CASS
Sentenza 16 febbraio 2023
Sentenza 16 febbraio 2023
Massime • 1
In tema di revocazione di sentenza della Corte di cassazione, la dedotta omissione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea in violazione dell'art. 267, comma 3, TFUE, non integra errore revocatorio ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., in quanto la relativa valutazione è di diritto e non di fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/02/2023, n. 4893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4893 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2023 |
Testo completo
1 48 9 3/ 23 ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto REVOCAZIONE FF AE TO Presidente ex art. 391 bis FRASCA c.p.c. LINA RUBINO Consigliere Rel. ANTONIETTA SCRIMA Consigliere Ud. 26/10/2022 PU PASQUALINA A.P. CONDELLO Consigliere B Cron. 4893 EMILIO IANNELLO Consigliere R.G.N. 13883/2021 Ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 13883/2021 proposto da: NT MA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Andrea Russo, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Marco Bona e Umberto Oliva;
-ricorrente -
contro
Sara Assicurazioni Spa in persona del Legale Rappresentante Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Gaetano Alessi, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Rosario Livio Alessi;
-controricorrente - 2022 1821 nonché
contro
AL IA IA TA, AL Sylvan, Comune Di Villa Castelli, De EL CA CA, De EL IA, NO ME, NT EN, SI LO, SI NG;
- intimati -
avverso la sentenza n. 25087/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 09/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2022 dal cons. LI RUBINO FATTI DI CAUSA 1. Con ordinanza n. 25087\2020, pubblicata in data 9 novembre 2020, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale proposto da MA NT che quello incidentale proposto da CA CA De EL, IA IA TA AL, IA De EL e EN NT, avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 707\2018, pubblicata il 02 luglio 2018, all'esito di un giudizio introdotto dalla SARA Assicurazioni, per ottenere l'accertamento del suo diritto a rivalersi nei confronti della madre e dei fratelli e sorelle di TH De EL, deceduto a causa di un sinistro stradale, verificatosi il 1° luglio 2008, mentre era trasportato sul ciclomotore Piaggio di proprietà di sua madre MA NT, condotto da NG SI, all'epoca dei fatti minorenne.
2. La compagnia di assicurazioni, allegando che il trasporto era avvenuto irregolarmente, aveva agito, per quel che rileva in questa sede, per ottenere l'accertamento del suo diritto a rivalersi nei confronti della assicurata MA NT, ex art. 144, n. 2, d.lgs. n. 209/2005, nonché dell'estinzione per compensazione, ex art. 1241 c.c., del diritto al risarcimento del danno spettante alla NT stessa con il suo obbligo di rivalere l'assicurazione per l'equivalente. 2 M 3. Il giudizio di appello, in riforma della sentenza di primo grado, si era concluso con l'accoglimento del gravame proposto dalla SARA Assicurazioni S.p.A., sia con riferimento alla domanda di rivalsa, nei confronti della madre del defunto, per aver consentito l'uso irregolare del mezzo, condotto da un minorenne, in violazione delle norme di legge e di contratto e sia in riferimento alla dedotta compensazione tra il credito vantato dalla NT per il danno patito in ragione della morte del figlio, e il debito della stessa nei confronti della compagnia di assicurazioni sulla base dell'obbligo di rivalsa, a norma dell'art. 1241 C.C.
4. A seguito dell'impugnazione della sentenza di appello, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n.25087\2020 qui impugnata per revocazione, ha rigettato sia il ricorso principale, proposto dalla NT, sia il ricorso incidentale, proposto dagli altri familiari del defunto, affermando che la NT era proprietaria del ciclomotore ma non essendo stata personalmente coinvolta nel sinistro era da considerare "vittima secondaria” dell'evento, a causa della perdita del rapporto parentale con il figlio, deceduto nel sinistro stradale, e quindi non poteva sottrarsi all'azione di rivalsa della compagnia di assicurazioni.
4.1. Questo il ragionamento decisorio, in sintesi: - la premessa in iure del ragionamento della ricorrente è che l'azione di rivalsa sia riconducibile al genus dell'azione di regresso e sia sottoposta alle medesime regole operative;
- la piena assimilazione tra azione di rivalsa e azione di regresso non ha fondamento;
- l'esercizio della facoltà di recuperare quanto corrisposto deve essere conformato alla specificità della fattispecie, sì da redistribuire il 3 sacrificio patrimoniale fra i soggetti, in modo che ciascuno risponda in misura correlata al proprio interesse nella vicenda obbligatoria;
vanno valorizzati i profili che differenziano il diritto recuperatorio a favore dell'assicuratore da quello riconosciuto al condebitore solidale, valorizzando l'apprezzabilità dell'interesse dell'assicuratore ad adempiere, essendo egli esposto all'azione del creditore.
4.2. L'ordinanza revocanda rigetta quindi il terzo motivo di ricorso, ritenendo che tutto il ragionamento proposto ruoti attorno al convincimento -erroneo- che la vicenda in corso di causa, ponendo il problema dell'esercitabilità dell'azione di rivalsa nei confronti della madre della vittima, che in quanto proprietaria del veicolo sul quale viaggiava la vittima veniva a cumulare la veste di danneggiata avente diritto al risarcimento del danno da parte dell'assicurazione con quella di assicurata, potesse far prevalere la qualità di danneggiata su quella di assicurata, e della piena assimilabilità della situazione in esame a quella decisa da Cass. n. 1269 del 2018, in cui si negava la sussistenza della legittimazione passiva all'azione di regresso in capo all'assicurato responsabile che fosse anche vittima del sinistro.
4.3. Premesso che nella fattispecie esaminata del 2018 l'assicurata era a sua volta trasportata sul veicolo coinvolto nel sinistro, la differenza del presupposto in fatto induce la Corte a ritenere che la regola giuridica da applicare sia nel caso in esame diversa: nel caso di specie la NT era sì proprietaria del mezzo ma non era rimasta coinvolta direttamente nell'incidente stradale e quindi non poteva essere considerata "vittima" nel senso preso in considerazione dalla precedente sentenza ed idoneo ad escludere la sua soggezione all'azione di rivalsa, “non potendosi dire che nel caso in esame con l'azione di rivalsa l'assicuratrice mirasse a riversare il costo del sinistro su chi cumulava la posizione di vittima e di passeggero danneggiato". 4 n - [ 4.4. L'ordinanza rigettava anche l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, formulata nel quinto motivo del ricorso (rectius, al termine del terzo), ai sensi dell'art. 267 TFUE, come volto a verificare la contrarietà alla disciplina eurounitaria della normativa nazionale che, legittimando clausole di esclusione o azioni di rivalsa, comporti l'esclusione o la limitazione del diritto al risarcimento del danno spettante a quei soggetti che siano, contemporaneamente, proprietari/assicurati e vittime seppure secondarie dell'evento. Riteneva assorbito il motivo per le ragioni derivanti dal rigetto del terzo motivo di ricorso, ossia, sostanzialmente, per la eterogeneità delle situazioni di fatto sottostanti e perché la tutela eurounitaria, volta a non privare di tutela il terzo trasportato, quand'anche il trasporto fosse stato irregolare, e quand'anche le regole del contratto di assicurazione prevedessero in proposito una esclusione di responsabilità dell'assicuratore, non si estenderebbe ai casi in cui la vittima sia solo una vittima riflessa del sinistro: nel caso in esame, come ricordato, l'assicurata era al contempo madre del trasportato, deceduto nell'incidente, e come tale colpita dalla morte del figlio indirettamente, avendo riportato il danno da perdita del rapporto parentale. In questo tipo di situazione, ritiene la Corte con l'ordinanza oggetto di revocazione che la vittima riflessa non possa sottrarsi all'azione di rivalsa, e che la clausola contrattuale non contrasti con la normativa eurounitaria, che vale a tutelare in maniera rafforzata le sole vittime dirette del sinistro, quand'anche rimaste tali a causa di un trasporto irregolare.
5. In quella sede il Procuratore generale nelle sue conclusioni aveva chiesto invece il parziale accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, sul presupposto che l'azione di rivalsa sia preclusa quando mira a riversare il costo del sinistro su colui che cumula la posizione di 5 C vittima e di danneggiato, come, nel caso in esame, la signora NT, madre della vittima e proprietaria assicurata del veicolo coinvolto.
6. Avverso l'ordinanza 25807\2020, MA NT propone ricorso per revocazione, ex art. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., sulla base di tre motivi di impugnazione, denunciando l'errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato, per avere la Corte di Cassazione rigettato il ricorso non condividendo l'interpretazione della normativa, prospettata dalla ricorrente, e conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, condivisa anche dal Procuratore Generale.
7. Si è costituita depositando controricorso la Sara Assicurazioni S.p.A. mentre tutti gli altri intimati sono rimasti contumaci.
8. La causa è stata avviata alla trattazione nell'udienza pubblica del 26 ottobre 2022. 9. La parte ricorrente ha depositato memoria. 10. Il Procuratore Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte con le quali chiede si dichiari l'inammissibilità del proposto ricorso per revocazione, in relazione a tutti e tre i motivi, in quanto volto a denunciare, inammissibilmente, un errore di valutazione della Corte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente censura l'ordinanza impugnata per “immotivato omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in violazione dell'art. 267, comma 3, TFUE nonostante la sua manifesta obbligatorietà nella controversia odierna anche alla luce del contrasto oggettivo, in ordine alla portata della giurisprudenza eurounitaria, tra, da un lato, la tesi del Collegio nell'ordinanza qui ricorsa e, dall'altro lato, la tesi di cui alla requisitoria della Procura Generale presso la Cassazione, contrasto 6 n costituente, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4, fatto incontrovertibile, ignorato per svista materiale e, laddove fosse stato considerato, tale da imporre a fortiori il rinvio".
1.1. In particolare, la ricorrente censura l'omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ex art. 267, co. 3, TFUE, da parte della Corte di Cassazione, stante il carattere obbligatorio che tale rinvio riveste per il giudice di ultima istanza.
1.2. La ricorrente afferma che, con l'interpretazione data dalla ordinanza revocanda alle disposizioni in tema di diritto di rivalsa dell'assicurazione verso l'assicurato, nei suoi confronti, nella sua triplice veste di proprietaria del ciclomotore, contraente sono stati dell'assicurazione e vittima secondaria dell'evento, compromessi sia il diritto alla effettività della tutela giurisdizionale che quello alla garanzia della celebrazione del processo dinanzi al giudice precostituito per legge.
1.3. L'omesso rinvio ha, infatti, impedito alla Corte di Giustizia di esprimersi sull'effettivo perimetro di applicazione dell'art. 1, punto 2, Dir. n. 72/166/CEE, ovvero di verificare se, nella definizione di "persona lesa" ivi contenuta, avente diritto al risarcimento del danno, causato da un sinistro stradale, possa essere incluso anche il congiunto -proprietario/assicurato e non conducente del mezzo- della “vittima primaria", trasportata irregolarmente sul medesimo, in virtù del principio eurounitario "vulneratus ante omnia reficiendus".
1.4. La ricorrente ritiene che la sua qualificazione quale vittima soltanto "indiretta" del sinistro abbia pregiudicato il suo diritto al risarcimento del danno, in conseguenza dell'affermazione della sua perdurante legittimazione passiva nell'azione di rivalsa introdotta dall'assicurazione. 7 1.5. Ricorda che, richiamando alcune pronunce della Corte di giustizia e alcuni precedenti di legittimità, aveva formulato la seguente domanda di rinvio pregiudiziale all'interno del terzo motivo di ricorso:" "Se, in circostanze come quelle oggetto della presente causa l'articolo tre della direttiva 72 166 CEE e gli articoli uno e due della direttiva 84 5 CEE e l'articolo 1 della direttiva 92 132 CEE debbano essere interpretati nel senso di ostare a normative interne dei singoli Stati membri che consentano a questi ultimi di ammettere a) la legittimazione passiva della persona la quale al contempo risulti contraente assicurata e vittima in qualità di madre del trasportato deceduto a bordo di ciclomotore all'azione di rivalsa dell'assicuratore il quale alleghi che il trasporto sia avvenuto irregolarmente, nonché B) quali conseguenze del riconoscimento di tale azione non solo l'esclusione del diritto di tale persona al risarcimento del danno per esempio tramite estinzione del suo credito risarcitorio per compensazione con il debito dell'assicuratore nei suoi confronti ma anche il suo obbligo di reintegrare la compagnia assicuratrice delle somme corrisposte da questa ad altri danneggiati".
1.6. Sostiene che il mancato vaglio da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea di tale questione, non essendo stato disposto il rinvio pregiudiziale da parte dell'organo di ultima istanza, soggetto all'obbligo del rinvio a condizioni molto rigorose, peraltro in mancanza di una motivazione adeguata, avrebbe determinato il venir meno di una tutela giurisdizionale effettiva, e configurerebbe un errore di fatto, ex art. 395, n. 4 c.p.c., emendabile mediante un'interpretazione dell'art. 391-bis c.p.c. conforme al diritto eurounitario e al diritto costituzionale, ovvero tramite la sua eventuale disapplicazione, motivo per cui reitera, anche in questa sede, l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, anche al fine di scongiurare l'eventuale 8 responsabilità civile dello Stato italiano, essendo la Corte di Cassazione giudice di ultima istanza, per il quale il rinvio pregiudiziale riveste il carattere dell'obbligatorietà.
1.7. Aggiunge che l'obbligo del rinvio pregiudiziale esiste per la Corte di Cassazione anche quando vi sia soltanto un ragionevole dubbio in ordine ad una interpretazione della norma eurounitaria non conforme rispetto a quella ritenuta dal giudice di ultima istanza.
1.8. Nella denegata ipotesi di mancata accoglibilità del ricorso per revocazione per esuberanza dai presupposti di ammissibilità della revocazione, la ricorrente propone che in questa sede si disponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, per verificare se gli artt. 4, par. 3, e 19 TUE, e l'art. 267, par. 3, TFUE, ostino ad una interpretazione estensiva dell'art. 391-bis c.p.c., che consenta, anche in sede revocatoria, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
1.9. Da ultimo, la ricorrente, in caso di diniego anche in questa sede del rinvio pregiudiziale, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 391-bis c.p.c., per violazione degli artt. 10,117,111 commi 1 e 2 Cost. "nella parte in cui non consente di rimediare con lo strumento revocatorio al mancato e immotivato rinvio pregiudiziale in sede di legittimità alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea".
1.10. Denuncia che tale omissione sia in violazione dell'art. 267 TFUE, dell'art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dell'art. 6, par. 1, CEDU, nonché dell'art. 111 Cost. In particolare, deduce la ricorrente che l'omessa possibilità di procedere al rinvio pregiudiziale in questa sede comporterebbe un definitivo pregiudizio ai diritti fondamentali sottesi al risarcimento del danno causatole dal decesso del figlio. 9 1.11. In ogni caso, ove la Corte non ritenesse di attivarsi in tal senso, segnala la necessità di darne conto con un'adeguata motivazione, secondo quanto indicato nella sentenza CILFIT.
1.12. Ricorda inoltre che la CEDU ha condannato lo Stato italiano ed altri Stati europei per violazione dell'articolo 6 par.1 della Convenzione da parte dei giudici nazionali di ultima istanza per la mancata effettuazione del rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE alla Corte di giustizia e che in altro caso è stata condannata l'Italia perché il ragionamento della Corte di Cassazione, laddove escludeva di dover far ricorso al rinvio pregiudiziale, non conteneva alcun riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia.
1.13. In riferimento al caso di specie, aggiunge in particolare che, in presenza delle citate direttive comunitarie, della giurisprudenza eurounitaria, e di un precedente della stessa Corte di cassazione, che mostrava di recepire un ampio quadro interpretativo delle norme citate, comprensivo della estensione della tutela da esse fornite anche ai familiari della vittima primaria (Cass. n. 1269 del 2018), le strade legittimamente ed alternativamente percorribili dalla Corte erano due: - o aderire alla soluzione prospettata dalla ricorrente e condivisa anche dalla Procura generale, di ritenere i principi espressi dalla Corte di giustizia a tutela della vittima di incidente stradale, sintetizzati nel principio vulneratus ante omnia reficiendus, applicabili anche alla posizione della NT, da proteggersi come ogni altra vittima di sinistro stradale e quindi sottratta all'azione di rivalsa;
- ovvero, se non si fosse ritenuto di poter aderire pacificamente alla interpretazione di maggior tutela per la danneggiata, la Corte avrebbe dovuto quanto meno ritenere la necessità di ottenere un chiarimento interpretativo da parte della Corte di giustizia, in ordine alla estensione o meno del quadro delineato dalla Corte di giustizia anche al caso del 10 congiunto del danneggiato principale, non trasportato ma proprietario e assicurato in relazione al veicolo coinvolto nell'incidente. Insiste dunque nel segnalare l'illegittimità della scelta, fatta propria dall'ordinanza revocanda, di rigettare il ricorso senza ritenere di doversi interrogare in proposito, né di dover sottoporre alla Corte di giustizia l'interrogativo relativo all'ambito di interpretazione di quelle norme di matrice comunitaria.
1.14. Sottolinea ancora che l'ordinanza revocanda, pur in una sua linea motivazionale che esclude l'accoglibilità del ricorso perché non ritiene la situazione in fatto della NT assimilabile alle altre situazioni protette, in relazione alle quali si è già espressa questa Corte con la sentenza n. 1269 del 2018, non abbia affatto approfondito, come avrebbe dovuto, il possibile contrasto tra questa conclusione e la tutela della persona lesa come sviluppata dalla giurisprudenza eurounitaria, elaborando una motivazione in sé coerente, ma nella quale si metteva completamente a tacere ogni dubbio interpretativo che potesse fondare la necessità del ricorso per rinvio pregiudiziale. Quindi, sostiene la ricorrente, l'ordinanza revocanda, nel negare l'estensione anche a favore del congiunto del trasportato deceduto che sia familiare e al contempo proprietario del veicolo sul quale viaggiava il danneggiato principale, del principio vulneratus ante omnia reficiendus e degli altri principi consolidati nella giurisprudenza della Corte di giustizia, sarebbe pervenuta ad una delimitazione dei soggetti tutelabili sulla quale solo e soltanto la Corte di giustizia avrebbe potuto esprimersi, il tutto in assenza di un acte clair e anche di un orientamento costante della Corte di giustizia Ue.
2. La ricorrente deduce, altresì, due ulteriori motivi, illustrati da una comune premessa, secondo la quale l'ordinanza impugnata viene 11 2 censurata per "l'errore di fatto ex art. 395, n. 4 c.p.c.; principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di errore revocatorio", relativa alla presupposta inesistenza, in entrambi i casi, di un elemento fattuale che la realtà processuale invece afferma.
2.1. A tal proposito, più specificatamente, con il secondo motivo, la ricorrente denuncia il profilo relativo alla "erronea e/o mancata percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio", in relazione alla declaratoria di inammissibilità del quarto motivo di ricorso, ex art. 360 c.p.c.. In particolare, censura l'omessa pronuncia sulla questione relativa alla sussistenza dei presupposti fattuali per l'accoglimento dell'azione di rivalsa, ovvero la configurabilità di un "trasporto irregolare", la sua incidenza causale sul decesso del figlio della ricorrente e la responsabilità per inadempimento contrattuale della assicurata.
2.2. Sottolinea che la questione era stata da essa sollevata sia in primo che in secondo grado e denunciata col quarto motivo di ricorso, ritenuto inammissibile in quanto la Corte non ha ritenuto provato che la questione su cui si formulava il motivo fosse stata già proposta nei gradi di merito.
2.3. Ritiene, inoltre, che la Corte avrebbe, implicitamente, rigettato la questione limitandosi a statuire in merito al riconoscimento della sola responsabilità esclusiva del conducente del ciclomotore, circostanza quest'ultima mai stata oggetto di contestazione, nel corso del giudizio, ma del tutto irrilevante ai fini della sussistenza dei presupposti e della legittimazione dell'azione di rivalsa.
3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia "l'errore di fatto per omesso esame del quinto motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c." in relazione alla dichiarata ammissibilità dell'azione di rivalsa, che ha 12 comportato la contestuale dichiarazione dell'estinzione del credito risarcitorio per compensazione.
3.1. In particolare, l'ordinanza viene censurata nella parte in cui, pur essendo stato denunciato il mancato assolvimento, da parte della Sara Assicurazioni, nel giudizio di merito, dell'onere probatorio relativo alla sussistenza dei presupposti dell'azione ovvero della irregolarità del trasporto e/o della sua incidenza causale sul decesso del De EL, e della responsabilità della assicurata per inadempimento contrattuale, ha ritenuto assorbito il quinto motivo del ricorso, ex art. 360 c.p.c., sulla base del rigetto del terzo motivo, il quale, però, riguardava la diversa questione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
3.2. L'errore di fatto revocatorio è indicato nella omessa pronuncia sulla denuncia di errata configurazione del trasporto irregolare, in quanto il motivo sarebbe dapprima stato riportato correttamente nel provvedimento impugnato, ma poi non preso in considerazione ed esaminato perché la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che nel quinto motivo era contenuta la domanda di rinvio pregiudiziale, per cui la Corte non avrebbe "visto" il motivo nel suo effettivo contenuto e non lo avrebbe esaminato. *** 4. Il ricorso, pur analiticamente argomentato e finalizzato a sanare quello che la ricorrente avverte come un vuoto di tutela per mancanza di un rimedio contro un esito ingiusto, è inammissibile e non supera la fase rescindente della proposta impugnazione per revocazione.
4.1. Il problema, in diritto, e con esso l'esigenza di tutela che muove la ricorrente, si fonda sull'avvenuta applicazione dell'azione di rivalsa in favore dell'assicuratore, ex art. 144 secondo comma codice delle assicurazioni private, nei confronti della madre di un ragazzo 13 deceduto in un incidente stradale, sull'assunto che, in quanto proprietaria del motociclo sul quale viaggiava come trasportato il ragazzo al momento dell'incidente, ne avesse consentito l'utilizzo e il trasporto di persona irregolarmente, non avendo ritenuto l'ordinanza revocanda che fosse idonea ad escludere la rivalsa la circostanza che la ricorrente fosse a sua volta da considerare, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, una vittima.
4.2. L'ordinanza revocanda ha al contrario ritenuto che i principi eurounitari, che non ammettono il sacrificio dei diritti della vittima anche se a sua volta responsabile del sinistro, siano applicabili solo alle vittime dirette del sinistro, e non anche alle vittime solo indirette come i congiunti, feriti nella perdita del rapporto parentale (richiamando il precedente di legittimità costituito da Cass. n. 1269 del 2018, in cui il proprietario del veicolo e parente del trasportato era trasportato a sua volta. La stessa situazione di fatto è presupposta all' analogo principio enunciato più di recente da Cass. n. 11246 del 2022: "In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea, di per sé, ad escludere l'operatività della polizza assicurativa in favore della vittima, trasportata a bordo del veicolo al momento dell'incidente ed assicurata per la guida di tale veicolo, indipendentemente dal fatto che l'assicurato vittima fosse consapevole del fatto che la persona che egli ha autorizzato a guidare il mezzo non era assicurata a tal fine o che fosse convinto che quella persona fosse assicurata, oppure, ancora, che non si sia posto domande a tale riguardo.").
4.3. Non ha ritenuto necessario, sulla base della differenza dei presupposti in fatto tra l'ipotesi in esame e quella sottostante alla 14 decisione adottata da Cass. n. 1269 del 2018, sottoporre alla Corte di giustizia il quesito interpretativo formulato dalla ricorrente (riportato supra, al punto 1.5. della motivazione) o altro quesito idoneo ad investirla.
5. Non è certo questa la sede per rinnovare la discussione sulla questione, in quanto non possono in questa sede che ribadirsi gli stretti confini dell'unico mezzo di impugnazione esperibile contro le sentenze della Corte di cassazione, costituito dalla revocazione per errore di fatto, disciplinata dagli artt. 391 bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, ampiamente condivisa dalla Procura generale nelle conclusioni tratte in riferimento a questo caso, presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa e deve quindi: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre l'esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile;
2) essere decisivo, nel senso che se non vi fosse stato la decisione sarebbe stata diversa;
3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata;
4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere rappresentato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche;
5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo.
6. Sulla base di questa consolidata interpretazione l'errore non solo deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni 15 induttive o di indagini ermeneutiche, ma non può tradursi in un preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali, vertendosi in questo caso nella ipotesi dell'errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione. L'errore di fatto previsto dall'articolo 395 n. 4 cod. proc. civ., consistendo nell'affermazione о supposizione dell'esistenza O inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo può coinvolgere l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività.
7. E' invece inammissibile il ricorso ex articolo 395 n. 4 cod. proc. civ. ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale sia chiesta la revocazione, ovvero l'errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o ancora Il'omesso esame di atti difensivi asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cass. n. 19926 del 2014; Cass. n. 27451 del 2013; Cass. S.U. n. 13181 del 2013).
8. In particolare, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui una sentenza della Corte di cassazione non possa essere impugnata per revocazione qualora si ipotizzi che essa abbia mal valutato i motivi di ricorso, perché questo vizio costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto revocatorio (di recente, Cass. n. 16 . C.R 6945 del 2022 ha ribadito che la configurabilità dell'errore revocatorio sia del tutto da escludersi quando si prospetti che la decisione della Corte di cassazione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali).
9. Ne consegue che, tutte le volte in cui la corte di legittimità affermi di aver preso in esame un atto di impugnazione, e statuisca che in esso sia, o non sia contenuta una censura, per ciò solo si fuoriesce dall'area dell'errore di percezione e si entra in quella, ragionevolmente insindacabile, della valutazione (Cass. n. 24369 del 2009). 10. Si aggiunga che il giudizio revocatorio non è neppure la sede per sindacare l'esaustività, la congruità, la coerenza, la completezza del ragionamento motivazionale, dovendosi ricordare, conformemente quanto osservato dalla Procura generale, che la stessa giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea riconosce, da un lato, l'importanza del principio della cosa giudicata, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia, e rimettendo, dall'altro, le modalità di formazione della cosa giudicata e quelle di attuazione del relativo principio agli ordinamenti giuridici degli Stati membri (Cass. S.U. n. 13181 del 2013; Cass. n. 8984 del 2018; Cass. n. 8630 del 2019). Quanto all'effettività della tutela giudiziaria, la giurisprudenza europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia (Corte giust., 03/09/2009, Olimpiclub;
30/09/2003, Kobler;
16/03/2006, Kapferer;
conf. Corte EDU, 28/07/1998, Omar c. Francia;
27/03/2014, AV c. Grecia;
03/07/2012, EV c. Bulgaria); il che convalida 17 il contenimento del rimedio revocatorio per le decisioni di legittimità ai soli casi di sviste» o di «puri equivoci» senza che rilevino a pretesi errori di valutazione (Corte cost. n. 17/1986, n. 36/1991, n. 207/2009; conf. Cass., Sez. U., n. 30994/2017, cit.; in questo senso Cass. n. 8984 del 2018). 11. Anche la giurisprudenza convenzionale ha costantemente riconosciuto la rilevanza del giudicato ai fini del rispetto del disposto di cui all'art. 6 Carta Edu. In tal senso, un sistema giudiziario caratterizzato dalla possibilità di rimettere continuamente in discussione e di annullare ripetutamente le proprie sentenze definitive viola l'art. 6 par. 1 della Convenzione (Mazzeo c. Italia, n. 32269/09; Sovtransavto Holding c. Ucraina, n.48553/99), perché la certezza del diritto presuppone il rispetto del principio dell'autorità della cosa giudicata, ossia del carattere definitivo delle decisioni giudiziarie. 12. Né, tanto meno, può costituire causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, oltre al già menzionato errore di giudizio o di valutazione (tra le altre, Cass. S.U. n. 8984 del 2018; Cass. S.U. n.30994 del 2017). La Costituzione non impone infatti al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli previsti dall'articolo 111 Cost. della ricorribilità in Cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica e circoscritta funzione, escludendone gli errori giuridici e quelli di giudizio e valutazione, censurabili contro le decisioni di merito con gli strumenti dell'appello e del ricorso per Cassazione, considerato anche che, quanto all'effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le 18 decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, per assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici nonché l'ordinata amministrazione della giustizia. 13. Alla luce delle considerazioni che precedono, e del quadro giurisprudenziale delineato, il ricorso si appalesa inammissibile. 14. E' inammissibile il primo motivo. In primo luogo, laddove sostiene che vi sia stata la mancata percezione dell'esistenza del primo profilo di censura del primo articolato motivo del ricorso>>, cioè del motivo inerente la denunciata violazione di norma di diritto, la censura è priva di corrispondenza con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha espressamente indicato come oggetto del primo motivo anche quella violazione, così escludendosi per ciò solo che sia incorsa in un errore di percezione. Inoltre, in coerenza con l'esatta assunzione dei due profili del primo motivo, la sentenza, valutando il contenuto illustrativo del motivo, ha escluso che in esso si cogliesse la violazione delle norme di diritto ed ha concluso che l'ubi consistam fosse solo la erronea ricognizione della fattispecie concreta. Il primo motivo è inammissibile anche laddove si duole dell'immotivato omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea da parte del collegio revocando, in violazione dell'art. 267, comma 3, TFUE. Quand'anche si dovesse ritenere configurabile, come assume il ricorrente, un dubbio sulla interpretazione delle norme comunitarie evidenziato dalle diverse conclusioni cui sono pervenute, nel giudizio a quo, la Corte e la Procura generale, e di conseguenza l'obbligatorietà di esso nella controversia risolta dalla ordinanza impugnata per revocazione, la valutazione in ordine alla necessità di sollevare o meno rinvio pregiudiziale è, 19 appunto, una valutazione in diritto, come tale sottratta all'ambito della censurabilità in sede di revocazione. 15. Né tanto meno ad integrare il presupposto dell'errore di fatto può verosimilmente collocarsi la circostanza che la Corte non abbia percepito la difformità tra le proprie conclusioni e quelle della Procura generale, circostanza che, inoltre, non emerge affatto dagli atti con immediata evidenza, tale da integrare un errore di percezione, come richiesto dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. (v. Cass. S.U. n. 31032 del 2019). 16. Ugualmente inammissibile appare il ricorso laddove segnala che la mancata disposizione del rinvio pregiudiziale evidenzierebbe, ove non "rimediabile" con l'impugnazione straordinaria, un vuoto di effettività della tutela. Le considerazioni già svolte in generale al punto 12. trovano indiretta conferma nella recente pronuncia della Corte di giustizia, sollecitata da ordinanza interlocutoria di questa Corte, adottata in data 21.12.2021 (in causa C-497/20, RA c. Italia)che, rispondendo ai quesiti posti dal rinvio pregiudiziale di questa Corte, ha affermato che non osta al diritto dell'Unione, sotto il profilo dell'esistenza di una tutela effettiva ed equivalente rispetto alle posizioni soggettive garantite dal diritto interno, una disposizione normativa nazionale, come quella italiana, che impedisce di contestare la conformità al diritto europeo di una sentenza del giudice speciale laddove abbia omesso di effettuare il rinvio pregiudiziale. 17. Altrettanto inammissibile è la possibilità, prospettata dal ricorrente in via gradata all'interno dello stesso primo motivo, di proporre un rinvio pregiudiziale, in questa sede, direttamente sulla interpretazione degli artt. 391 bis e 395 cod. proc. civ. laddove non contemplano l'omessa proposizione del ricorso per rinvio pregiudiziale come autonoma ipotesi di revocazione, perché in questo modo si 20 verrebbe, inammissibilmente, a sottoporre alla Corte di giustizia, una scelta interpretativa relativa al diritto processuale interno, in contrasto col principio costantemente affermato dalla stessa Corte sovranazionale, secondo il quale è rimessa ai singoli Stati l'individuazione di strumenti processuali per l'effettività della tutela dei diritti riconosciuti dall'Unione (da ultimo, in tal senso, Cass. S.U. n. 1996 del 2022). 17. Questa Corte, con decisione (Cass. n. 8472 del 2016) che si condivide appieno, ha poi già ritenuto manifestamente infondata, e che non comporti la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E. la questione di legittimità costituzionale del combinato - disposto degli artt. 395, 391 bis e 391 ter c.p.c., in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 24, 101 e 111 della Costituzione ed in relazione all'art. 6 della CEDU, nella parte in cui non ammettono la revocazione delle sentenze di legittimità della Corte di cassazione per pretesi errori di diritto o di fatto, diversi dalla mera svista su questioni non oggetto della precedenteprecedente controversia, rispondendo la non ulteriore impugnabilità all'esigenza, tutelata come primaria dalle stesse norme costituzionali e convenzionali, di conseguire il giudicato all'esito di un sistema strutturato anche su differenti impugnazioni, con l'immutabilità e definitività della pronuncia che tutela i diritti delle parti. 18. Sia il secondo che il terzo motivo sono inammissibili per analoghe ragioni, in quanto, pur segnalando l'esistenza di sviste percettive da parte di questa Corte, nel giudizio che si è concluso con l'ordinanza revocanda (la prima, di cui al secondo motivo, sull'avvenuta contestazione, nei gradi di merito, dei presupposti per l'accoglimento dell'azione di rivalsa e la seconda, di cui al terzo motivo, sull'omesso esame della questione della prova del trasporto irregolare) denunciano in effetti eventuali errori di valutazione, su questioni peraltro oggetto 21 Ch di analisi e discussione, non riconducibili negli stretti limiti dell'errore di fatto revocatorio secondo il quadro giurisprudenziale sopra richiamato. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Stante la complessità delle questioni, le spese del presente grado di giudizio sono compensate. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio tra le parti. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 26 ottobre 2022 Il Consigliere estensore LI UB II Presidente EL RA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARI karta" Tessa tuleri DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGGI, 16 FEB. 2022 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Valeria Carta far 22
-ricorrente -
contro
Sara Assicurazioni Spa in persona del Legale Rappresentante Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Gaetano Alessi, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Rosario Livio Alessi;
-controricorrente - 2022 1821 nonché
contro
AL IA IA TA, AL Sylvan, Comune Di Villa Castelli, De EL CA CA, De EL IA, NO ME, NT EN, SI LO, SI NG;
- intimati -
avverso la sentenza n. 25087/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 09/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2022 dal cons. LI RUBINO FATTI DI CAUSA 1. Con ordinanza n. 25087\2020, pubblicata in data 9 novembre 2020, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale proposto da MA NT che quello incidentale proposto da CA CA De EL, IA IA TA AL, IA De EL e EN NT, avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 707\2018, pubblicata il 02 luglio 2018, all'esito di un giudizio introdotto dalla SARA Assicurazioni, per ottenere l'accertamento del suo diritto a rivalersi nei confronti della madre e dei fratelli e sorelle di TH De EL, deceduto a causa di un sinistro stradale, verificatosi il 1° luglio 2008, mentre era trasportato sul ciclomotore Piaggio di proprietà di sua madre MA NT, condotto da NG SI, all'epoca dei fatti minorenne.
2. La compagnia di assicurazioni, allegando che il trasporto era avvenuto irregolarmente, aveva agito, per quel che rileva in questa sede, per ottenere l'accertamento del suo diritto a rivalersi nei confronti della assicurata MA NT, ex art. 144, n. 2, d.lgs. n. 209/2005, nonché dell'estinzione per compensazione, ex art. 1241 c.c., del diritto al risarcimento del danno spettante alla NT stessa con il suo obbligo di rivalere l'assicurazione per l'equivalente. 2 M 3. Il giudizio di appello, in riforma della sentenza di primo grado, si era concluso con l'accoglimento del gravame proposto dalla SARA Assicurazioni S.p.A., sia con riferimento alla domanda di rivalsa, nei confronti della madre del defunto, per aver consentito l'uso irregolare del mezzo, condotto da un minorenne, in violazione delle norme di legge e di contratto e sia in riferimento alla dedotta compensazione tra il credito vantato dalla NT per il danno patito in ragione della morte del figlio, e il debito della stessa nei confronti della compagnia di assicurazioni sulla base dell'obbligo di rivalsa, a norma dell'art. 1241 C.C.
4. A seguito dell'impugnazione della sentenza di appello, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n.25087\2020 qui impugnata per revocazione, ha rigettato sia il ricorso principale, proposto dalla NT, sia il ricorso incidentale, proposto dagli altri familiari del defunto, affermando che la NT era proprietaria del ciclomotore ma non essendo stata personalmente coinvolta nel sinistro era da considerare "vittima secondaria” dell'evento, a causa della perdita del rapporto parentale con il figlio, deceduto nel sinistro stradale, e quindi non poteva sottrarsi all'azione di rivalsa della compagnia di assicurazioni.
4.1. Questo il ragionamento decisorio, in sintesi: - la premessa in iure del ragionamento della ricorrente è che l'azione di rivalsa sia riconducibile al genus dell'azione di regresso e sia sottoposta alle medesime regole operative;
- la piena assimilazione tra azione di rivalsa e azione di regresso non ha fondamento;
- l'esercizio della facoltà di recuperare quanto corrisposto deve essere conformato alla specificità della fattispecie, sì da redistribuire il 3 sacrificio patrimoniale fra i soggetti, in modo che ciascuno risponda in misura correlata al proprio interesse nella vicenda obbligatoria;
vanno valorizzati i profili che differenziano il diritto recuperatorio a favore dell'assicuratore da quello riconosciuto al condebitore solidale, valorizzando l'apprezzabilità dell'interesse dell'assicuratore ad adempiere, essendo egli esposto all'azione del creditore.
4.2. L'ordinanza revocanda rigetta quindi il terzo motivo di ricorso, ritenendo che tutto il ragionamento proposto ruoti attorno al convincimento -erroneo- che la vicenda in corso di causa, ponendo il problema dell'esercitabilità dell'azione di rivalsa nei confronti della madre della vittima, che in quanto proprietaria del veicolo sul quale viaggiava la vittima veniva a cumulare la veste di danneggiata avente diritto al risarcimento del danno da parte dell'assicurazione con quella di assicurata, potesse far prevalere la qualità di danneggiata su quella di assicurata, e della piena assimilabilità della situazione in esame a quella decisa da Cass. n. 1269 del 2018, in cui si negava la sussistenza della legittimazione passiva all'azione di regresso in capo all'assicurato responsabile che fosse anche vittima del sinistro.
4.3. Premesso che nella fattispecie esaminata del 2018 l'assicurata era a sua volta trasportata sul veicolo coinvolto nel sinistro, la differenza del presupposto in fatto induce la Corte a ritenere che la regola giuridica da applicare sia nel caso in esame diversa: nel caso di specie la NT era sì proprietaria del mezzo ma non era rimasta coinvolta direttamente nell'incidente stradale e quindi non poteva essere considerata "vittima" nel senso preso in considerazione dalla precedente sentenza ed idoneo ad escludere la sua soggezione all'azione di rivalsa, “non potendosi dire che nel caso in esame con l'azione di rivalsa l'assicuratrice mirasse a riversare il costo del sinistro su chi cumulava la posizione di vittima e di passeggero danneggiato". 4 n - [ 4.4. L'ordinanza rigettava anche l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, formulata nel quinto motivo del ricorso (rectius, al termine del terzo), ai sensi dell'art. 267 TFUE, come volto a verificare la contrarietà alla disciplina eurounitaria della normativa nazionale che, legittimando clausole di esclusione o azioni di rivalsa, comporti l'esclusione o la limitazione del diritto al risarcimento del danno spettante a quei soggetti che siano, contemporaneamente, proprietari/assicurati e vittime seppure secondarie dell'evento. Riteneva assorbito il motivo per le ragioni derivanti dal rigetto del terzo motivo di ricorso, ossia, sostanzialmente, per la eterogeneità delle situazioni di fatto sottostanti e perché la tutela eurounitaria, volta a non privare di tutela il terzo trasportato, quand'anche il trasporto fosse stato irregolare, e quand'anche le regole del contratto di assicurazione prevedessero in proposito una esclusione di responsabilità dell'assicuratore, non si estenderebbe ai casi in cui la vittima sia solo una vittima riflessa del sinistro: nel caso in esame, come ricordato, l'assicurata era al contempo madre del trasportato, deceduto nell'incidente, e come tale colpita dalla morte del figlio indirettamente, avendo riportato il danno da perdita del rapporto parentale. In questo tipo di situazione, ritiene la Corte con l'ordinanza oggetto di revocazione che la vittima riflessa non possa sottrarsi all'azione di rivalsa, e che la clausola contrattuale non contrasti con la normativa eurounitaria, che vale a tutelare in maniera rafforzata le sole vittime dirette del sinistro, quand'anche rimaste tali a causa di un trasporto irregolare.
5. In quella sede il Procuratore generale nelle sue conclusioni aveva chiesto invece il parziale accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, sul presupposto che l'azione di rivalsa sia preclusa quando mira a riversare il costo del sinistro su colui che cumula la posizione di 5 C vittima e di danneggiato, come, nel caso in esame, la signora NT, madre della vittima e proprietaria assicurata del veicolo coinvolto.
6. Avverso l'ordinanza 25807\2020, MA NT propone ricorso per revocazione, ex art. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., sulla base di tre motivi di impugnazione, denunciando l'errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato, per avere la Corte di Cassazione rigettato il ricorso non condividendo l'interpretazione della normativa, prospettata dalla ricorrente, e conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, condivisa anche dal Procuratore Generale.
7. Si è costituita depositando controricorso la Sara Assicurazioni S.p.A. mentre tutti gli altri intimati sono rimasti contumaci.
8. La causa è stata avviata alla trattazione nell'udienza pubblica del 26 ottobre 2022. 9. La parte ricorrente ha depositato memoria. 10. Il Procuratore Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte con le quali chiede si dichiari l'inammissibilità del proposto ricorso per revocazione, in relazione a tutti e tre i motivi, in quanto volto a denunciare, inammissibilmente, un errore di valutazione della Corte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente censura l'ordinanza impugnata per “immotivato omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in violazione dell'art. 267, comma 3, TFUE nonostante la sua manifesta obbligatorietà nella controversia odierna anche alla luce del contrasto oggettivo, in ordine alla portata della giurisprudenza eurounitaria, tra, da un lato, la tesi del Collegio nell'ordinanza qui ricorsa e, dall'altro lato, la tesi di cui alla requisitoria della Procura Generale presso la Cassazione, contrasto 6 n costituente, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4, fatto incontrovertibile, ignorato per svista materiale e, laddove fosse stato considerato, tale da imporre a fortiori il rinvio".
1.1. In particolare, la ricorrente censura l'omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ex art. 267, co. 3, TFUE, da parte della Corte di Cassazione, stante il carattere obbligatorio che tale rinvio riveste per il giudice di ultima istanza.
1.2. La ricorrente afferma che, con l'interpretazione data dalla ordinanza revocanda alle disposizioni in tema di diritto di rivalsa dell'assicurazione verso l'assicurato, nei suoi confronti, nella sua triplice veste di proprietaria del ciclomotore, contraente sono stati dell'assicurazione e vittima secondaria dell'evento, compromessi sia il diritto alla effettività della tutela giurisdizionale che quello alla garanzia della celebrazione del processo dinanzi al giudice precostituito per legge.
1.3. L'omesso rinvio ha, infatti, impedito alla Corte di Giustizia di esprimersi sull'effettivo perimetro di applicazione dell'art. 1, punto 2, Dir. n. 72/166/CEE, ovvero di verificare se, nella definizione di "persona lesa" ivi contenuta, avente diritto al risarcimento del danno, causato da un sinistro stradale, possa essere incluso anche il congiunto -proprietario/assicurato e non conducente del mezzo- della “vittima primaria", trasportata irregolarmente sul medesimo, in virtù del principio eurounitario "vulneratus ante omnia reficiendus".
1.4. La ricorrente ritiene che la sua qualificazione quale vittima soltanto "indiretta" del sinistro abbia pregiudicato il suo diritto al risarcimento del danno, in conseguenza dell'affermazione della sua perdurante legittimazione passiva nell'azione di rivalsa introdotta dall'assicurazione. 7 1.5. Ricorda che, richiamando alcune pronunce della Corte di giustizia e alcuni precedenti di legittimità, aveva formulato la seguente domanda di rinvio pregiudiziale all'interno del terzo motivo di ricorso:" "Se, in circostanze come quelle oggetto della presente causa l'articolo tre della direttiva 72 166 CEE e gli articoli uno e due della direttiva 84 5 CEE e l'articolo 1 della direttiva 92 132 CEE debbano essere interpretati nel senso di ostare a normative interne dei singoli Stati membri che consentano a questi ultimi di ammettere a) la legittimazione passiva della persona la quale al contempo risulti contraente assicurata e vittima in qualità di madre del trasportato deceduto a bordo di ciclomotore all'azione di rivalsa dell'assicuratore il quale alleghi che il trasporto sia avvenuto irregolarmente, nonché B) quali conseguenze del riconoscimento di tale azione non solo l'esclusione del diritto di tale persona al risarcimento del danno per esempio tramite estinzione del suo credito risarcitorio per compensazione con il debito dell'assicuratore nei suoi confronti ma anche il suo obbligo di reintegrare la compagnia assicuratrice delle somme corrisposte da questa ad altri danneggiati".
1.6. Sostiene che il mancato vaglio da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea di tale questione, non essendo stato disposto il rinvio pregiudiziale da parte dell'organo di ultima istanza, soggetto all'obbligo del rinvio a condizioni molto rigorose, peraltro in mancanza di una motivazione adeguata, avrebbe determinato il venir meno di una tutela giurisdizionale effettiva, e configurerebbe un errore di fatto, ex art. 395, n. 4 c.p.c., emendabile mediante un'interpretazione dell'art. 391-bis c.p.c. conforme al diritto eurounitario e al diritto costituzionale, ovvero tramite la sua eventuale disapplicazione, motivo per cui reitera, anche in questa sede, l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, anche al fine di scongiurare l'eventuale 8 responsabilità civile dello Stato italiano, essendo la Corte di Cassazione giudice di ultima istanza, per il quale il rinvio pregiudiziale riveste il carattere dell'obbligatorietà.
1.7. Aggiunge che l'obbligo del rinvio pregiudiziale esiste per la Corte di Cassazione anche quando vi sia soltanto un ragionevole dubbio in ordine ad una interpretazione della norma eurounitaria non conforme rispetto a quella ritenuta dal giudice di ultima istanza.
1.8. Nella denegata ipotesi di mancata accoglibilità del ricorso per revocazione per esuberanza dai presupposti di ammissibilità della revocazione, la ricorrente propone che in questa sede si disponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, per verificare se gli artt. 4, par. 3, e 19 TUE, e l'art. 267, par. 3, TFUE, ostino ad una interpretazione estensiva dell'art. 391-bis c.p.c., che consenta, anche in sede revocatoria, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
1.9. Da ultimo, la ricorrente, in caso di diniego anche in questa sede del rinvio pregiudiziale, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 391-bis c.p.c., per violazione degli artt. 10,117,111 commi 1 e 2 Cost. "nella parte in cui non consente di rimediare con lo strumento revocatorio al mancato e immotivato rinvio pregiudiziale in sede di legittimità alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea".
1.10. Denuncia che tale omissione sia in violazione dell'art. 267 TFUE, dell'art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dell'art. 6, par. 1, CEDU, nonché dell'art. 111 Cost. In particolare, deduce la ricorrente che l'omessa possibilità di procedere al rinvio pregiudiziale in questa sede comporterebbe un definitivo pregiudizio ai diritti fondamentali sottesi al risarcimento del danno causatole dal decesso del figlio. 9 1.11. In ogni caso, ove la Corte non ritenesse di attivarsi in tal senso, segnala la necessità di darne conto con un'adeguata motivazione, secondo quanto indicato nella sentenza CILFIT.
1.12. Ricorda inoltre che la CEDU ha condannato lo Stato italiano ed altri Stati europei per violazione dell'articolo 6 par.1 della Convenzione da parte dei giudici nazionali di ultima istanza per la mancata effettuazione del rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE alla Corte di giustizia e che in altro caso è stata condannata l'Italia perché il ragionamento della Corte di Cassazione, laddove escludeva di dover far ricorso al rinvio pregiudiziale, non conteneva alcun riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia.
1.13. In riferimento al caso di specie, aggiunge in particolare che, in presenza delle citate direttive comunitarie, della giurisprudenza eurounitaria, e di un precedente della stessa Corte di cassazione, che mostrava di recepire un ampio quadro interpretativo delle norme citate, comprensivo della estensione della tutela da esse fornite anche ai familiari della vittima primaria (Cass. n. 1269 del 2018), le strade legittimamente ed alternativamente percorribili dalla Corte erano due: - o aderire alla soluzione prospettata dalla ricorrente e condivisa anche dalla Procura generale, di ritenere i principi espressi dalla Corte di giustizia a tutela della vittima di incidente stradale, sintetizzati nel principio vulneratus ante omnia reficiendus, applicabili anche alla posizione della NT, da proteggersi come ogni altra vittima di sinistro stradale e quindi sottratta all'azione di rivalsa;
- ovvero, se non si fosse ritenuto di poter aderire pacificamente alla interpretazione di maggior tutela per la danneggiata, la Corte avrebbe dovuto quanto meno ritenere la necessità di ottenere un chiarimento interpretativo da parte della Corte di giustizia, in ordine alla estensione o meno del quadro delineato dalla Corte di giustizia anche al caso del 10 congiunto del danneggiato principale, non trasportato ma proprietario e assicurato in relazione al veicolo coinvolto nell'incidente. Insiste dunque nel segnalare l'illegittimità della scelta, fatta propria dall'ordinanza revocanda, di rigettare il ricorso senza ritenere di doversi interrogare in proposito, né di dover sottoporre alla Corte di giustizia l'interrogativo relativo all'ambito di interpretazione di quelle norme di matrice comunitaria.
1.14. Sottolinea ancora che l'ordinanza revocanda, pur in una sua linea motivazionale che esclude l'accoglibilità del ricorso perché non ritiene la situazione in fatto della NT assimilabile alle altre situazioni protette, in relazione alle quali si è già espressa questa Corte con la sentenza n. 1269 del 2018, non abbia affatto approfondito, come avrebbe dovuto, il possibile contrasto tra questa conclusione e la tutela della persona lesa come sviluppata dalla giurisprudenza eurounitaria, elaborando una motivazione in sé coerente, ma nella quale si metteva completamente a tacere ogni dubbio interpretativo che potesse fondare la necessità del ricorso per rinvio pregiudiziale. Quindi, sostiene la ricorrente, l'ordinanza revocanda, nel negare l'estensione anche a favore del congiunto del trasportato deceduto che sia familiare e al contempo proprietario del veicolo sul quale viaggiava il danneggiato principale, del principio vulneratus ante omnia reficiendus e degli altri principi consolidati nella giurisprudenza della Corte di giustizia, sarebbe pervenuta ad una delimitazione dei soggetti tutelabili sulla quale solo e soltanto la Corte di giustizia avrebbe potuto esprimersi, il tutto in assenza di un acte clair e anche di un orientamento costante della Corte di giustizia Ue.
2. La ricorrente deduce, altresì, due ulteriori motivi, illustrati da una comune premessa, secondo la quale l'ordinanza impugnata viene 11 2 censurata per "l'errore di fatto ex art. 395, n. 4 c.p.c.; principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di errore revocatorio", relativa alla presupposta inesistenza, in entrambi i casi, di un elemento fattuale che la realtà processuale invece afferma.
2.1. A tal proposito, più specificatamente, con il secondo motivo, la ricorrente denuncia il profilo relativo alla "erronea e/o mancata percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio", in relazione alla declaratoria di inammissibilità del quarto motivo di ricorso, ex art. 360 c.p.c.. In particolare, censura l'omessa pronuncia sulla questione relativa alla sussistenza dei presupposti fattuali per l'accoglimento dell'azione di rivalsa, ovvero la configurabilità di un "trasporto irregolare", la sua incidenza causale sul decesso del figlio della ricorrente e la responsabilità per inadempimento contrattuale della assicurata.
2.2. Sottolinea che la questione era stata da essa sollevata sia in primo che in secondo grado e denunciata col quarto motivo di ricorso, ritenuto inammissibile in quanto la Corte non ha ritenuto provato che la questione su cui si formulava il motivo fosse stata già proposta nei gradi di merito.
2.3. Ritiene, inoltre, che la Corte avrebbe, implicitamente, rigettato la questione limitandosi a statuire in merito al riconoscimento della sola responsabilità esclusiva del conducente del ciclomotore, circostanza quest'ultima mai stata oggetto di contestazione, nel corso del giudizio, ma del tutto irrilevante ai fini della sussistenza dei presupposti e della legittimazione dell'azione di rivalsa.
3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia "l'errore di fatto per omesso esame del quinto motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c." in relazione alla dichiarata ammissibilità dell'azione di rivalsa, che ha 12 comportato la contestuale dichiarazione dell'estinzione del credito risarcitorio per compensazione.
3.1. In particolare, l'ordinanza viene censurata nella parte in cui, pur essendo stato denunciato il mancato assolvimento, da parte della Sara Assicurazioni, nel giudizio di merito, dell'onere probatorio relativo alla sussistenza dei presupposti dell'azione ovvero della irregolarità del trasporto e/o della sua incidenza causale sul decesso del De EL, e della responsabilità della assicurata per inadempimento contrattuale, ha ritenuto assorbito il quinto motivo del ricorso, ex art. 360 c.p.c., sulla base del rigetto del terzo motivo, il quale, però, riguardava la diversa questione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
3.2. L'errore di fatto revocatorio è indicato nella omessa pronuncia sulla denuncia di errata configurazione del trasporto irregolare, in quanto il motivo sarebbe dapprima stato riportato correttamente nel provvedimento impugnato, ma poi non preso in considerazione ed esaminato perché la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che nel quinto motivo era contenuta la domanda di rinvio pregiudiziale, per cui la Corte non avrebbe "visto" il motivo nel suo effettivo contenuto e non lo avrebbe esaminato. *** 4. Il ricorso, pur analiticamente argomentato e finalizzato a sanare quello che la ricorrente avverte come un vuoto di tutela per mancanza di un rimedio contro un esito ingiusto, è inammissibile e non supera la fase rescindente della proposta impugnazione per revocazione.
4.1. Il problema, in diritto, e con esso l'esigenza di tutela che muove la ricorrente, si fonda sull'avvenuta applicazione dell'azione di rivalsa in favore dell'assicuratore, ex art. 144 secondo comma codice delle assicurazioni private, nei confronti della madre di un ragazzo 13 deceduto in un incidente stradale, sull'assunto che, in quanto proprietaria del motociclo sul quale viaggiava come trasportato il ragazzo al momento dell'incidente, ne avesse consentito l'utilizzo e il trasporto di persona irregolarmente, non avendo ritenuto l'ordinanza revocanda che fosse idonea ad escludere la rivalsa la circostanza che la ricorrente fosse a sua volta da considerare, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, una vittima.
4.2. L'ordinanza revocanda ha al contrario ritenuto che i principi eurounitari, che non ammettono il sacrificio dei diritti della vittima anche se a sua volta responsabile del sinistro, siano applicabili solo alle vittime dirette del sinistro, e non anche alle vittime solo indirette come i congiunti, feriti nella perdita del rapporto parentale (richiamando il precedente di legittimità costituito da Cass. n. 1269 del 2018, in cui il proprietario del veicolo e parente del trasportato era trasportato a sua volta. La stessa situazione di fatto è presupposta all' analogo principio enunciato più di recente da Cass. n. 11246 del 2022: "In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea, di per sé, ad escludere l'operatività della polizza assicurativa in favore della vittima, trasportata a bordo del veicolo al momento dell'incidente ed assicurata per la guida di tale veicolo, indipendentemente dal fatto che l'assicurato vittima fosse consapevole del fatto che la persona che egli ha autorizzato a guidare il mezzo non era assicurata a tal fine o che fosse convinto che quella persona fosse assicurata, oppure, ancora, che non si sia posto domande a tale riguardo.").
4.3. Non ha ritenuto necessario, sulla base della differenza dei presupposti in fatto tra l'ipotesi in esame e quella sottostante alla 14 decisione adottata da Cass. n. 1269 del 2018, sottoporre alla Corte di giustizia il quesito interpretativo formulato dalla ricorrente (riportato supra, al punto 1.5. della motivazione) o altro quesito idoneo ad investirla.
5. Non è certo questa la sede per rinnovare la discussione sulla questione, in quanto non possono in questa sede che ribadirsi gli stretti confini dell'unico mezzo di impugnazione esperibile contro le sentenze della Corte di cassazione, costituito dalla revocazione per errore di fatto, disciplinata dagli artt. 391 bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, ampiamente condivisa dalla Procura generale nelle conclusioni tratte in riferimento a questo caso, presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa e deve quindi: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre l'esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile;
2) essere decisivo, nel senso che se non vi fosse stato la decisione sarebbe stata diversa;
3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata;
4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere rappresentato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche;
5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo.
6. Sulla base di questa consolidata interpretazione l'errore non solo deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni 15 induttive o di indagini ermeneutiche, ma non può tradursi in un preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali, vertendosi in questo caso nella ipotesi dell'errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione. L'errore di fatto previsto dall'articolo 395 n. 4 cod. proc. civ., consistendo nell'affermazione о supposizione dell'esistenza O inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo può coinvolgere l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività.
7. E' invece inammissibile il ricorso ex articolo 395 n. 4 cod. proc. civ. ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale sia chiesta la revocazione, ovvero l'errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o ancora Il'omesso esame di atti difensivi asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cass. n. 19926 del 2014; Cass. n. 27451 del 2013; Cass. S.U. n. 13181 del 2013).
8. In particolare, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui una sentenza della Corte di cassazione non possa essere impugnata per revocazione qualora si ipotizzi che essa abbia mal valutato i motivi di ricorso, perché questo vizio costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto revocatorio (di recente, Cass. n. 16 . C.R 6945 del 2022 ha ribadito che la configurabilità dell'errore revocatorio sia del tutto da escludersi quando si prospetti che la decisione della Corte di cassazione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali).
9. Ne consegue che, tutte le volte in cui la corte di legittimità affermi di aver preso in esame un atto di impugnazione, e statuisca che in esso sia, o non sia contenuta una censura, per ciò solo si fuoriesce dall'area dell'errore di percezione e si entra in quella, ragionevolmente insindacabile, della valutazione (Cass. n. 24369 del 2009). 10. Si aggiunga che il giudizio revocatorio non è neppure la sede per sindacare l'esaustività, la congruità, la coerenza, la completezza del ragionamento motivazionale, dovendosi ricordare, conformemente quanto osservato dalla Procura generale, che la stessa giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea riconosce, da un lato, l'importanza del principio della cosa giudicata, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia, e rimettendo, dall'altro, le modalità di formazione della cosa giudicata e quelle di attuazione del relativo principio agli ordinamenti giuridici degli Stati membri (Cass. S.U. n. 13181 del 2013; Cass. n. 8984 del 2018; Cass. n. 8630 del 2019). Quanto all'effettività della tutela giudiziaria, la giurisprudenza europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia (Corte giust., 03/09/2009, Olimpiclub;
30/09/2003, Kobler;
16/03/2006, Kapferer;
conf. Corte EDU, 28/07/1998, Omar c. Francia;
27/03/2014, AV c. Grecia;
03/07/2012, EV c. Bulgaria); il che convalida 17 il contenimento del rimedio revocatorio per le decisioni di legittimità ai soli casi di sviste» o di «puri equivoci» senza che rilevino a pretesi errori di valutazione (Corte cost. n. 17/1986, n. 36/1991, n. 207/2009; conf. Cass., Sez. U., n. 30994/2017, cit.; in questo senso Cass. n. 8984 del 2018). 11. Anche la giurisprudenza convenzionale ha costantemente riconosciuto la rilevanza del giudicato ai fini del rispetto del disposto di cui all'art. 6 Carta Edu. In tal senso, un sistema giudiziario caratterizzato dalla possibilità di rimettere continuamente in discussione e di annullare ripetutamente le proprie sentenze definitive viola l'art. 6 par. 1 della Convenzione (Mazzeo c. Italia, n. 32269/09; Sovtransavto Holding c. Ucraina, n.48553/99), perché la certezza del diritto presuppone il rispetto del principio dell'autorità della cosa giudicata, ossia del carattere definitivo delle decisioni giudiziarie. 12. Né, tanto meno, può costituire causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, oltre al già menzionato errore di giudizio o di valutazione (tra le altre, Cass. S.U. n. 8984 del 2018; Cass. S.U. n.30994 del 2017). La Costituzione non impone infatti al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli previsti dall'articolo 111 Cost. della ricorribilità in Cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica e circoscritta funzione, escludendone gli errori giuridici e quelli di giudizio e valutazione, censurabili contro le decisioni di merito con gli strumenti dell'appello e del ricorso per Cassazione, considerato anche che, quanto all'effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le 18 decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, per assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici nonché l'ordinata amministrazione della giustizia. 13. Alla luce delle considerazioni che precedono, e del quadro giurisprudenziale delineato, il ricorso si appalesa inammissibile. 14. E' inammissibile il primo motivo. In primo luogo, laddove sostiene che vi sia stata la mancata percezione dell'esistenza del primo profilo di censura del primo articolato motivo del ricorso>>, cioè del motivo inerente la denunciata violazione di norma di diritto, la censura è priva di corrispondenza con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha espressamente indicato come oggetto del primo motivo anche quella violazione, così escludendosi per ciò solo che sia incorsa in un errore di percezione. Inoltre, in coerenza con l'esatta assunzione dei due profili del primo motivo, la sentenza, valutando il contenuto illustrativo del motivo, ha escluso che in esso si cogliesse la violazione delle norme di diritto ed ha concluso che l'ubi consistam fosse solo la erronea ricognizione della fattispecie concreta. Il primo motivo è inammissibile anche laddove si duole dell'immotivato omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea da parte del collegio revocando, in violazione dell'art. 267, comma 3, TFUE. Quand'anche si dovesse ritenere configurabile, come assume il ricorrente, un dubbio sulla interpretazione delle norme comunitarie evidenziato dalle diverse conclusioni cui sono pervenute, nel giudizio a quo, la Corte e la Procura generale, e di conseguenza l'obbligatorietà di esso nella controversia risolta dalla ordinanza impugnata per revocazione, la valutazione in ordine alla necessità di sollevare o meno rinvio pregiudiziale è, 19 appunto, una valutazione in diritto, come tale sottratta all'ambito della censurabilità in sede di revocazione. 15. Né tanto meno ad integrare il presupposto dell'errore di fatto può verosimilmente collocarsi la circostanza che la Corte non abbia percepito la difformità tra le proprie conclusioni e quelle della Procura generale, circostanza che, inoltre, non emerge affatto dagli atti con immediata evidenza, tale da integrare un errore di percezione, come richiesto dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. (v. Cass. S.U. n. 31032 del 2019). 16. Ugualmente inammissibile appare il ricorso laddove segnala che la mancata disposizione del rinvio pregiudiziale evidenzierebbe, ove non "rimediabile" con l'impugnazione straordinaria, un vuoto di effettività della tutela. Le considerazioni già svolte in generale al punto 12. trovano indiretta conferma nella recente pronuncia della Corte di giustizia, sollecitata da ordinanza interlocutoria di questa Corte, adottata in data 21.12.2021 (in causa C-497/20, RA c. Italia)che, rispondendo ai quesiti posti dal rinvio pregiudiziale di questa Corte, ha affermato che non osta al diritto dell'Unione, sotto il profilo dell'esistenza di una tutela effettiva ed equivalente rispetto alle posizioni soggettive garantite dal diritto interno, una disposizione normativa nazionale, come quella italiana, che impedisce di contestare la conformità al diritto europeo di una sentenza del giudice speciale laddove abbia omesso di effettuare il rinvio pregiudiziale. 17. Altrettanto inammissibile è la possibilità, prospettata dal ricorrente in via gradata all'interno dello stesso primo motivo, di proporre un rinvio pregiudiziale, in questa sede, direttamente sulla interpretazione degli artt. 391 bis e 395 cod. proc. civ. laddove non contemplano l'omessa proposizione del ricorso per rinvio pregiudiziale come autonoma ipotesi di revocazione, perché in questo modo si 20 verrebbe, inammissibilmente, a sottoporre alla Corte di giustizia, una scelta interpretativa relativa al diritto processuale interno, in contrasto col principio costantemente affermato dalla stessa Corte sovranazionale, secondo il quale è rimessa ai singoli Stati l'individuazione di strumenti processuali per l'effettività della tutela dei diritti riconosciuti dall'Unione (da ultimo, in tal senso, Cass. S.U. n. 1996 del 2022). 17. Questa Corte, con decisione (Cass. n. 8472 del 2016) che si condivide appieno, ha poi già ritenuto manifestamente infondata, e che non comporti la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E. la questione di legittimità costituzionale del combinato - disposto degli artt. 395, 391 bis e 391 ter c.p.c., in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 24, 101 e 111 della Costituzione ed in relazione all'art. 6 della CEDU, nella parte in cui non ammettono la revocazione delle sentenze di legittimità della Corte di cassazione per pretesi errori di diritto o di fatto, diversi dalla mera svista su questioni non oggetto della precedenteprecedente controversia, rispondendo la non ulteriore impugnabilità all'esigenza, tutelata come primaria dalle stesse norme costituzionali e convenzionali, di conseguire il giudicato all'esito di un sistema strutturato anche su differenti impugnazioni, con l'immutabilità e definitività della pronuncia che tutela i diritti delle parti. 18. Sia il secondo che il terzo motivo sono inammissibili per analoghe ragioni, in quanto, pur segnalando l'esistenza di sviste percettive da parte di questa Corte, nel giudizio che si è concluso con l'ordinanza revocanda (la prima, di cui al secondo motivo, sull'avvenuta contestazione, nei gradi di merito, dei presupposti per l'accoglimento dell'azione di rivalsa e la seconda, di cui al terzo motivo, sull'omesso esame della questione della prova del trasporto irregolare) denunciano in effetti eventuali errori di valutazione, su questioni peraltro oggetto 21 Ch di analisi e discussione, non riconducibili negli stretti limiti dell'errore di fatto revocatorio secondo il quadro giurisprudenziale sopra richiamato. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Stante la complessità delle questioni, le spese del presente grado di giudizio sono compensate. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio tra le parti. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 26 ottobre 2022 Il Consigliere estensore LI UB II Presidente EL RA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARI karta" Tessa tuleri DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGGI, 16 FEB. 2022 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Valeria Carta far 22