Ordinanza presidenziale 8 gennaio 2024
Sentenza 26 aprile 2024
Decreto cautelare 12 luglio 2024
Ordinanza cautelare 30 agosto 2024
Accoglimento
Sentenza 13 novembre 2024
Decreto collegiale 25 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 14 marzo 2025
Commentari • 2
- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/
- 2. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 14/03/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00974/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01400/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1400 del 2025, proposto da Iliad Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Pacciani in Roma, via di San Nicola Da Tolentino, 67;
contro
Comune di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Trentini, Nadia Zanoni, con domicilio eletto presso lo studio Antonella Trentini in Bologna, piazza Maggiore,6;
nei confronti
Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente e Energia Emilia Romagna – Arpae, non costituito in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 00403/2024.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bologna;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 il Cons. Dalila Satullo e uditi per le parti gli avvocati Filippo Pacciani e Antonella Trentini;
Rilevato che Iliad Italia S.p.a., con il ricorso introduttivo di primo grado, ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Bologna ha rigettato l’istanza per la realizzazione di un nuovo impianto di telefonia mobile in via Oreste Regnoli, Bologna, in quanto l’intervento non rispetta la fascia di 50 m dai siti sensibili (nella specie un asilo nido) prevista per la localizzazione di impianti fissi di telefonia mobile;
ritenuto che, come condivisibilmente rilevato dal Tribunale con l’ordinanza cautelare impugnata, fermo ogni ulteriore approfondimento nel merito, non sussiste il fumus boni iuris tenuto conto che:
- il regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telefonia mobile, vigente al momento dell’adozione del provvedimento, fa riferimento anche alle aree pertinenziali ai siti sensibili;
- in ogni caso, secondo il predetto regolamento, è ricettore sensibile l’“ area ” (e non solo l’“edificio”) adibita ad asilo nido ed il cortile di pertinenza dell’asilo è di regola un’area suscettibile di essere impiegata per la prestazione del servizio in favore dei minori;
- l’eventuale discrasia tra il dato testuale ed il dato grafico del piano va risolta alla luce della funzione del divieto previsto e cioè la tutela dell’interesse sensibile;
- non emergono allo stato elementi qualificati per ritenere che la tutela dei siti sensibili prevista dal Comune appellato integri, in concreto e nel caso specifico, un divieto generalizzato di installazione degli impianti;
ritenuto inoltre, sotto il profilo del periculum, che nel bilanciamento tra l’interesse prospettato dall’appellante e l’interesse a tutela del quale è previsto il divieto, è opportuno, in attesa della decisione di merito, mantenere lo stato di fatto esistente;
ritenuto di dover compensare le spese processuali della presente fase;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'appello (Ricorso numero: 1400/2025).
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dalila Satullo | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO