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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 10/05/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1387/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1387/2023, avente ad oggetto “opposizione a cartella di pagamento” promossa da
(P. IV ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elett.te domiciliata a Crotone, p.zza Pitagora n. I;
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo
Periti, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(P. IV ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a Napoli, via T. Tasso n. 91/B; rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Pucci, giusta procura in atti;
e
(P. IV Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a P.IVA_3
Roma, via Claudio Monteverdi n. 20; rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluigi Iannetti, giusta procura in atti;
OPPOSTE
Conclusioni
All'udienza del 10.04.2025 le parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
-1- 69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio la ha proposto Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 13320230008402640000, notificatale il
20.09.2023, con la quale le veniva intimato il pagamento dell'importo pari ad € 172.742,51, dovuto a titolo di ripetizione delle agevolazioni erogate dalla
[...] quale contributo finanziario ex legge 598/1994. Controparte_2
In particolare, a sostegno della propria iniziativa processuale, ha eccepito: a) la nullità
e/o inesistenza della notifica eseguita dall'esattore mediante un indirizzo PEC non risultante dai pubblici elenchi;
b) il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo stata disposta la revoca delle agevolazioni nei confronti di altra società, ossia la CP_3
c) la carenza di motivazione della cartella opposta;
d) l'assenza di un titolo esecutivo
[...] legittimante l'iscrizione a ruolo e la sua omessa notifica;
e) la prescrizione del credito precettato;
f) la mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca;
g) l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare:
- disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo costituito dall'atto impugnato, anche inaudita altera parte, sussistendone i presupposti di legge;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della e per l'effetto Parte_1 estrometterla dal giudizio;
2) nel merito:
- accertare l'inesistenza del diritto dell e di Controparte_1 [...]
a procedere ad esecuzione forzata nei confronti Controparte_2 dell'opponente;
- in ragione di tutte le argomentazioni rassegnate nel presente atto, accertare e dichiarare la nullità, l'inesistenza, l'inefficacia, o comunque annullare la cartella di pagamento n.
133202300084026 40000, ruolo esattoriale 2023/001103, emessa per la riscossione di entrate coattive anno 2011, ente impositore CP_2 Controparte_2 dell'ammontare di euro 172.742,51, e tutti gli atti ad essa presupposti, successivi, connessi o conseguenziali;
-2- - in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità, l'inesistenza, l'inefficacia, o comunque annullare la cartella di pagamento n. 133 2023 00084026 40 000, ruolo esattoriale 2023/001103, emessa per la riscossione di entrate coattive anno 2011, ente impositore Controparte_2
dell'ammontare di euro 172.742,51, e tutti gli atti ad essa presupposti,
[...] successivi, connessi o conseguenziali per intervenuta prescrizione del credito, con cancellazione della pretesa erariale dal ruolo;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre rimborso spese generali 15%, cassa previdenza avvocati 4% ed iva di legge se dovuta».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si sono costituite in giudizio entrambe le opposte.
2.1. - Segnatamente, la dopo aver ripercorso le fasi che Controparte_2 hanno condotto alla concessione dell'intervento agevolativo ex L. n. 598/1994 ed ai successivi accertamenti che ne hanno determinato la revoca, ha dedotto che il credito azionato mediante l'agente per la riscossione trova titolo nel provvedimento n. 2761/2011, inviato con lettera raccomandata a/r del 20.09.2011, a mezzo della quale il
[...] ha provveduto a notificare alla società beneficiaria Controparte_4
la delibera di revoca totale del contributo concesso, adottata all'esito Controparte_3 dell'attività di verifica condotta in fase ispettiva, assumendo la piena legittimità della procedura seguita.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) In via pregiudiziale e preliminare: la comparente si rimette alle valutazioni di giustizia in merito ai presupposti di legge per la riunione della presente causa con quella avviata dalla innanzi al medesimo Tribunale di Crotone RG 1381/2023 sez. I, Giudice Controparte_5
Dott. Albenzio per il quale è fissata l'udienza cautelare del 12.12.2023 ed avente ad oggetto la medesima pretesa creditoria di azionata da Pt_2 CP_6
2) sempre in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione del ruolo e della cartella di pagamento ex adverso impugnati, per tutte le ragioni sopra esposte e in ogni caso perché l'operato della è conforme al dettato dalla normativa vigente in materia come Pt_2 meglio specificato in atti;
3) nel merito: rigettare la domanda avversa perché inammissibile e infondata in fatto e in diritto e non provata per tutte le ragioni spiegate in narrativa ed in ogni caso in ragione della legittimità dell'operato di nonché in ragione della natura pubblica del credito dei Pt_2
e della speciale normativa di settore di cui si chiede l'applicazione; Pt_2
4) con vittoria di spese e onorari di giudizio».
2.3. - A sua volta, l , eccependo il proprio difetto di Controparte_7 legittimazione processuale in ordine alle questioni afferenti al merito della pretesa creditoria, ha contestato i motivi di opposizione ex adverso proposti, insistendo per il rigetto della domanda attorea.
Ha quindi concluso come di seguito:
«1) Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'istanza cautelare e per l'effetto rigettarla;
-3- 2) accertare e dichiarare la ex art. 274 cpc del presente giudizio con quello CP_8 promosso dalla (p. iva ), innanzi a Codesto Ecc.mo Ufficio Controparte_5 P.IVA_4 giudiziario, recante n RG 1381/2023, assegnato alle cure della I sezione, per il quale è stata fissata
l'udienza del subprocedimento cautelare alla data del 13.12.2023 e per l'effetto adottare i provvedimenti all'uopo opportuni;
3) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell in Controparte_9 ordine all'assunta mancata notifica del titolo sotteso alla cartella opposta e in ordine alla sussistenza della pretesa creditoria sottesa al ruolo iscritto dal convenuto
[...]
in persona del suo l.r.p.t.; Controparte_10
4) accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza, per i motivi innanzi esposti, delle domande formulate dall'attore, e per l'effetto rigettarle;
5) Condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze di lite».
3. - Subentrato nella titolarità del fascicolo il sottoscritto magistrato a far data dal
21.02.2024, rigettata l'istanza di sospensiva cautelare giusta ordinanza del 29.02.2024, espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del 10.04.2025
- scaduti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. - la causa è stata posta in decisione.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Giova preliminarmente ricostruire i tratti essenziali della vicenda da cui trae origine il credito precettato con la cartella di pagamento opposta.
In proposito risulta incontroverso, oltre che documentalmente provato, che con la predetta cartella è stata intimata la ripetizione della somma originariamente erogata dalla
Banca creditrice, quale ente gestore – in regime concessorio con la Regione Calabria – delle agevolazioni previste dalla L. n. 598/94 in tema di “Interventi per l'innovazione delle strutture e dei processi aziendali”, alla società Controparte_11
Segnatamente, con delibera del 07.03.2011, il Controparte_12 disponeva la revoca del beneficio, concesso con deliberazione del
[...]
25.11.2002 per un importo pari ad € 172.742,51, giacché “in fase ispettiva l'impresa ha inviato solo parzialmente la documentazione necessaria per la definizione dell'attività di verifica, dalla quale, peraltro, non risulta fornita la prova della tracciabilità dei pagamenti in ordine alle fatture prodotte … né sono stati prodotti i documenti utili ai fini della verifica del parametro dimensionale dell'impresa e del “nuovo di fabbrica” dei beni oggetto dell'agevolazione, in contrasto con la circolare MCC n. 223/2001”.
Con raccomandata A/R, ritualmente consegnata il 20.09.2011, il predetto deliberato veniva comunicato alla società beneficiaria . Controparte_11
Quest'ultima lo contestava, incardinando autonomo giudizio di accertamento negativo del credito, conclusosi con il rigetto della domanda attorea (cfr. sentenza del
Tribunale di Catanzaro n. 560/2020 del 02.05.2020 e sentenza della Corte di Appello di
Catanzaro n.566/2023 del 09.05.2023): al riguardo, quindi, deve ritenersi preclusa la
-4- possibilità per la debitrice (così come per la società che sia subentrata nei relativi rapporti attivi e passivi) di invocare, in sede di opposizione alla successiva cartella di pagamento, un ulteriore sindacato sulla fondatezza della pretesa creditoria già vagliata in separata sede giurisdizionale, dovendo i relativi esiti essere semmai contestati facendo ricorso agli ordinari mezzi accordati dall'ordinamento, pena l'elusione dei termini di impugnazione.
Nelle more è poi intervenuta un'operazione di scissione della in Controparte_3 due distinte società di capitali, ossia la e la (cfr. atto Controparte_5 Parte_1 pubblico del 09.05.2016), dando così la stura ad un fenomeno di tipo successorio delle beneficiarie nei rapporti facenti originariamente capo alla società scissa (cfr., sul tema,
Cass. Civ., sez. I, 19.06.2020 n. 11984 e giurisprudenza ivi richiamata).
3. - Tanto premesso, va anzitutto ribadito che in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo, al di fuori delle ipotesi di opposizioni cosiddette recuperatorie, le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi vanno proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico soggetto legittimato passivo rispetto alle stesse proprio perché titolare esclusivo dell'azione esecutiva (cfr. Cass Civ. ord. 12.02.2024 n 3870).
4. - Deve poi escludersi la ricorrenza, in concreto, dei presupposti per una declaratoria di cessazione della materia del contendere invocata dalla Controparte_2 atteso che la mera accettazione di una proposta di rateizzazione dell'importo precettato non implica alcuna automatica ed implicita rinuncia all'opposizione, ben potendo la richiesta di rateazione da parte della debitrice essere giustificata anche dal mero stato di cogenza della notifica della cartella, che può dare in qualsiasi momento origine all'esecuzione forzata, con la conseguenza che la predetta richiesta non presuppone alcuna acquiescenza del debito (cfr. Cass. Civ., sez. III, ord. 09.05.2019 n. 12244).
5. - Ciò posto, risulta destituito di fondamento il primo motivo di opposizione.
Difatti, in tema di notificazione a mezzo PEC, va assicurata continuità al condivisibile indirizzo interpretativo secondo cui la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale (nel caso di specie, dell ), non Controparte_13 risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art.
3-bis, comma 1, della Legge n. 53/1994 (per cui l'indirizzo PEC del notificante deve risultare da pubblici elenchi) detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, mentre, ai fini della notifica nei confronti della PA, può essere utilizzato anche l'IPA e, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18.05.2022 n. 15979: «la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza
-5- alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto»; più di recente, Cass. Civ., sez. VI-
5, ord. 28.02.2023 n. 6015).
Nella specie, non v'è dubbio che la destinataria sia stata posta in condizione di riconoscere l'attribuibilità della notifica all'agente della riscossione, essendo stata inviata la notifica mediante l'indirizzo pec “ t”, Email_1 che ha certamente raggiunto il suo scopo per essere la stessa odierna opponente ad ammettere di aver ricevuto la cartella di pagamento opposta «quale responsabile in solido con la società , ossia con l'altra società risultante dall'operazione di Controparte_5 scissione societaria della (cfr. atto di citazione pag. 1). Controparte_3
6. - Anche il secondo motivo di opposizione risulta infondato.
Deve infatti senz'altro riconoscersi la titolarità passiva del rapporto obbligatorio in capo alla giacché la responsabilità per i debiti della società scissa di cui agli CP_14 artt. 2506 bis, comma 2, e 2506 quater, comma 3, cod. civ. è destinata a trovare applicazione in tutte le ipotesi di scissione societaria, anche “eterogenea”, ivi compresa quella in esame caratterizzata da un duplice effetto estintivo-trasformativo, attesa la contestuale estinzione della società scissa e la costituzione di due società di capitali (c.d. scissione “totale”).
D'altronde, è lo stesso atto di scissione versato in atti dall'odierna opponente a prevedere - expressis verbis - che «degli elementi patrimoniali passivi, la cui destinazione non fosse desumibile dal citato progetto di scissione, risponderanno in solido ex art. 2506 quater ultimo comma c.c. entrambe le società, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad esse assegnato dalla società scissa, nella specie pari ad € 974.822,57» (cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione).
7. - Parimenti infondato è, poi, il terzo motivo di opposizione.
Infatti, sebbene la censura sia stata tempestivamente formulata nel termine di 20 gg. di cui all'art. 617 c.p.c. (cfr. Cass. sent. n. 21080 del 2015: «nell'ipotesi di impugnazione della cartella esattoriale per vizi di natura meramente formale, come ad esempio la mancanza di motivazione o dell'indicazione del responsabile del procedimento, il destinatario deve proporre opposizione nel termine di 20 giorni dalla notifica della cartella stessa»), la stessa non coglie nel segno, dovendo assicurarsi continuità all'orientamento secondo cui la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto che abbia già determinato il quantum del debito (nella specie determinato dall'atto di revoca delle agevolazioni, notificato il
20.09.2011), è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori. Tale richiamo, infatti, soddisfa in pieno l'obbligo di motivazione prescritto dall'articolo 7 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) e dall'articolo 3 della legge n. 241/1990 (cfr. Cass. ord. 29.12.2002 n.
38116).
Peraltro, è principio consolidato nella giurisprudenza della S.C. quello secondo cui l'onere di allegazione di un atto presupposto, i cui contenuti siano posti a fondamento di un atto impositivo, riguarda solo quegli atti in relazione ai quali non sia stato fornito al
-6- contribuente nell'atto impugnato un adeguato contributo di conoscenza del relativo contenuto;
conoscenza che sussiste ove l'atto impositivo sia invece motivato per relationem al contenuto dell'atto presupposto e ne trascriva il contenuto nelle sue parti essenziali, ciò configurando una economia di scrittura alla quale l'Amministrazione finanziaria può legittimamente ricorrere. In questo caso, l'Amministrazione non ha alcun onere di allegazione degli atti presupposti, laddove il contenuto degli stessi sia trascritto o riprodotto nelle parti essenziali, ritenendosi assolto l'onere di motivazione mediante trascrizione degli atti suddetti nell'atto impositivo (cfr. Cass, Sez. III, 09 giugno 2022;
Cass., Sez. V, 5 ottobre 2018, n. 24417; Cass., Sez. V, 23 febbraio 2018, n. 4396; Cass., Sez.
V, 22 luglio 2011, n. 16108).
8. - Anche il quarto motivo di opposizione, con cui parte attrice lamenta la carenza di un valido titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo, non merita accoglimento.
Sul punto, infatti, mette conto osservare come il D. Lgs. 123/98 (normativa speciale in materia di interventi di sostegno pubblico) preveda, all'art. 9 comma 1, la revoca delle agevolazioni “in caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta od irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili”; contempli, al successivo comma 4, tra i casi per i quali è possibile avviare la procedura di riscossione esattoriale, anche quello della restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca «disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria»; disponga, infine, al successivo comma 5, che
«…al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni».
In virtù delle disposizioni testé richiamate, quindi, il titolo legittimante l'iscrizione a ruolo è costituito dalla revoca delle agevolazioni concesse.
In materia, del resto, si è più volte pronunciata la S.C. chiarendo che «in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese…. che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura “pubblicistica” privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del D.Lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del
D.L. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla L. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente» (cfr. , da ultimo,
Cass. Civ., sez. III, 12.12.2024 n. 32148).
9. - Ciò posto, deve essere rigettato anche il quinto motivo di opposizione, con cui è eccepito l'intervenuto decorso del termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946
c.c.
-7- Infatti, la Banca opposta ha avuto cura di provare gli atti interruttivi e sospensivi del corso della prescrizione, considerato che la costituzione della creditrice nel predetto giudizio contenzioso incardinato dalla debitrice originaria, dapprima, innanzi al
Tribunale di Catanzaro e, poi, innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro ha sortito effetto interruttivo della prescrizione, con conseguente sospensione del suo decorso sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza ex art. 2945 c.c. (cfr. Cass. 29.07.2021 n.
21799: «La richiesta del convenuto di mero rigetto della altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943, comma 2, c.c., se è volta, in concreto, a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l'accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all'art. 2945 comma 2 c.c., ben potendo un'azione di accertamento negativo dell'altrui negazione del credito contenere implicitamente un'azione di accertamento della titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio»).
Ebbene, in virtù del principio di diritto testé richiamato, da tale attività di resistenza in lite coltivata in entrambi i gradi di giudizio, con implicita domanda di affermazione del diritto ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente elargite (cfr. motivazione sentenza: «costituitosi in giudizio, il ha in particolare evidenziato la Controparte_2 Contr carenza, irregolarità e lacunosità dei documenti di cui aveva chiesto l'esibizione alla società attrice, che pertanto aveva determinato il provvedimento di revoca che risulta, quindi, puntualmente motivato e perfettamente legittimo»), ben può ricavarsi quell'effetto sospensivo della prescrizione previsto dall'art. 2945 comma 2 c.c., destinato a perdurare sino al passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado conclusiva del relativo giudizio.
10. - Venendo poi al sesto motivo di opposizione, anch'esso non risulta meritevole di accoglimento.
Infatti, richiamato preliminarmente quanto sopra in punto di rapporti tra il presente giudizio di opposizione a cartella e quello - già coltivato dalla debitrice originaria - relativo all'atto presupposto di revoca delle agevolazioni, va comunque osservato che la
Banca opposta ha offerto compiuta prova di aver disposto la revoca del beneficio all'esito di un procedimento partecipato, atteso che, con raccomandata del 21.07.2010, la beneficiaria era stata resa edotta dell'avvio del procedimento di revoca con facoltà per l'interessata di presentare memorie e prendere visione degli atti del procedimento ai sensi degli artt. 24 e 25 L. n. 241/90.
11. - Infine, con il settimo ed ultimo motivo di opposizione parte attrice contesta l'omessa indicazione di criteri di calcolo degli interessi.
La doglianza risulta tuttavia, in primo luogo, assolutamente generica, non avendo parte opponente compiutamente assolto all'onere di puntuale contestazione circa l'entità degli interessi indebitamente pretesi.
In ogni caso, essa è comunque infondata, dovendo anche sotto questo profilo ribadirsi che va esclusa la nullità della cartella allorché questa non costituisca il primo atto
-8- notificato al destinatario e, quindi, il primo atto impositivo, ma segua un provvedimento con cui era già stato sufficientemente determinato l'importo dovuto nonché i relativi interessi (cfr. Cass. Civ., sez. V, ord. 31.07.2024 n. 21616).
Ebbene, nella specie, nell'atto presupposto, costituito dal provvedimento di revoca e contestuale invito di pagamento n. 2761/2011, risultano puntualmente indicati i criteri di calcolo degli interessi dovuti sul capitale, con conseguente determinazione di un importo pari ad € 172.736,63, di fatto esattamente corrispondente a quello precettato con la successiva cartella di pagamento oggetto del presente giudizio di opposizione.
12. - Sicché, per tutte le ragioni sin qui esposte, l'opposizione deve essere respinta.
************
Le spese di lite, sia della fase cautelare che di merito, seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa (attesa la natura documentale della controversia), con esclusione della voce relativa all'istruttoria per il subprocedimento cautelare (cui ha peraltro partecipato solo la Banca opposta), sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1387/2023 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna parte opponente a rifondere alla Controparte_10
in persona del l.r.p.t., le spese di lite, liquidate per la fase cautelare in €
[...]
2.613,00 e per il giudizio di merito in € 7.052,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
3. condanna parte opponente a rifondere all , in Controparte_7 persona del l.r.p.t., le spese di lite, liquidate in € 7.052,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Crotone, in data 07.05.2025.
IL GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
-9-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1387/2023, avente ad oggetto “opposizione a cartella di pagamento” promossa da
(P. IV ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elett.te domiciliata a Crotone, p.zza Pitagora n. I;
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo
Periti, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(P. IV ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a Napoli, via T. Tasso n. 91/B; rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Pucci, giusta procura in atti;
e
(P. IV Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a P.IVA_3
Roma, via Claudio Monteverdi n. 20; rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluigi Iannetti, giusta procura in atti;
OPPOSTE
Conclusioni
All'udienza del 10.04.2025 le parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
-1- 69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio la ha proposto Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 13320230008402640000, notificatale il
20.09.2023, con la quale le veniva intimato il pagamento dell'importo pari ad € 172.742,51, dovuto a titolo di ripetizione delle agevolazioni erogate dalla
[...] quale contributo finanziario ex legge 598/1994. Controparte_2
In particolare, a sostegno della propria iniziativa processuale, ha eccepito: a) la nullità
e/o inesistenza della notifica eseguita dall'esattore mediante un indirizzo PEC non risultante dai pubblici elenchi;
b) il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo stata disposta la revoca delle agevolazioni nei confronti di altra società, ossia la CP_3
c) la carenza di motivazione della cartella opposta;
d) l'assenza di un titolo esecutivo
[...] legittimante l'iscrizione a ruolo e la sua omessa notifica;
e) la prescrizione del credito precettato;
f) la mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca;
g) l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare:
- disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo costituito dall'atto impugnato, anche inaudita altera parte, sussistendone i presupposti di legge;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della e per l'effetto Parte_1 estrometterla dal giudizio;
2) nel merito:
- accertare l'inesistenza del diritto dell e di Controparte_1 [...]
a procedere ad esecuzione forzata nei confronti Controparte_2 dell'opponente;
- in ragione di tutte le argomentazioni rassegnate nel presente atto, accertare e dichiarare la nullità, l'inesistenza, l'inefficacia, o comunque annullare la cartella di pagamento n.
133202300084026 40000, ruolo esattoriale 2023/001103, emessa per la riscossione di entrate coattive anno 2011, ente impositore CP_2 Controparte_2 dell'ammontare di euro 172.742,51, e tutti gli atti ad essa presupposti, successivi, connessi o conseguenziali;
-2- - in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità, l'inesistenza, l'inefficacia, o comunque annullare la cartella di pagamento n. 133 2023 00084026 40 000, ruolo esattoriale 2023/001103, emessa per la riscossione di entrate coattive anno 2011, ente impositore Controparte_2
dell'ammontare di euro 172.742,51, e tutti gli atti ad essa presupposti,
[...] successivi, connessi o conseguenziali per intervenuta prescrizione del credito, con cancellazione della pretesa erariale dal ruolo;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre rimborso spese generali 15%, cassa previdenza avvocati 4% ed iva di legge se dovuta».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si sono costituite in giudizio entrambe le opposte.
2.1. - Segnatamente, la dopo aver ripercorso le fasi che Controparte_2 hanno condotto alla concessione dell'intervento agevolativo ex L. n. 598/1994 ed ai successivi accertamenti che ne hanno determinato la revoca, ha dedotto che il credito azionato mediante l'agente per la riscossione trova titolo nel provvedimento n. 2761/2011, inviato con lettera raccomandata a/r del 20.09.2011, a mezzo della quale il
[...] ha provveduto a notificare alla società beneficiaria Controparte_4
la delibera di revoca totale del contributo concesso, adottata all'esito Controparte_3 dell'attività di verifica condotta in fase ispettiva, assumendo la piena legittimità della procedura seguita.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) In via pregiudiziale e preliminare: la comparente si rimette alle valutazioni di giustizia in merito ai presupposti di legge per la riunione della presente causa con quella avviata dalla innanzi al medesimo Tribunale di Crotone RG 1381/2023 sez. I, Giudice Controparte_5
Dott. Albenzio per il quale è fissata l'udienza cautelare del 12.12.2023 ed avente ad oggetto la medesima pretesa creditoria di azionata da Pt_2 CP_6
2) sempre in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione del ruolo e della cartella di pagamento ex adverso impugnati, per tutte le ragioni sopra esposte e in ogni caso perché l'operato della è conforme al dettato dalla normativa vigente in materia come Pt_2 meglio specificato in atti;
3) nel merito: rigettare la domanda avversa perché inammissibile e infondata in fatto e in diritto e non provata per tutte le ragioni spiegate in narrativa ed in ogni caso in ragione della legittimità dell'operato di nonché in ragione della natura pubblica del credito dei Pt_2
e della speciale normativa di settore di cui si chiede l'applicazione; Pt_2
4) con vittoria di spese e onorari di giudizio».
2.3. - A sua volta, l , eccependo il proprio difetto di Controparte_7 legittimazione processuale in ordine alle questioni afferenti al merito della pretesa creditoria, ha contestato i motivi di opposizione ex adverso proposti, insistendo per il rigetto della domanda attorea.
Ha quindi concluso come di seguito:
«1) Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'istanza cautelare e per l'effetto rigettarla;
-3- 2) accertare e dichiarare la ex art. 274 cpc del presente giudizio con quello CP_8 promosso dalla (p. iva ), innanzi a Codesto Ecc.mo Ufficio Controparte_5 P.IVA_4 giudiziario, recante n RG 1381/2023, assegnato alle cure della I sezione, per il quale è stata fissata
l'udienza del subprocedimento cautelare alla data del 13.12.2023 e per l'effetto adottare i provvedimenti all'uopo opportuni;
3) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell in Controparte_9 ordine all'assunta mancata notifica del titolo sotteso alla cartella opposta e in ordine alla sussistenza della pretesa creditoria sottesa al ruolo iscritto dal convenuto
[...]
in persona del suo l.r.p.t.; Controparte_10
4) accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza, per i motivi innanzi esposti, delle domande formulate dall'attore, e per l'effetto rigettarle;
5) Condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze di lite».
3. - Subentrato nella titolarità del fascicolo il sottoscritto magistrato a far data dal
21.02.2024, rigettata l'istanza di sospensiva cautelare giusta ordinanza del 29.02.2024, espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del 10.04.2025
- scaduti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. - la causa è stata posta in decisione.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Giova preliminarmente ricostruire i tratti essenziali della vicenda da cui trae origine il credito precettato con la cartella di pagamento opposta.
In proposito risulta incontroverso, oltre che documentalmente provato, che con la predetta cartella è stata intimata la ripetizione della somma originariamente erogata dalla
Banca creditrice, quale ente gestore – in regime concessorio con la Regione Calabria – delle agevolazioni previste dalla L. n. 598/94 in tema di “Interventi per l'innovazione delle strutture e dei processi aziendali”, alla società Controparte_11
Segnatamente, con delibera del 07.03.2011, il Controparte_12 disponeva la revoca del beneficio, concesso con deliberazione del
[...]
25.11.2002 per un importo pari ad € 172.742,51, giacché “in fase ispettiva l'impresa ha inviato solo parzialmente la documentazione necessaria per la definizione dell'attività di verifica, dalla quale, peraltro, non risulta fornita la prova della tracciabilità dei pagamenti in ordine alle fatture prodotte … né sono stati prodotti i documenti utili ai fini della verifica del parametro dimensionale dell'impresa e del “nuovo di fabbrica” dei beni oggetto dell'agevolazione, in contrasto con la circolare MCC n. 223/2001”.
Con raccomandata A/R, ritualmente consegnata il 20.09.2011, il predetto deliberato veniva comunicato alla società beneficiaria . Controparte_11
Quest'ultima lo contestava, incardinando autonomo giudizio di accertamento negativo del credito, conclusosi con il rigetto della domanda attorea (cfr. sentenza del
Tribunale di Catanzaro n. 560/2020 del 02.05.2020 e sentenza della Corte di Appello di
Catanzaro n.566/2023 del 09.05.2023): al riguardo, quindi, deve ritenersi preclusa la
-4- possibilità per la debitrice (così come per la società che sia subentrata nei relativi rapporti attivi e passivi) di invocare, in sede di opposizione alla successiva cartella di pagamento, un ulteriore sindacato sulla fondatezza della pretesa creditoria già vagliata in separata sede giurisdizionale, dovendo i relativi esiti essere semmai contestati facendo ricorso agli ordinari mezzi accordati dall'ordinamento, pena l'elusione dei termini di impugnazione.
Nelle more è poi intervenuta un'operazione di scissione della in Controparte_3 due distinte società di capitali, ossia la e la (cfr. atto Controparte_5 Parte_1 pubblico del 09.05.2016), dando così la stura ad un fenomeno di tipo successorio delle beneficiarie nei rapporti facenti originariamente capo alla società scissa (cfr., sul tema,
Cass. Civ., sez. I, 19.06.2020 n. 11984 e giurisprudenza ivi richiamata).
3. - Tanto premesso, va anzitutto ribadito che in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo, al di fuori delle ipotesi di opposizioni cosiddette recuperatorie, le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi vanno proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico soggetto legittimato passivo rispetto alle stesse proprio perché titolare esclusivo dell'azione esecutiva (cfr. Cass Civ. ord. 12.02.2024 n 3870).
4. - Deve poi escludersi la ricorrenza, in concreto, dei presupposti per una declaratoria di cessazione della materia del contendere invocata dalla Controparte_2 atteso che la mera accettazione di una proposta di rateizzazione dell'importo precettato non implica alcuna automatica ed implicita rinuncia all'opposizione, ben potendo la richiesta di rateazione da parte della debitrice essere giustificata anche dal mero stato di cogenza della notifica della cartella, che può dare in qualsiasi momento origine all'esecuzione forzata, con la conseguenza che la predetta richiesta non presuppone alcuna acquiescenza del debito (cfr. Cass. Civ., sez. III, ord. 09.05.2019 n. 12244).
5. - Ciò posto, risulta destituito di fondamento il primo motivo di opposizione.
Difatti, in tema di notificazione a mezzo PEC, va assicurata continuità al condivisibile indirizzo interpretativo secondo cui la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale (nel caso di specie, dell ), non Controparte_13 risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art.
3-bis, comma 1, della Legge n. 53/1994 (per cui l'indirizzo PEC del notificante deve risultare da pubblici elenchi) detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, mentre, ai fini della notifica nei confronti della PA, può essere utilizzato anche l'IPA e, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18.05.2022 n. 15979: «la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza
-5- alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto»; più di recente, Cass. Civ., sez. VI-
5, ord. 28.02.2023 n. 6015).
Nella specie, non v'è dubbio che la destinataria sia stata posta in condizione di riconoscere l'attribuibilità della notifica all'agente della riscossione, essendo stata inviata la notifica mediante l'indirizzo pec “ t”, Email_1 che ha certamente raggiunto il suo scopo per essere la stessa odierna opponente ad ammettere di aver ricevuto la cartella di pagamento opposta «quale responsabile in solido con la società , ossia con l'altra società risultante dall'operazione di Controparte_5 scissione societaria della (cfr. atto di citazione pag. 1). Controparte_3
6. - Anche il secondo motivo di opposizione risulta infondato.
Deve infatti senz'altro riconoscersi la titolarità passiva del rapporto obbligatorio in capo alla giacché la responsabilità per i debiti della società scissa di cui agli CP_14 artt. 2506 bis, comma 2, e 2506 quater, comma 3, cod. civ. è destinata a trovare applicazione in tutte le ipotesi di scissione societaria, anche “eterogenea”, ivi compresa quella in esame caratterizzata da un duplice effetto estintivo-trasformativo, attesa la contestuale estinzione della società scissa e la costituzione di due società di capitali (c.d. scissione “totale”).
D'altronde, è lo stesso atto di scissione versato in atti dall'odierna opponente a prevedere - expressis verbis - che «degli elementi patrimoniali passivi, la cui destinazione non fosse desumibile dal citato progetto di scissione, risponderanno in solido ex art. 2506 quater ultimo comma c.c. entrambe le società, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad esse assegnato dalla società scissa, nella specie pari ad € 974.822,57» (cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione).
7. - Parimenti infondato è, poi, il terzo motivo di opposizione.
Infatti, sebbene la censura sia stata tempestivamente formulata nel termine di 20 gg. di cui all'art. 617 c.p.c. (cfr. Cass. sent. n. 21080 del 2015: «nell'ipotesi di impugnazione della cartella esattoriale per vizi di natura meramente formale, come ad esempio la mancanza di motivazione o dell'indicazione del responsabile del procedimento, il destinatario deve proporre opposizione nel termine di 20 giorni dalla notifica della cartella stessa»), la stessa non coglie nel segno, dovendo assicurarsi continuità all'orientamento secondo cui la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto che abbia già determinato il quantum del debito (nella specie determinato dall'atto di revoca delle agevolazioni, notificato il
20.09.2011), è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori. Tale richiamo, infatti, soddisfa in pieno l'obbligo di motivazione prescritto dall'articolo 7 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) e dall'articolo 3 della legge n. 241/1990 (cfr. Cass. ord. 29.12.2002 n.
38116).
Peraltro, è principio consolidato nella giurisprudenza della S.C. quello secondo cui l'onere di allegazione di un atto presupposto, i cui contenuti siano posti a fondamento di un atto impositivo, riguarda solo quegli atti in relazione ai quali non sia stato fornito al
-6- contribuente nell'atto impugnato un adeguato contributo di conoscenza del relativo contenuto;
conoscenza che sussiste ove l'atto impositivo sia invece motivato per relationem al contenuto dell'atto presupposto e ne trascriva il contenuto nelle sue parti essenziali, ciò configurando una economia di scrittura alla quale l'Amministrazione finanziaria può legittimamente ricorrere. In questo caso, l'Amministrazione non ha alcun onere di allegazione degli atti presupposti, laddove il contenuto degli stessi sia trascritto o riprodotto nelle parti essenziali, ritenendosi assolto l'onere di motivazione mediante trascrizione degli atti suddetti nell'atto impositivo (cfr. Cass, Sez. III, 09 giugno 2022;
Cass., Sez. V, 5 ottobre 2018, n. 24417; Cass., Sez. V, 23 febbraio 2018, n. 4396; Cass., Sez.
V, 22 luglio 2011, n. 16108).
8. - Anche il quarto motivo di opposizione, con cui parte attrice lamenta la carenza di un valido titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo, non merita accoglimento.
Sul punto, infatti, mette conto osservare come il D. Lgs. 123/98 (normativa speciale in materia di interventi di sostegno pubblico) preveda, all'art. 9 comma 1, la revoca delle agevolazioni “in caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta od irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili”; contempli, al successivo comma 4, tra i casi per i quali è possibile avviare la procedura di riscossione esattoriale, anche quello della restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca «disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria»; disponga, infine, al successivo comma 5, che
«…al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni».
In virtù delle disposizioni testé richiamate, quindi, il titolo legittimante l'iscrizione a ruolo è costituito dalla revoca delle agevolazioni concesse.
In materia, del resto, si è più volte pronunciata la S.C. chiarendo che «in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese…. che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura “pubblicistica” privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del D.Lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del
D.L. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla L. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente» (cfr. , da ultimo,
Cass. Civ., sez. III, 12.12.2024 n. 32148).
9. - Ciò posto, deve essere rigettato anche il quinto motivo di opposizione, con cui è eccepito l'intervenuto decorso del termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946
c.c.
-7- Infatti, la Banca opposta ha avuto cura di provare gli atti interruttivi e sospensivi del corso della prescrizione, considerato che la costituzione della creditrice nel predetto giudizio contenzioso incardinato dalla debitrice originaria, dapprima, innanzi al
Tribunale di Catanzaro e, poi, innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro ha sortito effetto interruttivo della prescrizione, con conseguente sospensione del suo decorso sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza ex art. 2945 c.c. (cfr. Cass. 29.07.2021 n.
21799: «La richiesta del convenuto di mero rigetto della altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943, comma 2, c.c., se è volta, in concreto, a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l'accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all'art. 2945 comma 2 c.c., ben potendo un'azione di accertamento negativo dell'altrui negazione del credito contenere implicitamente un'azione di accertamento della titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio»).
Ebbene, in virtù del principio di diritto testé richiamato, da tale attività di resistenza in lite coltivata in entrambi i gradi di giudizio, con implicita domanda di affermazione del diritto ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente elargite (cfr. motivazione sentenza: «costituitosi in giudizio, il ha in particolare evidenziato la Controparte_2 Contr carenza, irregolarità e lacunosità dei documenti di cui aveva chiesto l'esibizione alla società attrice, che pertanto aveva determinato il provvedimento di revoca che risulta, quindi, puntualmente motivato e perfettamente legittimo»), ben può ricavarsi quell'effetto sospensivo della prescrizione previsto dall'art. 2945 comma 2 c.c., destinato a perdurare sino al passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado conclusiva del relativo giudizio.
10. - Venendo poi al sesto motivo di opposizione, anch'esso non risulta meritevole di accoglimento.
Infatti, richiamato preliminarmente quanto sopra in punto di rapporti tra il presente giudizio di opposizione a cartella e quello - già coltivato dalla debitrice originaria - relativo all'atto presupposto di revoca delle agevolazioni, va comunque osservato che la
Banca opposta ha offerto compiuta prova di aver disposto la revoca del beneficio all'esito di un procedimento partecipato, atteso che, con raccomandata del 21.07.2010, la beneficiaria era stata resa edotta dell'avvio del procedimento di revoca con facoltà per l'interessata di presentare memorie e prendere visione degli atti del procedimento ai sensi degli artt. 24 e 25 L. n. 241/90.
11. - Infine, con il settimo ed ultimo motivo di opposizione parte attrice contesta l'omessa indicazione di criteri di calcolo degli interessi.
La doglianza risulta tuttavia, in primo luogo, assolutamente generica, non avendo parte opponente compiutamente assolto all'onere di puntuale contestazione circa l'entità degli interessi indebitamente pretesi.
In ogni caso, essa è comunque infondata, dovendo anche sotto questo profilo ribadirsi che va esclusa la nullità della cartella allorché questa non costituisca il primo atto
-8- notificato al destinatario e, quindi, il primo atto impositivo, ma segua un provvedimento con cui era già stato sufficientemente determinato l'importo dovuto nonché i relativi interessi (cfr. Cass. Civ., sez. V, ord. 31.07.2024 n. 21616).
Ebbene, nella specie, nell'atto presupposto, costituito dal provvedimento di revoca e contestuale invito di pagamento n. 2761/2011, risultano puntualmente indicati i criteri di calcolo degli interessi dovuti sul capitale, con conseguente determinazione di un importo pari ad € 172.736,63, di fatto esattamente corrispondente a quello precettato con la successiva cartella di pagamento oggetto del presente giudizio di opposizione.
12. - Sicché, per tutte le ragioni sin qui esposte, l'opposizione deve essere respinta.
************
Le spese di lite, sia della fase cautelare che di merito, seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa (attesa la natura documentale della controversia), con esclusione della voce relativa all'istruttoria per il subprocedimento cautelare (cui ha peraltro partecipato solo la Banca opposta), sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1387/2023 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna parte opponente a rifondere alla Controparte_10
in persona del l.r.p.t., le spese di lite, liquidate per la fase cautelare in €
[...]
2.613,00 e per il giudizio di merito in € 7.052,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
3. condanna parte opponente a rifondere all , in Controparte_7 persona del l.r.p.t., le spese di lite, liquidate in € 7.052,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Crotone, in data 07.05.2025.
IL GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
-9-