CA
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/04/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Palermo Sezione lavoro
In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previ- denza ed assistenza, composta dai Signori Magistrati:
1. Dott. Maria G. Di Marco Presidente relatore
2. Dott. Michele De Maria Consigliere
3. Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nelle causa civile iscritta al n. 551/2023 R.G.L., promossa in grado di appello Da
rappresentata e difesa dall' Avvocato Rosario Papania Parte_1
Appellante CONTRO
nella qualità di procuratore generale di Controparte_1 CP_2
.
[...]
Appellata/ contumace
All'udienza del 24 aprile 2025 i procuratori delle parti hanno concluso co- me mei rispettivi atti difensivi.
FATTO e MOTIVI DELLA DECISIONE 1)Con la sentenza n. 119/2023 il Tribunale di Sciacca, sulla base di CTU medica, ha accertato che è “soggetto in condizioni di disa- Parte_2 bilità gravissima” ma ha respinto la domanda di riconoscimento dell'indennizzo economico.
1 In particolare il Tribunale, richiamata la disciplina applicabile (art. 2 De- creto del Presidente della Regione n. 589/Gab attuativo dell'art. 9 L. r. n. 9 del 2017), ha ritenuto che la sussistenza del requisito sanitario determina l'inserimento del disabile in un elenco nel quale restano censite le persone con disabilità gravissima che hanno diritto di accedere al beneficio nei limi- ti del budget di anno in anno stanziato dalla Regione;
pertanto la ricorrente, con disabilità dal 20 giugno 2020, successiva alla domanda, non poteva ac- cedere a tale graduatoria e al beneficio. Ha aggiunto, il Tribunale, che la non potrebbe giovarsi neanche della CP_2
“riapertura” dei termini secondo la direttiva interassessoriale n. 5/2021 perché tale direttiva è attuativa “dell'art. 45 comma 1 LR 15 aprile 2021 …. ed è applicabile ai nuovi soggetti affetti da disabilità che presentino do- manda dal 1° gennaio 2021; e comunque perché “stabilisce il 31 marzo quale termine entro cui accertare il requisito per le domande del secondo semestre, data antecedente a quella in cui è stato accertato lo status di di- sabile gravissimo della ricorrente (20 giugno 2020)”. 2) Tale sentenza è stata appellata dall' per due motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha lamentato che il Tribunale non si era pronunciato sulla eccezione preliminare di nullità del ricorso per la mancata produzione del certificato ISEE che “è un requisito extrasanitario di legge che deve sussistere al momento della presentazione della domanda, pena il rigetto della stessa per mancanza di un requisito fondamentale la cui titolarità va provata già in sede di inoltro della richiesta amministrativa.”. Con il secondo motivo ha denunciato la erroneità della decisione
“…relativa al riconoscimento alla signora del beneficio economico CP_2 in questione a decorrere da una data postuma rispetto a quella di presen- tazione della relativa istanza amministrativa per maturazione dei requisiti sanitari di legge dopo quest'ultima data.”. Ha argomentato, anche sulla base di sentenze di questa Corte, che il benefi- cio è riconosciuto su “bando annuale- ora semestrale” e che la relativa spettanza è correlata alla sussistenza della condizione di disabilità al mo- mento della domanda, non potendosi applicare la diversa normativa della invalidità civile;
ha concluso “Ritenere e dichiarare che la signora
[...]
non ha diritto al riconoscimento del beneficio economico ex L.R. Pt_2
n. 4/2017 e ss. mm, in quando alla data di presentazione della domanda amministrativa (id est 27.11.2019) non era titolare dei necessari requisiti sanitari ex lege stabiliti” 3) L'appello è inammissibile per difetto di soccombenza.
Come emerge dalla lettura della sentenza di primo grado, sopra trascritta nelle parti di rilevanza, il Tribunale ha respinto la domanda di riconosci-
2 mento del beneficio economico proprio sulla base delle argomentazioni og- gi spiegate all'appellante derivanti dalla circostanza che lo stato di disabili- tà gravissima della non sussisteva alla data della domanda ammini- CP_2 strativa. Tanto emerge con chiarezza dalla parte motiva della sentenza (“Deve esse- re rigettata la domanda di riconoscimento del beneficio economico, a tale status correlato”) cui corrisponde, nel dispositivo, la statuizione “rigetta la domanda di volta ad ottenere il riconoscimento del benefi- Parte_2 cio economico a partire dall'anno 2019/2020”, laddove l'indicazione tem- porale non è funzionale ad un riconoscimento successivo ma è solo la de- scrizione dell'esatto oggetto della domanda. Pertanto, le censure articolate, volte solo a negare il diritto al beneficio economico, sono inammissibili perché già il Tribunale aveva statuito in tal senso. La mancata costituzione dell'appellata esime dal regolamento delle spese processuali.
PQM
Definitivamente pronunciando nella contumacia dell'appellata dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza n. 119/2023 del Tribunale di Sciacca.
Nulla sulle spese processuali di questo grado.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n.115/02.
Palermo 24 aprile 2025.
Il Presidente
3