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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2291/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocatessa Luigina Barberio Parte_1
-ricorrente-
contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi,
Maria Teresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli
-resistente-
nonché contro
Controparte_2
IN PERSONA DEL L.R.P.T.
[...]
-resistente-
nonché contro
IN PERSONA DEL Controparte_3
L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Iacopino
Pag. 1 a 7 -resistente-
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente ha esposto di aver ricevuto, da parte di
[...]
l'intimazione di pagamento n. Controparte_3
03020219003574312000, avente ad oggetto, per quel che in questa sede rileva, il carico debitorio pari a complessivi € 1.144,86, portato dalle cartelle di pagamento n. 0302011001999362000 (per € 153,62) e n. 03020120011725529000 (per €
302,97), relative a contributi dovuti al per gli anni 2006/2007/2008, nonché CP_2 dall'avviso di addebito n. 33020130001780967000, avente ad oggetto contributi dovuti all' per gli anni 2006/2007/2008/2010. CP_1
1.1. Ha eccepito l'omessa notifica dei suddetti titoli e la prescrizione dei crediti azionati.
2. ed hanno eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza CP_1 _3 dell'avversa opposizione e ne hanno domandato il rigetto.
3. Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo del giudizio, non si è costituito il sicché ne deve essere dichiarata la contumacia. CP_2
4. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda per tardività, sollevata dall' , con riferimento al motivo con il quale CP_1 viene fatta valere l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione opposta. Quest'ultima, infatti, è stata notificata al ricorrente in data
28.9.2023 e l'odierna domanda giudiziale è stata introdotta il 10.10.2023, nel pieno rispetto del termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.
Pag. 2 a 7 4.1. L'altro motivo di opposizione, concernente la prescrizione dei crediti azionati e finalizzato, dunque, a discuterne l'esistenza stessa, qualifica la domanda come opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., non soggetta a termini di decadenza.
4.2. Devono essere quindi respinti i rilievi circa la tardività dell'opposizione, basati sul mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n.
46/1999 (cui rinvia l'art. 30 del decreto-legge n. 70/2010 istitutivo dell'avviso di addebito) e dall'art. 617 cod. proc. civ.
5. Devono, inoltre, essere, respinte le eccezioni di difetto di legittimazione passiva, proposte sia da che da CP_1 _3
5.1. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, infatti, chiarito che «In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del
1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o
102 cod. proc. civ., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 cod. civ.» (Cass., Sez. Un., n. 7514/2022).
5.2. Nel caso in esame sussiste, inoltre, la legittimazione passiva anche dell'ente della riscossione, in quanto le doglianze di parte ricorrente attengono, tra l'altro, all'attività di notifica delle cartelle di pagamento n. 0302011001999362000 e n.
03020120011725529000, posta in essere da _3
6. Orbene, può procedersi ad esaminare il merito della domanda.
7. In primo luogo, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo all'avviso di addebito n. 33020130001780967000.
Pag. 3 a 7 7.1. Dall'estratto di ruolo prodotto da (doc. n. 1), infatti, si rileva che i _3
crediti portati dalla stessa risultano interamente stralciati, per effetto della disciplina introdotta dalla l. n. 197/2022, il cui articolo 1, co. 222, stabilisce l'annullamento automatico, alla data del 31.3.2023, dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
8. Per ciò che concerne le ulteriori cartelle contestate, l'eccezione di prescrizione dei crediti azionati è fondata con riferimento ai contributi dovuti al oggetto della cartella n. 03020110001999362000. CP_2
8.1. Dall'esame degli atti di causa, infatti, non vi è prova della notifica della suddetta cartella, sicché avendo la stessa ad oggetto somme dovute al per CP_2
l'anno 2006, il primo atto interruttivo della prescrizione posto in essere da _3
(la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201400000604000) è stato notificato soltanto in data 12.12.2014, allorquando era già ampiamente spirato il termine di prescrizione quinquennale della pretesa contributiva.
8.2. La richiamata comunicazione preventiva, notificata a prescrizione già maturata, non può, dunque, ritenersi idonea né ad interrompere un termine prescrizionale già compiutamente spirato (cfr. Cass. n. 454/2020 e giurisprudenza ivi citata), né a farne decorrere uno nuovo, operando una sorta di rimessione in termini.
9. L'eccezione di prescrizione deve essere, invece, respinta, con riferimento alle somme portate dalla cartella di pagamento n. 03020120011725529000, notificata in data 15.6.2012 (doc. n. 2 del fascicolo di . _3
9.1. ha, infatti, dimostrato di aver interrotto il decorso della prescrizione _3
mediante la notifica della già richiamata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201400000604000 in data 12.12.2014, nonché dei seguenti
Pag. 4 a 7 ulteriori atti: a) intimazione di pagamento n. 03020169000018262000, da considerarsi notificata personalmente al destinatario in data 1.3.2016, nonostante il suo rifiuto di ricevere l'atto, dovendo, al riguardo, precisarsi che il rifiuto di ricevere l'atto equivale alla notificazione a mani proprie (art. 138, co. 2, c.p.c.; art. 7, co. 4, l. n. 890/1982); b) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076201700000104000, notificata il 22.3.2017; c) intimazione di pagamento n.
03020199004783245000, notificata il 23.10.2019.
9.2. Parte ricorrente contesta la validità della notifica degli atti indicati alle lettere b) e c), nonché del preavviso di ipoteca n. 03076201400000604000, restituiti al mittente per compiuta giacenza, in quanto non vi è prova del ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
9.3. L'assunto non può essere condiviso: è opportuno precisare che, trattandosi di meri atti recettizi non giudiziali, si applicano le norme proprie del regolamento del servizio di recapito adottato con D.M. 01.10.2008 - contenente la disciplina del servizio postale ordinario - a mente del quale gli invii con firma, tra cui le raccomandate, che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro, vengono consegnate presso l'ufficio postale ove rimangono in giacenza per trenta giorni a decorrere dal giorno successivo al rilascio dell'avviso stesso (Corte appello Palermo, sez. lav., 01/02/2021, n. 44). Non si applicano, cioè, le disposizioni della L. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario (Cass. n. 17598/2010).
9.4. L'agente postale non è tenuto, quindi, a trasmettere l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dovendosi limitare a 'rilasciare' tale avviso immettendolo nella cassetta postale del destinatario. Attività, questa, che nel caso di specie risulta effettuata dall'agente postale, come da annotazioni riportate sulla busta inesitata dell'avviso.
Pag. 5 a 7 9.5. La verifica dell'effettivo rilascio dell'avviso di giacenza è, poi, soddisfatta dall'attestazione, fidefacente ai sensi dell'art. 2699 e segg. c.c., dell'agente postale, non necessitando di ulteriori prove documentali (non previste da alcuna norma).
9.6. È fatta salva la possibilità, per il contribuente, di dimostrare di non avere avuto conoscenza effettiva dell'atto, ovvero di proporre querela di falso, per contestare le annotazioni scritte di pugno dell'ufficiale postale. In tal senso si è espressa la consolidata giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass Sez. 5,
Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020 che ha ritenuto: “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza
l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso
l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo
l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile”).
9.7. Sicché, alla luce di quanto sin qui esposto, deve essere dichiarata l'idoneità, ai fini interruttivi, della notifica dei richiamati atti.
9.8. Ne consegue che, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (28.9.2023), non era maturato il termine di prescrizione quinquennale del credito contributivo di cui alla cartella di pagamento n. 03020120011725529000.
10. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei termini appena indicati e, per l'effetto, deve essere accertata e dichiarata l'estinzione per intervenuta
Pag. 6 a 7 prescrizione del credito sotteso alla cartella di pagamento n.
03020110001999362000, nel suo attuale ammontare, ossia ferma restando l'irripetibilità degli eventuali pagamenti effettuati, per il suddetto titolo, prima della maturazione del termine di prescrizione, da parte ricorrente.
11. L'esito complessivo del giudizio, con soccombenza reciproca tra le parti in ordine alle pretese creditorie di competenza del e con declaratoria di CP_2 cessazione del contendere per ciò che concerne i crediti di pertinenza dell' , CP_1
giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la contumacia del in persona del l.r.p.t.; CP_2
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n. 33020130001780967000;
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara prescritta – e come tale, non dovuta – la pretesa creditoria portata dalla cartella di pagamento n.
03020110001999362000, nel suo attuale ammontare;
- rigetta nel resto;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 07/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 7 a 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2291/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocatessa Luigina Barberio Parte_1
-ricorrente-
contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi,
Maria Teresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli
-resistente-
nonché contro
Controparte_2
IN PERSONA DEL L.R.P.T.
[...]
-resistente-
nonché contro
IN PERSONA DEL Controparte_3
L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Iacopino
Pag. 1 a 7 -resistente-
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente ha esposto di aver ricevuto, da parte di
[...]
l'intimazione di pagamento n. Controparte_3
03020219003574312000, avente ad oggetto, per quel che in questa sede rileva, il carico debitorio pari a complessivi € 1.144,86, portato dalle cartelle di pagamento n. 0302011001999362000 (per € 153,62) e n. 03020120011725529000 (per €
302,97), relative a contributi dovuti al per gli anni 2006/2007/2008, nonché CP_2 dall'avviso di addebito n. 33020130001780967000, avente ad oggetto contributi dovuti all' per gli anni 2006/2007/2008/2010. CP_1
1.1. Ha eccepito l'omessa notifica dei suddetti titoli e la prescrizione dei crediti azionati.
2. ed hanno eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza CP_1 _3 dell'avversa opposizione e ne hanno domandato il rigetto.
3. Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo del giudizio, non si è costituito il sicché ne deve essere dichiarata la contumacia. CP_2
4. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda per tardività, sollevata dall' , con riferimento al motivo con il quale CP_1 viene fatta valere l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione opposta. Quest'ultima, infatti, è stata notificata al ricorrente in data
28.9.2023 e l'odierna domanda giudiziale è stata introdotta il 10.10.2023, nel pieno rispetto del termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.
Pag. 2 a 7 4.1. L'altro motivo di opposizione, concernente la prescrizione dei crediti azionati e finalizzato, dunque, a discuterne l'esistenza stessa, qualifica la domanda come opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., non soggetta a termini di decadenza.
4.2. Devono essere quindi respinti i rilievi circa la tardività dell'opposizione, basati sul mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n.
46/1999 (cui rinvia l'art. 30 del decreto-legge n. 70/2010 istitutivo dell'avviso di addebito) e dall'art. 617 cod. proc. civ.
5. Devono, inoltre, essere, respinte le eccezioni di difetto di legittimazione passiva, proposte sia da che da CP_1 _3
5.1. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, infatti, chiarito che «In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del
1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o
102 cod. proc. civ., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 cod. civ.» (Cass., Sez. Un., n. 7514/2022).
5.2. Nel caso in esame sussiste, inoltre, la legittimazione passiva anche dell'ente della riscossione, in quanto le doglianze di parte ricorrente attengono, tra l'altro, all'attività di notifica delle cartelle di pagamento n. 0302011001999362000 e n.
03020120011725529000, posta in essere da _3
6. Orbene, può procedersi ad esaminare il merito della domanda.
7. In primo luogo, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo all'avviso di addebito n. 33020130001780967000.
Pag. 3 a 7 7.1. Dall'estratto di ruolo prodotto da (doc. n. 1), infatti, si rileva che i _3
crediti portati dalla stessa risultano interamente stralciati, per effetto della disciplina introdotta dalla l. n. 197/2022, il cui articolo 1, co. 222, stabilisce l'annullamento automatico, alla data del 31.3.2023, dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
8. Per ciò che concerne le ulteriori cartelle contestate, l'eccezione di prescrizione dei crediti azionati è fondata con riferimento ai contributi dovuti al oggetto della cartella n. 03020110001999362000. CP_2
8.1. Dall'esame degli atti di causa, infatti, non vi è prova della notifica della suddetta cartella, sicché avendo la stessa ad oggetto somme dovute al per CP_2
l'anno 2006, il primo atto interruttivo della prescrizione posto in essere da _3
(la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201400000604000) è stato notificato soltanto in data 12.12.2014, allorquando era già ampiamente spirato il termine di prescrizione quinquennale della pretesa contributiva.
8.2. La richiamata comunicazione preventiva, notificata a prescrizione già maturata, non può, dunque, ritenersi idonea né ad interrompere un termine prescrizionale già compiutamente spirato (cfr. Cass. n. 454/2020 e giurisprudenza ivi citata), né a farne decorrere uno nuovo, operando una sorta di rimessione in termini.
9. L'eccezione di prescrizione deve essere, invece, respinta, con riferimento alle somme portate dalla cartella di pagamento n. 03020120011725529000, notificata in data 15.6.2012 (doc. n. 2 del fascicolo di . _3
9.1. ha, infatti, dimostrato di aver interrotto il decorso della prescrizione _3
mediante la notifica della già richiamata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201400000604000 in data 12.12.2014, nonché dei seguenti
Pag. 4 a 7 ulteriori atti: a) intimazione di pagamento n. 03020169000018262000, da considerarsi notificata personalmente al destinatario in data 1.3.2016, nonostante il suo rifiuto di ricevere l'atto, dovendo, al riguardo, precisarsi che il rifiuto di ricevere l'atto equivale alla notificazione a mani proprie (art. 138, co. 2, c.p.c.; art. 7, co. 4, l. n. 890/1982); b) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076201700000104000, notificata il 22.3.2017; c) intimazione di pagamento n.
03020199004783245000, notificata il 23.10.2019.
9.2. Parte ricorrente contesta la validità della notifica degli atti indicati alle lettere b) e c), nonché del preavviso di ipoteca n. 03076201400000604000, restituiti al mittente per compiuta giacenza, in quanto non vi è prova del ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
9.3. L'assunto non può essere condiviso: è opportuno precisare che, trattandosi di meri atti recettizi non giudiziali, si applicano le norme proprie del regolamento del servizio di recapito adottato con D.M. 01.10.2008 - contenente la disciplina del servizio postale ordinario - a mente del quale gli invii con firma, tra cui le raccomandate, che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro, vengono consegnate presso l'ufficio postale ove rimangono in giacenza per trenta giorni a decorrere dal giorno successivo al rilascio dell'avviso stesso (Corte appello Palermo, sez. lav., 01/02/2021, n. 44). Non si applicano, cioè, le disposizioni della L. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario (Cass. n. 17598/2010).
9.4. L'agente postale non è tenuto, quindi, a trasmettere l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dovendosi limitare a 'rilasciare' tale avviso immettendolo nella cassetta postale del destinatario. Attività, questa, che nel caso di specie risulta effettuata dall'agente postale, come da annotazioni riportate sulla busta inesitata dell'avviso.
Pag. 5 a 7 9.5. La verifica dell'effettivo rilascio dell'avviso di giacenza è, poi, soddisfatta dall'attestazione, fidefacente ai sensi dell'art. 2699 e segg. c.c., dell'agente postale, non necessitando di ulteriori prove documentali (non previste da alcuna norma).
9.6. È fatta salva la possibilità, per il contribuente, di dimostrare di non avere avuto conoscenza effettiva dell'atto, ovvero di proporre querela di falso, per contestare le annotazioni scritte di pugno dell'ufficiale postale. In tal senso si è espressa la consolidata giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass Sez. 5,
Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020 che ha ritenuto: “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza
l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso
l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo
l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile”).
9.7. Sicché, alla luce di quanto sin qui esposto, deve essere dichiarata l'idoneità, ai fini interruttivi, della notifica dei richiamati atti.
9.8. Ne consegue che, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (28.9.2023), non era maturato il termine di prescrizione quinquennale del credito contributivo di cui alla cartella di pagamento n. 03020120011725529000.
10. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei termini appena indicati e, per l'effetto, deve essere accertata e dichiarata l'estinzione per intervenuta
Pag. 6 a 7 prescrizione del credito sotteso alla cartella di pagamento n.
03020110001999362000, nel suo attuale ammontare, ossia ferma restando l'irripetibilità degli eventuali pagamenti effettuati, per il suddetto titolo, prima della maturazione del termine di prescrizione, da parte ricorrente.
11. L'esito complessivo del giudizio, con soccombenza reciproca tra le parti in ordine alle pretese creditorie di competenza del e con declaratoria di CP_2 cessazione del contendere per ciò che concerne i crediti di pertinenza dell' , CP_1
giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la contumacia del in persona del l.r.p.t.; CP_2
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n. 33020130001780967000;
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara prescritta – e come tale, non dovuta – la pretesa creditoria portata dalla cartella di pagamento n.
03020110001999362000, nel suo attuale ammontare;
- rigetta nel resto;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 07/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 7 a 7