 3 del regolamento comunale e nel conseguente annullamento in autotutela della D.I.A., bensì nelle asserite conseguenze pregiudizievoli eventualmente derivatene, queste ultime certamente estranee alla sfera di conoscibilità dell'ente.
6.3. Volgendo lo sguardo alle censure concernenti il lamentato danno di immagine che la società avrebbe subito, si osserva come, in linea di principio, “In tema di Pt_1
risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno- evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici” (Cass. n. 19551/2023).
Nel caso di specie, mentre l'appellante ha allegato l'esistenza di un proprio pregiudizio - inteso quale conseguenza del fatto lesivo - nella lesione della propria immagine, nessuna prova, neanche meramente presuntiva, è stata offerta in tal senso. Infatti, la lesione della reputazione e dell'immagine della società non conseguiva dal compimento di atti immediatamente percepibili dalla collettività o dai terzi ed immediatamente qualificabili quale disvalore della società stessa e di per sé idonei a sostanziare, anche con il ricorso alle presunzioni semplici, un immediato effetto negativo nei riguardi della
. Pt_1
Si risolve, infatti, in mera affermazione di principio, non supportata da alcun elemento obiettivo, l'assunto secondo cui la sospensione dei lavori e la pendenza di ordine di demolizione che avrebbe gravato per molti anni sull'intero complesso edilizio - unito alle circostanze della notorietà della , dell'ambito territoriale estremamente Pt_1
ristretto ed del settore commerciale di appartenenza - avessero indotto molti potenziali pag. 17/23 clienti a sospettare di uno stato di crisi della società, attribuendole ingiustamente una scarsa inclinazione al rispetto della legalità.
Affinché potessero sostanziarsi gli elementi necessari a far ritenere, anche con il ricorso alla presunzione, la sussistenza del danno non patrimoniale lamentato, infatti, sarebbe stato necessaria la dimostrazione che l'occorso fosse stato negativamente percepito all'esterno, nell'ambito della cerchia dei soggetti con cui interagiva la società, e che ne fosse di conseguenza derivata una lesione dell'immagine della società stessa.
Deve infatti rilevarsi come, se da un lato le circostanze allegate non appaiono idonee a far ritenere la sussistenza di elementi certi, univoci e concordanti sulla cui base inferire il fatto ignoto della lamentata lesione, dall'altro il ragionamento da cui da parte appellante ritiene di poter pervenire ad affermare la sussistenza di detta lesione sottende in realtà un duplice ordine di presunzioni.
Invero, dal fatto noto (sospensione dei lavori del cantiere in virtù dell'annullamento del titolo edilizio prima, e della pronuncia giudiziale di illegittimità), la difesa appellante pretenderebbe di inferire l'esistenza di un primo fatto ignoto (percezione, da parte dei propri clienti, quale società in stato di crisi ovvero scarsamente incline al rispetto della legalità) da cui, a propria volta, far discendere la sussistenza dell'ulteriore fatto ignoto
(rappresentata dal danno all'immagine aziendale), dando tuttavia per dimostrato proprio l'elemento, alla base meccanismo presuntivo, che avrebbe dovuto costituire oggetto di dimostrazione.
6.4. Esclusa, dunque, da un lato l'efficacia probatoria della perizia e, dall'altro, la possibilità di far ricorso al principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., così come alle presunzioni semplici, non può che confermarsi quanto già ritenuto dal primo giudice in merito alla mancata dimostrazione dei pregiudizi consistenti negli esborsi sostenuti per i giudizi avanti al T.A.R. e al Consiglio di Stato, nei costi sostenuti per interessi, nei costi generali e della lesione dell'utile relativi a periodi di sospensione dell'attività lavorativa, nonché nel danno all'immagine aziendale.
Costituisce invero principio basilare in materia risarcitoria che il danno (da intendere come danno conseguenza) debba essere provato dal danneggiato e che il risarcimento del danno patrimoniale debba corrispondere alla effettiva diminuzione patrimoniale
(alla “perdita subita”, secondo la locuzione con la quale l'art. 1223 c.c. individua siffatta pag. 18/23 tipologia di danno) conseguente al (cioè in rapporto di causalità giuridica con il) fatto illecito o l'inadempimento altrui. Se è ben vero che gli esborsi monetari o le diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti siano astrattamente suscettibili di concorrere ad integrare il danno in questione, è altrettanto vero che degli uni e delle altre debba essere data adeguata prova e che, ove sia certo e sia lo stesso danneggiato ad allegarlo, che gli esborsi monetari sono già intervenuti, essi devono essere anzitutto dimostrati (salva poi l'eventuale valutazione della loro derivazione causale dall'illecito e della loro congruità, di cui si dirà appresso) per poterne ottenere il risarcimento.
Né, in situazioni siffatte, è possibile il ricorso al potere giudiziale di liquidazione equitativa del danno previsto dall'art. 1226 c.c., il cui esercizio è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, condizione che nella specie non ricorre e che, più in generale, è difficilmente ipotizzabile rispetto ad un danno patrimoniale emergente già completamente verificatosi nel momento del giudizio, la cui liquidazione deve ordinariamente rispondere a criteri di certezza. A tal proposito, va ulteriormente precisato come “La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale” (Cass. n. 8941/2022).
6.5. Ulteriori ostacoli al riconoscimento dei suesposti pregiudizi derivano poi da diversi ordini di valutazioni attinenti la derivazione causale di questi ultimi dall'illecito.
Come è noto, la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e la conseguenza dannosa risarcibile implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti, il primo volto ad identificare - in applicazione del criterio del "più probabile che non" - il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, il secondo essendo diretto, invece, ad accertare il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili, accertamento, quest'ultimo, da compiersi in applicazione dell'art. 1223 cod. civ., norma che pone essa stessa una regola eziologica
(cfr. Cass. n. 21255/2013; Cass. n. 4439/2014).
pag. 19/23 Nesso di causalità giuridica che nella specie si ritiene risulti, non solo del tutto carente sotto il profilo probatorio, ma neanche oggetto di puntuale allegazione da parte della difesa attorea.
Così individuati i termini della questione e ricondotta quest'ultima nell'ambito della causalità giuridica, ben può essere ravvisato un onere in capo all'attrice di allegare gli elementi da cui desumere la ragionevolezza nonché la opportunità della scelta di proseguire i giudizi amministrativi, ciò senza considerare l'esito finale del relativo contenzioso, il quale aveva in ogni caso decretato la integrale soccombenza proprio della odierna appellante, avendo il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1298/2015, chiaramente affermato “l'illegitimità dell'art. 3 del Regolamento comunale, laddove estende a fattispecie non previste dalla legge il sistema semplificato della d.i.a., e la conseguente legittimità dell'intervento del col quale, proprio sulla scorta di tale CP_1
rilievo, è stato annullato il titolo edilizio scaturito dalla d.i.a. presentata dalla Pt_1
(cfr. Sentenza Consiglio di Stato, doc. 9; fasc. di I grado di parte appellante).
[...]
Le medesime argomentazioni si ripropongono in relazione alla mancata allegazione delle ragioni che avrebbero indotto l'appellante alla conclusione dell'atto di transazione, piuttosto che a resistere nei successivi giudizi civili ed amministrativi coltivati da parte di avverso il rilascio del successivo titolo abilitativo. In Controparte_11 CP_9
disparte le ragioni che avrebbero astrattamente potuto giustificare un collegamento tra la condotta del ed il perfezionamento di siffatto accordo e tralasciando la CP_1 circostanza che mediante quest'ultimo si fosse pervenuti alla conciliazione (anche) di altre controversie civili pendenti tra le medesime parti, sarebbe stato poi precipuo onere della delineare le ragioni, in fatto e in diritto, che avrebbero indotto a ritenere il Pt_1
presumibile esito positivo del giudizio di impugnazione del permesso di costruire in sanatoria del 12.01.2016 promosso dal e, di conseguenza, la verosimile CP_8
imminenza del relativo pregiudizio.
7. Venendo all'esame del secondo motivo, l'appellante ha censurato la decisione per non aver il Tribunale, da un lato disposto la rivalutazione monetaria sulla somma statuita in linea capitale a titolo di risarcimento e, dall'altro, condannato il convenuto al pagamento degli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata.
pag. 20/23 In particolare, sulla base della giurisprudenza di legittimità all'uopo richiamata, ha dedotto come, in tema di risarcimento del danno derivante da inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale di natura non pecuniaria, l'obbligazione di risarcimento del danno costituisca, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito, se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, dovendo conseguentemente tenersi conto della svalutazione monetaria intervenuta nel periodo intercorso fra evento dannoso e liquidazione giudiziale del danno, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c.;
Parimenti, ha sostenuto la spettanza degli interessi aventi natura compensativa, secondo un saggio giudizialmente determinato in via equitativa, da cumularsi con la rivalutazione monetaria.
Inoltre, anche laddove si ritenesse l'assenza una specifica domanda di parte, il primo giudice avrebbe comunque dovuto provvedere alla rivalutazione della sorte capitale statuita a titolo di risarcimento del danno a far data dal 15.1.2016 (data pagamento oneri) sino alla data di liquidazione, nonché a condannare il al pagamento degli CP_1
interessi compensativi sulla predetta somma, come via via rivalutata, anno per anno, in via equitativa e comunque in misura non inferiore agli interessi legali, tempo per tempo vigenti, ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 15.1.2016 sino al 17.6.2021 (notifica atto di citazione) e ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 18.6.2021 sino alla data di pubblicazione della sentenza gravata, oltre gli interessi successivi (sempre al saggio legale maggiorato di cui al medesimo comma 4) sulle somme finali complessive, dal giorno successivo alla pubblicazione sino al saldo.
7.1. Il motivo è fondato.
Costituisce invero principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui gli interessi compensativi sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno (contrattuale o extracontrattuale) costituiscono una componente di quest'ultimo e, nascendo dal medesimo fatto generatore della obbligazione risarcitoria (a differenza degli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c. e degli interessi moratori ex art. 1224 c.c.)
pag. 21/23 devono ritenersi ricompresi nella domanda di risarcimento, potendo essere liquidati d'ufficio (Cass. n. 4028/2017; Cass. n. 12140/2016)
Invero, “l'obbligazione di risarcimento del danno, sebbene derivante da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore, sicché deve essere quantificata tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione” (Cass. n. 13225/2016, Cass. n. 5843/2010).
Sulle somme liquidate in sentenza per i maggiori oneri derivati dalla necessità di munirsi di titolo edilizio in sanatoria, il primo giudice avrebbe pertanto dovuto riconoscere alla parte attrice gli interessi dalla data dell'esborso fino all'effettivo soddisfo, ancorché quest'ultima non avesse formulato alcuna domanda in tal senso.
Sulla somma di € 86.036,27 compete dunque la rivalutazione monetaria secondo gli indici FOI ISTAT da calcolarsi anno per anno dal giorno dell'avvenuto esborso
(15.01.2016), alla data della presente pronuncia, nonché gli interessi compensativi da riconoscersi al tasso legale sulle somme via via rivalutate dalla medesima data a quella della pronuncia della presente sentenza.
Dalla data della presente sentenza fino al saldo sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale sulla somma ad oggi rivalutata.
8. Limitatamente ai profili suesposti, l'appello è dunque fondato, dovendo la sentenza impugnata essere riformata al fine di tener conto della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi dovuti sulle somme liquidate a titolo di risarcimento.
9. In punto di regolamentazione delle spese di lite, deve effettuarsi una valutazione dell'esito complessivo della lite, sicché, alla luce dell'accoglimento solo parziale sia della domanda attrice in primo grado, sia dell'appello, appare equo compensare tra le parti nella misura di un terzo le spese del secondo e del primo grado, ferma quanto a quest'ultimo la liquidazione ivi effettuata, sicché deve disporsi la condanna dell'appellato a rifondere all'appellante Controparte_1 Parte_1
i residui due terzi, che si liquidano, quanto al secondo grado, per l'intero come in
[...]
dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (valore indeterminabile, complessità media) e delle attività processuali effettivamente svolte e con esclusione della fase istruttoria.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 608/2023 pubblicata in data 28.04.2023, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, ferma la condanna dell'appellato al Controparte_1 pagamento, in favore dell'appellante dell'importo di € Parte_1
86.036,27, dispone riconoscersi sulla stessa la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici Foi Istat anno per anno dal 15.01.2016 alla data di pronuncia della presente sentenza, oltre agli interessi compensativi al tasso legale sulle somme via via rivalutate dalla medesima data alla data della pronuncia della presente sentenza, oltre agli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo sulla somma ad oggi rivalutata;
2) compensa nella misura di un terzo tra le parti le spese dell'intero giudizio, che liquida per l'intero, quanto a questo grado, in € 8.470,00, oltre € 804,00 per spese, nonché rimborso spese generali ed accessori di legge, ferma la liquidazione effettuata in primo grado in € 14.000,00, oltre € 759,00 per esborsi, nonché rimborso spese generali ed accessori di legge e condanna l'appellato a rifonderle Controparte_1 all'appellante nella misura dei restanti due terzi. Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 2/04/2025
Il Presidente estensore
Silvia Rita Fabrizio
pag. 23/23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1177/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1177/2023 R.G., vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Luccitti, giusta procura in atti;
appellante e
, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall' Avvocato Marina De Martiis;
appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 608/2023, emessa in data 21.04.2023 e pubblicata il 28.04.2023, avente ad oggetto “risarcimento danni da provvedimento illegittimo della PA”.
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte Territoriale adita, contrariis reiectis, ed in riforma dell'impugnata sentenza: in via principale, condannare il , in persona del pro- Controparte_1 CP_2
tempore, al pagamento della somma di Euro 551.910,38, nonché a quanto dovuto per il danno all'immagine, da liquidarsi in via equitativa;
in subordine, condannare il al pagamento della diversa somma Controparte_1 che risulterà provata, se del caso anche previa consulenza tecnica d'ufficio, si opus sit, o comunque ritenuta di giustizia;
in ogni caso, condannare il , in persona del Sindaco pro- Controparte_1
tempore, al pagamento in favore della della somma dovuta a titolo di danno da Pt_1
svalutazione monetaria sulla sorta capitale statuita nella prima sentenza, nonché di quella diversa che fosse accertata nella presente sede di gravame, a decorrere dal
15.1.2016 sino alla data della liquidazione del pregiudizio, nonché al pagamento degli interessi compensativi sulla predetta somma, rivalutata anno per anno, in via equitativa e comunque in misura non inferiore agli interessi legali tempo per tempo vigenti ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 15.1.2016 sino al 17.6.2021 (notifica atto di citazione) e ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 18.6.2021 sino alla data di pubblicazione della sentenza gravata, oltre che degli interessi successivi sempre al saggio legale maggiorato di cui al cennato comma 4 dell'art. 1284 c.c., sulle somme finali complessive di cui sopra, dal giorno successivo alla detta pubblicazione sino al saldo.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge”;
per parte appellata: “Tutto quanto sopra premesso, il chiede il rigetto CP_1 dell'avverso appello, con vittoria di spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata n. 608/2023, il Tribunale di Pescara decideva sulla controversia instaurata dalla società la quale aveva convenuto Parte_1
in giudizio il al fine di veder accertata la responsabilità da Controparte_1 contatto sociale qualificato di quest'ultimo, con contestuale richiesta di condanna al risarcimento dei danni patiti, quantificati nella somma di € 792.744,94, nonché al risarcimento del danno all'immagine, da liquidarsi secondo equità.
1.1. A sostegno della propria pretesa, parte attrice allegava che:
pag. 2/23 - con atto pubblico del 09.10.2007, la società cedeva, a titolo Pt_1 Parte_1
gratuito, due terreni di proprietà in favore del Comune di , subordinandone CP_1
l'efficacia al rilascio di legittimo permesso di costruire o D.I.A.;
- la società attrice aveva intenzione di costruire (come poi avvenne) in sottozona B5, riservandosi la volumetria del terreno ceduto di CO EN (metri cubi 2270) da trasferire sulle altre aree individuate nel planivolumetrico approvato dal Comune ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Edilizio Comunale.
- l'intervento edilizio veniva avviato dalla società attrice a seguito della D.I.A. del
28.01.2008 sulla base del progetto planivolumetrico e della convenzione di cessione bonaria e gratuita delle aree in favore del Comune, previa autorizzazione paesaggistica rilasciata dall'Amministrazione comunale con nulla osta del 15.01.2008 e della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio in data 05.09.2008;
- l'Ufficio Tecnico del Comune di , dopo aver valutato la conformità CP_1 dell'intervento de quo alle prescrizioni di legge, vidimava e sottoscriveva il progetto, la relazione tecnica e lo schema di convenzione di cessione restituendoli alla società richiedente;
- la cessione aveva ad oggetto “aree a trasferimento” disciplinate dall'art. 63 delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G. che consentiva il trasferimento della volumetria su altre aree dette “ricettrici” sulle quali tra l'altro si sarebbe potuto derogare alle prescrizioni in materia di altezze di quadrante;
- sulla base di dette disposizioni la trasferì la capacità volumetrica Parte_1
sviluppata dalle aree cedute al Comune su altro lotto di proprietà collocato in una zona già dotata di un adeguato apparato di opere di urbanizzazione;
- Il progetto originario subiva in itinere due modifiche, entrambe valutate positivamente sia dal Comune di che dalla competente Soprintendenza per i Beni CP_1
Architettonici e per il Paesaggio.
- in seguito all'inizio dei lavori, , in proprio e quale legale Controparte_3
rappresentante della società inviava diffida al CP_4 Controparte_1 sollecitando l'utilizzo dei suoi poteri inibitori poiché riteneva illegittima la deroga alle altezze ed ai parametri stabiliti per l'area in cui si stava realizzando l'intervento edilizio.
Per contro l'Amministrazione Comunale dichiarava di non dover emanare alcun pag. 3/23 provvedimento repressivo dell'attività edilizia, atteso che l'intera procedura seguita dalla era pienamente conforme al dettato normativo vigente;
Parte_1
- A fronte di ciò, proponeva ricorso alla Sezione di Pescara del T.A.R. Controparte_3
Abruzzo, impugnando la D.I.A. ed il nulla osta paesaggistico, chiedendo inoltre l'annullamento dell'art. 3 del Regolamento edilizio, dell'art. 63 delle N.T.A. e del progetto planivolumetrico presentato dalla Parte_1
- il Comune di , pur costituendosi in giudizio per resistere al ricorso, CP_1
contestualmente agiva in autotutela annullando il titolo edilizio oggetto del contendere, con ordine di demolizione delle opere realizzate, di fatto contraddicendo la sua precedente determinazione;
- Il rigettava il ricorso, ritenendo valide le ragioni della e, CP_5 Parte_1 per l'effetto, confermava la legittimità della D.I.A. e del piano planivolumetrico del
28.01.2008, dichiarando l'illegittimità della determinazione assunta in autotutela dal di annullamento della D.I.A.; CP_1
- avverso tale sentenza proponeva impugnazione dinanzi al Consiglio Controparte_3
di Stato;
- il Giudice dell'Appello amministrativo, valutando fondato l'appello, riformava quanto statuito dalla sezione di Pescara del , ritenendo l'illegittimità dell'art. 3 CP_6 del Regolamento edilizio comunale e dell'art. 63 delle N.T.A., con conseguente violazione dell'art. 22, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e, quindi, dell'intera operazione posta in essere con la CP_7
- In sintesi, il Consiglio di Stato riteneva che l'intervento edilizio non si potesse attuare con D.I.A. ma solo con un permesso di costruire diretto, poiché in caso contrario si finirebbe “per affidare a un accertamento tecnico fattuale di parte la sostanziale disapplicazione di una norma prescrittiva (il citato art. 22, comma 3, lettera c) del d.P.R.
n. 380/2001), la cui ratio è chiaramente quella di limitare al massimo le ipotesi di nuovi interventi di edificazione eseguiti con D.I.A., piuttosto che con permesso di costruire”
- su tali basi, dunque, veniva dichiarato illegittimo l'art. 3 del Regolamento Comunale, nella parte in cui estende a fattispecie non previste dalla legge il regime semplificato della D.I.A.
pag. 4/23 - tale pronuncia investiva inevitabilmente anche la D.I.A. rilasciata alla
[...]
la quale si trovava costretta ad avviare, su propria istanza ed in mancanza Parte_1
di qualsivoglia dimostrazione di intento cooperativo da parte del Comune, un nuovo ed autonomo procedimento amministrativo finalizzato all'ottenimento di un permesso a costruire in sanatoria, volto a legittimare gli “abusi”, per il quale versava all'Ente i relativi oneri di urbanizzazione (Euro 105.755,72), raddoppiati a titolo di oblazione come previsto dalla legge;
- anche tale ultimo titolo abilitativo veniva tuttavia impugnato dinanzi al T.A.R da parte di (quale erede della , in proprio e quale legale CP_8 Controparte_3
rappresentante della società CP_9
- al fine di tacitare e porre fine a tutte le controversie, la società attrice giungeva dunque a sottoscrivere una conciliazione “omnibus” con e la con ulteriore CP_3 CP_9
esborso di importanti somme di denaro, al fine di anche di evitare il perdurare della pessima “pubblicità” in capo all'intervento edilizio, che aveva rallentato in maniera esponenziale la vendita degli immobili, con ulteriore ingente danno.
1.2. Deduceva, dunque, la evidente la responsabilità da contatto sociale qualificato del
Comune convenuto e il danno ingiusto subito dalla in quanto: Parte_1
- tra le parti era stato posto in essere un negozio giuridico che presupponeva la cessione della proprietà a titolo gratuito di due terreni al Comune di , in cambio di CP_1
un titolo abilitativo legittimo, o permesso a costruire che fosse, in deroga ad CP_7
altezze e volumetrie,
- quest'ultimo (il quale aveva accettato la cessione, rilasciato una D.I.A. e difeso il proprio operato nella fase prodromica al giudizio instaurato da parte di e di CP_3 [...]
una volta evocato in giudizio, aveva deciso unilateralmente e, in contraddizione a CP_4
quanto espresso nella fase stragiudiziale, di annullare la in autotutela, con CP_7 conseguente ordine di demolizione dell'opera, seguitando a trattenere i terreni di cui alla cessione menzionata;
- tale condotta, contraria a buona fede e correttezza, aveva inevitabilmente determinato
CP_ l'inadempimento dell' rispetto alla convenzione sottoscritta;
- il aveva errato per ben tre volte, con l'approvazione del Regolamento Edilizio CP_1
Comunale, con il rilascio della e con l'annullamento della stessa in autotutela;
CP_7
pag. 5/23 - a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, il Comune, pur conservando la proprietà dei terreni, nulla aveva fatto per adempiere gli obblighi derivanti dalla convenzione, non essendosi in alcun modo attivato per il rilascio di un titolo abilitativo valido e vedendosi la costretta ad attivare un nuovo ed Parte_1 autonomo procedimento amministrativo finalizzato all'ottenimento di un (irrituale) permesso a costruire in sanatoria, con versamento dei relativi oneri di urbanizzazione, raddoppiati a titolo di oblazione;
- la condotta del Comune aveva cagionato all'attrice un cospicuo danno emergente
(vedendosi quest'ultima costretta a sostenere considerevoli spese al fine di conseguire un provvedimento concessorio, successivamente annullato, ivi inclusi i costi per l'acquisto dei terreni, per l'ottenimento della per il rilascio di un nuovo CP_7
permesso a costruire, quelli sostenuti a seguito di una convenzione conciliativa
“omnibus”, nonché tutte le ingenti spese legali) oltre al danno all'immagine aziendale, fortemente pregiudicata sia dalla sospensione dei lavori che dall'ordine di demolizione che aveva gravato per molti anni sull'intero complesso edilizio.
1.3. Instauratosi il contraddittorio con la regolare costituzione in giudizio del
[...]
, la causa veniva infine riservata a decisione con assegnazione di termini CP_1
ex art. 190 c.p.c. al cui esito il Tribunale di Pescara, in parziale accoglimento della domanda attrice, condannava il convenuto al pagamento, in favore della
[...]
della somma di € 86.036,27, oltre alla refusione delle spese di lite. Parte_1
1.4. La motivazione esplicitata in sentenza - la quale statuiva la condanna dell'ente convenuto al risarcimento del solo pregiudizio derivante dai maggiori oneri sopportati da parte attrice a titolo di sanzione per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, per il resto rigettando tutte le ulteriori voci di danno rivendicate da quest'ultima - era consistita:
a) nel preliminare rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta;
b) nella acclarata responsabilità del - quantomeno fino Controparte_1 all'adozione, in data 07.08.2009, dell'atto di annullamento in autotutela della D.I.A. - in relazione all'affidamento ingenerato nella circa l'apparente legittimità dell'art. Pt_1
3 del Regolamento Comunale Edilizio all'epoca vigente e della D.I.A. che su tale base normativa era stata presentata al fine di assentire l'intervento edilizio.
pag. 6/23 In particolare, sia il Regolamento che le relative NTA erano stati adottati in contrasto con una norma primaria quale quella dell'art. 22 comma 3 lett. c) D.P.R. 380/2001 da parte del il quale aveva dapprima consentito a che la società attrice procedesse CP_1
- proprio in virtù di tali norme di rango inferiore illegittime - nella propria attività edificatoria con semplice D.I.A., anziché pretendere una richiesta di permesso di costruire, per poi avallare ulteriormente la possibilità di procedere per tal via
(rispondendo negativamente, in data 13.03.2009 alla diffida ricevuta dalla , CP_4
ed infine, in seguito al ricorso proposto dinanzi al T.A.R., determinandosi per l'annullamento in autotutela.
Pertanto, il Comune di aveva quantomeno violato l'obbligo di CP_1
informazione e protezione derivante dal contatto sociale, che avrebbe dovuto indurlo a rifiutare la D.I.A. e segnalare alla la necessità di chiedere ed Parte_1
ottenere un permesso di costruire;
c) nella ritenuta sussistenza del pregiudizio derivante dai maggiori oneri sostenuti dall'attrice per ottenere il permesso di costruire in sanatoria e consistenti nel raddoppio dei costi, a titolo di oblazione. In particolare, a fronte delle allegazioni attoree e della perizia di parte che quantificava dettagliatamente in € 86.036,27 tali maggiori costi, il convenuto si era limitato a replicare che tali spese costituivano oneri dovuti ex lege, senza quindi contestare il maggiore esborso sostenuto dall'attrice rispetto a quello che avrebbe potuto sostenere ove il avesse osservato gli obblighi di informazione e CP_1
protezione sullo stesso gravanti;
d) nel mancato riconoscimento del danno: (i) derivante dal costo di acquisto sostenuto per le aree poi cedute gratuitamente al atteso che, se da un lato gli esborsi CP_1
riportati nella perizia di parte non risultavano documentati né dimostrati in altro modo, dall'altro, non risultava possibile far ricorso al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., non trattandosi di circostanze conosciute o conoscibili dal convenuto.
In ogni caso, alcun pregiudizio era configurabile in quanto l'acquisto dei terreni era stato effettuato per porre in essere l'operazione economica cui era finalizzata la convenzione del 09.10.2007, la quale era stata in ogni caso portata a compimento con la costruzione delle opere ed il rilascio del relativo permesso di costruzione in sanatoria;
(ii) relativo ai costi sostenuti per i giudizi dinanzi al T.A.R. ed al Consiglio di Stato, non pag. 7/23 essendo gli esborsi documentati, né altrimenti dimostrati, né tantomeno potendo ricorrersi al principio di non contestazione di cui all'art.115 c.p.c., non trattandosi di circostanze conosciute o conoscibili dal convenuto. Peraltro, tenuto conto della circostanza che, già in data 07.08.2009, il convenuto aveva annullato in CP_1
autotutela la D.I.A., anche ove detti esborsi fossero stati provati, si sarebbe dovuto valutare, sulla base di adeguate allegazioni di parte attrice (in realtà assenti), la ragionevolezza o meno della scelta di proseguire i giudizi amministrativi;
(iii) relativo ai costi derivanti dalla sottoscrizione della convenzione conciliativa omnibus con
[...]
ed In particolare, in difetto di specifica allegazione di parte attrice, CP_8 CP_9
era da escludersi la responsabilità del convenuto per le somme dovute in conseguenza della stipula di detto accordo intervenuto tra l'attore ed altri soggetti terzi, peraltro in relazione anche ad altre controversie civili tra dette parti. Invero, parte attrice avrebbe dovuto spiegare le ragioni che la avevano indotta a concludere detta transazione e quale sarebbe stato, in caso contrario, il rischio di pregiudizio legato da nesso eziologico al comportamento del (iv) inerente i costi sostenuti per interessi relativi a periodi CP_1 di sospensione dell'attività lavorativa (decorrenti rispettivamente, dal 7.8.2009 al
9.6.2010 e dal 12.3.2015 al 28.9.2016,), non avendo parte attrice fornito alcuna prova delle circostanze dalle quali poter desumere il pregiudizio subito (ad esempio contratti di mutuo ed estratti di conto corrente indicanti gli interessi pagati); (v) relativo ai costi generali e della lesione dell'utile durante i dedotti periodi di sospensione, essendo parimenti carenti di supporto probatorio;
(vi) concernente il danno di immagine, non avendo parte attrice fornito elementi idonei a provare tale pregiudizio, né tantomeno dato dimostrazione delle circostanze di fatto tali da consentire una valutazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendone Parte_1
la parziale riforma nei termini di cui alle conclusioni in epigrafe e censurando la decisione sulla base di due motivi di gravame.
In particolare, con un primo motivo l'appellante lamenta la violazione e/o errata applicazione dell'art.115 c.p.c., del principio dell'onere della prova e dei criteri di liquidazione del danno, oltre alla mancata applicazione dell'art. 1226 cc, nonché la contraddittorietà della motivazione.
pag. 8/23 Con un secondo motivo, viene invece dedotta la erronea applicazione dei criteri di liquidazione del danno, il mancato riconoscimento degli interessi compensativi e della rivalutazione monetaria, nonché la omessa applicazione dell'art. 1284 c.c..
3. Ha resistito al gravame il il quale, nel costituirsi, ha Controparte_1
contestato gli avversi assunti in quanto pretestuosi e infondati, oltre che basati su una strumentale ricostruzione dei fatti.
4. Preliminarmente all'esame dei motivi, deve rilevarsi come, nel proporre il presente gravame, non sia stato fatto oggetto di censura il capo della sentenza relativo al mancato riconoscimento del danno consistente nel costo di acquisto sostenuto dalla per Pt_1 le aree poi cedute gratuitamente al non avendo l'appellante riproposto la CP_1
relativa domanda.
Né, sotto diverso profilo, è stato in questa sede proposto appello incidentale volto a contestare la statuizione in merito all'an della responsabilità del in relazione CP_1
agli obblighi di informazione e protezione derivanti da contatto sociale.
Tali questioni devono ritenersi non più controvertibili in quanto coperte dal giudicato interno.
5. Così circoscritto l'oggetto del presente giudizio, ritiene questa Corte che l'appello, pur infondato quanto al primo motivo, sia invece, quanto al secondo motivo, parzialmente fondato e debba condurre ad una riforma, ancorché solo parziale, della sentenza gravata.
6. Prendendo le mosse dal primo motivo, l'appellante ha censurato l'erroneità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dei danni, ovvero dei costi e dei maggiori esborsi sostenuti, di cui ai profili (ii), (iii), (iv), (v) e (vi).
Invero, la sentenza sarebbe errata nella parte in cui il Tribunale, pur avendo accertato la meritevolezza nell'an della spiegata azione risarcitoria, aveva tuttavia limitato la misura del danno ristorabile ai soli esborsi per ottenere il permesso di costruire in sanatoria, escludendo così il risarcimento di tutte le ulteriori voci di pregiudizio lamentate da parte attrice ed eziologicamente correlate alla condotta.
In particolare, quanto ai costi sostenuti dalla per i giudizi amministrativi e Pt_1 civili, l'appellante sostiene che, a fronte della analitica rappresentazione degli esborsi di cui alla relazione estimativa prodotta primo grado, le allegazioni attoree sarebbero pag. 9/23 rimaste del tutto incontrastate da parte dal il cui contegno processuale, limitato CP_1
a contrapporre mere difese di stile, avrebbe indotto l'attore a ritenere i fatti posti a sostegno della propria domanda pacificamente ammessi, come tali non bisognevoli di ulteriore prova. Ed invero, rispetto alla peculiarità delle allegazioni attoree, parte convenuta sarebbe stata onerata della relativa specifica contestazione, con la conseguenza che gli stessi avrebbero dovuto considerarsi pacificamente ammessi e, dunque, provati.
Venendo qui in rilievo la specificità “a monte” dei fatti principali addotti dall'attrice, non sarebbe condivisibile quanto ritenuto dal primo giudice in merito alla inapplicabilità dell'art. 115 c.p.c. fondato sulla presunta non conoscibilità, da parte dell'ente comunale, dei fatti narrati in perizia dalla , in quanto concernenti soggetti terzi, peraltro Pt_1
neppure potendo il considerarsi terzo, in quanto parte processuale nei relativi CP_1
giudizi amministrativi.
Neppure poi risulterebbe condivisibile l'ulteriore argomento secondo cui, anche a voler considerare provati gli esborsi, parte attrice avrebbe dovuto fornire specifica evidenza della ragionevolezza della scelta di proseguire i giudizi amministrativi, soprattutto a fronte del sopravvenuto annullamento, in via di autotutela del primo titolo abilitativo.
Al riguardo, il primo giudice ometterebbe innanzitutto di considerare che, con sentenza n. 613 del 09.06.2010, il provvedimento in autotutela era stato dichiarato illegittimo dal
, il quale aveva confermato la legittimità della D.I.A. del 28.1.2008 e CP_6
del piano planivolumetrico.
A ciò si aggiungerebbe la circostanza che, con la successiva sentenza n. 1298/2015, il
Consiglio di Stato, benché avesse ritenuto corretto l'annullamento della D.I.A., si sarebbe in tal senso determinato, non per le ragioni addotte dal bensì per CP_1
l'illegittimità dell'art. 3 del Regolamento Edilizio Comunale che aveva consentito l'avvio dello stesso con D.I.A. al di fuori delle ipotesi previste dalla legge.
Peraltro, rispetto alle iniziative impugnatorie, la si sarebbe trovata nella assoluta Pt_1
necessità di resistere, così da tutelare i propri interessi, già fortemente pregiudicati dalla complessiva situazione venuta a determinarsi.
Viene infine sostenuto come, anche in ipotesi di reputato mancato assolvimento dell'onere probatorio circa gli esborsi effettivamente affrontati, il primo giudice avrebbe pag. 10/23 comunque dovuto liquidarli in misura non inferiore ai parametri forensi previsti dal
D.M. n. 55/2014 e s.m., da questi conoscibili in forza del principio iura novit curia.
Ne consegue che, a fronte della obiettiva esistenza del danno, la domanda avrebbe dovuto essere accolta, con relativa liquidazione, se del caso, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c..
Quanto al danno consistente negli esborsi sostenuti dalla in adempimento della Pt_1 transazione omnibus, l'appellante lamenta profili di erroneità in relazione alla ritenuta mancata correlazione causale tra l'esercizio della funzione amministrativa da parte del e la conclusione di siffatto accordo. CP_1
I giudizi (civili ed amministrativi) richiamati ed analiticamente riscostruiti nell'atto, trarrebbero infatti interamente origine dalle violazioni in cui era incorso l'ente nell'esercizio dell'azione amministrativa finalizzata a consentire l'intervento edilizio.
Di qui, dunque, la determinazione dell'odierna appellante, anche alla luce della pendenza del giudizio di legittimità avverso la sentenza del Consiglio di Stato, di sottoscrivere un accordo per la definizione di tutte le controversie pendenti e, conseguentemente, di ogni rapporto all'epoca in essere con il e la CP_8 CP_9
Tenuto conto che tutti i giudizi avevano ad oggetto i titoli abilitativi conseguiti, anche in sanatoria, dalla per la regolarizzazione urbanistico-edilizia dell'intervento Pt_1
immobiliare in questione, gli ulteriori costi in rassegna andrebbero dunque imputati al dal momento che i medesimi non sarebbero mai stati Controparte_1 instaurati se l'azione amministrativa fosse stata esercitata dall'ente in maniera corretta.
D'altro canto, neppure potrebbe ritenersi che la parte avesse liberamente sottoscritto l'accordo, risultando per tabulas che l'odierna appellante si fosse effettivamente trovata nella necessità di definire in via conciliativa tutte le controversie giudiziali pendenti, al fine di prevenire l'ulteriore aggravamento del pregiudizio subito, limitando quanto più possibile i danni patiti per effetto delle iniziative giudiziali ancora pendenti.
In ogni caso, pur a fronte delle rilevate incertezze circa la correlazione causale dei giudizi intercorsi tra le parti all'accertata responsabilità negoziale dell'ente, e considerate le evidenze documentali in atti, rimaste ancora una volta incontraste dalla controparte, il primo giudice avrebbe al più potuto contenere, anche in via equitativa, le pag. 11/23 maggiori pretese della , limitando il danno preteso ad una parte della Pt_1 complessiva somma da quest'ultima esborsata e non già escluderlo interamente.
Quanto al danno consistente negli interessi passivi, nei maggiori costi generali sostenuti dalla società attrice nella gestione del cantiere e nella lesione degli utili nei periodi di sospensione dei lavori, l'appellante sostiene che, dalla stessa perizia di parte e dai provvedimenti amministrativi e giudiziali in atti, emergerebbe chiaramente come, per effetto di detti provvedimenti, i lavori avessero subito un primo periodo di sospensione pari a 306 giorni (decorrenti dal 7.8.2009, data del provvedimento di annullamento in autotutela della D.I.A. al 9.6.2010 data di pubblicazione della sentenza del T.A.R.), nonché un secondo periodo di sospensione pari a 565 giorni (decorrenti dalla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato del 12.3.2015 al 28.9.2016, data di sottoscrizione della conciliazione omnibus), con notevole pregiudizio arrecato alla società.
Al riguardo, parte appellante rappresenta come, nella relazione estimativa prodotta,
l'attrice avesse specificamente evidenziato i pregiudizi subiti per effetto dei periodi di sospensione dei lavori, enunciando espressamente i criteri utilizzati per pervenire alla relativa quantificazione (pregiudizi ivi suddivisi in maniera analitica nelle voci (i) interessi passivi per € 156.811,19 nonché (ii) costi generali sostenuti e lesione dell'utile per ulteriori complessivi € 57.829,69). Anche tali voci di danno sarebbero tuttavia rimaste del tutto incontrastate da controparte, la quale, anche in parte qua, si sarebbe limitata a mere difese di stile, comunque inidonee a ritenere effettivamente avversate le specifiche allegazioni compendiate nella relazione tecnica.
Anche sotto tale profilo, dunque, il primo giudice avrebbe dovuto, in virtù del principio di non contestazione, ritenere i relativi fatti dimostrati, come tali non bisognevoli di ulteriore dimostrazione.
Quanto infine al danno all'immagine aziendale, l'appellante reitera le medesime censure relative alla mancata specifica contestazione, da parte del di tutti gli elementi CP_1
fattuali allegati a base del pregiudizio in oggetto. Inoltre, costituirebbe principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui il danno all'immagine, sebbene non sussumibile nella categoria del danno c.d. in re ipsa, possa essere provato anche mediante l'ausilio di presunzioni.
pag. 12/23 Ne consegue che, proprio alla luce delle peculiari circostanze del caso concreto, il primo giudice non avrebbe comunque potuto ignorare la evidenza della lesione del diritto della di preservare la immagine aziendale e la propria affidabilità sul mercato, aspetti Pt_1 quest'ultimi fortemente pregiudicati dalla sospensione dei lavori disposta dal e CP_1
dalle sequele giudiziarie ad essa connesse.
Al riguardo, l'appellante rappresenta la inevitabile risonanza che i provvedimenti indebitamente assunti dall'ente comunale in merito al primo titolo abilitativo avrebbero avuto in una comunità territoriale ristretta quale quella di specie e in un settore commerciale altamente concorrenziale, nel quale i consumatori valutano la solidità e l'affidabilità dell'impresa.
Non costituirebbe circostanza casuale che, a fronte della sospensione dei lavori del cantiere in virtù dell'annullamento in autotutela del titolo edilizio prima, e della pronuncia giudiziale di illegittimità, poi, “sia stato giustamente attribuito alla Pt_1
dai suoi clienti uno stato di crisi e persino una scarsa inclinazione al rispetto della legalità”.
Diversamente da quanto ritenuto in sentenza, tali circostanze sarebbero sufficienti a dimostrare la sussistenza del pregiudizio arrecato all'immagine societaria. Anche per tale via, dunque, la sentenza anderebbe integralmente riformata, con riconoscimento di un ulteriore ristoro a titolo di danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativo ovvero mediante apposita consulenza tecnica.
6.1. Il motivo è infondato, dovendosi interamente condividere quanto già ritenuto dal giudice di primo grado in relazione al mancato soddisfacimento dell'onere probatorio gravante in capo all'attore odierno appellante.
Ed invero, la società , assumendo la responsabilità del in relazione agli Pt_1 CP_1
obblighi di informazione e protezione derivanti da contatto sociale, agiva al fine di ottenere il risarcimento dei lamentati danni affidando interamente la relativa dimostrazione ad una perizia tecnica di parte a firma del commercialista dott.
[...]
. Per_1
Come è noto, la perizia o la consulenza tecnica di parte sono qualificabili alla stregua di un'allegazione e, pertanto, sono prive di qualsivoglia valore probatorio nel corso del giudizio.
pag. 13/23 Secondo l'unanime orientamento giurisprudenziale, la perizia di parte costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio. Il contenuto tecnico del documento, invero, non ne altera la natura, che resta quella di atto difensivo.
Quest'ultima, di conseguenza, non costituisce una fonte di prova, attesa la formazione extragiudiziale del documento che la contiene, oltre alla circostanza che la sua precostituzione non trova disciplina nell'ordinamento.
Invero, quanto all'efficacia probatoria, la Suprema Corte è ferma nel ribadire come “la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (Cass. n. 2980/2023; cfr. Cass. n. 33503/2018; Cass. n. .9551/2009).
Sotto diverso profilo, va peraltro rilevato come “in tema di prove civili, le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale, ritualmente depositata dalla parte nel processo, non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché esse non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice” (Cass. n. 34450/2022).
Proprio in relazione a tale ultimo principio, si impongono ulteriori considerazioni.
Sul punto, deve in primo luogo evidenziarsi come il principio di non contestazione operi rispetto a fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato e non anche in relazione a fattispecie, come quella del diritto al risarcimento danno, il cui accertamento
- richiedendo un positivo riscontro circa la sussistenza dei relativi elementi costitutivi, ossia la condotta, il nesso di causalità, l'evento ed il conseguente pregiudizio – rivesta carattere eminentemente valutativo, e che pertanto, debba essere necessariamente ricondotta al thema probandum come disciplinato dall'art. 2697 c.c., la cui verificazione spetta al giudice (cfr. Cass. n. 21460/2019).
Già tali rilievi dovrebbero di per sé condurre alla conclusione di escludere la possibilità di ritenere operante il principio di cui all'art. 115 c.p.c. al fine di ritenere non contestati pag. 14/23 (e, dunque, non bisognevoli di ulteriore prova) i fatti addotti da parte appellante a sostegno della propria (maggior) pretesa risarcitoria.
Vieppiù, la giurisprudenza della Suprema Corte ha recentemente ribadito come “In tema di principio di non contestazione, il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte” (Cass. n. 10629/2024).
Nel caso in esame, parte attrice si era limitata ad allegare la sussistenza di un cospicuo danno emergente sopportato dall'impresa, costretta a sostenere considerevoli spese al fine di conseguire un provvedimento concessorio (e nel quale sarebbero compresi, tra l'altro, i costi per l'ottenimento della D.I.A., i costi per il rilascio di un nuovo permesso a costruire, quelli sostenuti a seguito di una convenzione conciliativa “omnibus”, nonché tutte le ingenti spese legali) nonché al rinvio al contenuto dell'elaborato peritale depositato in atti (“Ad ogni modo tutte le relative voci di spesa sono analizzate e ben descritte nella esaustiva spiegazione tecnica contenuta nell'elaborato peritale allegato
(Doc.n.11), al cui contenuto si rimanda integralmente”).
A fronte di siffatte generiche deduzioni, non appare invero potersi sostenere che il convenuto non avesse adeguatamente e tempestivamente provveduto a CP_1 prendere posizione sui relativi fatti, avendo quest'ultimo, già nella propria comparsa di costituzione, chiaramente contestato, da un lato la quantificazione dei danni, in quanto
“assolutamente infondata, iperbolica ed indimostrata”, dall'altro avendo analiticamente prospettato la irrilevanza per ciascuna delle singoli voci di danno paventate da parte attrice.
Ai fini che qui rilevano, il convenuto aveva infatti contestato la rilevanza e la imputabilità oggettiva delle spese relative ai giudizi amministrativi, così come quelle relative alla convenzione omnibus, quest'ultima, in particolare, liberamente sottoscritta da controparte con un soggetto terzo ed attinente ai rapporti tra due parti private.
pag. 15/23 Parimenti, costituivano oggetto di contestazione i lamentati costi generali sostenuti e la lesione degli utili durante la sospensione dei lavori, semplicemente dichiarata e per i quali non poteva presumersi alcun rapporto di consequenzialità rispetto all'agire comunale.
Quanto al preteso danno all'immagine aziendale (contrariamente alla tesi prospettata dalla , secondo cui quest'ultimo sarebbe conseguente alla sospensione dei lavori Pt_1
e dall'ordine di demolizione che avrebbe gravato “per molti anni” sull'intero complesso edilizio), il Comune poneva in evidenza la circostanza che, in realtà, l'ordine di demolizione, emanato il 18.11.2009, era stato sospeso dal dopo brevissimo CP_5
tempo, (ossia il 17/12/2009) ed il Comune aveva rilasciato permesso di costruire in sanatoria il 12.01.2016, ossia pochi mesi dopo la nuova “sospensione” , in tal caso indotta, non da un provvedimento comunale, bensì dalla sentenza di annullamento del
Consiglio di Stato depositata il 12.3.2015.
Il medesimo convenuto contestava infine la stessa idoneità probatoria della documentazione depositata da parte attrice e, in particolare, proprio dell'elaborato peritale cui le allegazioni attoree facevano espresso rinvio, in quanto non formatosi in contraddittorio e, in ogni caso, recante voci di spesa ultronee, non dimostrate, né direttamente relazionabili ai fatti dedotti in giudizio.
A fronte delle generiche allegazioni di parte attrice, deve dunque ritenersi che le difese svolte da parte del nella propria memoria di costituzione soddisfino CP_1 ampiamente il requisito di specificità di cui all'art. 115 c.p.c..
Va peraltro rilevato come, in relazione agli esborsi riportati nella perizia di parte, non possa che ribadirsi quanto già condivisibilmente evidenziato dal primo giudice, non trattandosi di circostanze conosciute o conoscibili dal convenuto.
Risulta invero principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l'onere di contestazione sussista soltanto per i fatti noti alla parte e non anche per quelli ad essa ignoti (ex multis Cass. n. 87/2019).
Sul punto, sembra opportuno richiamare quanto da ultimo statuito dalla Suprema Corte, la quale ha precisato che “L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte, con la conseguenza che spetta a chi denunci la violazione del principio di non pag. 16/23 contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questione” (Cass. n. 4681/2023).
Né detta conoscenza potrebbe essere desunta dall'aver il preso parte ai giudizi CP_1
amministrativi che vedevano coinvolta la odierna appellante, a tal fine essendo sufficiente rilevare come la circostanza sulla cui natura controversa si dibatte debba propriamente essere individuata, non nella illegittimità dell'art. 3 del regolamento comunale e nel conseguente annullamento in autotutela della D.I.A., bensì nelle asserite conseguenze pregiudizievoli eventualmente derivatene, queste ultime certamente estranee alla sfera di conoscibilità dell'ente.
6.3. Volgendo lo sguardo alle censure concernenti il lamentato danno di immagine che la società avrebbe subito, si osserva come, in linea di principio, “In tema di Pt_1
risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno- evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici” (Cass. n. 19551/2023).
Nel caso di specie, mentre l'appellante ha allegato l'esistenza di un proprio pregiudizio - inteso quale conseguenza del fatto lesivo - nella lesione della propria immagine, nessuna prova, neanche meramente presuntiva, è stata offerta in tal senso. Infatti, la lesione della reputazione e dell'immagine della società non conseguiva dal compimento di atti immediatamente percepibili dalla collettività o dai terzi ed immediatamente qualificabili quale disvalore della società stessa e di per sé idonei a sostanziare, anche con il ricorso alle presunzioni semplici, un immediato effetto negativo nei riguardi della
. Pt_1
Si risolve, infatti, in mera affermazione di principio, non supportata da alcun elemento obiettivo, l'assunto secondo cui la sospensione dei lavori e la pendenza di ordine di demolizione che avrebbe gravato per molti anni sull'intero complesso edilizio - unito alle circostanze della notorietà della , dell'ambito territoriale estremamente Pt_1
ristretto ed del settore commerciale di appartenenza - avessero indotto molti potenziali pag. 17/23 clienti a sospettare di uno stato di crisi della società, attribuendole ingiustamente una scarsa inclinazione al rispetto della legalità.
Affinché potessero sostanziarsi gli elementi necessari a far ritenere, anche con il ricorso alla presunzione, la sussistenza del danno non patrimoniale lamentato, infatti, sarebbe stato necessaria la dimostrazione che l'occorso fosse stato negativamente percepito all'esterno, nell'ambito della cerchia dei soggetti con cui interagiva la società, e che ne fosse di conseguenza derivata una lesione dell'immagine della società stessa.
Deve infatti rilevarsi come, se da un lato le circostanze allegate non appaiono idonee a far ritenere la sussistenza di elementi certi, univoci e concordanti sulla cui base inferire il fatto ignoto della lamentata lesione, dall'altro il ragionamento da cui da parte appellante ritiene di poter pervenire ad affermare la sussistenza di detta lesione sottende in realtà un duplice ordine di presunzioni.
Invero, dal fatto noto (sospensione dei lavori del cantiere in virtù dell'annullamento del titolo edilizio prima, e della pronuncia giudiziale di illegittimità), la difesa appellante pretenderebbe di inferire l'esistenza di un primo fatto ignoto (percezione, da parte dei propri clienti, quale società in stato di crisi ovvero scarsamente incline al rispetto della legalità) da cui, a propria volta, far discendere la sussistenza dell'ulteriore fatto ignoto
(rappresentata dal danno all'immagine aziendale), dando tuttavia per dimostrato proprio l'elemento, alla base meccanismo presuntivo, che avrebbe dovuto costituire oggetto di dimostrazione.
6.4. Esclusa, dunque, da un lato l'efficacia probatoria della perizia e, dall'altro, la possibilità di far ricorso al principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., così come alle presunzioni semplici, non può che confermarsi quanto già ritenuto dal primo giudice in merito alla mancata dimostrazione dei pregiudizi consistenti negli esborsi sostenuti per i giudizi avanti al T.A.R. e al Consiglio di Stato, nei costi sostenuti per interessi, nei costi generali e della lesione dell'utile relativi a periodi di sospensione dell'attività lavorativa, nonché nel danno all'immagine aziendale.
Costituisce invero principio basilare in materia risarcitoria che il danno (da intendere come danno conseguenza) debba essere provato dal danneggiato e che il risarcimento del danno patrimoniale debba corrispondere alla effettiva diminuzione patrimoniale
(alla “perdita subita”, secondo la locuzione con la quale l'art. 1223 c.c. individua siffatta pag. 18/23 tipologia di danno) conseguente al (cioè in rapporto di causalità giuridica con il) fatto illecito o l'inadempimento altrui. Se è ben vero che gli esborsi monetari o le diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti siano astrattamente suscettibili di concorrere ad integrare il danno in questione, è altrettanto vero che degli uni e delle altre debba essere data adeguata prova e che, ove sia certo e sia lo stesso danneggiato ad allegarlo, che gli esborsi monetari sono già intervenuti, essi devono essere anzitutto dimostrati (salva poi l'eventuale valutazione della loro derivazione causale dall'illecito e della loro congruità, di cui si dirà appresso) per poterne ottenere il risarcimento.
Né, in situazioni siffatte, è possibile il ricorso al potere giudiziale di liquidazione equitativa del danno previsto dall'art. 1226 c.c., il cui esercizio è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, condizione che nella specie non ricorre e che, più in generale, è difficilmente ipotizzabile rispetto ad un danno patrimoniale emergente già completamente verificatosi nel momento del giudizio, la cui liquidazione deve ordinariamente rispondere a criteri di certezza. A tal proposito, va ulteriormente precisato come “La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale” (Cass. n. 8941/2022).
6.5. Ulteriori ostacoli al riconoscimento dei suesposti pregiudizi derivano poi da diversi ordini di valutazioni attinenti la derivazione causale di questi ultimi dall'illecito.
Come è noto, la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e la conseguenza dannosa risarcibile implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti, il primo volto ad identificare - in applicazione del criterio del "più probabile che non" - il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, il secondo essendo diretto, invece, ad accertare il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili, accertamento, quest'ultimo, da compiersi in applicazione dell'art. 1223 cod. civ., norma che pone essa stessa una regola eziologica
(cfr. Cass. n. 21255/2013; Cass. n. 4439/2014).
pag. 19/23 Nesso di causalità giuridica che nella specie si ritiene risulti, non solo del tutto carente sotto il profilo probatorio, ma neanche oggetto di puntuale allegazione da parte della difesa attorea.
Così individuati i termini della questione e ricondotta quest'ultima nell'ambito della causalità giuridica, ben può essere ravvisato un onere in capo all'attrice di allegare gli elementi da cui desumere la ragionevolezza nonché la opportunità della scelta di proseguire i giudizi amministrativi, ciò senza considerare l'esito finale del relativo contenzioso, il quale aveva in ogni caso decretato la integrale soccombenza proprio della odierna appellante, avendo il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1298/2015, chiaramente affermato “l'illegitimità dell'art. 3 del Regolamento comunale, laddove estende a fattispecie non previste dalla legge il sistema semplificato della d.i.a., e la conseguente legittimità dell'intervento del col quale, proprio sulla scorta di tale CP_1
rilievo, è stato annullato il titolo edilizio scaturito dalla d.i.a. presentata dalla Pt_1
(cfr. Sentenza Consiglio di Stato, doc. 9; fasc. di I grado di parte appellante).
[...]
Le medesime argomentazioni si ripropongono in relazione alla mancata allegazione delle ragioni che avrebbero indotto l'appellante alla conclusione dell'atto di transazione, piuttosto che a resistere nei successivi giudizi civili ed amministrativi coltivati da parte di avverso il rilascio del successivo titolo abilitativo. In Controparte_11 CP_9
disparte le ragioni che avrebbero astrattamente potuto giustificare un collegamento tra la condotta del ed il perfezionamento di siffatto accordo e tralasciando la CP_1 circostanza che mediante quest'ultimo si fosse pervenuti alla conciliazione (anche) di altre controversie civili pendenti tra le medesime parti, sarebbe stato poi precipuo onere della delineare le ragioni, in fatto e in diritto, che avrebbero indotto a ritenere il Pt_1
presumibile esito positivo del giudizio di impugnazione del permesso di costruire in sanatoria del 12.01.2016 promosso dal e, di conseguenza, la verosimile CP_8
imminenza del relativo pregiudizio.
7. Venendo all'esame del secondo motivo, l'appellante ha censurato la decisione per non aver il Tribunale, da un lato disposto la rivalutazione monetaria sulla somma statuita in linea capitale a titolo di risarcimento e, dall'altro, condannato il convenuto al pagamento degli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata.
pag. 20/23 In particolare, sulla base della giurisprudenza di legittimità all'uopo richiamata, ha dedotto come, in tema di risarcimento del danno derivante da inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale di natura non pecuniaria, l'obbligazione di risarcimento del danno costituisca, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito, se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, dovendo conseguentemente tenersi conto della svalutazione monetaria intervenuta nel periodo intercorso fra evento dannoso e liquidazione giudiziale del danno, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c.;
Parimenti, ha sostenuto la spettanza degli interessi aventi natura compensativa, secondo un saggio giudizialmente determinato in via equitativa, da cumularsi con la rivalutazione monetaria.
Inoltre, anche laddove si ritenesse l'assenza una specifica domanda di parte, il primo giudice avrebbe comunque dovuto provvedere alla rivalutazione della sorte capitale statuita a titolo di risarcimento del danno a far data dal 15.1.2016 (data pagamento oneri) sino alla data di liquidazione, nonché a condannare il al pagamento degli CP_1
interessi compensativi sulla predetta somma, come via via rivalutata, anno per anno, in via equitativa e comunque in misura non inferiore agli interessi legali, tempo per tempo vigenti, ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 15.1.2016 sino al 17.6.2021 (notifica atto di citazione) e ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 18.6.2021 sino alla data di pubblicazione della sentenza gravata, oltre gli interessi successivi (sempre al saggio legale maggiorato di cui al medesimo comma 4) sulle somme finali complessive, dal giorno successivo alla pubblicazione sino al saldo.
7.1. Il motivo è fondato.
Costituisce invero principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui gli interessi compensativi sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno (contrattuale o extracontrattuale) costituiscono una componente di quest'ultimo e, nascendo dal medesimo fatto generatore della obbligazione risarcitoria (a differenza degli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c. e degli interessi moratori ex art. 1224 c.c.)
pag. 21/23 devono ritenersi ricompresi nella domanda di risarcimento, potendo essere liquidati d'ufficio (Cass. n. 4028/2017; Cass. n. 12140/2016)
Invero, “l'obbligazione di risarcimento del danno, sebbene derivante da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore, sicché deve essere quantificata tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione” (Cass. n. 13225/2016, Cass. n. 5843/2010).
Sulle somme liquidate in sentenza per i maggiori oneri derivati dalla necessità di munirsi di titolo edilizio in sanatoria, il primo giudice avrebbe pertanto dovuto riconoscere alla parte attrice gli interessi dalla data dell'esborso fino all'effettivo soddisfo, ancorché quest'ultima non avesse formulato alcuna domanda in tal senso.
Sulla somma di € 86.036,27 compete dunque la rivalutazione monetaria secondo gli indici FOI ISTAT da calcolarsi anno per anno dal giorno dell'avvenuto esborso
(15.01.2016), alla data della presente pronuncia, nonché gli interessi compensativi da riconoscersi al tasso legale sulle somme via via rivalutate dalla medesima data a quella della pronuncia della presente sentenza.
Dalla data della presente sentenza fino al saldo sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale sulla somma ad oggi rivalutata.
8. Limitatamente ai profili suesposti, l'appello è dunque fondato, dovendo la sentenza impugnata essere riformata al fine di tener conto della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi dovuti sulle somme liquidate a titolo di risarcimento.
9. In punto di regolamentazione delle spese di lite, deve effettuarsi una valutazione dell'esito complessivo della lite, sicché, alla luce dell'accoglimento solo parziale sia della domanda attrice in primo grado, sia dell'appello, appare equo compensare tra le parti nella misura di un terzo le spese del secondo e del primo grado, ferma quanto a quest'ultimo la liquidazione ivi effettuata, sicché deve disporsi la condanna dell'appellato a rifondere all'appellante Controparte_1 Parte_1
i residui due terzi, che si liquidano, quanto al secondo grado, per l'intero come in
[...]
dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (valore indeterminabile, complessità media) e delle attività processuali effettivamente svolte e con esclusione della fase istruttoria.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 608/2023 pubblicata in data 28.04.2023, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, ferma la condanna dell'appellato al Controparte_1 pagamento, in favore dell'appellante dell'importo di € Parte_1
86.036,27, dispone riconoscersi sulla stessa la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici Foi Istat anno per anno dal 15.01.2016 alla data di pronuncia della presente sentenza, oltre agli interessi compensativi al tasso legale sulle somme via via rivalutate dalla medesima data alla data della pronuncia della presente sentenza, oltre agli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo sulla somma ad oggi rivalutata;
2) compensa nella misura di un terzo tra le parti le spese dell'intero giudizio, che liquida per l'intero, quanto a questo grado, in € 8.470,00, oltre € 804,00 per spese, nonché rimborso spese generali ed accessori di legge, ferma la liquidazione effettuata in primo grado in € 14.000,00, oltre € 759,00 per esborsi, nonché rimborso spese generali ed accessori di legge e condanna l'appellato a rifonderle Controparte_1 all'appellante nella misura dei restanti due terzi. Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 2/04/2025
Il Presidente estensore
Silvia Rita Fabrizio
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