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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/11/2025, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 23.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti ricorrenti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 203 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pier Paolo Pompilio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Castrovillari, alla Via Baldo Pisani n. 7, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), C.F._3 rappresentate e difese dall'avv. Ernesto Bello ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo in Castrovillari, al Viale E. Fermi n. 29, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso;
pagina 1 di 5 RICORRENTI
NONCHÉ
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_1 in persona del Ministro p.t.;
RESISTENTE - CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ex art.170 D.P.R. n. 115/2002.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, tempestivamente depositato e proposto ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 decies e ss. c.p.c., 170 del D.P.R. n. 115/2002 e 15 del D.lgs. 150/2011, , Parte_1
e proponevano opposizione avverso il decreto del Controparte_1 Controparte_2
15.12.2023, comunicato in data 02.01.2024 ed emesso nell'ambito del giudizio iscritto presso questo Tribunale al n. R.G. 1281/2023, con cui veniva revocata ex tunc l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta in favore delle odierni ricorrenti e rigettate le relative istanze di liquidazione.
Le ricorrenti, in particolare, deducevano che al momento della presentazione delle domande di ammissione il limite reddituale per accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato rientrava nei paramenti di cui al DM del 10.05.2023, il quale è stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale in data 06.06.2023; che al momento dell'adozione della delibera di ammissione, successiva alla pubblicazione del predetto decreto, il reddito dichiarato rientrava nei limiti reddituali;
che nel giudizio iscritto al n R.G. 1281/2023 di questo Tribunale, gli interessi delle parti erano in conflitto e, quindi, non poteva operare il cumulo dei redditi;
che, nel caso di aumenti dei limiti reddituali in corso di causa, i richiedenti dovrebbero essere ammessi al beneficio del gratuito patrocinio al momento stesso del detto aumento;
che il reddito dell'anno 2022 risultava inferiore ai limiti reddituali di cui al DM del 03.02.2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21.04.2023, applicato nel decreto impugnato.
pagina 2 di 5 2. Nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, non intendeva costituirsi in giudizio il e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. Controparte_3
3. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 23.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti ricorrenti precisavano le conclusioni e la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Preliminarmente, verificata la sussistenza della legittimazione attiva delle parti ricorrenti, la legittimazione passiva del e la tempestività del ricorso, si osserva che con il Controparte_3 decreto impugnato è stata revocata l'ammissione delle ricorrenti al beneficio del gratuito patrocinio in ragione del superamento dei limiti reddituali.
Invero, dall'esame del decreto in parola risulta che al momento della presentazione dell'istanza di ammissione, in data 24.05.2023 da e in data 25.05.2023 da Parte_1 Controparte_1
e da , i redditi delle ricorrenti, ammontanti complessivamente a € 12.282,00, Controparte_2 superavano il limite di € 11.734,93 di dui all'art. 76, c. 1, del D.P.R. 115/2002, ratione temporis vigente, come determinato dal DM del 03.02.2023, pubblicato in G.U. in data 21.04.2023.
5. Ciò premesso, si ritengono infondate le doglianze avanzate dalle ricorrenti per le seguenti ragioni.
6. Per quanto concerne il dedotto rientro nei limiti reddituali previsti dal DM del 10.05.2023 al momento della presentazione delle istanze di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, depositate in data successiva all'emissione dello stesso, si rileva che il decreto entra in vigore nel momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 06.06.2023, non rilevando a tal fine la data di emissione dello stesso.
Pertanto, al momento della presentazione delle istanze in parola risulta corretto l'utilizzo del limite reddituale previsto dal previgente decreto del 03.02.2023, pari a € 11.734,93, e, di conseguenza, il reddito delle ricorrenti al momento dell'istanza di ammissione al benefico del gratuito patrocinio superavano tale limite.
Né alcun rilievo ha la circostanza per cui il decreto del 03.02.2023 fosse stato pubblicato al momento della delibera di ammissione al gratuito patrocino, atteso che gli effetti dell'ammissione retroagiscono al momento della domanda (cfr. Cass. civ., sez. VI, Ord. n. 3050/2021), non essendo applicabile la tesi, sostenuta dalle ricorrenti, secondo cui l'eventuale variazione in aumento in corso di causa del limite reddituale comporti l'automatica ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, essendo necessario in tal caso, quantomeno, presentare una nuova e diversa istanza.
pagina 3 di 5 7. Per quanto concerne l'asserita insussistenza del conflitto di interessi tra le parti richiedenti l'ammissione al gratuito patrocinio, si ritiene condivisile il percorso motivazionale del primo giudice, secondo cui nel giudizio di cui al n. RG. 1281/2023, concernente la modifica congiunta delle condizioni di divorzio, e hanno spiegato in Controparte_1 Controparte_2 giudizio un intervento adesivo dipendente, in quanto beneficiarie del trasferimento immobiliare, da parte di e , previsto dall'accordo di modifica delle condizioni di Parte_1 Controparte_4 divorzio e, pertanto, nessun conflitto appare ravvisabile.
Inoltre, l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalle ricorrenti risulta concernere situazioni diverse, né il caso di specie può essere sussunto nella ratio sottesa a detto orientamento.
8. Non coglie nel segno il richiamo delle ricorrenti ai redditi dell'anno 2022, che sarebbero inferiori al limite previsto dal DM applicato nel decreto impugnato, in quanto l'art. 76 del D.P.R.
115/2002 prevede che ai fini del calcolo del reddito è necessario fare riferimento al reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione.
Ebbene, risulta evidente che, nel caso di specie, l'ultima dichiarazione per cui erano decorsi i termini di presentazione - dichiarazione da utilizzare per l'istanza di ammissione - era la dichiarazione del 2022, concernente i redditi del 2021.
Invero, a tal proposito, questo Tribunale intende dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui “In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione funzionale all'individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio ex art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale, al momento del deposito dell'istanza, risulta scaduto il termine per la presentazione, salvo che, a seguito del suo decorso, l'istante abbia presentato una nuova dichiarazione fiscale, alla quale è, in tal caso, necessario fare riferimento” (Cass. pen., sez.
IV, sent. 16875/2024).
Ebbene, nel caso di specie, per quanto riguarda i redditi del 2022, rappresentati dalla dichiarazione dei redditi del 2023, si segnala che le parti ricorrenti non hanno allegato in che momento la stessa sia stata presentata, ben potendo essere stata depositata in data successiva all'istanza di ammissione al benefico del patrocinio a spese dello Stato e, pertanto, non utilizzabile ai fini della predetta richiesta.
9. Per tali ragioni, l'opposizione va rigettata e va confermato il decreto impugnato.
10. Nulla sulle spese, tenuto conto della contumacia del . Controparte_3
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_3
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto del 15.12.2023, emesso nell'ambito del giudizio iscritto presso questo Tribunale al n. R.G. 1281/2023;
- nulla sulle spese.
Castrovillari, 03.11.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 23.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti ricorrenti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 203 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pier Paolo Pompilio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Castrovillari, alla Via Baldo Pisani n. 7, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), C.F._3 rappresentate e difese dall'avv. Ernesto Bello ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo in Castrovillari, al Viale E. Fermi n. 29, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso;
pagina 1 di 5 RICORRENTI
NONCHÉ
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_1 in persona del Ministro p.t.;
RESISTENTE - CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ex art.170 D.P.R. n. 115/2002.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, tempestivamente depositato e proposto ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 decies e ss. c.p.c., 170 del D.P.R. n. 115/2002 e 15 del D.lgs. 150/2011, , Parte_1
e proponevano opposizione avverso il decreto del Controparte_1 Controparte_2
15.12.2023, comunicato in data 02.01.2024 ed emesso nell'ambito del giudizio iscritto presso questo Tribunale al n. R.G. 1281/2023, con cui veniva revocata ex tunc l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta in favore delle odierni ricorrenti e rigettate le relative istanze di liquidazione.
Le ricorrenti, in particolare, deducevano che al momento della presentazione delle domande di ammissione il limite reddituale per accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato rientrava nei paramenti di cui al DM del 10.05.2023, il quale è stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale in data 06.06.2023; che al momento dell'adozione della delibera di ammissione, successiva alla pubblicazione del predetto decreto, il reddito dichiarato rientrava nei limiti reddituali;
che nel giudizio iscritto al n R.G. 1281/2023 di questo Tribunale, gli interessi delle parti erano in conflitto e, quindi, non poteva operare il cumulo dei redditi;
che, nel caso di aumenti dei limiti reddituali in corso di causa, i richiedenti dovrebbero essere ammessi al beneficio del gratuito patrocinio al momento stesso del detto aumento;
che il reddito dell'anno 2022 risultava inferiore ai limiti reddituali di cui al DM del 03.02.2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21.04.2023, applicato nel decreto impugnato.
pagina 2 di 5 2. Nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, non intendeva costituirsi in giudizio il e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. Controparte_3
3. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 23.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti ricorrenti precisavano le conclusioni e la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Preliminarmente, verificata la sussistenza della legittimazione attiva delle parti ricorrenti, la legittimazione passiva del e la tempestività del ricorso, si osserva che con il Controparte_3 decreto impugnato è stata revocata l'ammissione delle ricorrenti al beneficio del gratuito patrocinio in ragione del superamento dei limiti reddituali.
Invero, dall'esame del decreto in parola risulta che al momento della presentazione dell'istanza di ammissione, in data 24.05.2023 da e in data 25.05.2023 da Parte_1 Controparte_1
e da , i redditi delle ricorrenti, ammontanti complessivamente a € 12.282,00, Controparte_2 superavano il limite di € 11.734,93 di dui all'art. 76, c. 1, del D.P.R. 115/2002, ratione temporis vigente, come determinato dal DM del 03.02.2023, pubblicato in G.U. in data 21.04.2023.
5. Ciò premesso, si ritengono infondate le doglianze avanzate dalle ricorrenti per le seguenti ragioni.
6. Per quanto concerne il dedotto rientro nei limiti reddituali previsti dal DM del 10.05.2023 al momento della presentazione delle istanze di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, depositate in data successiva all'emissione dello stesso, si rileva che il decreto entra in vigore nel momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 06.06.2023, non rilevando a tal fine la data di emissione dello stesso.
Pertanto, al momento della presentazione delle istanze in parola risulta corretto l'utilizzo del limite reddituale previsto dal previgente decreto del 03.02.2023, pari a € 11.734,93, e, di conseguenza, il reddito delle ricorrenti al momento dell'istanza di ammissione al benefico del gratuito patrocinio superavano tale limite.
Né alcun rilievo ha la circostanza per cui il decreto del 03.02.2023 fosse stato pubblicato al momento della delibera di ammissione al gratuito patrocino, atteso che gli effetti dell'ammissione retroagiscono al momento della domanda (cfr. Cass. civ., sez. VI, Ord. n. 3050/2021), non essendo applicabile la tesi, sostenuta dalle ricorrenti, secondo cui l'eventuale variazione in aumento in corso di causa del limite reddituale comporti l'automatica ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, essendo necessario in tal caso, quantomeno, presentare una nuova e diversa istanza.
pagina 3 di 5 7. Per quanto concerne l'asserita insussistenza del conflitto di interessi tra le parti richiedenti l'ammissione al gratuito patrocinio, si ritiene condivisile il percorso motivazionale del primo giudice, secondo cui nel giudizio di cui al n. RG. 1281/2023, concernente la modifica congiunta delle condizioni di divorzio, e hanno spiegato in Controparte_1 Controparte_2 giudizio un intervento adesivo dipendente, in quanto beneficiarie del trasferimento immobiliare, da parte di e , previsto dall'accordo di modifica delle condizioni di Parte_1 Controparte_4 divorzio e, pertanto, nessun conflitto appare ravvisabile.
Inoltre, l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalle ricorrenti risulta concernere situazioni diverse, né il caso di specie può essere sussunto nella ratio sottesa a detto orientamento.
8. Non coglie nel segno il richiamo delle ricorrenti ai redditi dell'anno 2022, che sarebbero inferiori al limite previsto dal DM applicato nel decreto impugnato, in quanto l'art. 76 del D.P.R.
115/2002 prevede che ai fini del calcolo del reddito è necessario fare riferimento al reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione.
Ebbene, risulta evidente che, nel caso di specie, l'ultima dichiarazione per cui erano decorsi i termini di presentazione - dichiarazione da utilizzare per l'istanza di ammissione - era la dichiarazione del 2022, concernente i redditi del 2021.
Invero, a tal proposito, questo Tribunale intende dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui “In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione funzionale all'individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio ex art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale, al momento del deposito dell'istanza, risulta scaduto il termine per la presentazione, salvo che, a seguito del suo decorso, l'istante abbia presentato una nuova dichiarazione fiscale, alla quale è, in tal caso, necessario fare riferimento” (Cass. pen., sez.
IV, sent. 16875/2024).
Ebbene, nel caso di specie, per quanto riguarda i redditi del 2022, rappresentati dalla dichiarazione dei redditi del 2023, si segnala che le parti ricorrenti non hanno allegato in che momento la stessa sia stata presentata, ben potendo essere stata depositata in data successiva all'istanza di ammissione al benefico del patrocinio a spese dello Stato e, pertanto, non utilizzabile ai fini della predetta richiesta.
9. Per tali ragioni, l'opposizione va rigettata e va confermato il decreto impugnato.
10. Nulla sulle spese, tenuto conto della contumacia del . Controparte_3
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_3
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto del 15.12.2023, emesso nell'ambito del giudizio iscritto presso questo Tribunale al n. R.G. 1281/2023;
- nulla sulle spese.
Castrovillari, 03.11.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
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