Sentenza 16 marzo 2007
Massime • 1
In tema di procedura di mobilità e di licenziamento collettivo, la comunicazione prevista dall'art. 4 della legge n. 223 del 1991 è in contrasto con il normativo obbligo di trasparenza, in quanto (e contestualmente): a) i dati comunicati al datore siano incompleti o inesatti; b) la funzione sindacale di controllo e valutazione sia stata limitata; c) sussista un rapporto causale fra l'indicata carenza e la limitazione della funzione sindacale.
Commentari • 4
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Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021, (ud. 17/06/2021, dep. 10/11/2021), n.33183 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAIMONDI Guido – Presidente – Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere – Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere – Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere – Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 27170/2019 proposto da: BINFI S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell'avvocato LORENZO SPALLINA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORENZO BOMBACCI; …
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- 3. Licenziamento ex legge n. 223/91: condizioni di legittimitàAntonio Gerardo · https://www.studiocataldi.it/ · 19 novembre 2018
Avv. Paola Patrevita e Avv. Antonio Gerardo - Importante decisione del Tribunale di Benevento che, con ordinanza del 14.11.2018 del Giudice del Lavoro Dott.ssa Campidoglio, ha, tra l'altro, analizzato le varie fasi di una procedura di mobilità ex L. n. 223/91 e ne ha evidenziato, attraverso un attento esame della giurisprudenza della Suprema Corte, i caratteri legittimanti la condotta datoriale. Nel caso sottoposto al vaglio del Giudicante, il ricorrente ha dedotto di essere stato licenziato al termine di una procedura di riduzione del personale avviata dall'azienda a seguito di una compressione della commessa sulla quale il prestatore è stato utilizzato. Il Giudice quindi, ha dapprima …
Leggi di più… - 4. Comunicazione preventiva e licenziamento collettivo (Cass., n. 24025/2013)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 31 ottobre 2013
1. Questione Il lavoratore ha chiesto al giudice di primo grado che venisse accertata la nullità, l'inefficacia o l'illegittimità del licenziamento intimatole dalla società per riduzione di personale, con la condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento dei danni ex art. 18 legge n. 300/70. Ha lamentato in particolare che la comunicazione ex art. 4, commi 2 e 5, della legge n. 223/91 non era stata inviata al sindacato rappresentativo della categoria dei giornalisti, cui essa apparteneva, ma ai sindacati dei metalmeccanici. Il Tribunale ha accolto la domanda; propone appello la società, che riforma la sentenza di primo, che ha ritenuto che fossero …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/2007, n. 6225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6225 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BOCOGE COSTRUZIONI GENERALI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO LEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio dell'Avv. SALONIA ROSARIO, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. D'IPPOLITO CARLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RO RA, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA LEONE IV 99, presso lo studio dell'Avv. PERNA FIORELLA, rappresentato e difeso dall'Avv. PERUGINI SALVATORE, giusta delega in atti, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- controricorrente -
nonché contro
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CALABRIA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 405/04 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 29/03/04 - R.G.N. 685/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/06 dal Consigliere Dott. CUOCO Pietro;
udito l'Avv. COZZOLINO per delega SALONIA;
udito l'Avv. PARROTTA per delega PERUGINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 17 aprile 2003 la BOCOGE COSTRUZIONI GENERALI s.p.a. propose appello avverso la sentenza con cui il Tribunale di Cosenza aveva dichiarato l'illegittimità dei licenziamenti intimati L. 23 luglio 1991, n. 223 nei confronti di 7 lavoratori, condannando la Società alla reintegrazione ed al risarcimento del danno.
Con sentenza del 29 marzo 2004 la Corte d'Appello di Catanzaro, dichiarando l'estinzione del giudizio nei confronti di 6 lavoratori (per conciliazione intervenuta in sede sindacale), relativamente al lavoratore RA US respinse l'impugnazione proposta dalla Società.
Premette il giudicante che il potere imprenditoriale di procedere al licenziamento collettivo è sottoposto non solo a limiti esterni, fissati direttamente dalla legge (L. n. 300 del 1970, artt. 2, 3, 4, 13, 15 e 16; L. 23 luglio 1991, n. 223), bensì a limiti interni, in quanto "le prerogative datoriali nel concreto esercizio devono conformarsi ai principi discendenti dalla Costituzione o stabiliti in via generale dall'ordinamento"; fra questi, il principio generale dell'obbligo contrattuale di correttezza e buona fede.
Da questo obbligo il giudicante deduce il potere del giudice di accertare la presenza delle effettive esigenze di riduzione o trasformazione dell'attività produttiva, anche in quanto il controllo devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali potrebbe essere stato precluso dal comportamento elusivo del datore di lavoro.
Attraverso gli elementi documentali e testimoniali - osserva il giudicante - è stato accertato che all'inizio della procedura la Società era a "piena conoscenza dell'affidamento della progettazione costruzione e direzione di altri lavori, in conseguenza del finanziamento di 100 miliardi;
e tuttavia il contenuto della comunicazione 15 giugno 2001 lascia intendere che la Società, in conseguenza del fisiologico avanzamento dei lavori sarebbe rimasta priva di affidamenti "in base all'atto di concessione stipulato con l'Università degli Studi della Calabria, nella progettazione costruzione e direzione del completamento di tutte le strutture dipartimentali e delle opere di uso comune".
In tal modo, l'iniziale comunicazione della procedura "non rese compiutamente edotte le associazioni stesse della situazione prospettata dalla Società, così da porle in condizioni di assumere iniziative o formulare proposte per evitare od attenuare le conseguenze della prospettata riduzione dei lavori". Specifica il giudicante che la Società non aveva l'obbligo di sopportare il rischio connesso alla riduzione dell'attività produttiva;
aveva tuttavia l'obbligo d'un comportamento di correttezza e buona fede, che, con l'indicata carente informazione, non ha adempiuto, pretendendo di gestire l'assetto occupazionale "fuori da ogni interferenza con le organizzazioni sindacali".
Nell'ambito della predetta carenza, le assunte lungaggini discendenti dalla richiesta all'Avvocatura dello Stato ed al Consiglio dei Lavori Pubblici sull'inclusione di alcune opere nella concessione, riguardando solo una parte del finanziamento, sono irrilevanti.
Egualmente è a dirsi per la persistenza dell'esubero pur dopo il finanziamento;
oltre all'inadempimento in sè, resta rilevante il fatto che la Società ha assunto altri dipendenti con contratti a termine.
Anche il successivo accordo di mobilità non esclude che l'inadempimento abbia escluso la trasparenza della scelta aziendale ed abbia precluso la scelta effettiva (in quanto informata) delle associazioni sindacali.
Per questa ragione, anche l'argomentazione della Società in ordine alla ritardata elaborazione del progetto di utilizzazione delle risorse finanziarie ed all'approvazione da parte dell'Università del piano di utilizzazione del fondo ed alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo nel giugno 2002, resta irrilevante.
Per la cassazione di questa sentenza la BOCOGE COSTRUZIONI GENERALI s.p.a. propone ricorso, percorrendo le linee di due motivi, coltivati con memoria;
RA US resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art.4, comma 3, L. n. 223 del 1991, artt. 5 e 24 e degli artt. 12 e 14
preleggi nonché omessa insufficiente erronea e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che
1.a. il giudicante non ha specificato la rilevanza dell'informazione che la Società avrebbe avuto l'obbligo di fornire in sede di procedura, ai fini di escludere o ridurre il ridimensionamento del personale occupato;
1.b. è pacifico che per un anno dalla conclusione della procedura il lavoro aziendale proseguì con il personale residuo;
e solo successivamente furono assunti (con contratto a termine) 35 dei 91 dipendenti licenziati;
1.c. l'elemento su cui il giudicante ha fondato la pretesa conoscenza, da parte della Società, del finanziamento, è costituito da "apodittiche ed approssimative affermazioni del teste Renato Greco;
1.d. all'epoca dell'inizio (15 giugno 2001) ed all'epoca del completamento della procedura non vi era alcuna definitiva determinazione dell'Università sul finanziamento;
solo il 15 ottobre 2001 l'Università comunicò l'ipotesi d'un piano di utilizzazione del finanziamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Lavori Pubblici;
e solo il 10 aprile 2002 è intervenuta la definitiva determinazione dell'Università; ne' sussistono documenti che consentono di dedurre l'affidamento di altri lavori in epoca anteriore a tale data;
1.e. "la circostanza relativa al finanziamento CIPE non solo era perfettamente conosciuta dalle OO.SS., bensì è stata oggetto di discussione fra le parti nel corso dello svolgimento della procedura di mobilità"; pertanto alcun intento elusivo può addebitarsi alla Società, il cui comportamento è stato costantemente fondato sul principio di correttezza e buona fede;
1.f. ritenendo l'intento elusivo, il giudicante ha introdotto un fatto che il lavoratore non aveva eccepito;
1.g. ne' il lavoratore aveva provato che nell'ambito della procedura di mobilità le associazioni sindacali, a causa del comportamento del datore, fossero state concretamente fuorviate od indotte in errore.
2. Con il secondo motivo, dedotto in via subordinata, denunciando per l'art. 360 c.p.c., n. 5 omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che il giudicante aveva erroneamente escluso la deducibilità, dalle somme spettanti al US, della somma percepita a titolo di indennità di disoccupazione, che costituisce un aliunde perceptum.
3. Il primo motivo del ricorso è fondato. Come affermato da questa Corte, in materia di licenziamenti collettivi per riduzione del personale, la L. 23 luglio 1991, n. 223, nel prevedere la completa e cadenzata procedimentalizzazione dell'atto datoriale di messa in mobilità, ha introdotto il passaggio da un controllo giurisdizionale effettuato ex post ad un preventivo controllo dell'iniziativa imprenditoriale, devoluto alle OO.SS. destinatane di incisivi poteri di informazione e consultazione. I residui spazi di controllo devoluti al giudice non riguardano più gli specifici motivi della riduzione del personale (a differenza di quanto previsto per il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo), con la conseguenza che non possono trovare ingresso in sede giudiziaria quelle censure con le quali si investe il giudice di un'indagine sulla presenza di effettive esigenze di riduzione o trasformazione dell'attività produttiva (Cass. 12 ottobre 1999 n. 11455). Il successivo controllo del giudice è limitato ad accertare la correttezza procedurale dell'operazione, e l'effettività della scelta imprenditoriale, allo scopo di accertare elusioni del dettato normativo concernente il diritto dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto nell'ipotesi in cui la cessazione dell'attività dissimuli la cessione dell'azienda o la ripresa dell'attività stessa sotto diversa denominazione od in diverso luogo (Cass. 22 marzo 2004 n. 5700; Cass. 9 aprile 2003 n. 5516;
Cass. 19 aprile 2003 n. 6385). Nella necessità d'una compiuta e trasparente consultazione sindacale (che escluda il tentativo di elusioni o dissimulazioni), ogni inesattezza od incompletezza dei dati costituisce inadempimento, ove non consenta all'interlocutore sindacale di esercitare un effettivo controllo sulla programmata riduzione del personale o di valutare la possibilità di misure alternative, e determina l'inefficacia delle comunicazioni e conseguentemente dei recessi (Cass. 14 novembre 2006 n. 24279, e giurisprudenza ivi citata).
4. Da ciò discende che la comunicazione prescritta dalla L. 23 luglio 1991, n. 223 è in contrasto con il normativo obbligo di trasparenza, in quanto (e contestualmente).
4.a. i dati comunicati comunicati dal datore siano incompleti od inesatti;
4.b. la funzione sindacale di controllo e valutazione sia stata limitata;
4.c. sussista un rapporto causale fra l'indicata carenza e la limitazione della funzione sindacale.
5. Nel caso in esame, la sentenza, dopo aver esattamente richiamato gli obblighi di correttezza e buona fede da osservare nell'ambito della procedura (p. 15; obblighi che coinvolgono peraltro il comportamento di tutte le parti), non dà adeguato conto della sussistenza degli elementi necessari a configurare una violazione della procedura (quale indicato tentativo di elusione o dissimulazione).
5.a. Ed invero, il giudicante rileva nella procedura due carenze:
- il mancato raggiungimento dell'accordo è riconducibile non già ad una valutazione di merito negativo, quanto alla determinazione delle organizzazioni sindacali di "rifiutare in partenza la procedura, in attesa dell'utilizzo dei nuovi finanziamenti" (p. 13);
- con "l'omessa indicazione dell'esistenza di nuovi finanziamenti da parte del CIPE e dell'eventuale incidenza da parte degli stessi sulla complessiva prosecuzione dell'attività di impresa" (p. 14), "la comunicazione di avvio non ha reso edotte le associazioni sindacali della situazione, così da porle in condizioni di assumere iniziative o formulare proposte dirette ad evitare od attenuare le conseguenza della prospettata riduzione dei lavori" (p. 13).
Poiché il rifiuto sindacale della procedura non è, di per sè, violazione datoriale degli obblighi previsti dalla procedura, il primo addebito (formulato in sentenza) non sussiste, nella misura in cui non si risolve nel secondo. Le ritenute carenze si risolvono pertanto nella omessa informazione:
- sui finanziamenti;
- sulla relativa incidenza in ordine alla previsione della prosecuzione dell'attività dell'impresa.
5.b. Dalla stessa sentenza si deduce tuttavia che l'esistenza dei nuovi finanziamenti (pubblicati anche sulla Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2001) era nota anche alle organizzazioni sindacali (le quali rifiutarono la discussione solo in quanto erano in attesa del relativo "utilizzo").
In ordine alla seconda ritenuta carenza (l'incidenza del finanziamento su una prevista prosecuzione dell'attività dell'impresa), la sentenza non indica con certezza e chiarezza questa "incidenza".
Da un canto l'incidenza è qualificata solo come "eventuale" (sentenza, p. 14).
D'altro canto, gli stessi riferimenti esposti in sentenza (pp. 12, 13) inducono a ritenere che il 15 giugno 2001 (data della comunicazione di avvio della procedura) vi fosse obiettiva incertezza sulla destinazione del finanziamento.
I dati riportati si riferiscono a tempi successivi (riunione del 27 giugno 2001; nota del 28 giugno 2001 dell'ASSINDUSTRIA; nota del 25 luglio 2001 dell'ASSINDUSTRIA; nota del 27 luglio 2001 dell'ASSINDUSTRIA), e danno conto di incontri alla presenza delle (e di comunicazioni inviate anche alle) rappresentanze sindacali. Si fa poi riferimento alla dichiarata disponibilità del Rettore in ordine al finanziamento di 56 miliardi per opere relative al completamento delle strutture universitarie (e non è specificata la destinazione dei finanziamenti, ne' la ragione per cui le predette organizzazioni, pur rese edotte, non conoscessero della destinazione stessa).
Dalla testimonianza dell'ing. Renato Greco (nella misura in cui è riferita in sentenza) non emerge in forma inequivocabile la pregressa conoscenza, da parte della Società, della destinazione del finanziamento;
ed in particolare, del fatto che la destinazione avesse un importo eccedente i 56 miliardi (come precedentemente indicato), o di fatti diversi da quanto indicato nell'informazione e determinanti ai fini dell'informazione. In ordine ad una parallela situazione, è intervenuta analoga decisione (Cass. Cass. 14 novembre 2006 n. 24279), che si richiama.
6. Il primo motivo del ricorso deve essere accolto. E
nell'accoglimento resta assorbita la necessità dell'esame del secondo motivo.
7. Con la cassazione della sentenza, la causa deve essere rinviata a contiguo giudice di merito, che, applicando i principi precedentemente indicati (sub "3." e "4."), accerterà (dandone adeguata motivazione) se la Società abbia (o non abbia) violato l'obbligo di fornire le informazioni normativamente previste, provvedendo nel contempo a regolare le spese del giudizio di legittimità.
8. Poiché la sentenza impugnata aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta nei confronti dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA per essere divenuta definitiva la sentenza di primo grado, e questa parte della decisione di secondo grado non è stata impugnata, il ricorso proposto nei confronti della predetta UNIVERSITÀ è inammissibile;
ed in assenza d'ogni resistente attività processuale nulla è da disporsi in ordine alle relative spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso;
dichiara assorbito il secondo motivo;
dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA nulla disponendo sulle relative spese;
cassa la sentenza impugnata;
e rinvia alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2007