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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/07/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
n. 391/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati :
1 Dott. Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott. Ginevra Chinè Consigliere
ha deliberato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di appello proposto avverso la sentenza n. 96/2023 emessa il
16.2.2023 dal Tribunale di Locri, vertente tra
nata a [...] il [...] ed ivi residente alla c.da Derna 13 Parte_1
c.f.: rappresentata e difesa dall' avv. Maria Carmela Mirarchi C.F._1
C.F.:( - avvisi e comunicazioni a mezzo fax al n. 0964/82621 C.F._2
e/o all' indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATO contumace
Conclusioni : come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato il 6.6.2022, l'odierna appellante agiva per ottenere la liquidazione ed il pagamento dell' assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 L.
222/84, essendole stato riconosciuto il requisito sanitario con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Locri a seguito di ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art 445 bis c.p.c., portante numero R.G. 3500/2019.
Chiedeva, pertanto, che fosse accertato il diritto al pagamento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell' art 1 L. 222/1984, a decorrere dall'1.01.2021 e condannato l' al pagamento delle somme Controparte_1
spettanti a titolo di ratei di assegno ordinario di invalidità, a decorrere dalla suddetta data, con accessori come per legge sui singoli ratei e fino all'effettivo soddisfo, oltre alle spese.
CP_ Si costituiva l' chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere sul presupposto che la prestazione era stata riconosciuta in data 20.1.2023 o, in subordine il rigetto del ricorso..
Con sentenza n. 96/2023 il primo giudice dichiarava cessata la materia del
CP_ contendere e condannava l' in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese di lite nella misura di € 1.305,00, oltre accessori come per legge, distraendole in favore del difensore costituito.
impugna la sentenza, limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, per Pt_1
violazione dei minimi tariffari e per il mancato riconoscimento della fase istruttoria;
l'appellato è rimasto contumace.
L'appello è fondato, poiché lo scaglione di riferimento è il terzo del DM n. 55/2014
e succ. modif. , da € 5.200,00 ad € 26.000,00, sicchè la liquidazione è stata operata in misura inferiore ai minimi disposti dalla tariffa forense e senza rinoscere una fase invece dovuta . L'appellante invoca in particolare l'applicazione del comma 1 dell'art.4: ” Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che, in applicazione dei parametri generali possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100
per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento” ; richiama altresì ,
correttamente, il più recente indirizzo della Corte di Cassazione secondo cui l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in senso stretto non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase di trattazione/istruttoria, spettante anche nel caso di mere deduzioni d' udienza.
L'appellante assolve all' onere a suo carico di specificare le singole voci del computo nei termini che seguono:
“... il compenso doveva e poteva essere liquidato nell'importo minimo, con le riduzioni fino al 50% dei valori medi delle fasi di studio, introduzione del giudizio e decisione e fino al 70% del valore medio della fase istruttoria, nella misura non inferiore complessivamente ad € 2.447,00 di cui per la fase studio della controversia
€ 465,00; per la fase introduttiva del giudizio € 389,00; per la fase istruttoria e/o di trattazione € 582,40; per la fase decisionale € 1.011,00”.
Il computo è corretto e va pertanto riformata per tale sola parte la sentenza impugnata , rideterminando il totale dei compensi in € 2.447,00.
CP_ Nel liquidare le spese di questo grado, da porre a carico dell' si applicherebbe il 2 ° scaglione del DM n. 147/2022 avuto riguardo al criterio del decisum (costituito dalla differenza tra quanto riconosciuto in appello e la somma liquidata in primo grado), ma ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c. , vertendosi in materia previdenziale
, la liquidazione del compenso al dfensore non può superare il valore della causa, nel caso di specie l'importo differenziale di € 1.142,00 ; vi è distrazione ex art. 93 cpc.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo
CP_ nel giudizio di appello proposto da contro e avverso la sentenza Parte_1
n. n. 96/2023 emessa il 16.2.2023 dal Tribunale di Locri:
1) in parziale riforma dell'impugnata sentenza ,che nel resto conferma, ridetermina
CP_ le spese di lite cui è stato condannato l' in primo grado in € 2.447,00 per compensi, con accessori e distrazione al procuratopre antistatario come già
riconosciuti ;
CP_ 2) condanna l' al rimborso delle spese processuali di questo grado liquidate in
€ 1.142,00 , oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante avv. Maria Carmela Mirarchi
Così deciso, nella camera di consiglio dell'11.7.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Marialuisa Crucitti)
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati :
1 Dott. Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott. Ginevra Chinè Consigliere
ha deliberato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di appello proposto avverso la sentenza n. 96/2023 emessa il
16.2.2023 dal Tribunale di Locri, vertente tra
nata a [...] il [...] ed ivi residente alla c.da Derna 13 Parte_1
c.f.: rappresentata e difesa dall' avv. Maria Carmela Mirarchi C.F._1
C.F.:( - avvisi e comunicazioni a mezzo fax al n. 0964/82621 C.F._2
e/o all' indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATO contumace
Conclusioni : come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato il 6.6.2022, l'odierna appellante agiva per ottenere la liquidazione ed il pagamento dell' assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 L.
222/84, essendole stato riconosciuto il requisito sanitario con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Locri a seguito di ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art 445 bis c.p.c., portante numero R.G. 3500/2019.
Chiedeva, pertanto, che fosse accertato il diritto al pagamento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell' art 1 L. 222/1984, a decorrere dall'1.01.2021 e condannato l' al pagamento delle somme Controparte_1
spettanti a titolo di ratei di assegno ordinario di invalidità, a decorrere dalla suddetta data, con accessori come per legge sui singoli ratei e fino all'effettivo soddisfo, oltre alle spese.
CP_ Si costituiva l' chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere sul presupposto che la prestazione era stata riconosciuta in data 20.1.2023 o, in subordine il rigetto del ricorso..
Con sentenza n. 96/2023 il primo giudice dichiarava cessata la materia del
CP_ contendere e condannava l' in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese di lite nella misura di € 1.305,00, oltre accessori come per legge, distraendole in favore del difensore costituito.
impugna la sentenza, limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, per Pt_1
violazione dei minimi tariffari e per il mancato riconoscimento della fase istruttoria;
l'appellato è rimasto contumace.
L'appello è fondato, poiché lo scaglione di riferimento è il terzo del DM n. 55/2014
e succ. modif. , da € 5.200,00 ad € 26.000,00, sicchè la liquidazione è stata operata in misura inferiore ai minimi disposti dalla tariffa forense e senza rinoscere una fase invece dovuta . L'appellante invoca in particolare l'applicazione del comma 1 dell'art.4: ” Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che, in applicazione dei parametri generali possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100
per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento” ; richiama altresì ,
correttamente, il più recente indirizzo della Corte di Cassazione secondo cui l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in senso stretto non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase di trattazione/istruttoria, spettante anche nel caso di mere deduzioni d' udienza.
L'appellante assolve all' onere a suo carico di specificare le singole voci del computo nei termini che seguono:
“... il compenso doveva e poteva essere liquidato nell'importo minimo, con le riduzioni fino al 50% dei valori medi delle fasi di studio, introduzione del giudizio e decisione e fino al 70% del valore medio della fase istruttoria, nella misura non inferiore complessivamente ad € 2.447,00 di cui per la fase studio della controversia
€ 465,00; per la fase introduttiva del giudizio € 389,00; per la fase istruttoria e/o di trattazione € 582,40; per la fase decisionale € 1.011,00”.
Il computo è corretto e va pertanto riformata per tale sola parte la sentenza impugnata , rideterminando il totale dei compensi in € 2.447,00.
CP_ Nel liquidare le spese di questo grado, da porre a carico dell' si applicherebbe il 2 ° scaglione del DM n. 147/2022 avuto riguardo al criterio del decisum (costituito dalla differenza tra quanto riconosciuto in appello e la somma liquidata in primo grado), ma ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c. , vertendosi in materia previdenziale
, la liquidazione del compenso al dfensore non può superare il valore della causa, nel caso di specie l'importo differenziale di € 1.142,00 ; vi è distrazione ex art. 93 cpc.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo
CP_ nel giudizio di appello proposto da contro e avverso la sentenza Parte_1
n. n. 96/2023 emessa il 16.2.2023 dal Tribunale di Locri:
1) in parziale riforma dell'impugnata sentenza ,che nel resto conferma, ridetermina
CP_ le spese di lite cui è stato condannato l' in primo grado in € 2.447,00 per compensi, con accessori e distrazione al procuratopre antistatario come già
riconosciuti ;
CP_ 2) condanna l' al rimborso delle spese processuali di questo grado liquidate in
€ 1.142,00 , oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante avv. Maria Carmela Mirarchi
Così deciso, nella camera di consiglio dell'11.7.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Marialuisa Crucitti)