TRIB
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 22594 2024 RG
FRA
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in NQ di EREDI di Avv.
[...] Controparte_1
MANCUSI SERGIO MASSIMO
E
Il Funzionario CP_2 Parte_5
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 11/06/2024 i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio l' per la declaratoria del diritto del loro dante causa CP_2 alla prestazione di cui all'art. 1 L. 18/80 (indennità di accompagnamento), con decorrenza luglio 2022 fino alla data del decesso (del 21.4.23), in virtù di decreto di omologa intervenuto in data 21.4.2023 e per la condanna al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi al saldo.
L' si è costituito si è costituito chiedendo la cessazione della materia del CP_3 contendere.
Alla odierna udienza quindi, il processo è stato deciso a seguito di differimento richiesto dalla parte ricorrente per la verifica dell'effettivo pagamento, sulle conclusioni del solo Funzionario Pt_5 Osserva invero il Giudice che, per come evidenziato dalla difesa dell' , CP_3 non residua alcun motivo di disputa sostanziale che necessiti della decisione nel merito, essendo comprovata la liquidazione della provvidenza riconosciuta in sede di ATP al dante causa dei ricorrenti.
Residua la questione delle spese le quali vanno poste a carico delle medesime parti ricorrenti. Si rileva infatti, in primo luogo, che in data 6.7.2023, il competente Ufficio amministrativo dell ha proceduto alla liquidazione della prestazione CP_2 riconosciuta in favore del dante causa (All. 1 e che pertanto risulta CP_2 comprovato come sia avvenuta anteriormente all'iscrizione a ruolo del ricorso avvenuta in data 12.6.24 e della notifica dello stesso del 26.6.24.
Gli arretrati dovuti e le successive rate correnti risultano accreditati in data 21.08.2023 (All. 2, 3, 4 e 5). CP_2
Risulta quindi rispettatolo tale spatium deliberandi di 120 gg, concesso all' , al fine di compiere l'istruttoria necessaria all'erogazione della CP_3 prestazione, nonché la verifica di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, per poi procedere al pagamento della prestazione.
Consegue quindi che le spese vadano poste a carico della parte ricorrente, in solido, come liquidate in dispositivo, non sussistendo i presupposti per l'esenzione.
P.QM.
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 1.200,00.
Roma lì, 10/01/2025 Il Giudice